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Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, casi
Tribunale di Ivrea –
Pres. est. Dr. Giuseppe Marra – 11 marzo 2005.
Processo
societario – Mutamento del rito – Istanza di fissazione udienza – Decadenze
maturate – Modificazione e precisazione di domande ed eccezioni – Decadenza.
Nel procedimento ordinario che derivi da un mutamento dal rito
societario, l’attore non potrà più modificare e/o precisare domande ed eccezioni,
né potrà formulare nuove istanze istruttorie e produrre nuovi documenti
rispetto a quelli già indicati nell’istanza di fissazione d’udienza.
(fb)
(120-t)
ORDINANZA
nella causa civile recante il
n.39/05 di R.G. Cont. promossa da La Beta srl in liquidazione contro
Fiabeschi Aldo:Rilevato che il Collegio ribadisce quanto già premesso dal
Giudice designato nel decreto di fissazione dell’udienza, e cioè che nella
fattispecie: la causa petendi, individuabile nell’atto di citazione,
è il mancato pagamento da parte della società Shop di Aldo Fiabeschi sas (di
cui il convenuto Fiabeschi era prima socio accomandatario e poi liquidatore),
di prestazioni professionali di consulenza contabile resa dall’attrice negli
anni 1999 e 2000 in favore della predetta Shop sas, ed il petitum è la
domanda di emettere sentenza di condanna, direttamente nei confronti del
socio accomandatario convenuto, al pagamento degli importi indicati nelle
fatture, emesse dalla società attrice in favore della società di cui il
convenuto era amministratore e poi liquidatore, nonchè ulteriore domanda di
risarcimento dei danni eventuali da inadempimento contrattuale;
ritenuto che l’oggetto della
causa, come succintamente descritto sopra, non rientra nelle ipotesi
disciplinate dal c.d. rito societario, in quanto non si controverte di alcun
rapporto societario, come indicato esplicativamente dall’art.1 del
D.lgs.5/03, dato che la responsabilità del socio accomandatario per i debiti
sociali della s.a.s. deriva dalla legge, e l’accertamento incidentale della
veste di socio accomandatario e poi liquidatore (rapporto societario) di
Fiabeschi Aldo, non va ad incidere sul thema decidendum della presente
causa, che come detto riguarda un pagamento di somma di denaro (diversamente
nel caso in cui il convenuto si fosse costituito ed avesse ad esempio
proposto domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sua qualità
di socio accomandatario);
né parimenti è conferente il richiamo fatto
dall’attrice, nelle sue memorie autorizzate, all’art.2304 c.c, in quanto la
limitazione ivi prevista all’escussione del patrimonio del socio per i debiti
sociali, riguarda secondo l’interpretazione consolidata la fase esecutiva,
ragione per la quale il creditore sociale è pienamente legittimato a chiamare
in causa direttamente il socio responsabile delle obbligazioni sociali, al
fine di ottenere nei suoi confronti un titolo esecutivo (tra le tante vedi
Cass.15700/02);
rilevato che il Collegio, in forza dell’art.16
comma 6 del D.lgs.5/03, dispone per le ragioni sin qui esposte il mutamento
del rito societario in rito ordinario, con fissazione davanti al Giudice
istruttore designato, fatte salve le decadenze processuali e sostanziali nel
frattempo maturate ; ritenuto che tale ultima previsione comporta la
necessità del Collegio di determinare le decadenze processuali maturate in
capo all’attore, al fine di individuare a quale udienza di rito ordinario e
per quali incombenze rinviare davanti al G.I.;
ritenuto che l’attore con l’istanza di fissazione
d’udienza, ex art.9 del citato D.lgs., deve indicare la determinazione
definitiva delle proprie domande ed eccezioni, nonché la definitiva
formulazione delle istanze istruttorie già proposte, ragione per la quale al
momento dell’ordinanza di mutamento del rito, egli attore, sia nel rito
societario che in quello ordinario a seguito di mutamento, non potrà quindi
più modificare e/o precisare domande ed eccezioni, né potrà formulare nuove
istanze istruttorie e produrre nuovi documenti rispetto a quelli già indicati
nell’istanza di fissazione d’udienza, fatto salvo ovviamente il potere di
ammissione o meno delle prove così richieste da parte del Giudice istruttore
individuato dal Collegio; queste considerazioni portano a ritenere che il
rinvio davanti al G.I. non potrà essere fatto né all’udienza ex art.180
c.p.c. (che comporterebbe un’indebita retrocessione processuale), né
all’udienza ex art.183 c.p.c. (nella quale le parti possono ancora precisare
e/o modificare domande ed eccezioni, ai sensi dell’ultimo comma
dell’art.183), ma necessariamente all’udienza di ammissione delle prove già
formulate ovvero l’udienza prevista dall’art.184 c.p.c., senza possibilità
quindi di formulare nuove istanze istruttorie e produrre nuovi documenti;
rilevato che la competenza permane presso il
Tribunale di Ivrea, il Collegio designa come Giudice istruttore il dott.
Marra, competente tabellarmente anche nella trattazione delle cause
ordinarie,
P.Q.M.
Dispone il mutamento del rito societario e la
prosecuzione con le forme del rito ordinario.
Rinvia all’udienza del 22 giugno 2005 ore 9 per
l’ammissione delle prove già richieste dall’attrice, avanti al Giudice dott.
G. Marra.
Manda la cancelleria di comunicare alla parte.
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