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Tribunale di Ivrea –
G. Designato Dr. Giuseppe Marra – 11 novembre 2004.
Processo societario
– Istanza di fissazione d’udienza – Decadenza – Termine di cui all’art. 7,
ult. comma d. lgs. 5/03 – Inapplicabilità.
Il termine di decadenza di venti giorni,
di cui all’art. 8 d. lgs. 5/03, per la notifica dell’istanza di fissazione
dell’udienza, decorre dal momento in cui entrambe le parti del processo sono
certe che lo scambio di memorie si è interrotto, vale a dire dalla scadenza
del termine assegnato a controparte per notificare l’eventuale memoria di
replica. Non può, infatti, essere accolta l’interpretazione della norma in
esame secondo la quale il termine di decadenza deve essere individuato in
quello di ottanta giorni previsto dall’art. 7 ultimo comma del citato d. lgs..
(fb)
(121-t)
A scioglimento della riserva assunta all’udienza
camerale del 11.11.2004 fissata ex art. 12 comma 5 del D.lgs. 5/03, sentite
le parti e lette le rispettive memorie scritte autorizzate dal Giudice;
rilevato che nel presente fascicolo, a seguito di atto di citazione
promosso da parte della società Alfa a r.l. in liquidazione, parte convenuta,
Bianchi R., ha replicato alle domande attrici con comparsa di costituzione e
risposta, nella quale assegnava un termine di giorni 30 all’attrice per una
sua memoria di replica; l’attrice di seguito notificava alla controparte, nei
termini assegnatile (esattamente il 6 maggio 2004), una sua memoria nella
quale faceva presente l’intervenuto fallimento della Alfa, che avrebbe
comportato a suo avviso l’interruzione del processo.
Bianchi R. in data 1 giugno 2004 notificava all’attrice una sua
replica, nella quale eccepiva il difetto di legittimazione ad agire della
Alfa, sostenendo che la notifica della citazione era successiva alla
dichiarazione di fallimento, ed assegnava alla controparte termine di giorni
20 dalla notifica del suo atto per un’eventuale replica. L’attrice non
replicava e non presentava neanche istanza di fissazione di udienza.
Il convenuto, vista l’inattività della attrice, ha depositato in
data 23.07.2004 istanza di fissazione di udienza ex art.8 D.lgs. 17 gennaio
2003 n.5. L’attrice successivamente ha poi depositato, in data 27 luglio
2004, nota ex art.10 del citato D.lgs. n.5, nella quale ha eccepito
l’estinzione del giudizio ex art.8 comma 4 del D.lgs. 5/03, per aver parte
convenuta notificato l’istanza di fissazione di udienza (il 23 luglio 2004)
fuori dai termini perentori previsti dal citato art.8 al comma 1, in
particolare oltre i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di 20
giorni che il convenuto, con il proprio atto notificato alla Alfa il 1 giugno
2004, aveva imposto all’attrice per una eventuale memoria di replica, che
nella fattispecie, come già evidenziato, non è stata presentata.
Ritenuto che appare sussistere la causa estintiva eccepita da parte
attrice, in quanto il convenuto ha notificato l’istanza di fissazione di
udienza (il 23 luglio 2004) ben oltre il termine di giorni 20 di cui
all’art.8 1 comma, decorrente dal termine da lui assegnato all’attrice (20
giorni dalla notifica), per replicare alla propria memoria notificata il 1
giugno 2004;
rilevato che l’art.8 non contempla espressamente la fattispecie de
qua, ma che tuttavia tale lacuna normativa, come suggerito dalla miglior
dottrina, debba essere colmata in base alla ratio legis della
disciplina processual-societaria, e quindi si debba far decorrere il termine
decadenziale di giorni 20 previsto dal comma 1 dell’art.8, dal momento in cui
entrambe le parti sono certe che la scambio di memorie si è interrotto (e perciò
il thema decidendum si è cristallizzato), vale a dire alla scadenza
del termine assegnato alla controparte per notificare eventuale replica
(termine quindi conosciuto da entrambe le parti in causa).
Non è possibile ritenere che nella fattispecie non sussista un
termine massimo oltre il quale si decade dalla possibilità di chiedere
tempestivamente la fissazione di udienza, perché ciò contrasterebbe con la ratio
che informa tale nuovo rito, di certezza di tempi celeri e predeterminati di
definizione dei giudizi.
Né al contempo può essere accolta l’interpretazione delle norme
offerta da parte convenuta, la quale ritiene che in caso di inattività
dell’attore, il termine decadenziale a carico del convenuto per chiedere la
fissazione d’udienza, vada individuato nella previsione dell’ultimo comma
dell’art.7, e quindi, a suo dire, entro il termine di 80 giorni dalla
notifica della prima memoria di replica da parte dell’attore (nella specie il
6 maggio). Infatti ad avviso di questo Giudice la previsione dell’ultimo
comma dell’art.7 si riferisce alla cosiddetta fase preparatoria, imponendo
alle parti un termine massimo di 80 giorni per lo scambio di memorie, nulla
avendo a che vedere con la tempistica dell’istanza di fissazione d’udienza,
che trova la sua compiuta disciplina nel successivo articolo 8.
In ogni caso il predetto termine di 80 giorni decorre, secondo la
lettera della legge, dalla notifica della seconda memoria di controreplica da
parte del convenuto, che nella fattispecie non si è neppure verificata, in
quanto le parti hanno interrotto la loro attività difensiva allo scambio di
una sola memoria di replica e controreplica, ragione per la quale il richiamo
fatto dal convenuto al termine di giorni 80 di cui all’ult. comma dell’art.7
appare non appropriato.
Ritenuto che in difetto di una disciplina specifica sulle spese nel
caso di estinzione, e tenuto conto del richiamo generale alle norme del
codice di procedura civile operato dall’art.1 comma 4 del D.lgs. n.5/03,
trovi applicazione nella fattispecie l’art.310 ult. comma c.p.c. e quindi la
previsione che le spese del giudizio estinto stanno a carico delle parti che
le hanno anticipate. Di conseguenza appare ultroneo ogni riferimento all’
imputabilità dell’estinzione, come invece richiesto da parte del convenuto.
P.Q.M.
Visto l’art.12 comma 5 del D.lgs. 5/03
DICHIARA
L’ estinzione del giudizio iscritto al n.1798/04
R.G..
Dispone che le spese del giudizio estinto sono a
carico delle parti che le hanno anticipate.
Ivrea il 11 novembre 2004
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