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Tribunale di Genova
– Pres. Dr. Antonio Dimundo – 28 giugno 2004.
Processo
societario – Richiesta di inammissibilità dell’istanza di fissazione
d’udienza – Libertà di forma.
Processo societario – Istanza
di fissazione d’udienza proposta dal convenuto con comparsa di risposta –
Inammissibilità.
Processo societario con pluralità di parti – Notifica della istanza di
fissazione d’udienza a tutte le parti costituite –
Necessità.
(119-m1)
L’art. 8, co. 5, d.
lgs. n. 5/2003 dispone che la richiesta di inammissibilità dell’istanza di
fissazione d’udienza deve essere depositata in cancelleria dalla parte
interessata nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica
dell’istanza medesima, ma non prevede anche che la richiesta debba essere
avanzata con apposito ricorso, potendo essere contenuta anche nella “nota di
precisazione delle conclusioni”, purchè formulata nei termini di legge in
modo chiaro e preciso. Giova ricordare al riguardo che il legislatore ha
posto il fondamentale principio della “libertà delle forme” stabilendo
all’art. 121 c.p.c. che gli atti del processo per i quali la legge non
richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al
raggiungimento del loro scopo.
(fb)
(119-m2)
L’art. 8, co. 2, d. lgs. 5/2003
stabilisce
in modo inequivocabile che il termine per la notifica dell’istanza di
fissazione d’udienza decorre per il convenuto “dalla data della propria
costituzione in giudizio”, con ciò significando con manifesta evidenza che il
convenuto non può proporre l’istanza senza prima costituirsi in giudizio,
perché è la sua costituzione che segna il dies a quo per il decorso
del termine dei venti giorni. Diversamente opinando, si precluderebbe
all’attore la possibilità di notificare al convenuto la memoria di replica
nel periodo intercorrente tra la notifica della comparsa di risposta e la
costituzione in giudizio del convenuto, con grave pregiudizio del suo diritto
di difesa.
(fb)
(119-m3)
L’art.
8 del D. Lgs. n. 5/2003 impone all’attore, al convenuto ed al terzo chiamato
l’obbligo di notificare l’istanza di fissazione d’udienza “alle altre parti”,
per cui, nei processi con più di due parti, l’istanza deve essere notificata
a tutte le altre parti e non soltanto ad una sola di esse.
(fb)
(119-t)
omissis
Scioglie
la riserva di cui al verbale che precede e, sentite le parti appositamente
convocate con decreto del 4.6.2004, osserva quanto segue.
La
causa è stata iniziata da E.S., la quale ha convenuto in giudizio la Banca I.
S.p.a. e la Banca C. S.p.a., proponendo nei loro confronti varie domande.
La
Banca I., con comparsa di risposta tempestivamente notificata alla sola
attrice in data 23.4.2004, ha chiesto il rigetto delle domande e la condanna
dell’attrice al pagamento delle spese processuali. Con istanza inserita nella
comparsa di risposta la convenuta ha chiesto contestualmente anche la
fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 4.2 e 8.2 lett. c), D. Lgs.
17.1.2003, n. 5. Successivamente, in data 3.5.2004, si è costituita in
giudizio.
A
questa prima istanza di fissazione di udienza l’attrice E. ha reagito con
“nota di precisazione delle conclusioni”, ex art. 10.1, D. Lgs. n. 5/2003,
depositata in cancelleria il 30.4.2004, con la quale ha chiesto, in via
preliminare, la dichiarazione di inammissibilità di detta istanza e, nel
merito, ha precisato le sue conclusioni.
La
convenuta Banca C., con comparsa di risposta notificata nei termini in data
22.4.2004, ha chiesto: a) il rigetto delle domande attrici per difetto di
legittimazione passiva; b) in via subordinata, la condanna della convenuta
Banca I., terza da chiamare in causa, a garantirla e manlevarla in caso di
accoglimento delle domande attrici; c) in via riconvenzionale, la condanna
dell’attrice E. al risarcimento del danno di immagine derivante dalla
temeraria azione proposta da quest’ultima.
La
stessa Banca C. con separato atto di citazione per chiamata in causa di
terzo, notificato il 23.4.2004, ha convenuto in giudizio la banca I.,
chiedendo il rigetto della domanda dell’attrice E. per difetto di
legittimazione passiva e, in via subordinata, la condanna della terza
chiamata a garantirla ed a manlevarla da ogni domanda proposta dall’attrice
principale.
La
Banca I., quale terza chiamata in causa, in data 24.5.2004, ha notificato
alla Banca C. comparsa di risposta e contestuale istanza di fissazione di
udienza, ai sensi dell’art. 8.2, lett. c), D. Lgs. n. 5/2003, chiedendo il
rigetto delle domande dell’attrice S. E. e, conseguentemente, il rigetto
della domanda di manleva proposta in via subordinata dalla Banca C. La
comparsa è stata depositata in cancelleria il 27.5.2004.
La
Banca I., inoltre, in data 24.5.2004 ha notificato all’attrice E. ed alla
convenuta Banca C. altra istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art.
8.2, lett. c), D. Lgs. n. 5/2004, e, successivamente, in data 27.5.2004, l’ha
depositata in cancelleria. Non risulta che alcuna delle altre parti abbia
richiesto nei termini anche la dichiarazione di inammissibilità di questa
seconda istanza.
Risulta,
invece, che la Banca C., in data 1°.6.2004, ha notificato alle altre parti la
sua nota di precisazione delle conclusioni, provvedendo, poi, a depositarla
in cancelleria il 3.6.2004. In tale nota la convenuta ha chiesto
preliminarmente che sia dichiarata nulla l’eccezione di nullità dell’istanza
di fissazione di udienza di Banca I., sollevata dall’attrice nella sua nota
di precisazione delle conclusioni, depositata in cancelleria il 30.4.2004.
Tali
essendo le vicende processuali relative alla causa iniziata da S.E., non si
ritiene che vi siano ragionevoli dubbi sull’inammissibilità dell’istanza di
fissazione di udienza, proposta dalla convenuta Banca I. contestualmente alla
comparsa di risposta e notificata alla sola attrice S.E. in data 23.4.2004.
La
Banca I., al riguardo, contesta anzitutto la ritualità e l’ammissibilità
della richiesta di inammissibilità di tale prima istanza di fissazione di
udienza sul rilievo che l’attrice E., anziché avanzare la richiesta con
apposito ricorso, da depositarsi nel termine perentorio di 10 giorni dalla
notifica dell’istanza e, quindi, entro il 3.5.2004, l’ha inserita, invece,
nella propria “nota di precisazione delle conclusioni”, depositata in
cancelleria il 30.4.2004.
Non si
ritiene che l’eccezione sia fondata. L’art. 8.5, D. Lgs. n. 5/2004, dispone
che la richiesta di inammissibilità deve essere depositata in cancelleria
dalla parte interessata nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica
dell’istanza di fissazione di udienza; ma non prevede, anche, che debba
essere avanzata con apposito ricorso, essendo sufficiente che - come ha fatto
l’attrice - sia inserita nella “nota di precisazione delle conclusioni” e che
sia formulata, nei termini di legge, in modo chiaro e preciso. Giova
ricordare al riguardo che il legislatore ha posto il fondamentale principio
della “libertà delle forme”, stabilendo con l’art. 121, c.p.c., che gli atti
del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono
essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. E
alla stregua di tale principio non v’è dubbio che la richiesta di
inammissibilità, inserita nella “nota di precisazione delle conclusioni”, è
perfettamente congrua allo scopo, anche se non avanzata con un non richiesto
“apposito ricorso”. Né può obiettarsi che l’inserimento della richiesta di
inammissibilità nella “nota di precisazione delle conclusioni”, integra un
comportamento contrastante con la volontà dell’attrice di contestare
l’ammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza e, quindi,
significativo di una volontà di rinuncia a qualsiasi doglianza al riguardo.
Al contrario, tale comportamento è indicativo della volontà dell’attrice di
contestare l’ammissibilità dell’atto avversario, senza rinunciare a precisare
le conclusioni per il caso di un giudizio non favorevole all’accoglimento
della sua istanza.
Parimenti
infondata appare l’eccezione di irritualità e di nullità della richiesta di
inammissibilità dell’attrice, sollevata dalla Banca C., sul rilievo che la
richiesta non è stata comunicata alle altre parti costituite del processo. Al
riguardo è sufficiente osservare che l’art. 8.5, D. Lgs. n. 5/2004, non
prevede che la richiesta sia comunicata o notificata alle altre parti del
processo, ma unicamente che l’atto sia depositato in cancelleria dalla parte
interessata nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica
dell’istanza. Il che è avvenuto, posto che la nota di precisazione delle
conclusioni, contenente la richiesta di inammissibilità dell’istanza di
fissazione di udienza, è stata depositata in cancelleria il 30.4.2004, nel
pieno rispetto del termine, scadente il 3.5.2004.
La
Banca I. contesta, poi, nel merito la fondatezza dell’eccezione di
inammissibilità fatta dall’attrice, osservando che l’art. 8.2 lett. c), D.
Lgs. n. 5/2204, prescrive il termine di 20 giorni entro il quale l’istanza di
fissazione deve essere notificata, ma non esclude affatto che essa sia
contenuta nella comparsa di risposta e sia con questa contestualmente
presentata, anche prima della costituzione in giudizio del convenuto.
L’eccezione, però, non può essere condivisa. La norma citata, nel caso
previsto dalla lett. c), stabilisce in modo inequivocabile che il termine per
la notifica dell’istanza di fissazione di udienza decorre per il convenuto
“dalla data della propria costituzione in giudizio”, con ciò significando con
manifesta evidenza che il convenuto non può proporre l’istanza senza prima
costituirsi in giudizio, perché è la sua costituzione in giudizio che segna
il dies a quo per il decorso del termine dei venti giorni.
Diversamente opinando, si precluderebbe all’attore la possibilità di
notificare al convenuto la memoria di replica nel periodo intercorrente tra
la notifica della comparsa di risposta e la costituzione in giudizio del
convenuto, con grave pregiudizio del suo diritto di difesa.
L’istanza
di fissazione di udienza è, peraltro, inammissibile per un’altra ragione e,
cioè, perché notificata alla sola parte attrice e non anche alla convenuta
Banca C., in evidente violazione dell’art. 8 n. 1, 2 e 3, D. Lgs. n. 5/2004,
che impone sia all’attore, che al convenuto ed al terzo chiamato, l’obbligo
di notificare l’istanza “alle altre parti” e, quindi, nei processi con più di
due parti, a tutte le altre parti e non soltanto ad una sola di esse.
Diversamente le preclusioni che l’art. 10, D. Lgs. n. 5/2004, ricollega alla notificazione
dell’istanza di fissazione di udienza, diverrebbero operanti soltanto nei
confronti della parte che l’abbia ricevuta e non anche nei confronti delle
altre; il che non è possibile se è vero, come è vero, che quest’atto segna la
chiusura della fase preparatoria del processo ed il passaggio di esso alla
trattazione davanti al giudice. Senza considerare che in caso di pluralità di
convenuti e di sussistenza per uno solo di loro delle condizioni previste
dalla lett. c) del secondo comma dell’art. 8, avendo un altro proposto
domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo, la stessa ratio della
norma dovrebbe indurre ad escludere, attraverso un’interpretazione
correttiva, la possibilità di una immediata istanza di fissazione di udienza
anche per il convenuto che – come la Banca I. – non abbia proposto domanda
riconvenzionale, non abbia sollevato eccezioni in senso stretto e non abbia
chiamato in causa terzi.
Conclusivamente,
per le esposte ragioni, sentite le parti nell’udienza del giorno 11.6.2004,
deve ritenersi che l’istanza di fissazione di udienza, proposta dalla Banca
I. contestualmente alla comparsa di risposta e notificata all’attrice S.E. in
data 23.4.2004 prima della sua costituzione in giudizio, sia stata presentata
fuori dei casi stabiliti dall’art. 8, D. Lgs. n. 5/2004, e conseguentemente
debba essere dichiarata inammissibile.
Quanto
alla eccepita inammissibilità delle nuove istanze istruttorie formulate
dall’attrice nella sua nota di precisazione delle conclusioni, depositata in
cancelleria il 30.4.2004, è bene precisare che la “novità” riguarda soltanto
la richiesta di acquisizione d’ufficio, ex art. 213 c.p.c., di cui alla lett.
C) della predetta nota, essendo il resto delle conclusioni nient’altro che la
riproduzione delle conclusioni contenute nell’atto di citazione. Ma al
riguardo la pronuncia sull’ammissibilità di tale deduzione istruttoria spetta
al giudice relatore.
Non si
assegna alcun termine per lo svolgimento di ulteriori attività, posto che la
Banca I. ha notificato una nuova istanza di fissazione di udienza nel
rispetto delle prescrizioni di cui ai primi tre commi dell’art. 8, D. Lgs. N.
5/2004 e che contro di essa non è stata presentata nei termini alcuna
richiesta di inammissibilità.
Si
provvede separatamente in merito alla seconda istanza di fissazione di
udienza, presentata dalla Banca I. con atto notificato il 24.5.2004 e
depositato in cancelleria il 27.5.2004.
P.Q.M.
Il
Presidente, sentite le parti,
visto
l’art. 8 n. 5, D. Lgs. 17.1.2003, n. 5,
Dichiara
inammissibile
l’istanza di fissazione di udienza, proposta dalla convenuta Banca I. S.p.a.
contestualmente alla propria comparsa di risposta, notificata all’attrice
S.E. in data 23 aprile 2004.
Genova,
28 giugno 2004.
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