Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1206 - pubb. 04/05/2008
Tribunale Monza 19 febbraio 2008 - Pres. D'Aietti - Est. Carmen Arcellaschi.
Intermediazione finanziaria – Mancanza di contratto quadro – Ordini impartiti per iscritto – Validità.
Devono ritenersi validi, pur in mancanza del contratto quadro, gli ordini di acquisto ove siano stati impartiti per iscritto e sia muniti di tutte le indicazioni relative al titolo da acquistare, al prezzo ed alla quantità nonché delle modalità di pagamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Marisa Costelli |
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