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Contratti,
forma
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Conflitto
di interessi
Tribunale
di Venezia 28 febbraio 2008, Pres. Zacco, est. Andrea Fidanzia.
Intermediazione finanziaria –
Contratto quadro – Difformità dal contenuto prescritto dalla legge –
Divergenze relative alla definizione di norme comportamentali – Nullità –
Esclusione.
Intermediazione finanziaria –
Violazione da parte dell’intermediario di norme comportamentali relative alle
singole operazioni – Conseguenze – Risarcimento del danno.
Intermediazione finanziaria –
Operazioni inadeguate – Conflitto di interessi – Violazione da parte
dell’intermediario dell’obbligo di astensione – Sussistenza in re ipsa
del nesso di causalità – Violazione di altri obblighi comportamentali –Nesso
di causalità – Onere della prova sussistenza.
Intermediazione finanziaria –
Operazioni compiute in tempi diversi – Variazione del profilo di rischio –
Valutazione – Necessità.
Non dà
luogo a nullità il fatto che il contratto quadro non recepisca integralmente
il contenuto previsto dall’art. 30 reg. Consob n. 11522/98, qualora le
divergenze tra il testo del contratto e quanto previsto dalla citata norma
riguardino profili che attengono alla disciplina dei comportamenti degli
intermediari, disciplina che come tale non incide sul momento genetico del
contratto ma solo sull’esecuzione dello stesso. (fb)
La
violazione da parte dell’intermediario delle norme comportamentali,
intendendo per tali anche quelle che regolano il compimento delle singole
operazioni di investimento, dà luogo ad un inadempimento contrattuale che può
giustificare solo una pronuncia risarcitoria idonea a ristorare l’investitore
del danno allo stesso eventualmente cagionato e ciò in quanto viene in
rilievo una condotta dell’intermediario successiva alla conclusione del
contratto quadro di negoziazione, avente natura attuattiva di obblighi
assunti dall’intermediario proprio all’atto della stipulazione di tale
contratto. (fb)
Ove l’intermediario non sia astenuto dal compiere un’operazione
dalla quale avrebbe dovuto necessariamente astenersi – abbia, ad esempio,
dato corso ad un’operazione in conflitto di interessi senza comunicare per
iscritto l’esistenza di tale conflitto e senza ottenere la preventiva
autorizzazione scritta del cliente oppure abbia eseguito un’operazione
inadeguata in mancanza di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso
di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto
equivalente, in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze
ricevute - deve ritenersi che l’intermediario abbia concorso alla
determinazione del danno. In tali ipotesi il nesso di causalità tra condotta
dell’intermediario e danno subito dall’investitore è in re ipsa,
mentre al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore
delegato in cui sussiste a carico dell’intermediario un esplicito divieto di
astensione, l’inadempimento degli obblighi comportamentali non è sufficiente,
di per sé, a dar luogo ad una pronuncia risarcitoria, essendo necessario che
il risparmiatore dimostri l’esistenza del nesso di causalità tra la
violazione dell’obbligo informativo (omessa consegna del documento sui rischi
generali, omessa raccolta delle informazioni sul profilo di rischio, omessa o
carente informazione sulle caratteristiche e sui rischi dell’operazione,
etc.) ed il danno. (fb)
In ordine alle dimensioni dell’operazione, va affermato il principio
per il quale ove vengano impugnate una pluralità di operazioni compiute in un
certo arco di tempo, la percentuale di titoli speculativi da considerarsi
come base per stabilire l’adeguatezza di ogni successiva operazione non
coincide necessariamente con quella esistente precedentemente al primo
acquisto ma può variare ed aggiornarsi in relazione alle caratteristiche dei
successivi acquisti dell’investitore, il quale può cambiare il suo profilo di
rischio nel corso del rapporto di investimento. (fb)
omissis
FATTO E DIRITTO
Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma
abbreviata a norma dell’art. 16 comma 5° D.L.vo 17.1.2003 n. 5, con la conseguenza
che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei
rispettivi atti difensivi.
Gli attori chiedono accertarsi la nullità dei seguenti ordine di
acquisto di valori mobiliari:
- 3.9.1998 Argentina Dem. 7,875 – 98/05 per un controvalore di €
28.903,41;
- 10.11.1998 Argentina Dem 7,875-98/05 per un controvalore di €
78.392,94;
- 17.12.1998 Argentina Ecu 8,5 TF – 98/10 per un controvalore di €
32.000,00;
- 4.2.1999 Argentina Dem. 7,875-98/05 per un controvalore di €
13.194,67;
- 10.3.1999 Argentina Eur T.F. 99/04 per un controvalore di €
101.008,12;
- 27.4.1999 Argentina Eur 99/04 99/04 per un controvalore di €
24.930,75;
- 2.11.1999 Arg. Eur T.F. 99/02 per un controvalore di € 50.502,39;
- 15.11.2000 di bond Cirio T.F. 00/02 per un controvalore di €
133.017,25;
e per l’effetto e per l’effetto chiedono la condanna della banca
convenuta alla restituzione della somma di € 461.950,37 al netto delle cedole
incassate, ovvero di quella diversa somma di giustizia, oltre alla
restituzione alla C. di tutti i titoli emessi dallo Stato argentino
attualmente possedute dagli attori nonché delle obbligazioni Cirio Fin TF
00/02 pure possedute dagli attori.
In via subordinata, gli attori chiedono dichiarare risolti i
contratti d’acquisto delle obbligazioni di cui in premessa oltre alla
condanna al pagamento in via risarcitoria della stessa somma di € 461.950,37
o diversa somma di giustizia al netto delle cedole incassate. al risarcimento
del danno stimato nella stessa somma di € 461.950,37.
Gli attori lamentano che le predette operazioni sono state eseguite
in violazione di norme imperative di legge e segnatamente quelle di cui
all’artt 23 T.U.F e 30 reg. consob. per non essere stato concluso
preventivamente il contratto generale di negoziazione, trasmissione ed
esecuzione degli ordine di acquisto e vendita di valori mobiliari (c.d.
contratto quadro) oltre agli art. 21 TUF e 27,28,29 reg. Consob n. 11522
dell’ 1.7.98.
La Banca ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione
attiva per non avere gli attori dimostrato di agire in veste di eredi del
defunto ing. Mario S..
Quanto al merito, la banca ha contestato la fondatezza delle domande
attoree – in particolare, in ordine alla domanda di nullità ex art. 23 TUF ha
depositato il contratto quadro - chiedendone in generale il rigetto.
Va preliminarmente rigetta l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva degli attori.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass.
27.6.2005 n. 13738) “In tema di "legitimatio ad causam", colui che
promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di
erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella
specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria
legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio
autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697
cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede,
perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di
agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità , tale
onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è
idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai
quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il
"de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565
e ss cod. civ.. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità,
poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi
dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la
volontà di rinunciarvi,"id est"con un comportamento tale da
presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione
obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona
normale,l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato,
di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa
della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari -
non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari
consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che
travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al
momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di
proporle e, proponendole,dimostra di avere accettato la qualità di erede”.
Nel caso di specie, gli attori hanno dimostrato il decesso de cuius
Mario S. ( certificato di morte, doc. 1 fascicolo attoreo), il loro rapporto
rispettivamente di coniugio e parentela con il medesimo (certificato storico
di famiglia, doc. 2 dello stesso fascicolo). Inoltre, attraverso il
promuovimento della presente azione, gli attori hanno dimostrato
implicitamente ed inequivocabilmente la volontà di accettare l’eredità.
Quanto al merito, deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione
di nullità del contratto di prestazione dei servizi di investimento ai sensi
del combinato disposto degli artt. 23 dlgs n. 58/98 e 30 reg. consob.
Nella memoria di replica ex art. 6 la parte attrice ha precisato che
quello che la banca individua come contratto quadro (il documento n. 4 di
parte convenuta) ha in comune con quello richiesto dalla legge solo
l’intestazione. “Tale documento non porta alcuna data (tant’è che controparte
lo elenca in calce alla propria scrittura senza neppure precisare quando
venne redatto). Da un esame del testo, esso risulta sottoscritto prima della
promulgazione del regolamento consob n. 8850/1994, con cui la Consob dettò
una nuova regolamentazione molto più analitica e rigorosa del contenuto del
contratto quadro tra la clientela e gli intermediari. Non si spiega
altrimenti…….”.
Da un attento esame di quanto illustrato dalla parte attrice nella
citata memoria emerge che è pur vero che la stessa ha dichiarato che il c.d.
contratto quadro di cui è causa era senza data, tuttavia, la stessa parte
attrice non ha contestato che lo stesso fosse stato stipulato prima degli
ordini di acquisto di cui è causa (il primo di questi si ricorda è del
3.9.1998). Eloquente è l’espressione degli attori“da un esame del testo, esso
risulta sottoscritto prima della promulgazione del regolamento consob n.
8850/1994”.
Tale circostanza non è stata contestata dalla banca con la
conseguenza che deve darsi per incontrovertibilmente accertata in causa a
norma dell’art. 10 comma 2° bis dlgs. n. 5/03 e né può essere messa
tardivamente in discussione proprio dalla parte che l’ha allegata.
Altra questione è se il contratto quadro che non recepisca integralmente
il contenuto del contratto quadro prescritto dall’art. 30 reg. consob n.
11522/98 soddisfi o meno il requisito della forma scritta richiesta dall’art.
23 T.U.F.
La risposta deve ritenersi affermativa.
A tal proposito, si condivide che le divergenze tra il testo del
contratto di cui è causa e quanto richiesto dall’art. 30 reg. consob
riguardino profili che attengono alla disciplina dei comportamenti degli
intermediari, disciplina che, come sarà di seguito illustrato, non incide sul
momento genetico di formazione del contratto ma solo sull’esecuzione dello
stesso.
E’ comunque assorbente l’osservazione che il principio di
conservazione del contratto di cui all’art. 1419 cod. civ. imponga che la
eventuale nullità di quelle clausole incompatibili con la nuova disciplina
non si riverberi sull’intero contratto – è eloquente che la stessa parte
attrice, nelle proprie conclusioni, chieda la declaratoria “di nullità di
tutti gli ordini, contratti e operazioni sopra specificate, aventi ad oggetto
le suindicate obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina nonché le
obbligazioni Cirio Fin TF 00/02” e non dell’intero contratto la quale
determinerebbe la nullità derivata di “tutti” gli ordini eseguiti in base al
medesimo – ma comporti solo la sostituzione di diritto delle clausole
ritenute nulle con le prescrizioni imperative stabilite dalla più recente
normativa.
Deve, a questo punto, esaminarsi la questione relativa
all’individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla lamentata
violazione da parte della banca delle prescrizioni imposte dagli art. 21
T.U.F. e e 27, 28, 29 reg. consob.
Va preliminarmente osservato che nell’ambito della disciplina
delineata dal Legislatore in tema di intermediazione finanziaria, costituita
proprio dai citati dlgs n. 58/98 e dal suo regolamento attuativo n. 11522,
atto normativo cui è stata espressamente demandata dallo stesso legislatore
l’attuazione e disciplina dei principi generali posti dal T.U.F., ad avviso
di questo Collegio, così accogliendo – anche per la parte rispetto alla quale
questo Tribunale aveva precedentemente espresso un diverso avviso - quanto
ritenuto dalla Suprema Corte nella sua composizione a S.U. nella sentenze nn.
26724 - 26725/07, possono essere distinte due categorie di regole:
le norme che
stabiliscono dei veri e propri requisiti di validità e sono volte quindi ad
imporre all’intermediario l’osservanza di obblighi di forma e le norme che si
limitano ad imporre degli obblighi comportamentali.
All’interno della prima categoria, va ricondotta la norma di cui
all’art. 23 TUF che prescrive la necessaria forma scritta per il c.d.
contratto quadro.
La violazione delle norme comportamentali, intendendo per tali anche
quelle che regolano il compimento delle singole operazioni di investimento,
dà luogo invece ad un inadempimento contrattuale che può giustificare solo
una pronuncia risarcitoria idonea a ristorare l’investitore del danno allo
stesso eventualmente cagionato, venendo in rilievo una condotta
dell’intermediario successiva alla conclusione del contratto quadro di
negoziazione ed avente natura attuattiva di obblighi assunti
dall’intermediario proprio all’atto della stipulazione di tale contratto.
La pronuncia risarcitoria presuppone la sussistenza di un nesso
causale tra violazione della norma comportamentale ed il danno (normalmente
coincidente nelle cause di intermediazioni finanziaria con la perdita
dell’investimento).
A tal proposito, se in generale grava specificamente
sull’investitore l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra inadempimento
degli obblighi comportamentali e danno, onere che può essere assolto
eventualmente anche attraverso il ricorso a presunzioni a norma dell’art.
2727 e ss. cod. civ. - l’inversione dell’onere della prova previsto a carico
della banca dall’art. 23 T.U.F. in ordine all’osservanza degli obblighi di
diligenza e corretta informazione non può, infatti, estendersi anche alla
dimostrazione del nesso di causalità tra condotta negligente della banca
medesima e danno – vi sono, tuttavia, talune ipotesi nelle quali, come emerge
inequivocabilmente dalla lettura della sentenza n. 27624/07 delle S.U. della
Suprema Corte, il nesso di causalità in questione deve ritenersi in re ipsa.
Si tratta di situazioni, come nel conflitto di interessi e nelle
operazioni inadeguate, nelle quali il legislatore delegato – la natura
imperativa delle cui disposizioni emerge testualmente (analogamente a quanto
statuito dall’art. 21 T.U.F. con l’espressione “per l’integrità dei mercati”)
dall’art. 26 reg. consob che usa l’espressione “nell’interesse
..dell’integrità del mercato” – ha stabilito che l’intermediario può
legittimamente dar attuazione all’ordine di investimento solo in presenza di
determinate condizioni non ricorrendo le quali lo stesso ha l’obbligo di
astenersi.
Ove l’intermediario non sia astenuto dal compiere un’operazione
dalla quale avrebbe dovuto necessariamente astenersi – abbia, ad esempio,
dato corso ad un’operazione in conflitto di interessi senza comunicare per
iscritto l’esistenza di tale conflitto e senza ottenere la preventiva
autorizzazione scritta del cliente oppure abbia eseguito un’operazione
inadeguata pur in mancanza di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel
caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto
equivalente, in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze
ricevute - deve ritenersi che l’intermediario abbia concorso casualmente alla
determinazione del danno.
Eloquente è quanto osservato dal giudice di legittimità nel
paragrafo 3.3.3. della citata sentenza 27624/07 con riferimento ad una
situazione di conflitto di interessi:”…Infatti, se la situazione di conflitto
fosse configurabile, non sarebbero le concrete e specifiche modalità
esecutive a venire in questione, ma il compimento stesso dell’operazione che
non avrebbe dovuto affatto aver luogo.
Ai fini dell’individuazione di un eventuale danno risarcibile subito
dal cliente e del nesso di causalità tra detto danno e l’illegittimo
comportamento imputabile all’intermediario, assumono rilievo le conseguenze del
fatto che l’intermediario medesimo non si sia astenuto dal compiere
un’operazione dalla quale, in quelle circostanze, avrebbe dovuto astenersi
(sempre che, s’intende, risulti provato che nel caso in esame , aveva
l’obbligo di astenersene) non quelle derivanti dalle modalità con cui
l’operazione è stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo
ipoteticamente da altro intermediario…..”.
Non vi è dubbio che quanto ritenuto dal giudice di legittimità nella
sua composizione a sezioni unite non possa essere circoscritto alle
operazioni in conflitto di interesse ma sia espressione di un principio
generale che deve trovare applicazione ogni qualvolta l’intermediario dia
corso ad un’operazione dalla quale, secondo quanto disposto dal regolamento
consob, avrebbe dovuto astenersi.
Ne consegue che il nesso di causalità deve ritenersi sussistente in
re ipsa anche nel caso in cui l’intermediario dia esecuzione ad un’operazione
inadeguata senza rispettare le prescrizioni di cui all’art. 29 regolamento
consob.
Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore
delegato in cui sussiste a carico dell’intermediario un esplicito divieto di
astensione, l’inadempimento degli obblighi comportamentali non è sufficiente
di per sé a dar luogo ad una pronuncia risarcitoria.
E’ necessario che il risparmiatore dimostri specificamente a tal
fine l’esistenza del nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo
informativo (omessa consegna del documento sui rischi generali, omessa
raccolta delle informazioni sul profilo di rischio, omessa o carente
informazione sulle caratteristiche e sui rischi dell’operazione, etc.) ed il
danno (perdita dell’investimento).
In sostanza, il risparmiatore deve provare che se avesse avuto
complete informazioni da parte dell’intermediario, sarebbe stato dissuaso dal
porre in essere l’investimento incentivato e non avrebbe quindi acquistato
quei titoli.
Nel caso di specie, gli attori hanno posto in essere numerose
operazioni di investimento in relazione a ciascuna delle quali deve svolgersi
un’autonoma valutazione di adeguatezza.
Esaminando, in particolare, il dossier titoli del sig. Mario S. al
momento del compimento della prima operazione qui impugnata (vedi doc. 2
fascicolo della banca) emerge che lo stesso conteneva strumenti finanziari
con diversi gradi di rischiosità.
Accanto alla presenza di titoli di natura chiaramente conservativa,
ve ne erano degli altri il cui grado di rischio – che può essere ricavato
induttivamente anche dal rendimento dagli stessi offerto ai sensi del punto 1.3
del documento sui rischi generali degli investimento - era quantomeno
equivalente a quello dei bond argentini e Cirio di cui è causa
(all’affermazione di parte attrice secondo cui tutti i titoli precedentemente
acquistati da Mario S. avevano un rating non inferiore alla lettera A, in
quanto priva di riscontro documentale ed espressamente contestata dalla banca
sia in comparsa conclusionale che in sede di discussione orale, non può
attribuirsi alcun rilievo).
In particolare, i titoli Merril presenti nel portafoglio titoli al
30.6.1998 riconoscevano al risparmiatore la cedola elevatissima del 13%, con
un rendimento quindi assai più elevato di quello offerto dai bond argentini
negli anni 1998-1999 (dal 7,875 % al 10 % circa gli ultimi titoli). Né
peraltro tale tasso più elevato può giustificarsi solo con la più lunga
scadenza del titolo (98/08) dal momento che, nonostante anche i bond
argentini acquistati dallo S. in data 17.12.1998 avessero addirittura una
scadenza del 2010, gli stessi riconoscevano un rendimento assai più contenuto
dell’8,5%.
Analogo discorso va svolto con riferimento sia ai titoli Rabobank,
che a fronte di una scadenza più o meno coincidente con quella di quasi tutti
i bond argentini di cui è causa (2004-2005) riconoscevano il tasso ragguardevole
del 7,7%. , sia con i titoli dello stato canadese del Quebec che per la
scadenza dell’agosto 2003 attribuivano il tasso dell’8,125%.
Deve quindi ritenersi che, avuto riguardo alla pregressa operatività
dell’investitore, al momento dell’acquisto delle prime obbligazioni
argentine, le operazioni poste in essere dallo S. non fossero inadeguate per
tipologia.
In ordine alle dimensioni dell’operazione, va preliminarmente
affermato il principio che nel caso in cui vengano impugnate una pluralità di
operazioni compiute in un certo arco di tempo, la percentuale di titoli
speculativi da considerarsi come base per stabilire l’adeguatezza di ogni
successiva operazione non coincide necessariamente con quella esistente
precedentemente al primo acquisto ma può variare ed aggiornarsi in relazione
alle caratteristiche dei successivi acquisti dell’investitore, il quale può
cambiare nel corso del rapporto di investimento il suo profilo di rischio.
Ciò premesso, nel caso di specie, al momento del primo acquisto del
3.9.1998 la percentuale di titoli più speculativi nel dossier titoli del sig.
S. era pari a circa il 10% (£ 60.000.000 di Merril + 14.558.400 di Quebec +
95.000.000 di Rabobank al cospetto di un portafoglio complessivo di £
1.664.229.300). Ne consegue che il primo acquisto di bond argentini per £
55.964.804 deve ritenersi pienamente adeguato incidendo solo per la
percentuale di circa il 3% sul valore dell’intero portafoglio.
Procedendo oltre nella disamina, prima del secondo acquisto del
10.11.1998 la percentuale di titoli speculativi era aumentata al 13%
(dovendosi cumulare l’ammontare del primo acquisto di natura speculativa al
valore iniziale di tale composizione di portafoglio), con la conseguenza che
è in relazione a questo diverso e superiore valore che doveva valutarsi
l’adeguatezza solo il profilo delle dimensioni della nuova operazione.
Orbene, essendo il secondo acquisto di £ 151.789.902 (pari €
78.392,94), anche questo si appalesa adeguato rispetto al patrimonio
mobiliare dello S. (nel frattempo cresciuto a £ 1.720.188.651 pari a €
88.403,30), incidendo in una percentuale inferiore al 10% del portafoglio.
Discorso analogo deve effettuarsi per il terzo acquisto del
17.12.1998 di £ 61.962.273 (pari € 32.000 circa) e per il quarto del 4.2.1999
di £ 25.548.440 (pari a € 13.194,67) le cui percentuali rispetto all’intero
portafoglio sono ampiamente inferiori al 10%.
Al momento del quinto acquisto del 10.3.1999 di £ 195.578.993, la
percentuale di titoli più speculativi detenuta dallo S. rispetto all’intero
portafoglio era nel frattempo cresciuta a circa il 27% . Ne consegue che
anche questo acquisto era adeguato in termini percentuali al profilo di
rischio dell’investitore.
Lo stesso discorso deve svolgersi per l’acquisto di £ 48.272.663
pari a € 24.930,75 del 27.4.1999.
Dopo quest’ultima operazione, come si evince dall’esame della
situazione titoli dello S. al 30.6.1999, la percentuale detenuta
dall’investitore in titoli più speculativi rispetto all’intero portafoglio
era salita a circa il 36% di cui il 27% concentrato in titoli argentini.
Ad avviso di questo Collegio, questo era il momento in cui la banca,
nonostante la indiscutibile presa d’atto del mutato profilo di rischio del
cliente in termini sempre più speculativi - circostanza che la aveva indotta
a non segnalare correttamente l’inadeguatezza delle precedenti operazioni -
avrebbe dovuto consigliare allo stesso maggiore prudenza e scoraggiarlo dal
reiterare la concentrazione della parte più speculativa del suo patrimonio
mobiliare soprattutto in un unico titolo.
Invece, se si esamina l’elenco movimenti titoli nel periodo
1.7.1999-31.12.1999 e la situazione al 31.12.1999 emerge che il sig. S. , con
il successivo acquisto del 2.11.1999 per l’importo di £ 97.786.263, pari a €
50.502,39, ha aumentato la percentuale di titoli argentini sull’intero
portafoglio superando la soglia del 30% ed assestandosi al 36,5%.
Non vi è dubbio che proprio tale operazione si appalesi inadeguata
in quanto si pone in evidente conflitto con il principio generale di diversificazione
del rischio che trova un riscontro normativo nei punti 1.2. e 1.4. del
documento sui rischi generali degli investimenti (documento allegato al
regolamento consob n. 11522/98), secondo cui il rischio specifico può essere
diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento
tra titoli emessi da diversi emittenti (diversificazione del portafoglio).
La banca, quando il sig. S. ha impartito l’ultimo ordine di acquisto
in bond argentini, non avendo tenuto conto di questo principio, non ha
segnalato, come invece avrebbe dovuto, l’inadeguatezza dell’operazione e non
si è astenuta dal porla in essere.
Ne consegue che, relativamente a tale acquisto, in conformità a
quanto ritenuto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione e sopra
evidenziato, devono ritenersi integrati tutti i presupposti per addivenire ad
una pronuncia di risarcimento del danno nei confronti dell’intermediario,
sussistendo l’inadempimento di un preciso obbligo di astensione, il danno ed
il nesso di causalità (come detto in re ipsa) tra i primi due elementi.
Infine, in ordine all’acquisto di bond Cirio del 15.11.2000 per
l’importo di € 133.017,25, va osservato che tale operazione si appalesa
adeguata sia rispetto al profilo di rischio dell’investitore, sia con
riferimento alle dimensioni - atteso che prima di tale operazione la
percentuale che il sig. S. aveva investito in titoli speculativi era assai
rilevante (superiore al 40%) – sia in termini di diversificazione del
rischio, rappresentando tale titolo una percentuale ampiamente inferiore al
10% dell’intero portafoglio.
A questo punto, occorre valutare se, con riferimento alle operazioni
ritenute da questo Collegio adeguate, sia o meno necessario accertare
l’eventuale inosservanza da parte dell’istituto bancario delle regole
comportamentali ovvero, anche ammettendo il mancato rispetto degli obblighi
informativi, sia sufficiente formulare un giudizio ex ante assorbente in
ordine alla sussistenza o meno del nesso di causalità.
A tal proposito, gli attori lamentano di non essere stati informati,
al momento del compimento delle singole operazioni, dei rischi delle
medesime, e, segnatamente, della disastrata situazione economica sia dello
Stato argentino che della Cirio, rischi che sarebbe stati tali da lasciar
presagire con una certa certezza il defaulf.
Sul punto, la banca ha
chiesto di provare per testi che il cliente, prima di impartire l’ordine di
investimento, era stato informato delle caratteristiche dello specifico
strumento finanziario oggetto di contestazione, del rating ufficiale, del
mercato di riferimento, della correlazione tra rischio e rendimento.
Questo collegio ha ritenuto di non ammettere la prova, in ragione
della sua irrilevanza, atteso che, a monte, gli attori non hanno dimostrato
che in caso di conoscenza di informazioni più specifiche sui bond argentini o
Cirio non avrebbero acquistato i titoli di cui è causa (c.d. nesso di
causalità).
E’ indubitabile che se gli attori fossero stati orientati solo
all’acquisto di titoli sicuri, finalizzati alla mera conservazione del
capitale, la prova del nesso di causalità sarebbe stata fornita facilmente a
mezzo di presunzioni.
Tuttavia, è proprio il profilo finanziario del sig. S. derivante
dalla sua pregressa operatività - che evidenziava la disponibilità ad
assumere dei rischi - che non consente di ritenere con ragionevole certezza
che lo stesso, pur al corrente di certe informazioni, si sarebbe comportati
diversamente.
Ad esempio, la circostanza che i titoli Cirio fossero emessi
all’estero non poteva certo ritenersi ostativa al loro acquisto per
investitori come il sig. S. già abituato ad acquistare obbligazioni estere
(vedi Siemens, Merril, Abbey, Quebec, etc.)
Analogo discorso va
svolto con riferimento alla mancanza di rating.
Per l’investitore il cui obiettivo principale è quello infatti di
incassare cedole sempre più elevate e di rivalutare maggiormente il proprio
capitale (quantomeno per una certa percentuale del suo portafoglio) la
mancanza di rating o un rating basso non costituisce un motivo ostativo
all’acquisto di un titolo.
Nel caso di specie, il sig. S., volendo mantenere i tassi alti
assicuratigli dai titoli acquistati nei primi anni ’90, non aveva esitato ad
acquistare Merril al 13%.
Peraltro, in quel
periodo, nel panorama finanziario sia italiano che internazionale, la
stragrande maggioranza delle emissioni in termini di numero e la maggioranza
in termini di valore non era assistita da alcun rating o aveva un rating
caratterizzato da un grado di rischio molto elevato (pag. 21 articolo di
Marco Onado, doc. 25 attoreo).
Si rimprovera alla banca di non aver avvisato il sig. S.
dell’avvertenza contenuta nella offering circular dei bond argentini che le
obbligazioni erano adatte solo a investitori speculativi ed in condizione di
valutare rischi speciali. Ma può davvero sostenersi che tale dicitura avrebbe
disincentivato il risparmiatore dall’acquisto di tali titoli?
Questo Collegio ritiene di no: quando è pacifico che è stato consegnato
al sig. S. il documento sui rischi generali nel marzo 2000 (vedi doc. 15
attoreo) – documento che al punto 1.3. dispone in modo inequivocabile che il
tasso offerto da un titolo è inversamente proporzionale alla solidità
finanziaria dell’emittente - il sig. S. non ha avuto tentennamenti ad
acquistare per importi molto elevati prima i bond Cirio e poi bond Parmalat
che allora riconoscevano rendimenti assai superiori a quelli dei titoli di
Stato italiani.
E’ indubbio che a ben
differenti conclusioni si sarebbe invece addivenuti laddove fosse stato
dimostrato che la banca, al momento dell’acquisto dei titoli in oggetto,
fosse stata in possesso di particolari notizie sulla disastrata solidità
economica degli emittente (stato argentino e Cirio) e/o sulla loro
irreversibile situazione di insolvenza e si fosse astenuta dal rivelarle ai
clienti.
Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, avuto riguardo al periodo in
cui sono stati effettuati gli acquisti di cui è causa (periodo settembre 1998
– novembre 1999 per le obbligazioni argentine e novembre 2000 per i bond
Cirio), non si hanno elementi sufficienti per ritenere che a quell’epoca la
banca, pur con la diligenza richiesta all’operatore qualificato, potesse
avvertire una qualsiasi avvisaglia del default che avrebbe travolto quei
titoli, con conseguente obbligo di fornire al cliente le relative
informazioni.
Per quanto concerne i bond argentini, se è pur vero che si trattava
di titoli speculativi, tuttavia, il rating dello stato argentino era stabile
e, peraltro, neppure agenzie esperte del mercato borsistico avevano percepito
i sintomi della futura (circa 2 anni dopo ) insolvenza.
In particolare, costituisce ormai un fatto notorio e comunque
evidenziato da questo Tribunale in numerosi recenti precedenti (vedi sentenza
pronunciata il 15.2.2007 nella causa RG 1461/06), che le società di rating
Standard & Poor ‘s e Moody’s solo a partire dal marzo 2001 hanno
ripetutamente declassato lo Stato argentino in ordine all’affidabilità dello
stesso ad onorare gli impegni: se quindi successivamente al reiterato
declassamento dei titoli argentini questi potevano effettivamente essere ad
alto rischio di insolvenza, non altrettanto può dirsi con riferimento al
novembre 1999.
Per quanto concerne i bond Cirio, come emerge dal grafico di pag. 12
del doc. 25 di parte attorea (articolo di Marco Onado) nel novembre 2000 la
quotazione del titolo Cirio presso la borsa valori di Milano era circa 0,9,
più della quotazione che aveva alla fine del 1998.
Ben diversa, ovvero 0,2, avrà il titolo al momento del default
avvenuto nel dicembre 2002.
Va inoltre osservato che sempre nell’articolo di Onado viene
evidenziata l’opera di occultamento al mercato ed agli investitori della
reale situazione finanziaria posta in essere da Cragnotti e dagli altri
amministratori di Cirio, situazione di cui – si osserva - potevano essere al
corrente le banche finanziatrici ed azioniste della società caduta in
default.
Tuttavia, è pacifico che la banca convenuta non si trovava neppure
in una sorta di osservatorio privilegiato, non risultando che la stessa abbia
partecipato ad alcuno dei consorzi di collocamento e garanzia per l’emissione
delle obbligazioni Cirio
In conclusione, non essendo stata raggiunta la prova che la banca
nel novembre 2000 fosse in possesso di informazioni tali da lasciar presagire
l’avvenuto default dei bond Cirio, alcuna censura può muoversi alla medesima.
In conclusione, in relazione all’operazione (ritenuta inadeguata) di
acquisto di bond argentini del 2.11.1999 per l’importo di € 50.000,00 deve
condannarsi la C. al risarcimento dei danni da liquidarsi dopo la rimessione
della causa in istruttoria, e ciò al fine di determinare con esattezza il
valore attuale dei titoli de quibus detenuti dagli attori nonchè delle cedole
incassate dagli stessi. Non essendo questi due ultimi valori emersi con
chiarezza dall’esame dei documenti di cui è causa, appare opportuno disporre
CTU idonea ad accertarli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando tra le
parti in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
condanna la C. s.p.a. al risarcimento dei danni a favore degli
attori in relazione all’acquisto del 2.11.1999 per l’importo di € 50.000,00.
Rimette la causa in istruttoria al fine di accertare il valore
esatto dei titoli rispetto ai quali è stato riconosciuto il risarcimento dei
danni nonché l’esatto importo delle cedole incassate dagli attori in
relazione a tali titoli. Nomina all’uopo CTU il dott. ** di Venezia, a meno
che le parti non siano in grado di fornire concordemente tali valori.
Fissa l’udienza del 7.4.08 h. 10,45 innanzi al giudice relatore
dott. A. Fidanzia cui delega la verifica della necessità o meno della
disposta consulenza tecnica d’ufficio, delegando lo stesso altresì alla
fissazione della nuova udienza collegiale di discussione.
Venezia, così deciso il 28.2.08
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