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Tribunale di Catania
– Dr. Dora Bonifacio, relatore – 14 ottobre 2004.
Società a
responsabilità limitata – Responsabilità dell’amministratore – Azione
cautelare del socio – Legittimazione – Revoca dell’amministratore – Nomina di
amministratore giudiziario – Sequestro conservativo.
(118-m)
La riforma del diritto
societario ha quasi integralmente soppresso il controllo giudiziario
sull’amministrazione delle società a responsabilità limitata di cui all’art.
2409 c.c. ed ha correlativamente attribuito a ciascun socio la legittimazione
all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità con la possibilità (art.
2476 c.c.) di chiedere “altresì”, in caso di gravi irregolarità nella
gestione, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli
amministratori. Tale facoltà rientra nelle ipotesi di sostituzione
processuale in cui eccezionalmente, ex art. 81 c.p.c., taluno “può far valere
in giudizio in nome proprio un diritto altrui”. Il socio è, quindi, autorizzato
ad esercitare in nome proprio, ma nell’interesse della società, l’azione di
responsabilità normalmente promossa dalla società stessa a tutela dei propri
diritti e potrà chiedere in via cautelare tutti i provvedimenti tipici
previsti dall’ordinamento cui sia strumentale la relativa pronuncia di
merito, tra i quali non può che rientrare il sequestro conservativo dei beni
dell’amministratore.
E’, tuttavia, opportuno
precisare che, a causa del venir meno dell’applicabilità alle s.r.l.
dell’istituto del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., non residua in
capo al Tribunale alcun potere di nomina di un amministratore giudiziale,
potere riservato unicamente ai soci, una volta che sia stata disposta la
revoca dell’amministratore in carica ai sensi dell’art. 2479, comma 1 n. 2
c.c.
(fb)
(118-t)
IL
GIUDICE DESIGNATO
sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli
atti e considerate le deduzioni delle parti, osserva.
Fatto
Parte ricorrente, Bianchi Clara, ha chiesto a
codesto Tribunale, in via d’urgenza, la revoca dalla carica di amministratore
unico della “Alfa – Idee e Soluzioni” S.r.l. di Verdi Giuseppe Barbaro nonché
la nomina in sua vece di un amministratore giudiziario provvisorio, il
sequestro conservativo sul patrimonio del Verdi e di Rossi Gabriella fino
alla concorrenza dell’importo di € 700.000,00 nonché il sequestro probatorio
dei documenti contabili ed amministrativi della società.
In ordine a siffatte domande cautelari è stato
preliminarmente rilevato come il capitale sociale della detta società sia suddiviso
in parti eguali tra la ricorrente e Rossi Gabriella. L’amministratore, Verdi,
è il marito di quest’ultima.
La socia Bianchi, nell’interesse proprio e di
quello della società, ha dedotto in ordine alla sussistenza del fumus boni
iuris per ottenere la revoca il compimento da parte dell’amministratore di
gravi irregolarità.
In particolare la stessa ha, tra l’altro,
imputato al Verdi:
- di non avere presentato nei termini di legge il
bilancio d’esercizio per l’anno 2003;
- di avere corrisposto all’altra socia, Rossi
Gabriella, acconti per utili dell’anno 2003 per un totale di € 32.335,00
senza la preventiva approvazione del bilancio del relativo esercizio;
- di aver consentito prelievi da parte dei soci, o
meglio della socia Rossi – non avendo la Bianchi mai ricevuto alcun pagamento
– per complessivi € 6.000,00;
- di avere distratto attivo sociale con partite
fittizie e specificamente:
a) prelievi per acquisti
relativi agli ultimi due anni di attività della società per € 82.816,00 senza
alcun riscontro in fatture, mai ricevute;
b) costi non giustificati
e non giustificabili per complessivi € 15.196,03, tra cui € 4.000,00 a titolo
di “distribuzione soci” e “anticipazione soci” di cui la socia ricorrente era
all’oscuro;
c) saldo negativo nei
confronti di un fornitore – l’agenzia di viaggio e turismo Il Mosaico – per €
3.831, 34 con indebito pagamento della somma risultante a saldo, fornitore
che risultava aver emesso fatture nei confronti della società per la somma
complessiva di € 82.280,00, importo spropositato e in molti casi non inerente
l’attività di impresa (biglietti emessi in favore dell’altra socia e del
figlio della stessa nonché di un medico collaboratore esterno in favore del
quale nello stesso giorno appaiono emessi quattro biglietti aerei);
d) costi per oltre €
68.000,00 - molti dei quali non congrui né funzionali all’attività di
impresa, tra i quali costi per spese legali nonostante non si avesse notizia
di alcun contenzioso – con un aumento delle spese nei mesi da giugno ad agosto
in media del 50% (come nel caso della voce “acquisti beni per la produzione”
- nonostante si tratti di società di servizi - per servizi amministrativi e
per compensi a lavoratori occasionali.
La socia ricorrente, quindi, ha denunciato come
l’amministratore, approfittando dei poteri gestori affidatigli, abbia fatto
un uso personale della società con l’intento di distrarre liquidità ed
alterare il risultato economico dell’azienda, creando concreti danni alla
società innanzitutto per sanzioni tributarie derivanti dalle omissioni
denunciate, in secondo luogo per il concreto depauperamento del patrimonio a
causa di continui “prelievi” dalla cassa sociale ed infine per
l’impossibilità oggettiva di reinvestimento ed utilizzo di tali risorse a
vantaggio della società e perdita dei frutti del capitale così reinvestito,
quantificabile presuntivamente in € 350.000,00 quale ipotetico fatturato per
l’anno 2004 (pari al fatturato del 2003 aumentato del 25% secondo il trend
dell’anno precedente), danni di cui il Verdi sarebbe chiamato a rispondere a
titolo restitutorio e risarcitorio.
Costituitisi l’amministratore, Verdi Barbaro, e
la socia, Rossi Gabriella, gli stessi hanno eccepito l’infondatezza del
ricorso, l’improponibilità e inammissibilità della domanda cautelare volta ad
ottenere il sequestro conservativo dei loro beni, perché la socia ricorrente
sarebbe legittimata a richiedere solo la revoca ed eventualmente la nomina di
un amministratore giudiziale, nonché l’inammissibilità delle domande per la
mancata indicazione della domanda di merito conseguente e successiva alla
fase cautelare.
In particolare gli stessi, in ordine alle
contestazioni mosse dalla Bianchi, hanno, tra l’altro, dedotto:
- che il vero socio della società non era la
ricorrente bensì il genitore della stessa, il quale si era sempre limitato ad
incassare i corrispettivi riscossi dai clienti di cui riusciva ad entrare in
possesso con il consenso del consulente commerciale della società, rag. A.B.,
che era stato imposto alla società dal detto socio occulto al fine di
surrogarsi al Verdi e che si era gradualmente impossessato di tutta la
documentazione contabile della società rifiutandone la consegna
all’amministratore e di fatto subentrando nell’amministrazione della società;
- che la redazione ad opera del consulente
unilateralmente di un presunto progetto di bilancio dall’1.1.2003 al
30.6.2004 nonché di altri documenti di cui il Verdi non era a conoscenza,
redatti ad acta dal A.B. in quanto l’amministratore gli aveva annunciato la
revoca dell’incarico, avvenuta in effetti in data 8.9.2004;
- l’irrilevanza probatoria del verbale redatto il
17.9.2004 dalla stessa ricorrente, in collusione con il A.B., in assenza
dell’amministratore;
- il mancato invio da parte del A.B. dei documenti
contabili all’amministratore e la mancata autorizzazione da parte di questo
alla contabilizzazione di operazioni contrarie alla normativa tributaria;
- l’utilizzo da parte della socia ricorrente di
somme della società per l’acquisto di un’autovettura, del valore di €
29.000,00 in uso esclusivo del socio occulto;
- la normale mancata stampa dei libri contabili,
arretrata di almeno un mese, giustificata dall’affidamento della tenuta della
contabilità ad uno studio esterno;
- l’inesistenza di qualsiasi violazione della
normativa tributaria addebitabile all’amministratore, atteso che la
documentazione era tutta in possesso del rag. A.B.;
- che il conto fatture da ricevere al 31.12.2002
riportava costi per “acquisti materiali – anticipazione amministratore”
registrati nell’esercizio del 2002 e l’assemblea li aveva fatti propri in
sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2002;
- la mancata indicazione della documentazione in
base alla quale il A.B. avrebbe effettuato la registrazione dei presunti
utili distribuiti in conto anticipazione su utili 2003.
L’amministratore ha, quindi, rilevato la mancanza
di colpa negli eventuali danni occorsi dalla società per l’inosservanza dei
doveri a lui imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, atteso che lo
stesso avrebbe subito, senza colpa, lo spoglio dei suoi poteri gestori, in
uno alla contabilità ed ai libri obbligatori, ed avrebbe fatto constatare il
proprio dissenso dalla condotta del consulente A.B..
La Rossi, inoltre, ha contestato la sua eventuale
partecipazione ai presunti danni scaturenti dalle presunte distrazioni di
somme poste in essere dal marito, partecipazione non supportata da alcun
elemento documentale.
I resistenti hanno, pertanto, richiesto il
rigetto del ricorso senza opporsi al sequestro della documentazione contabile
ma opponendosi alla nomina quale custode del rag. A.B..
Le parti hanno, infine, controdedotto in udienza
ed il Giudice Designato si è riservato di provvedere in ordine alle domande
cautelari svolte.
Diritto
Occorre, in primo luogo, rilevare come la società “Alfa - Idee &
Soluzioni S.r.l.” non appare essersi costituita nel presente procedimento
cautelare, sebbene regolarmente evocata in giudizio, attesa la sua veste di
litisconsorte necessario.
Va, infatti, osservato come dalla comparsa di costituzione
depositata, sebbene la stessa risulti redatta anche nell’interesse della
società, non emerge in alcun modo che la stessa – a mezzo del suo legale
rappresentante - abbia dato procura al difensore, non essendo stato apposto
in seno all’atto alcun timbro della stessa né la firma del Verdi, attuale
amministratore, è stata apposta nella detta qualità.
Va, peraltro, notato che nel caso, come quello in esame, in cui il
socio agisca per ottenere la revoca dell’amministratore unico ed in vista
altresì dell’esercizio nei confronti dello stesso dell’azione di
responsabilità ex art. 2476 c.c., il medesimo amministratore non può
costituirsi in nome della società atteso l’evidente conflitto di interessi in
cui verrebbe a trovarsi e sarebbe necessario ricorrere alla nomina di un
curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nomina non avvenuta in questo
procedimento.
Ancora preliminare appare l’esame dell’eccezione di inammissibilità
del ricorso per non essere stata indicata l’azione che la ricorrente
intenderebbe proporre nel conseguente giudizio di merito.
L’eccezione si palesa infondata.
Ed invero, non solo già nel ricorso è stato indicata l’incoanda
azione di merito di risarcimento dei danni causati dall’amministratore nella
gestione della società nonché la domanda di revoca dello stesso per le gravi
irregolarità compiute cui era strumentale la domanda cautelare svolta, ma
anche in udienza è stato precisato che la richiesta cautelare della socia
ricorrente è funzionale ad un’azione di merito ex art. 2476 c.c. (sì come
riformato in seguito all’entrata in vigore del d.lvo n.6/2003) di revoca e
responsabilità per danni dell’amministratore con responsabilità diretta della
socia Rossi Gabriella, in quanto colpevole e complice degli atti dannosi
compiuti dall’amministratore in danno della società e della socia Bianchi.
Resta da esaminare infine l’eccezione di improcedibilità del ricorso
per quanto attiene la richiesta cautelare di sequestro conservativo nei
confronti dell’amministratore e dell’altra socia, per non avere la ricorrente
la rappresentanza processuale della società e non avendo dalla stessa
ottenuto una delega a stare in giudizio in nome e per conto della medesima.
Occorre, all’uopo, premettere che il legislatore in sede di riforma
del diritto societario ha da un lato soppresso integralmente – o quasi - il
controllo giudiziario sulla regolarità dell’amministrazione delle s.r.l. ex
art. 2409 c.c. e ha tuttavia correlativamente attribuito a ciascun socio la
legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ed alla
contestuale previsione, nel novellato art. 2476 c.c., della possibilità per
ciascun socio di chiedere “altresì”, in caso di gravi irregolarità nella
gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca
degli amministratori.
Siffatta azione di responsabilità è certamente quella sociale,
atteso che gli stessi sono responsabili verso la società, quest’ultima è
tenuta a tenere indenne il socio delle spese giudiziali sostenute nonché ha
il potere di rinunciare e transigere l’azione. Tuttavia è espressamente
riconosciuta ai soci la legittimazione ad esercitarla rientrando siffatta
facoltà nei casi “espressamente previsti dalla legge” di sostituzione
processuale in cui eccezionalmente, ex art. 81 c.p.c., taluno “può far valere
in giudizio in nome proprio un diritto altrui”. Il socio è, cioè, autorizzato
ad esercitare in nome proprio, ma nell’interesse della società, l’azione di
responsabilità normalmente promossa dalla società stessa a tutela dei propri
diritti.
Il legislatore ha inoltre ritenuto di collegare a questa azione la
possibilità di ottenere, nell’ambito del giudizio di responsabilità, la
revoca giudiziale degli amministratori convenuto in giudizio, con una facoltà
che, quindi, si ricollega alla legittimazione principale all’esperimento
dell’azione di responsabilità.
Ovviamente, legittimato il socio a siffatte azioni, ne consegue che
lo stesso possa chiedere in via cautelare tutti i provvedimenti tipici
previsti dall’ordinamento cui sia strumentale la detta pronuncia di merito,
tra i quali non può che rientrare il sequestro conservativo dei beni
dell’amministratore, sequestro finalizzato ex art. 671 c.p.c. alla
conservazione della garanzia patrimoniale del debitore nel tempo occorrente
alla pronuncia definitiva di merito.
Tuttavia, pare opportuno precisare già in questa sede come, proprio
a causa del venir meno dell’applicabilità alle s.r.l. dell’istituto del
controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., non appare residuare in capo al
Tribunale alcun potere di nomina di un amministratore giudiziale, potere
riservato unicamente ai soci ottenuta la revoca dell’amministratore in carica
ai sensi dell’art. 2479, comma 1 n. 2 c.c..
Nel merito, al fine di valutare la sussistenza del fumus boni iuris
e del periculum in mora, occorre distinguere preliminarmente le posizioni di
Verdi Barbaro – amministratore – e di Rossi Gabriella, ed in ordine alla
prima posizione la domanda cautelare volta ad ottenere la revoca dalla carica
e quella volta ad ottenere sia il sequestro conservativo che quello
probatorio.
Orbene, il ricorso appare parzialmente fondato, sussistendo sia il
fumus boni iuris che il periculum in mora, in ordine alle domande cautelari
svolte nei confronti di Verdi Barbaro.
Ritiene questo Giudice che le contestazioni mosse
al Verdi appaiono, prima face e sempre nell’ambito della tutela sommaria
tipica di questa fase cautelare, sorrette da sufficiente verosimiglianza.
Va, all’uopo, innanzitutto rilevato che a fronte
delle specifiche censure mosse dalla ricorrente avverso l’operato
dell’amministratore quest’ultimo abbia sostanzialmente basato la sua difesa
addossando ogni responsabilità sul consulente contabile della società il
quale avrebbe tra l’altro omesso di consegnargli la documentazione contabile
della stessa.
Invero, non può porsi in dubbio, come appaia
ancor più grave la condotta di un amministratore che, a fronte degli obblighi
lui imposti dalla legge e dall’atto costitutivo della società, non si attivi
per adempiere gli stessi anche compiendo i necessari atti volti ad impedire
eventuali abusi di professionisti incaricati dalla società alla tenuta della
contabilità, attesa la rilevanza della stessa per conoscere la vita e
l’andamento della società medesima e per compiere le opportune scelte
gestionali.
Quand’anche fosse vero - ed in questo
procedimento l’assunto è rimasto assolutamente sfornito di alcun riscontro
documentale o altro - che il contabile della società avesse violato i suoi
doveri professionali, ciò non solo non potrebbe esimere l’amministratore
dalla sua responsabilità personale derivante dagli obblighi sullo stesso
gravanti, ma aggraverebbe maggiormente il comportamento illecito dallo stesso
tenuto atteso che dimostrerebbe l’assoluta negligenza e imperizia nello svolgimento
del mandato conferitogli a causa del comportamento omissivo dallo stesso
tenuto a fronte degli obblighi contabili gravanti sulla società.
Non si comprende, cioè, come possa un
amministratore gestire la società senza avere a disposizione la situazione
contabile della stessa e come possa rimanere inerte davanti ad un
comportamento negligente del professionista incaricato alla concreta
predisposizione di tale contabilità per così lungo tempo pur in presenza, ad
esempio, dell’obbligo, gravante sull’amministratore, di predisposizione del
progetto di bilancio d’esercizio, delle denuncie fiscali e tributarie in
genere e di tutti gli adempimenti conseguenti.
Deve, in particolare, sottolinearsi che nel caso
in esame, a fronte dell’obbligo di predisporre il progetto di bilancio entro
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, la lettera di revoca del
professionista - che non avrebbe, a dire della difesa dei resistenti, reso
possibile predisporre un documento così importante per la vita societaria -
sia intervenuta solo pochi giorni prima della presentazione del ricorso
cautelare e dopo ben nove mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso.
Ciò posto, dalla documentazione acquisita in
atti, risulta in primo luogo non contestato che il progetto di bilancio d’esercizio
dell’anno 2003 non è stato ancora redatto né il bilancio medesimo approvato.
Orbene una simile condotta appare di per sé
integrare il requisito delle gravi irregolarità nella gestione richiesto
dall’art. 2476 c.c. al fine dell’emissione del provvedimento di revoca
dell’amministratore Verdi Barbaro. Infatti il progetto di bilancio, la cui
redazione è obbligo precipuo degli amministratori ex art. 2475 c.c., è
certamente il documento economico e patrimoniale più importante per la vita
societaria nonché strumento di concreta conoscenza per i soci dell’andamento
della società e di controllo della rispondenza dello stesso alla contabilità.
Ulteriori elementi che appaiono idonei a
dimostrare l’esistenza di gravi irregolarità emergono, inoltre, dalla documentazione
contabile prodotta.
In primo luogo, occorre sottolineare come la
stessa appare essere stata acquisita legittimamente, ai sensi dell’art. 2476,
comma 2, c.c. mediante richiesta formale indirizzata all’amministratore.
In secondo luogo, a fronte della generica
contestazione mossa dall’amministratore in ordine alla mancata conoscenza
delle risultanze della stessa e agli inadempimenti imputabili al consulente
contabile, risulta viceversa come quest’ultimo abbia in più occasioni e per
vari adempimenti compulsato l’amministratore allo svolgimento dei suoi
necessari compiti di gestione.
Di contro, nessun elemento documentale è stato
fornito dai resistenti che potesse dimostrare l’inattendibilità delle
“situazioni contabili” consegnate dal consulente della società, né è mai
stata attivata da parte dell’amministratore alcuna procedura, anche in via
d’urgenza, per ottenere la documentazione che, a dire dello stesso, sarebbe
stata richiesta al consulente ma mai consegnata.
Le contestazioni svolte dalla ricorrente,
viceversa, sembrano risultare chiaramente dall’esame della documentazione
allegata al ricorso.
In particolare, dalla stessa si evidenzia:
- la condotta omissiva tenuta dall’amministratore
agli inviti rivoltigli dal consulente della società in ordine alla produzione
dell’estratto conto bancario, delle fatture emesse nel mese di agosto del
2004, dei ricavi afferenti i convegni realizzati dalla società e dei compensi
erogati in favore dei collaboratori (v. le richieste dello studio A.B. in
atti, doc. 15);
- nella voce contabile denominata “conto Rossi c/
prelievi” risultano pagamenti in acconti per utili 2003 per la complessiva
somma di € 32.335,00, in violazione del disposto dell’art. 2478 bis c.c. a
mente del quale “possono essere distribuiti esclusivamente gli utili
realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato”;
- nella voce contabile denominata “crediti verso
soci conto prelievi è stata contabilizzata la somma di € 6000,00 ma non
risulta a quale titolo la socia Rossi avrebbe effettuato il prelievo, mentre
la ricorrente assume di non averne effettuato alcuno;
- l’esistenza di un conto “fatture da ricevere”
afferente all’esercizio del 2002, ma riportato nel nuovo conto relativo al
2003, dal quale risultavano “acquisti materiali – anticipazioni
amministratore” per l’importo complessivo di € 82.816,00 senza che, dopo ben
due anni, siano state acquisite le relative fatture. Né vale qui l’eccezione
mossa dall’amministratore resistente, il quale ha sostenuto che siffatta voce
abbia trovato approvazione già in sede di approvazione del bilancio 2002,
atteso che le fatture dovevano in ogni caso essere ricevute ed ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 2476 “l’approvazione del bilancio da parte dei
soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le
responsabilità incorse nella gestione sociale”;
- l’esistenza, nella prima nota redatta
dall’amministratore e inviata al consulente, di costi non giustificati, che
il consulente ha raccolto in un conto provvisorio “in attesa di
documentazione”, ammontanti ad oltre € 15.000,00;
- l’esistenza di fatture emesse da un’agenzia di
viaggio nei confronti della società nell’anno 2003 per la complessiva somma
di € 82.280,00, importo che, seppur di enorme entità, risulta viceversa
genericamente giustificato nelle voci “acquisti per congressi” e ”Banca
Intesa” senza una esplicita riconducibilità all’attività di impresa
concretamente esercitata;
- l’aumento sensibile di tutte le spese e
l’esistenza di costi sostenuti nell’anno 2003 per oltre € 68.000,00 senza
alcuna notizia dei ricavi delle attività di impresa.
Orbene, tutte le predette risultanze, alla luce
altresì della mancata redazione ed approvazione del bilancio, denotano - con
una certa verosimiglianza tipica della presente fase cautelare - l’esistenza
a carico dell’amministratore di gravi inosservanze dei doveri lui imposti
dalla legge anche in ordine alla corretta tenuta della contabilità della
società.
Siffatta condotta, inoltre, non solo sorregge,
sotto il profilo del fumus boni iuris, la richiesta di revoca
dell’amministratore ma altresì denota l’apparente attualità del danno
scaturente da tale condotta.
L’azione di responsabilità, cui è correlata la
richiesta cautelare di sequestro conservativo, suppone, infatti, che un danno
per la società si sia già verificato, non essendo più sufficiente, alla luce
della riforma, il caso di gravi irregolarità che non abbiano ancora
determinato un danno.
Orbene, il danno concreto che la società avrebbe
già patito sembra emergere dalle sopra riportate condotte le quali hanno
comportato rilevanti esborsi per la società.
In ordine alla sussistenza del periculum in mora
questo, se appare in re ipsa con riguardo alla domanda di revoca – attesa il
concreto pericolo connesso, per un verso, al perdurare dei danni già
verificatisi e per altro verso alla concreta possibilità del verificarsi di
ulteriori danni determinati dalla mala gestio sopra evidenziata – va valutato
anche in riferimento alla domanda volta ad ottenere il sequestro conservativo
dei beni dell’amministratore.
A tal fine va evidenziato che siffatta domanda –
la quale, per come sopra detto, appare ammissibile giacché connessa al futuro
giudizio di merito tendente all’accertamento della responsabilità dell’amministratore
ex art. 2476 c.c. – è consequenziale al credito che vanterebbe la società nel
caso di esito positivo dell’azione di merito.
Orbene, ritenuto sussistente il fumus boni iuris
in ordine alla responsabilità dell’amministratore per i motivi sopra esaminati,
appare fondato altresì il pericolo che nel tempo occorrente all’accertamento
di siffatta responsabilità, il debitore possa sottrarre i suoi beni alla
garanzia del credito medesimo.
Va, infatti, rilevata la scarsa consistenza del
patrimonio immobiliare dello stesso, circostanza che rende concreta la
possibilità, una volta che lo stesso sia sottratto al soddisfacimento delle
sopra citate ragioni creditorie, di frustrare le possibilità di soddisfazione
futura del credito stesso.
Tuttavia, in merito alle domande cautelari di
revoca e di sequestro conservativo, appaiono necessarie alcune precisazioni.
In primo luogo, ritiene questo decidente che -
attesa la facoltà concessa dalla legge (art. 2476, comma 3 ultima parte,
c.c.) e la richiesta ante causam della revoca dell’amministratore – il
provvedimento di revoca medesimo debba essere subordinato alla prestazione da
parte della ricorrente di una cauzione pari a € 5.000,00.
In secondo luogo, per quanto concerne il
sequestro conservativo, attesa la quantificazione del danno subito dalla
società scaturente dalle -considerazioni sopra svolte – attestantesi in circa
€ 280.000,00 - e l’impossibilità, sia giuridica che economica, di valutare
quello che eventualmente potrà subire la stessa, si rileva come non appaia
congrua la richiesta di sequestro pari a € 700.000,00, ritenendosi
sufficiente disporre lo stesso sui beni del Verdi sino alla concorrenza di €
300.000,00.
Prima di prendere in esame la posizione della
socia, Rossi Gabriella, occorre pronunciarsi in merito alla domanda cautelare
volta ad ottenere il sequestro probatorio dei documenti contabili della
società.
Va, all’uopo, rilevato come appaiano sussistere
entrambi i presupposti richiesti dall’art. 670, n. 2, c.p.c. per la
concessione della misura cautelare.
Ed invero, per un verso, l’amministratore
resistente ha contestato, anche in questa sede, sia il diritto che le
modalità di consultazione della documentazione contabile, pur in presenza
dell’ampia previsione di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., in tal modo
rendendo controverso il diritto della Bianchi alla consultazione dei libri
sociali e dei documenti relativi all’amministrazione.
In secondo luogo, la giurisprudenza ha da ultimo
interpretato la disposizione di cui all’art. 670, n. 2, c.p.c. nel senso di
ritenere possibile la concessione del “sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli,
campioni etc., regolato dall'art. 670 n. 2 cod. proc. civ.”, non solo in presenza di una controversia sul diritto alla esibizione, ma… ogni qual
volta la cosa serva come prova e
se ne riveli indispensabile l'acquisizione ai fini
dell'accertamento dei fatti”. (Nella specie la
S.C. ha ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che aveva
ravvisato la necessità di autorizzare il sequestro di documenti, fatture e
scritture contabili in vista di un giudizio per risarcimento di danni
sussistendo il pericolo di dispersione, alterazione o distruzione dei
documenti medesimi. Cfr Cass. n. 12705/1993).
Infine le circostanze sopra riportate in ordine
alla tenuta della contabilità conducono a ritenere opportuno provvedere alla
loro custodia temporanea al fine di evitare appunto la dispersione, alterazione o distruzione dei documenti
medesimi.
Va, quindi, esaminata la richiesta di emissione
della misura cautelare del sequestro conservativo dei beni della socia Rossi
Gabriella.
Occorre innanzitutto precisare che ai sensi
dell’art. 2476, comma 7, c.c. “sono altresì responsabili con gli
amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente
deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i
terzi”.
Secondo l’orientamento della dottrina la
responsabilità dei soci rappresenta la risposta generale ad un fenomeno
comune e sentito nelle piccole e medie imprese costituito dall’ingerenza dei
soci nelle scelte gestionali.
La norma appare, pertanto, consentire una sorta
di responsabilità solidale tra l’amministratore ed il socio che abbia “deciso
o autorizzato” il compimento di atti di gestione dannosi per la società.
Orbene, se questa appare l’interpretazione più
corretta della norma citata, non può ritenersi sufficiente al fine di
configurare una responsabilità siffatta che il socio si sia solo
avvantaggiato di atti gestionali compiuti dall’amministratore ma è necessario
che egli stesso sia stato l’autore di atti di gestione, avendoli “decisi” o
“autorizzati”, in modo formale – qualora gli siano stati delegati, nell’atto
costitutivo o nello statuto, specifichi poteri gestionali – o informale, con
una sorta di ingerenza di fatto.
Nel caso in esame non è stata neanche dedotta una
condotta tenuta dalla socia Rossi concretantesi in atti di gestione della
società, fondandosi le censure svolte dalla ricorrente esclusivamente
sull’apparente – ed invero dimostrato solo in parte - beneficio che la stessa
avrebbe tratto da alcune scelte gestionali dell’amministratore, come ad
esempio quella di distribuire acconti per utili 2003 per la complessiva somma
di € 32.335,00, senza alcuna allegazione di fatti o documenti da cui trarre
il verosimile convincimento di un atto dalla stessa compiuto o autorizzato in
ordine a siffatta scelta gestionale.
In parziale accoglimento del ricorso proposto da
Bianchi Clara, va, quindi, disposta:
- la revoca dalla carica di amministratore di Verdi
Barbaro, provvedimento che va subordinato alla prestazione da parte della
ricorrente di una cauzione pari a € 5.000,00;
- il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sino
alla concorrenza di € 300.000,00 sui beni di proprietà dello stesso Verdi;
- il sequestro giudiziario, ex art. 670, n. 2,
c.p.c. dei libri sociali e della documentazione contabile della Alfa – Idee
& Soluzioni – S.r.l., nominando all’uopo un custode.
Va, viceversa, rigettata perché inammissibile la
richiesta di nomina di un amministratore giudiziario provvisorio e va altresì
rigettata perché non sorrette dal necessario requisito del fumus boni iuris
la richiesta di sequestro conservativo sui beni di Rossi Gabriella.
In ordine a quest’ultima domanda, stante il suo
rigetto, va definitivamente disposto in ordine alle spese del presente
procedimento cautelare ex art. 669 septies, co. 2, c.p.c. e le stesse vanno
poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto da Bianchi Clara:
a) revoca dalla carica di
amministratore della Alfa – Idee & Soluzioni – S.r.l. Verdi Barbaro,
subordinando siffatto provvedimento alla prestazione di una cauzione da parte
di Bianchi Clara di € 5.000,00;
b) autorizza il sequestro
conservativo sino alla concorrenza di € 280.000,00 sui beni di Verdi Barbaro;
c) autorizza il sequestro
giudiziario dei libri sociali e della documentazione contabile della società
Alfa – Idee & Soluzioni – S.r.l. e nomina custode degli stessi il dott.
Massimo Spina;
d) assegna, a parte
ricorrente, il termine di giorni trenta, a decorrere dalla comunicazione
della presente ordinanza, per instaurare il giudizio di merito;
e) rigetta l’istanza di
nomina di un amministratore giudiziario provvisorio nonché quella di
sequestro conservativo sui beni di Rossi Gabriella;
f) condanna,
conseguentemente, Bianchi Clara al rimborso, in favore della Rossi, delle
spese del presente procedimento cautelare che, tenuto conto della difesa
congiunta della Rossi e del Verdi, liquida in complessive € 1.300,00, di cui
€ 500,00 per diritti di procuratore e £. 800,00 per onorari di avvocato;
g) manda alla cancelleria
per le prescritte comunicazioni.
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