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Tribunale di Catania
– Estensore Dr. Benedetto Paternò Raddusa, Presidente Dr. G. Battista Macrì –
26 novembre 2004.
Società a
responsabilità limitata – Mancato adeguamento dello statuto – Clausola
arbitrale – Nullità – Sussistenza.
Società a
responsabilità limitata – Impugnazione della delibera di riduzione del
capitale sociale al di sotto del minimo legale – Omesso deposito della
relazione sulla situazione patrimoniale – Nullità – Sussistenza.
(117-m1)
La clausola arbitrale che, alla
data del 1 ottobre 2004, non sia stata adeguata alla nuova normativa in
materia societaria e che preveda il conferimento del potere di nomina degli
arbitri in capo a soggetti intranei alla compagine sociale deve essere
considerata radicalmente nulla; trattasi di nullità radicale che priva di qualsivoglia effetto nella sua interezza la
originaria scelta compromissoria, non potendo nella specie trovare
applicazione il meccanismo di salvezza di cui al comma II dell'art 1419 cc
per le ipotesi di nullità parziale.
(fb)
(117-m2)
La norma contenuta nell’art.
2446 c.c., la quale subordina la validità della delibera assembleare di
riduzione e ricostituzione del capitale sociale al deposito, durante gli otto
giorni che precedono la relativa assemblea, di una relazione aggiornata sulla
situazione patrimoniale della società idonea a rappresentare l’effettiva ed
attuale consistenza economica dell’ente, è applicabile anche alla fattispecie
prevista dall’art. 2447 c.c. di riduzione per perdite del capitale sociale al
di sotto del minimo legale.
(fb)
(117-t)
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 1742/04 R.G. avente ad
oggetto
impugnazione delibera assembleare
…
All'udienza collegiale di discussione del 26 novembre
2004 il Tribunale si riservava di decidere sulle conclusioni delle parti
siccome rispettivamente precisate dalle attrici nella istanza di fissazione
della udienza e dalla convenuta dalla nota di precisazione depositata in
atti.
In esito alla riunione in camera di consiglio il
Tribunale statuiva come da dispositivo, letto in udienza e allegato al verbale
di causa differendo il deposito della sentenza giusta I'art 16 comma V del
dlvo 5/03 nel termine massimo ivi sancito.
Ciò precisato, il Tribunale osserva.
Svolgimento del
processo
Con citazione notificata il 6/2/04 Bianchi Grazia Maria
e Bianchi Antonella, dopo aver premesso di essere socie della Alfa Cafè srl
impugnavano la delibera assunta dalla assemblea straordinaria del 7/11/03 con
la quale la società convenuta aveva deciso di procedere all'azzeramento del
capitale sociale ed alla sua ricostituzione mediante versamento in denaro dei
soci.
Assumevano, tra l'altro, l'invalidità della delibera
sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art 2446 cc per
l'omesso deposito presso la sede sociale della relazione attestante la situazione
patrimoniale della società durante gli otto giorni che ebbero a precedere
l'assemblea.
Con separato ricorso, poi, instavano giusta l’art 2378
comma III cc per la immediata sospensione della delibera impugnata in esito
al cui deposito il giudice designato dal Presidente della Sezione disponeva
dapprima la comparizione delle parti e poi, nella contumacia della convenuta
resistente nel sub-procedimento cautelare, la sospensione degli effetti della
delibera impugnata.
Con comparsa notificata, nel rispetto del termine
concessole dalle attrici in citazione ex art 4 del dlvo 5/03 ma dopo la
concessione del provvedimento di sospensione, la convenuta eccepiva
I'improponibilità della domanda. per la presenza in statuto di una clausola
compromissoria che devolveva ad un Collegio arbitrale le controversie insorte
tra soci e società e, nel merito, contestava l'assunto delle attrici
evidenziando che, per come noto alle stesse, la relazione attestante la
situazione patrimoniale funzionale alla delibera assunta era stata
tempestivamente depositata presso lo studio del professionista che seguiva
contabilmente la compagine per la intervenuta chiusura della sede sociale.
Provvedeva, di poi, a costituirsi ritualmente in giudizio.
In esito alla notifica della comparsa di costituzione e
risposta da parte della convenuta, le attrici replicavano con memoria ex art
6 d.lvo 5103 evidenziando, tra l'altro, la nullità della clausola
compromissoria statutaria perchè in contrasto con l'art 34 stesso decreto.
Indi, non avendo la convenuta a sua volta replicato nel termine di cui al
comma l dell'articolo 7, le attrici, tempestivamente notificavano prima e
depositavano poi istanza di fissazione udienza cui faceva seguito il deposito
da parte della convenuta della nota di precisazione delle conclusioni.
Depositate, infine, le rispettive comparse conclusionali
la causa, in esito alla discussione orale innanzi al Collegio, veniva decisa
come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
La domanda delle attrici appare fondata e va pertanto
accolta.
Sulla
nullità della clausola compromissoria statutaria.
Preliminarmente va vagliata -e, per quanto si dirà da
qui a poco, superata - l'eccezione di improponibilità della domanda
articolata dalla convenuta in comparsa di risposta. Ritiene infatti il
Tribunale fondata la controeccezione di nullità della relativa previsione
statutaria - ritualmente sollevata dalla difesa delle attrici con la memoria
di replica resa ai sensi dell'art 6 del decreto legislativo 5/03 - per la
sopravvenuta contrarietà della clausola in questione al principio dettato
dall'art 34, comma II, stesso decreto.
In particolare, in punto di fatto va osservato come lo
statuto della Alfa Cafè srl, all'art 25 preveda che " qualunque
controversia dovesse insorgere....tra i soci e la società,...in relazione
alla esecuzione o alla interpretazione del contratto sociale verrà devoluta
alla cognizione di un Collegio di arbitri composto di tre membri nominati uno
da ciascun contendente ed il terzo d'accordo tra le parti o in mancanza dal
Presidente del Tribunale di Catania ".
E' poi noto che in tema di arbitrato societario I'art 34
comma II del decreto legislativo nr 5/03 impone oggi, a pena di nullità, il
conferimento statutario del potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo
alla compagine sociale e che ai sensi del combinato disposto di cui al comma
VI del medesimo articolo e dell'art 223bis disp att. del cod. civ. era in
facoltà delle società di capitali adeguare il relativo statuto ai nuovi
principi dettati dal citato decreto legislativo entro il termine ultimo del
30 settembre 2004.
Infine, sempre in punto di fatto, è incontroverso che la
società, nel termine ultimo sopra citato non ha adeguato lo statuto
mantenendo quindi immutata la previsione statutaria che occupa.
Occorre, quindi, definire la sorte delle clausole
statutarie non adeguate alla data del 1 ottobre 2004 le quali, come nella
specie, prevedono il conferimento del potere di nomina in capo a soggetti
intranei alla compagine.
Sono tre gli orientamenti interpretativi sostanzialmente
emersi nel panorama dottrinario con riferimento alla tematica che occupa.
Il primo, cui il Tribunale ritiene di aderire, considera
radicalmente nulla la relativa clausola non adeguata finendo per espungerla
dal contratto sociale; il secondo, pur condividendo la sanzione della
nullità, ritiene tuttavia applicabile alla specie il disposto di cui
all'art.1419 cc limitando l'invalidità alla sola previsione del conferimento
di nomina a soggetti intranei alla società e facendo salva la scelta
compromissoria tramite il meccanismo sostitutivo previsto dal comma Il del
citato articolo, qui garantito dalla seconda parte del comma Il dell'art 34
che prevede l'intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale; infine, il
terzo ritiene che accanto all'arbitrato societario sopravviva, anche per le
controversie sussunte sotto l’egida dell'art 1 del dlgvo nr 5/03, l'arbitrato
comune e che le regole tipicamente proprie dell'arbitrato societario possano
trovare applicazione solo nel caso in cui la compagine, adeguando lo statuto,
abbia inteso aderire a siffatta nuova forma di definizione delle controversie
ferma restando, in caso contrario, la validità della scelta compromissoria
originale, regolata dalle norme di diritto comune dettate dal codice di rito.
L'ultima di siffatte opzioni normative non convince il
Collegio. Essa si fonda principalmente sul dato letterale dell'art 34 nella
parte in cui si limita a prevedere che gli atti costitutivi delle società
"possono" prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie
mediante clausole compromissorie; e, per il vero, trova una (immediata ma
equivoca) conferma nella relazione al decreto delegato nella quale si legge
che “la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species
arbitrale che si sviluppa senza pretese di sostituire il modello codicistico
(naturalmente ultrattivo anche in materia societaria) comprendendo numerose
opzioni di rango processuale...che appaiono assolutamente funzionali alla
promozione della cultura dell'arbitrato endosocietario”. E' a dirsi,
tuttavia, che, fermandosi al dato letterale, il riferimento al
"possono" di cui al I comma dell'art 34 appare evidentemente volto
a garantire non tanto la sopravvivenza dell'arbitrato di diritto comune anche
per le controversie societarie quanto la libertà; per le società, di
scegliere, per la definizione delle controversie, la via arbitrale quale
alternativa a quella giurisdizionale sottoponendosi, tuttavia, in caso di
previsione della clausola compromissoria, alle previsioni procedurali da
ritenersi, per come riportato dalla stessa formulazione del successivo art
35, inderogabili (e qui, al contrario del richiamo precedente, il dato
letterale assume un significato interpretativo certamente più pregnante nel
senso della imprescindibilità delle regole ivi dettate per gli arbitrati che
coinvolgano le materie segnalate dall'art 1 del decreto).
Quanto al rapporto tra disciplina arbitrale comune e
societaria appare corretto parlare di coesistenza ma non nel senso, suggerito
dall'orientamento che qui si avversa, della alternatività tra i due sistemi
di arbitrato per le medesime controversie, quanto di compresenza, in ciascun
arbitrato societario, sia delle regole comuni - che ne costituiscono il
substrato - che di quelle speciali che si aggiungono alle prime, integrandole
e se del caso anche derogandole.
Il tenore della norma che occupa non può, quindi, che
far ritenere nulle le clausole che attribuiscono ad un intraneo alla
compagine il potere di nomina degli arbitri; e ciò sia in caso di nuova
costituzione che di società già costituite alla data del 1/1/04 che non
abbiano provveduto ad adeguare lo statuto nel termine ultimo del 30/9/04.
Ed è, a parere del Collegio, una nullità radicale che
priva di qualsivoglia effetto nella sua interezza la originaria scelta
compromissoria non potendo nella specie trovare applicazione il meccanismo di
salvezza di cui al comma Il dell'art 1419 cc per le ipotesi di nullità
parziale.
In particolare, la possibilità di mantenere valida la
scelta arbitrale salvando la clausola per il tramite della forzata
sostituzione della invalida attribuzione del potere di nomina ad un intraneo
riferendosi al potere di intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale
sancito dalla Il parte del comma Il dell'art 34 appare ostacolata da più
considerazioni.
In primo luogo dalla circostanza che l'attribuzione ad
un estraneo della società del potere di nomina rappresenta un momento
qualificante dell'arbitrato societario perché in essa si concreta
l'intenzione di consolidare l'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro
senza la quale si finirebbe per vanificare una parte importante della ratio
sottesa alla nuova disciplina. II sistema esterno di nomina costituisce,
cioè, un passaggio decisivo per accedere all'arbitrato societario sì che
appare certamente inesatto affermare che la nullità che inerisce alle
modalità della nomina con il conferimento del relativo potere ad un intraneo
non involge in se la scelta arbitrale, travolgendola, bensì solo una sua
declinazione, id est il modo di nominare gli arbitri. Piuttosto, la relativa
nullità deve ritenersi tale da travolgere per intero la scelta
compromissoria, da ritenersi compatibile con l'arbitrato societario solo in
caso di conferimento a terzi estranei del potere di nomina.
La letterale formulazione della norma non sembra poi
lasciare adito ad equivoci di sorta: la nullità opera immediatamente in caso
di attribuzione ad un intraneo del potere di nomina mentre il potere
sostitutivo del Presidente del Tribunale, lungi dal costituire regola
generale supplettiva in caso di mancata designazione, è destinato a divenire
operativo solo ed esclusivamente se il terzo estraneo indicato in statuto non
provvede restando inerte alla sollecitazione degli interessati. Ne viene la
conseguenziale inadeguatezza del richiamo all'art 1419 comma Il il quale
presuppone la presenza di una norma imperativa che consenta una immediata I
sostituzione della scelta convenzionale al fine di garantire la conservazione
del contratto. Nel caso dell'arbitrato societario, l'intervento suppletivo
del Presidente del Tribunale presuppone, piuttosto, che già a monte le parti
abbiano inteso attribuire ad un terzo il potere di nomina degli arbitri e che
quest'ultimo sia rimasto inerte; laddove, invece, il conferimento sia stato
attribuito ad un intraneo, è la stessa scelta compromissoria a risultare
minata in radice e l'intervento giudiziale del tutto estraneo (oltre che
invasivo) rispetto alla volontà negoziale delle parti che, in violazione di
una norma imperativa, non volevano riferire ad un terzo estraneo il potere di
nomina. A rimanere caducata è quindi l'intera previsione statutaria contraria
a legge e non solo la modalità di nomina dell'arbitro.
La clausola statutaria in oggetto va pertanto dichiarata
priva di effetti e come tale non ostativa alla disamina del merito della
presente controversia.
Sulla
fondatezza della impugnazione per la dedotta violazione del disposto di cui
all’art 2446 cc.
Ritiene il Tribunale di dover confermare il
provvedimento anticipatorio reso dal relatore quale Giudice della cautela non
essendo mutati i termini della controversia pur in esito alla costituzione
della società convenuta.
In particolare, è noto che ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt 2496 e 2446 (nelle rispettive formulazioni vigenti
anteriormente alla entrata in vigore del Divo nr 6/2003) la validità delle
delibera assembleare di riduzione e ricostituzione del capitale sociale (così
come avvenuto nella specie) appare subordinata al deposito, durante gli otto
giorni che precedono la relativa assemblea, di una relazione aggiornata sulla
situazione patrimoniale della società idonea a rappresentare l'effettiva ed
attuale consistenza economica dell'ente alla data della delibera per
consentire ai soci di deliberare consapevolmente sulle iniziative da assumere
per eliminare lo squilibrio patrimoniale. Che, poi, l'omesso deposito della
situazione patrimoniale, compromettendo il diritto di informazione dei soci
integri gli estremi tipici della nullità ovvero, per come ritenuto dal
Collegio con il conforto della prevalente giurisprudenza, della annullabilità
(cfr tra le tante Trib Bologna, 4/5/98 in F IT 1999, 3, 1016; App. Milano
13/11/1997 ibidem, 1998, 1,584) resta, nel caso che occupa, del tutto
irrilevante mentre, per contro, è importante evidenziare che le formalità
sancite dal citato art 2446 cc in punto al detto deposito sono costantemente
ritenute applicabili anche all'ipotesi, quale quella di specie, di cui al
successivo art 2447 - riduzione per perdite al di sotto del minimo legale e
contestuale ricostituzione del capitale sociale -che nulla dispone sul detto
deposito, ma che presuppone, per forza di cose, la piena ottemperanza da
parte degli amministratori all'obbligo informativo sotteso all'adempimento
che occupa. Nella specie, a parere del Collegio, gravava sulla società
resistente l'onere di comprovare che la delibera impugnata venne preceduta
dal tempestivo deposito della situazione patrimoniale. E siffatta prova non
risulta acquisita per la inidoneità al fine sia delle prove precostituite
allegate dalla convenuta a sostengo del proprio assunto che delle prove orali
indicate in ricorso e puntualmente ribadite nella nota di precisazione.
Sostiene in particolare la convenuta che la relazione sulla situazione
patrimoniale venne nella specie depositata presso la sede del consulente
della società nel rispetto del termine previsto dall'art 2446 cc e ciò in
quanto la sede sociale all'epoca risultava già chiusa; ancora, che le attrici
erano perfettamente a conoscenza di siffatte circostanze sì che la mancata
consultazione della situazione patrimoniale, quale ragione invalidante la
delibera impugnata, doveva ritenersi non ascrivibile al comportamento della
società bensì imputabile alla scelta consapevole delle Bianchi. L'assunto non
ha trovato conforto probatorio.
Ed infatti, se è incontroverso che la sede della società
già negli otto giorni che ebbero a precedere l'assemblea non era più
accessibile perché chiusa (sì che certamente la situazione patrimoniale non
poteva ivi essere depositata), del pari può escludersi che le prove addotte
dalla convenuta possano in qualche modo confermare che la relazione sulla
situazione patrimoniale era stata depositata presso la sede del consulente della
società nel termine previsto ex lege e che di ciò ne erano a conoscenza le
attrici.
E così, i documenti allegati (sub 3, 4, 7) non
consentono in alcun modo di avvalorare l'assunto della convenuta perché non
contengono alcuna conferma di quanto dalla stessa sostenuto. Anzi, è a dirsi
che mentre la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del
bilancio reca uno specifico riferimento alla sede sociale per consentire ai
soci di esaminare la relativa documentazione di supporto, per contro la convocazione
relativa alla assemblea in esito alla quale venne resa la delibera che occupa
nulla reca sul punto. La relazione dell'amministratore che la convenuta
sostiene sia stata depositata nel rispetto del termine di cui all'art 2446 cc
(verosimilmente quella allegata sub 7), senza nulla portare quanto alla
conferma della data del deposito e del luogo di al locazione dello stesso,
reca poi una serie di incongruenze logiche e cronologiche che ne inficiano la
verosimiglianza (la data ivi apposta è quella del 24 ottobre del 2003 ma nel
documento si legge il riferimento alla Il odierna assemblea Il tale da
riportarne il momento di redazione alla data della assemblea stessa, avvenuta
il 7 novembre successivo; ancora, sempre nel documento si legge il riferimento
alla assemblea tenutasi "lo scorso 24/10/03", ulteriore elemento
che rende quantomeno incerta la stessa data di redazione della relazione).
Le prove orali dedotte in comparsa si sono infine
rilevate del tutto inconducenti.
In particolare, i capitoli dedotti dal nr 1 al nr 4 si
riferiscono tutti a circostanze comunque estranee all'odierno oggetto del
contendere (perché prodromiche e funzionali alla approvazione della, diversa
da quella che occupa, delibera di approvazione del bilancio che ebbe a
procedere la delibera oggi impugnata e comunque involgenti la sfera cognitiva
di un soggetto diverso dalle odierne attrici, tale Tirendi Francesco, senza
che a monte sia stato quantomeno addotto e comprovato il collegamento tra
quest'ultimo e le attrici stesse); il capitolo 5, ove confermato, potrebbe al
più portare alla dimostrazione del deposito della relazione di cui sopra
presso la sede del consulente della società senza però fornire alcun elemento
quanto alla conoscenza di siffatto evento in capo alla attrici ed alla
tempestività del deposito rispetto al termine di cui all'art 2446 cc.
Va quindi confermata la declaratoria di invalidità della
delibera impugnata già resa in via anticipatoria dal Giudice della cautela.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio
PQM
Il Tribunale, in accoglimento della domanda, annulla la
delibera assembleare impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 26/11/2004.
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