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Massimario,
art. 1 l. fall.
Tribunale di Salerno 7 aprile 2008, Pres. Chianese, est.
Iannicelli.
Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa fissati nell'art. 1 l.
fall. – Presunzione di non superamento per i piccoli imprenditori.
Le norme sul presupposto soggettivo affermano due regole generali:
la fallibilità delle medie e grandi imprese (con esclusione di quelle
soggette alla sola liquidazione coatta amministrativa o alla procedura di
amministrazione straordinaria) e la non fallibilità delle piccole imprese. Il
secondo comma dell’art. 1 l. fall., rispetto alla prima regola introduce una
deroga, rispetto alla seconda regola circoscrive ulteriormente la nozione di
piccolo imprenditore non fallibile, escludendo dalla sfera di inoperatività
della legge fallimentare quelle imprese che, pur lavorando in via esclusiva o
principale con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, abbiano
tuttavia raggiunto determinati livelli di patrimonio, ricavi o indebitamento.
Posta la regola generale di non fallibilità della piccola impresa, la
delimitazione del suo ambito operata dalla legge speciale non può essere
concepita, come per le medie imprese, alla stregua di fatto impeditivo (di natura
meramente processuale, o sostanziale se si ritiene che la nuova disciplina
fallimentare abbia attribuito al creditore un diritto soggettivo al
fallimento del proprio debitore - imprenditore insolvente), che spetta al
debitore dimostrare per paralizzare l’azione del creditore. Al contrario, per
le imprese non aventi le caratteristiche indicate dall’art. 2083 c.c., la
regola generale di fallibilità impone al resistente, che contesti il
superamento delle soglie, l’onere non solo di allegazione ma anche di prova
del possesso in capo al resistente congiunto dei requisiti. (fb)
IL
TRIBUNALE DI SALERNO
IV sezione civile
così composto:
dott. Alessandra CHIANESE
Presidente
dott. Giorgio JACHIA
Giudice
dott. Guerino IANNICELLI Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO
(art. 22 l. fall.)
Con ricorso depositato in data 9.1.2008, M.G.A. adiva il Tribunale di Salerno per la dichiarazione
di fallimento di I. P., imprenditore individuale, titolare della omonima
ditta individuale.. Esponeva, in premessa, di vantare un credito di lavoro
per spettanze retributive dell’importo di euro 35.744,18 accertato con
sentenza del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, n. 2869
del 4.7.2005, passata in giudicato e di aver invano attivato procedura
esecutiva mobiliare, come da verbale di pignoramento negativo.
All’udienza camerale, fissata dinanzi al giudice relatore per la data
del 17.3.2008, compariva solo il difensore di parte ricorrente, che
depositata ricorso e pedissequo decreto regolarmente notificati al debitore
in data 13.2.2008. Su richiesta della parte costituita, il giudice relatore
assegnava la causa in decisione al Collegio.
All’esito dell’istruttoria prefallimentare, ritiene il collegio che
il ricorso debba essere rigettato per insussistenza del presupposto
soggettivo.
L’art. 1 comma 1 della legge fallimentare, modificato dall’art. 1
comma 1 del D.L.vo 12.9.2007 n. 169 (c.d. decreto correttivo) e vigente
nell’attuale formulazione a far data dal 1 gennaio 2008, prevede, quale
presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento, la qualità di
imprenditore esercente “una attività commerciale”, esclusi gli enti pubblici.
Rispetto alla formulazione
anteriore, non modificata dal D.L.vo n. 5 del 2006, non contempla
l’esclusione dei “piccoli imprenditori”. Questa categoria è, però, ancora
sottratta alla procedura fallimentare, secondo il disposto dell’art. 2221
c.c., che sul punto è rimasto immutato. L’apparente discrasia nel sistema
normativo deve trovare composizione in una ragionata interpretazione delle
norme secondo i criteri ermeneutici, letterale e sistematico, indicati
dall’art. 12 delle preleggi.
Le possibili interpretazioni sono diverse e vanno singolarmente
considerate.
Una prima opzione consiste nel ritenere che la modifica introdotta
dal decreto correttivo abbia implicitamente abrogato parzialmente l’art. 2221
c.c., per incompatibilità con la legge successiva, nella parte in cui esclude
la categoria dei piccoli imprenditori dalla procedura fallimentare (e di
concordato preventivo). Secondo questa posizione, non vi è ragione di
operare, nell’attuale disciplina, alcun discrimine in base alle
caratteristiche di organizzazione dei fattori di produzione al fine di
escludere dall’area della fallibilità l’azienda modesta che risponde ai
canoni dell’art. 2083 c.c. Il legislatore avrebbe superato il precedente
criterio di selezione delle imprese degne di innescare, in caso di
insolvenza, la complessa e dispendiosa procedura concorsuale introducendo
nuovi requisiti di esonero. Non più un criterio restrittivo, basato sulla
rilevanza dei fattori di produzione estranei al lavoro proprio
dell’imprenditore e della sua famiglia, ma precisi requisiti dimensionali di
superamento dei valori indicati dal secondo comma dell’art. 1. Questa
interpretazione, però, contrasta proprio con l’altra modifica del presupposto
soggettivo apportata dal decreto correttivo con l’introduzione, nel secondo
comma dell’art. 1, di requisiti di non fallibilità ancorati a soglie elevate
di valori patrimoniali e reddituali. Non si può ritenere che il legislatore
abbia voluto estendere la procedura fallimentare a categorie in precedenza
escluse, come i piccoli imprenditori, nel momento stesso in cui ha espulso
gli esercenti un’attività commerciale che, negli ultimi esercizi, non hanno
superato il limite di 300 mila euro di attivo patrimoniale né quello di 200 mila
euro di ricavi lordi e non presentano un indebitamento complessivo di almeno
500 mila euro. Si tratta, infatti, di valori riscontrabili di regola
nell’impresa speculativa e non in quella volta al mero guadagno tratto
prevalentemente o esclusivamente dal lavoro proprio dell’imprenditore e dei
familiari.
Non è coerente con la novità legislativa neppure la tesi opposta,
secondo la quale l’art. 2221 c.c. ha conservato intatto il suo contenuto
normativo, sì che il presupposto soggettivo risulta dall’integrazione della
disciplina della legge speciale con la previsione generale sull’insolvenza
contenuta nello statuto delle imprese commerciali dettato dal codice civile.
Ponendosi in una tale prospettiva, si dovrebbe riconoscere che la novella ha
ulteriormente ridotto l’ambito di applicazione della legge fallimentare, già
esclusa per tutti i piccoli imprenditori, ad imprese che, se pure non aventi
le caratteristiche organizzative previste dall’art. 2083 c.c., presentino
tuttavia limiti dimensionali tali da consentire una gestione dell’insolvenza
al di fuori delle procedure concorsuali. In altri termini, il fallimento è
escluso per tutti i piccoli imprenditori, indipendentemente dal loro
patrimonio, dal reddito e dall’ammontare dei debiti mentre per gli altri l’assoggettabilità
dipende da requisiti dimensionali. Inteso in tal senso, però, l’intervento
riformatore che ha espunto dall’art. 1 il riferimento ai piccoli imprenditori
non avrebbe alcun significato.
L’armonizzazione del complesso delle modifiche normative al
presupposto soggettivo, con il superamento da un lato dell’espressa
previsione della non fallibilità dei piccoli imprenditori e l’introduzione
dall’altro di requisiti dimensionali validi per tutte le imprese, deve essere
ricercata in una diversa lettura sistematica, che intende la soppressione del
riferimento ai piccoli imprenditori nell’art. 1 l. fall. rispondente ad una
logica di delimitazione della categoria esclusa. La norma del codice civile,
secondo questa scelta ermeneutica, non è stata parzialmente abrogata dalla
disciplina della legge fallimentare ma ha assunto un diverso significato,
inferente anche sulla corretta interpretazione della nuova disposizione. Nel
senso che le norme sul presupposto soggettivo affermano due regole generali:
la fallibilità delle medie e grandi imprese (con esclusione di quelle
soggette alla sola liquidazione coatta amministrativa o alla procedura di
amministrazione straordinaria) e la non fallibilità delle piccole imprese. Il
secondo comma dell’art. 1 l. fall., rispetto alla prima regola introduce una
deroga, rispetto alla seconda regola circoscrive ulteriormente la nozione di
piccolo imprenditore non fallibile, escludendo dalla sfera di inoperatività
della legge fallimentare quelle imprese che, pur lavorando in via esclusiva o
principale con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, abbiano
tuttavia raggiunto determinati livelli di patrimonio, ricavi o indebitamento.
In favore di questa interpretazione militano ragioni di coerenza,
logicità e ragionevolezza del sistema normativo.
In primo luogo, la riproposizione della precedente formulazione del
primo comma dell’art. 1 avrebbe avuto, come conseguenza, l’esclusione in toto
della categoria, senza alcun riguardo alla presenza di quei requisiti che il
secondo comma dell’art. 1 mostra di ritenere decisivi nella scelta delle
imprese fallibili. La conseguenza, irragionevole, sarebbe stata l’esclusione
dal fallimento di soggetti qualificabili piccoli imprenditori ai sensi
dell’art. 2083 c.c. (il cui lavoro personale ha carattere prevalente sugli
altri fattori produttivi) che avessero conseguito ricavi lordi superiori ad
euro 200 mila o accumulato debiti per oltre 500 mila euro. Il mantenimento
dell’espressa esclusione nella norma codicistica non ha lo stesso
significato, poiché la clausola di salvezza ivi contenuta (“salve le
disposizioni delle leggi speciali”) consente di ravvisare nel secondo comma
dell’art. 1 una deroga alla regola generale della non fallibilità dei piccoli
imprenditori posta dall’art. 2221 c.c.
In secondo luogo, posta la regola generale di non fallibilità della
piccola impresa, la delimitazione del suo ambito operata dalla legge speciale
non può essere concepita, come per le medie imprese, alla stregua di fatto
impeditivo (di natura meramente processuale, o sostanziale se si ritiene che
la nuova disciplina fallimentare abbia attribuito al creditore un diritto
soggettivo al fallimento del proprio debitore - imprenditore insolvente), che
spetta al debitore dimostrare per paralizzare l’azione del creditore. Viene
così superata un’altra incongruenza nella quale ricade l’interpretazione
abrogativa, che è quella di imporre al piccolo imprenditore, che risulti tale
dagli elementi acquisiti, l’onere di dimostrare comunque il possesso
congiunto dei requisiti di cui all’art. 1 comma 2 l. fall. per evitare il
fallimento. Con la paradossale conseguenza di pervenire ad una dichiarazione
di fallimento di un soggetto che in precedenza, alla stregua degli elementi
raccolti, sarebbe stato ritenuto non fallibile ma che non abbia potuto o
voluto assolvere all’onere probatorio che le nuove disposizioni porrebbero a
suo carico. Si pensi alle ipotesi della contumacia volontaria o inconsapevole
del piccolo imprenditore (ad es. l’imprenditore non rintracciabile, citato
con il rito degli irreperibili) o all’impossibilità di fornire la prova dei
requisiti (es. per mancata tenuta dei libri contabili o palesi irregolarità).
In questi casi il giudice non potrebbe sopperire neppure con l’istruzione
officiosa, perché preclusa dalla non condivisibile interpretazione
parzialmente abrogativa dell’art. 2221 c.c., che finisce per far ricadere
anche sul piccolo imprenditore l’onere probatorio del fatto impeditivo. Anche
a voler ritenere possibile un’iniziativa officiosa del giudice, non vi è di fatto
la disponibilità di validi strumenti di indagine. In particolare, non si può
compiere un accertamento di ufficio sull’attivo patrimoniale o sui ricavi
lordi in mancanza, ad esempio, di scritture contabili e, anche nelle ipotesi
in cui ciò sia possibile, è estremamente difficile acquisire d’ufficio la
prova dell’ammontare dei debiti. All’illogica conseguenza non si perviene
attraverso l’interpretazione propugnata dal collegio che, ritenendo ancor
oggi valida la regola generale di non fallibilità dei piccoli imprenditori,
reputa sufficiente l’accertamento di tale qualità per escludere di norma
l’assoggettabilità a fallimento, a meno che non vi sia la prova positiva del
possesso di almeno uno dei requisiti indicati dal secondo comma.
In terzo luogo, la tesi dell’interpretazione abrogativa della regola
generale di esclusione dei piccoli imprenditori pone tutte le imprese sullo
stesso piano, anche ai fini dell’applicazione della deroga posta dal secondo
comma dell’art. 1, privando di fatto il giudice di quei poteri istruttori
officiosi che pure sono stati ribaditi dalla legge fallimentare. Se è
sufficiente, quale presupposto soggettivo, la qualità di imprenditore
commerciale per dichiarare il fallimento, impedito solo dall’assolvimento
dell’onere probatorio posto a carico del resistente, non vi è margine per
attivare i poteri istruttori affidati al giudice dalla legge. Anche per tale
verso, trova logica conferma la tesi della non fallibilità dei piccoli
imprenditori, che in quanto regola generale e non fatto impeditivo, consente
un’iniziativa istruttoria officiosa diretta a verificare l’effettiva natura
dell’impresa (ad es. attraverso accertamenti a mezzo della guardia di finanza
o presso pubblici uffici sul numero dei dipendenti, sulle dichiarazioni dei
redditi e Iva, sui beni strumentali, sui locali ove si svolge l’attività,
ecc.).
In quarto luogo, la conferma della presenza nel sistema della regola
generale di non fallibilità dei piccoli imprenditori si ricava, almeno per le
imprese di produzione di beni o servizi, da un altro dato normativo. Secondo
l’art. 1 comma 1 l. fall. è soggetto alle procedure concorsuali
l’imprenditore che esercita “una attività commerciale”. In mancanza di una
definizione nella stessa legge fallimentare, per stabilire cosa debba intendersi
per impresa esercente attività commerciale non si può che fare riferimento
alla regola generale posta dall’art. 2195 comma 2 c.c., che recita “le
disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese
commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività
indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano”. Dunque,
l’impresa commerciale fallibile è quella indicata dall’art. 2195 comma 1 c.c.
che, con particolare riferimento alle imprese di produzione di beni e
servizi, qualifica commerciale quella esercente un’attività “industriale”.
Non tutte le imprese di produzione sono imprese commerciali ma solo quelle
aventi il requisito dell’industralità. Tale requisito non può intendersi
riferito a tutte le attività di produzione di beni diversa da quella agricola
ma solo alle attività non artigiane, aventi un ciclo produttivo che prescinde
dal lavoro del titolare. Anche per tale verso, risulta confermata, come
regola generale, l’esclusione del piccolo imprenditore (nella specie,
l’artigiano) dall’universo dei fallibili.
L’interpretazione accolta è foriera di conseguenze in ordine
all’esatta individuazione del presupposto soggettivo per la dichiarazione di
fallimento e alla distribuzione dell’onere probatorio. Le modifiche del
decreto correttivo non hanno attratto nell’area della fallibilità anche il
piccolo imprenditore, secondo la definizione data dall’art. 2083 c.c., che ne
resta di regola escluso (art. 2221 c.c.), ma hanno posto un confine alla
definizione di piccolo imprenditore rilevabile dall’art. 2083 c.c., dato dal
superamento di determinate soglie di patrimonio, ricavi o indebitamento.
Operando come eccezione, non incombe al piccolo imprenditore l’onere di
provare il possesso congiunto dei requisiti di cui al secondo comma dell’art.
1 l. fall. ma, al contrario, spetta al creditore o all’iniziativa officiosa
del giudice l’acquisizione della prova positiva del possesso di almeno uno di
quei requisiti. In mancanza di tale prova contraria, è sufficiente che risulti,
anche da elementi acquisiti d’ufficio, che il resistente sia piccolo
imprenditore ai sensi dell’art. 2083 c.c. per il rigetto del ricorso. Al
contrario, per le imprese non aventi le caratteristiche indicate dall’art.
2083 c.c., la regola generale di fallibilità impone al resistente, che
contesti il superamento delle soglie, l’onere non solo di allegazione ma
anche di prova del possesso congiunto dei requisiti.
La questione esaminata e risolta ha indubbio rilievo nel caso in
esame, poiché dagli atti acquisiti emerge la qualità di piccolo imprenditore,
nella specie di artigiano, del resistente che esclude la dichiarazione di
fallimento per carenza del presupposto soggettivo pur in mancanza di una
prova positiva, per essere rimasto contumace, del possesso congiunto dei
requisiti di cui all’art. 1 l. fall.
Il debitore, come risultante dal registro delle imprese, è
imprenditore individuale esercente attività nel settore edile, iscritto
nell’albo delle imprese artigiane. Tale dato è necessario ma non decisivo,
secondo l’indirizzo giurisprudenziale dominante, poiché l’impresa, pur se
rientrante nella nozione di impresa artigiana di cui alla legge 8.8.1985 n.
443 ed iscritta all’albo delle imprese artigiane, è da ritenersi assoggettata
al fallimento se per dimensioni e giro di affari debba essere considerata
impresa commerciale (Cass. 10.11.1998 n. 11306). Decisivi, al riguardo, sono
i profili relativi alla organizzazione aziendale e al guadagno. Occorre
distinguere, infatti, tra un’organizzazione aziendale modesta dalla quale l’imprenditore tragga un
mero guadagno, ed un’organizzazione di tipo industriale (caratterizzata dalla
prevalenza del capitale sul fattore lavoro e dall’autonoma capacità
produttiva dell’impresa, nella quale l’opera personale del titolare non è
essenziale o principale) che costituisce base di una intermediazione
speculativa fonte di profitto. Nel caso concreto si è in presenza di un
artigiano piccolo imprenditore, e non di una impresa commerciale, desumibile
dall’unico ricorso proposto, dalla natura del rapporto di lavoro con il ricorrente accertata dal giudice
del lavoro (M.G.A. ha svolto le
mansioni di manovale in favore dell’imprenditore individuale da febbraio 2000
a maggio 2001), dal dissolvimento dell’impresa (il verbale di pignoramento
negativo del 13.9.2007), non rilevante ai fini dell’art. 10 della l. fall.
(non vi è, infatti, cancellazione dal registro delle imprese) e dalle
risultanze dell’anagrafe tributaria, che attesta negli ultimi anni solo la
percezione di redditi da lavoro dipendente (euro 18.375 per l’anno 2005) e
l’assenza dal 1998 di dichiarazioni (modelli 730, Unico, Iva). E’ evidente in
ciò, senza bisogno di ulteriori approfondimenti istruttori, che I.P. ha
svolto in passato attività di imprenditore individuale nel settore edile
avvalendosi di mezzi aziendali modesti e, oltre al prevalente lavoro
personale, dell’opera di un manovale. Non vi era, dunque, un’organizzazione
aziendale di capitale e lavoro avente una capacità produttiva autonoma
rispetto al lavoro personale dell’imprenditore.
Di qui il rigetto del ricorso proposto nei confronti dell’artigiano.
PQM
rigetta il ricorso per difetto del presupposto soggettivo del
fallimento, e autorizza la restituzione dei titoli.
Salerno lì 28.3.2008
Depositata il giorno 7 aprile 2008
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