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Tribunale di Ivrea –
Rel. Dr. Giuseppe Marra, Pres. Dr. Guido Bufadeci – 18 novembre 2004.
Processo
societario – Nullità dell’atto di citazione – Rinnovazione ex art. 164 c.p.c.
– Inammissibilità – Autosufficienza del nuovo rito.
(122-m)
Le norme del nuovo processo societario non
consentono all’attore di sanare l’eventuale nullità dell’atto di citazione
qualora il convenuto notifichi istanza di fissazione dell’udienza dopo aver
eccepito la nullità della citazione nella propria comparsa di risposta, in
tal modo precludendo all’attore la possibilità di presentare una memoria di
replica alle eccezioni mosse in comparsa e sanare l’eccepita nullità.
Non si ritiene, infatti, che la disciplina
dell’art. 164 c.p.c. (che consente la sanatoria della nullità in questione)
sia compatibile con la ratio del nuovo processo societario ove la
partecipazione del giudice è prevista in un momento successivo quando le
domande delle parti sono ormai cristallizzate.
(122-t)
Oggetto: Impugnazione bilancio e delibere C.d.A.
…
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato
Bianchi Alda in qualità di socia, conveniva in giudizio davanti questo
Tribunale la ALFA s.r.l. e Verdi Giorgia, amministratore delegato della
s.r.l., per ottenere nei loro confronti una sentenza nullità e/o annullamento
del bilancio della società che aveva apportato una modifica nei criteri di
valutazione di una posta, in particolare aveva inserito l’unico cespite
immobiliare non più nella voce” immobilizzazioni materiali” bensì in quella
“attivo circolante”, così violando, a parere dell’attrice, i principi di
chiarezza e precisione dettati dall’art.2423 comma 2 c.c. per la corretta
redazione delle scritture contabili. L’attrice impugnava altresì le delibere
del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2004 nelle quali, malgrado
l’opposizione della socia Bianchi, veniva approvato il progetto di bilancio
relativo all’annualità del 2003, e veniva conferita la delega alla convenuta
Verdi Giorgia, quale Amministratore Delegato, adducendo, a sostegno di
quest’ultima censura, che il conferimento della delega sarebbe stato di
competenza dell’assemblea dei soci e non del C.d.A. e che in ogni caso, si
sarebbero dovuti indicare con esattezza i limiti della delega attribuita
all’Amministratore Delegato.
Con comparsa di risposta tempestiva entrambi i
convenuti si costituivano in giudizio, formulando alcune eccezioni
pregiudiziali in rito e contestando in ogni caso nel merito il fondamento
delle pretese avversarie, chiedendone la reiezione; in particolare in via
pregiudiziale, veniva eccepita l’estinzione del processo per tardiva
costituzione dell’attore ai sensi dell’art.13 del D.lgs.5/03, veniva poi
eccepita la nullità dell’atto di citazione per assoluta indeterminatezza
delle domande formulate (in particolare incertezza su quale fosse il bilancio
impugnato se quello al 31.12.2002 ovvero quello al 31.12.2003, considerato
che la modifica oggetto dell’impugnazione era stata operata nel bilancio
relativo all’anno 2002), nonché veniva eccepito il difetto di legittimazione
passiva di Verdi Giorgia, poiché le delibere impugnate erano riferibili alla
società e non alla persona fisica convenuta, se pur nella veste di
Amministratore Delegato.
Nel merito si confermava la bontà dell’operato
della società, poiché le ragioni della modifica della posta al bilancio era
stata ampiamente chiarita nella nota integrativa al bilancio e comunque tale
modifica era del tutto ininfluente ai fini della esatta rappresentazione
patrimoniale e finanziaria della società; quanto alla validità della nomina
da parte del C.d.A. della Verdi quale Amministratore Delegato, si evidenziava
la validità dell’operato del C.d.A., dato che lo Statuto si limita ad
affermare che tale competenza è del Consiglio, mentre non vi è alcuna
disposizione che faccia ritenere cogente l’intervento dell’assemblea dei
soci.
I convenuti entro il termine di cui all’art.8 del
D.lgs.5/03 (esattamente il 9 settembre 2004) depositavano istanza di
fissazione d’udienza, in cui ribadivano le proprie conclusioni già formulate
in comparsa. Veniva nominato il Giudice relatore, il dott. Marra, il quale
provvedeva, nel rispetto dei termini di cui all’art.12, ad emettere il
decreto di fissazione d’udienza avanti al Collegio, mentre la controparte a
cui era stato notificata l’istanza di fissazione d’udienza, non depositava
alcuna memoria, come invece è reso possibile dall’art.10 del citato D.lgs..
Nel decreto di fissazione d’udienza il Giudice
relatore rilevava la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali relative alla
nullità della citazione ed al difetto di legittimazione passiva della Verdi,
ma ritenendo non applicabile in via analogica il disposto dell’art.164 comma
5 c.p.c, non ordinava alcuna integrazione dell’atto introduttivo considerato
nullo. Rigettava le richieste probatorie per assoluta genericità dei capitoli
indicati ed invitava poi le parti, ai sensi dell’12 comma 3 lett.e), a
presentare memorie scritte in ordine alle seguenti questioni: 1) esistenza di
un divieto espresso o tacito di variazione dei criteri di valutazione di
alcune poste di bilancio, da un esercizio all’altro; 2) possibilità di
impugnare le delibere del Consiglio di Amministrazione di una società a
responsabilità limitata; 3) condizioni e limiti della delega di attribuzioni
da parte del C.d.A. ad un amministratore.
All’udienza collegiale in camera di consiglio del
18.11.2004, il Presidente dopo aver tentato inutilmente la conciliazione,
invitava le parti a discutere oralmente la causa . Di seguito il Collegio
decideva di confermare il decreto del Giudice relatore ed emetteva
l’ordinanza con la quale, ritenuta la complessità della causa, si riservava
di emanare sentenza entro i 30 giorni successivi all’udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla prima eccezione pregiudiziale di intervenuta
estinzione del procedimento, per tardiva costituzione dell’attrice, già il
relatore ha rilevato che tale eccezione pregiudiziale non è meritevole di
accoglimento, poiché risulta che la citazione è stata notificata ai convenuti
in data 28 giugno 2004 e che la costituzione da parte dell’attrice è stata
poi effettuata in data 5 luglio 2004, come risulta dal timbro della
cancelleria sulla nota di iscrizione a ruolo della causa e sull’elenco
documenti prodotti, così rispettando il termine di 10 giorni per la
costituzione dell’attore previsto dall’articolo 3 del D.lgs.5/03.
Deve invece essere accolta la seconda eccezione pregiudiziale
sollevata dai convenuti, quella relativa alla nullità dell’atto di citazione,
la quale non potendo essere sanata, per le ragioni che di seguito verranno
esposte, conduce ad una pronuncia in rito, con cui si dichiara la nullità
dell’atto introduttivo.
La nullità oggetto di valutazione inerisce alla
cosiddetta editio actionis, in particolare riguarda l’assoluta
indeterminatezza della domanda attorea in ordine al petitum, sia con
riferimento a quale è il bilancio impugnato, sia relativamente a quale è la
domanda rivolta nei confronti della convenuta Verdi Giorgia.
Quanto alle problematiche del bilancio va
evidenziato che la citazione ha come intestazione la seguente dicitura:” Atto
di impugnazione di delibera assembleare di società a responsabilità limitata”,
senza specificare quale delibera assembleare è oggetto di impugnazione, e
nelle conclusioni dell’atto di citazione si chiede dichiararsi la nullità e/o
annullabilità” ..del bilancio sociale formato e deliberato in contrasto
con i principi ed i criteri sanciti dalla legge.”, senza specificare,
anche in tale formula conclusiva, quale è il bilancio impugnato.
Tale incertezza presente nell’intestazione e
nelle conclusioni dell’atto di citazione, non è stata poi dissipata, ad
avviso di questo Collegio, nella parte motiva dell’atto introduttivo del
presente giudizio.
Infatti l’attrice, come già anticipato, si duole
del fatto che sia stata apportata una modificazione, a suo dire illegittima
per violazione dei principi di chiarezza e precisione, ai criteri di
valutazione di una posta di bilancio, in particolare aver inserito l’unico
cespite immobiliare, non più nella voce” immobilizzazioni materiali”, bensì
in quella “attivo circolante”. Tale modifica risulta stata apportata nel
bilancio al 31.12.2002 e spiegata nella relativa nota integrativa, ragione
per la quale parrebbe plausibile ritenere che il bilancio impugnato sia
quest’ultimo e non invece quello successivo al 31.12.2003, in cui si sono poi
semplicemente adottati gli stessi criteri in precedenza modificati.
Tuttavia l’attrice nel suo confuso atto di citazione impugna altresì
le delibere del Consiglio di Amministrazione riunito il 30.03.2004, in cui
tra le altre cose fu approvato il progetto di bilancio al 31.12.2003, da
portare all’approvazione dell’assemblea dei soci. Per tale verso allora
parrebbe plausibile al contrario, ritenere che l’impugnazione abbia avuto
riguardo all’approvazione del bilancio al 31.12.2003 e non quella
dell’annualità precedente.
Nessuna chiarezza forniscono poi i documenti
prodotti, poiché l’attrice non ha prodotto nessuna copia di alcuna delle due
delibere assembleari di approvazione dei rispettivi bilanci (l’impugnazione a
rigore riguarda proprio la delibera di approvazione del bilancio e non
quest’ultimo ex se), mentre ha prodotto copia di tutti e due i
bilanci, quello relativo all’anno 2002 e quello relativo all’anno 2003,
generando nuovamente incertezza su quale sia l’oggetto dell’impugnazione.
Analogamente totale incertezza sull’ulteriore
parte delle conclusioni formulate nell’atto di citazione, in particolare
laddove l’attrice chiede la nullità e/o annullamento:” ..di tutte le
decisioni attinenti al capitale sociale per i vizi presenti nella fase
procedimentale prodromica alla riunione dell’assemblea”. Nella parte
motiva non vi è alcuna traccia di decisioni attinenti al capitale sociale (se
per esse deve intendersi nel dubbio aumenti e/o diminuzioni di capitale
sociale, utilizzo di riserve ecc.ecc.), poiché la difesa attorea ha speso
tutte le sue argomentazioni relativamente al solo profilo sopra descritto,
della modifica del criterio di valutazione dell’unico immobile della società.
Del tutto oscura poi è quale sia la richiesta di
pronuncia giudiziale avanzata nei confronti della convenuta Verdi Giorgia (il
c.d. petitum immediato), né quale è il bene della vita che si chiede
alla stessa (il c.d. petitum mediato).
Tale profilo è anche pregiudiziale rispetto
all’eccepito difetto di legittimazione passiva della convenuta, perché il
Collegio per comprendere se la Verdi è legittimata nei confronti di una certa
domanda, deve ovviamente capire che tipo di pronuncia in astratto viene
chiesto nei confronti di Verdi Giorgia, seuna sentenza dichiarativa,
costitutiva o di condanna, e su quale bene della vita essa vada ad incidere;
in tale evidente incertezza, non è perciò consentito neanche alla convenuta
di difendersi con cognizione.
Orbene l’attrice si lagna della nomina quale
amministratore delegata della convenuta, effettuata dal Consiglio di
Amministrazione anziché dall’Assemblea dei soci, ma ciò palesemente riguarda
un atto imputabile alla società nella sua soggettività giuridica, in cui al
Verdi è semplice destinataria di alcuni effettivi de iure. Non vi è
quindi nessun ausilio neanche dall’analisi della causa pretendi.
Per tutti questi motivi il Collegio ha confermato
la valutazione del Giudice relatore in ordine alla nullità dell’atto di
citazione per vizio della c.d. editio actionis, valutazione che
essendo pregiudiziale ed assorbente impedisce ogni altra decisione sulle
diverse questioni di merito esposte dalle parti.
L’attrice peraltro non ha avuto modo di rimediare
ai propri errori, in quanto i convenuti, avvalendosi delle possibilità loro
offerte dal nuovo rito societario, hanno presentato immediatamente istanza di
fissazione d’udienza, subito dopo aver eccepito la nullità della citazione
nella propria comparsa di risposta, così non lasciando all’attrice la
possibilità di presentare una memoria di replica alle eccezioni mosse nella
comparsa, memoria con la quale la difesa attorea avrebbe potuto precisare e/o
modificare le proprie domande e così sanare eventualmente la nullità eccepita.
Il thema decidendum è quindi rimasto
cristallizzato ai soli due rispettivi atti introduttivi; parte attrice non ha
peraltro neppure presentato, successivamente all’istanza di fissazione
d’udienza, la nota di cui all’art.10 comma 1 del D.lgs.5/03. In tale nota non
è peraltro possibile precisare e/o modificare le proprie istanze ed
eccezioni; tuttavia la decadenza da tali possibilità può essere dichiarata
solo su eccezione della controparte, che potrebbe per ipotesi avere interesse
ad ottenere una pronuncia nel merito piuttosto che in rito, e quindi
consentire ad esempio all’attore di precisare le proprie domande anche oltre
la maturata decadenza, e sanare così di fatto la nullità dell’atto
introduttivo.
Profilo di particolare interesse è poi quello
relativo alla possibilità del Giudice, sia esso il relatore ovvero il
Collegio, di ordinare l’integrazione degli atti introduttivi nulli al fine
consentire l’eventuale sanatoria, applicando in via analogica il disposto
dell’art.164 comma 5 c.p.c.
Va sottolineato che il D.lgs. n5/03 (nel totale
silenzio dello scarno art.12 della legge delega), mentre disciplina
espressamente il caso di nullità della notifica della citazione al convenuto
contumace (vedi art.12 comma 7), prevedendo la possibilità della rinnovazione
della notifica e quindi della sua sanatoria, nulla invece dispone
relativamente all’ipotesi di nullità della citazione o della comparsa di
risposta per vizi dell’editio actionis.
Richiamando il brocardo romano”ubi lex voluti
dixit , ubi noluit tacuit”, si dovrebbe concludere semplicemente per la
non applicabilità nel rito societario dell’art.164 comma 5 c.p.c. in via
analogica, tenuto conto, come sopra detto, che invece il legislatore si è
preoccupato di dare una disciplina specifica ad una fattispecie per così dire
parallela, quella della nullità della notifica dell’atto di citazione.
Questo Tribunale non ignora tuttavia che una
parte della dottrina, anche molto autorevole, ritiene che questa sia una mera
lacuna legislativa (che per la verità sarebbe invero alquanto grossolana) e
che in ogni caso l’art.1 comma 4 del D.lgs., il quale prevede l’applicabilità
residuale delle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili
con il rito societario, consentirebbe di applicare in via di richiamo l’art.164
c.p.c., norma esprimente un principio generale dell’ordinamento processuale,
quello di salvezza degli atti giuridici, volto a limitare al minimo le
pronunce in mero rito, inidonee a rendere effettiva giustizia.
Il punto di discussione è quindi la compatibilità
della disciplina dell’art.164 c.p.c. con la ratio del nuovo rito
societario, che altra dottrina, parimenti autorevole, esclude invece in
maniera decisa, ritenendo la sostanziale autosufficienza del rito approntato
(nella relazione governativa al D.lgs.n5/03 si può peraltro leggere:”… la
materia vi è disciplinata in modo da farne risultare una normativa pressoché
sempre autosufficiente, soltanto residualmente integrabile dalla normativa
generale del codice di rito”).
Al riguardo va evidenziato che mentre nel rito
ordinario l’intervento del Giudice, con i poteri correttivi di cui
all’art.164 citato, è previsto alla prima udienza di comparizione delle
parti, quando ancora il thema decidendum non si è definito, nel rito
societario invece la partecipazione del Giudice è prevista solo per così
dire”a valle”, dopo che le parti si sono scambiate una serie più o meno
numerosa di atti, memorie e contromemorie, sino a che una delle due ha
ritenuto di chiedere, con l’istanza di fissazione dell’udienza, l’inizio
dell’attività decisoria rimessa all’autorità giudiziaria. In tale ultimo caso
tutte le decadenze in ordine alle domande ed eccezioni sono invece maturate
con la presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza, per cui immaginare
un intervento correttivo del Giudice, che riporterebbe le parti agli atti
introduttivi, appare con tutta evidenza un chiaro vulnus per il
convenuto costituito, che ha deciso di chiedere la pronuncia del Giuidice.
La ratio di questo rito speciale vede
perciò una scissione netta tra la fase preparatoria, rimessa alle parti, e la
fase decisoria, ovviamente propria ed esclusiva del Giudice (iuris dicere).
La convinzione che la mancata previsione di una
disciplina analoga all’art.164 c.p.c, non è una mera lacuna legislativa da
coprire in qualche modo, è data anche da quanto disposto dal comma 2°
dell’art.10 del D.lgs., in cui si prevede che le decadenze dalla possibilità
di precisare domande o eccezioni, nonché dal formulare nuove istanze
istruttorie, derivanti dalla presentazione dell’istanza di fissazione
d’udienza, possono essere dichiarate dal Giudice solo su eccezione della
parte interessata, proprio a sottolineare ulteriormente l’ampliamento dei
poteri dispositivi delle parti anche negli aspetti processuali. Pure qui è
evidente il distacco dal processo ordinario, in cui le decadenze invece sono
rilevate anche ex officio dall’istruttore, in ragione della necessità,
considerata di ordine pubblico, di far rispettare le scansioni temporali del
processo fissate dal legislatore.
Se quindi la logica è quella di escludere
l’intervento del Giudice per tutta la fase preparatoria all’individuazione
del thema decidendum per rimetterla alle parti, essa deve perciò
trovare il suo corollario nell’autoresponsabilizzare le stesse, con tutte le
conseguenze che ne derivano; ad esempio nel caso di errore dell’attore che
confeziona una citazione nulla, spetterà al convenuto la non facile scelta se
chiedere subito la fissazione d’udienza, così delimitando da principio il thema
decidendum, ovvero proseguire nello scambio di atti, consentendo in tal
caso all’attore di precisare e/o modificare le proprie domande iniziali e
giungere nel caso ad una pronuncia sul merito delle questioni.
Consentire al Giudice, sia esso il relatore che
il Collegio, di intervenire correttivamente, per riportare le parti agli atti
introduttivi, appare del tutto asistematico rispetto alle scelte del
legislatore, e deve essere perciò escluso se non nei casi espressamente
previsti dal nuovo rito.
Per tutte queste ragioni il Collegio si limita ad
accertare e dichiarare con sentenza la nullità dell’atto di citazione
promosso da Bianchi Alda.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui
l’attrice è condannata a rifondere ai convenuti in solido le spese che si
liquidano in complessivi euro 2.400 per diritti ed onorari, oltre rimborso
forfetario ed accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
DICHIARA
La nullità dell’atto di citazione nella causa
promossa da Bianchi Alda nei confronti della ALFA s.r.l. e di Verdi Giorgia.
CONDANNA
Bianchi Alda al pagamento in solido in favore
della ALFA s.r.l. e di Verdi Giorgia delle spese di lite, che si liquidano in
complessivi euro 2.400 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario ed
accessori di legge.
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