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Massimario, art. 142 l. fall.
Tribunale di Mantova 3 aprile 2008 – Pres.
Bernardi – Rel. Laura De Simone.
Fallimento – Esdebitazione – Parziale pagamento di parte dei
creditori privilegiati – Ammissibilità.
L’art. 142, 2 comma legge fall. deve essere interpretato nel senso
che per accedere al beneficio dell’esdebitazione è sufficiente il parziale
soddisfacimento di almeno una parte dei creditori privilegiati, non essendo
indispensabile che detto parziale pagamento riguardi tutti i creditori. (lds)
Il TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio, in persona dei signori:
dott. Mauro
Bernardi PRESIDENTE
dott. Laura De
Simone GIUDICE REL.
dott. Vittorio Aliprandi GIUDICE
pronunciando sull’istanza di esdebitazione proposta da
P. F.
RILEVATO che il ricorrente ha esposto di essere stato dichiarato
fallito con sentenza n. 4790/95 del 5.5.1995, che la procedura fallimentare è
stata chiusa il 7.12.2006, ed ha invocato la sussistenza di tutti i
presupposti di cui agli artt. 142 e 143 l.f. per l’accoglimento dell’istanza
di esdebitazione;
OSSERVATO che, dalla documentazione in atti, si evince che P. F. è
stato dichiarato fallito con sentenza n. 4790/95 del 5.5.1995, in estensione,
quale socio illimitatamente responsabile della società P. * S.n.c., dichiarata fallita con sentenza n.
66/95 del 18.1.1995, e che il fallimento della società e dei soci sono stati
chiusi per ripartizione finale dell’attivo con decreto di data 7.12.2006;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.19 del d.lgs.n.169/07 le norme
sulla esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti
alla data di entrata in vigore del d.lgs n.5/2006 (16.7.2006) e quindi
l’istituto è applicabile al caso in esame;
RILEVATO che il ricorso è stato presentato l’11 gennaio 2008 e
quindi entro l’anno dal decreto di chiusura del fallimento, ai sensi
dell’art.143 l.f.;
RITENUTO che, per il dettato testuale dell’art.142 l.f., sia legittimato al beneficio
dell’esdebitazione non solo il fallito persona fisica quale imprenditore
individuale ma anche il socio
persona fisica illimitatamente
responsabile di società di persone dichiarato fallito a seguito del
fallimento della società,
dovendo quindi escludersi
la legittimazione alla richiesta del beneficio unicamente per le
persone giuridiche fallite;
OSSERVATO che dall’audizione del curatore all’udienza collegiale del
3 aprile 2008 è emerso che P. F. nel corso della procedura concorsuale ha
cooperato con gli organi della procedura;
TENUTO CONTO che dagli atti del fascicolo fallimentare non si evince
in alcun modo che l’istante abbia ritardato lo svolgimento della procedura
fallimentare o abbia violato le disposizioni di cui
all’art.48 l.f., né che abbia distratto
l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il
dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e
del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
RILEVATO che i certificati penali in atti attestano
l’assenza di qualsiasi condanna intervenuta nei confronti di P. F. e di
qualsiasi procedimento penale pendente;
OSSERVATO che l’istante non ha beneficiato di altra esdebitazione
nei dieci anni precedenti la richiesta;
CONSIDERATO che dagli atti del fascicolo fallimentare emerge che in
sede di riparto finale i creditori concorsuali sono stati in parte
soddisfatti, essendosi provveduto al parziale pagamento dei creditori
privilegiati, dovendosi interpretare il comma II dell’art.142 l.f. nel senso
che è sufficiente per accedere al beneficio dell’esdebitazione che siano
soddisfatti, anche parzialmente, almeno una parte dei creditori;
VALUTATO, sul punto, che la norma indicata non distingue tra
creditori privilegiati e chirografari e
specificatamente non esige l’intervenuto pagamento parziale anche dei
creditori chirografari, considerato che questo presupporrebbe necessariamente
la integrale soddisfazione di tutti i creditori ammessi con prelazione, e
tale interpretazione pare porsi in contrasto con il disposto della legge di
delega laddove è indicato che la disciplina della esdebitazione deve
consistere “nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui
nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” (art. 1, comma 6,
lett. a), n. 13 della L.14.5.2005 n.80), e quindi dai debiti residui nei
confronti di tutti i creditori non soddisfatti, sia parzialmente che
totalmente;
RITENUTO che non rivesta rilievo, ai fini interpretativi della
disposizione indicata, il testo dell’art. 143, primo comma, secondo cui il
tribunale dichiara inesigibili “i debiti non soddisfatti integralmente”,
dovendo l’espressione intendersi riferita sia ai debiti soddisfatti
parzialmente che a quelli non soddisfatti totalmente;
CONSIDERATO che nella specie i creditori privilegiati sono stati
soddisfatti, in sede fallimentare, nella misura del 12,94% e detta percentuale non può ritenersi
insignificante;
VAUTATO che risultano verificate tutte condizioni di cui agli artt.142 e 143 l.f.,
P.Q.M.
dichiara inesigibili nei confronti di P.
F., nato a ** già dichiarato fallito con sentenza n. 4790 del 5.5.1995, i debiti concorsuali non
soddisfatti integralmente.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
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