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Massimario, art. 125 l. fall.
Tribunale di La
Spezia 19 settembre 2007 –
Rel. Bellè.
Concordato fallimentare – Pluralità di proposte – Poteri del giudice
delegato, del curatore e del tribunale.
Nell’ambito del concordato fallimentare, a curatore e giudice
delegato spetta soltanto la valutazione in merito al determinarsi di una
condizione utile al procedimento di omologa (raggiungimento della maggioranza
dei crediti e unanimità delle classi) mentre ogni altra decisione spetta – su
impulso del proponente – al tribunale nell’ambito del giudizio di
omologazione che si svolge in pieno contraddittorio e che accerterà la
sussistenza dei presupposti per l’approvazione della proposta. (fb)
omissis
Visti gli atti del concordato fallimentare ALFA, in
cui sono state avviate al voto cinque proposte in competizione; viste le
relazioni sul voto del curatore in data 26, 28 e 31 luglio 2007 e in data 29
agosto 2007, nonchè la me-moria di uno dei proponenti (V. S.r.l.) in data 29
agosto 2007;
considerato che, rispetto ai poteri del G.D. nella valutazione del
voto si manifestano in dottrina entrambe le opinioni possibili, ovverosia
quella che riconosce al G.D. il potere di verificare l’approvazione o meno
della proposta e quella che non riconosce al G.D. tale potere, rimettendolo
al collegio in sede di omologa;
considerato che l’art. 129 l.fall. consente di concludere che, in
esito al voto, le proposte possono risultare «approvate» (se esse abbiano
raggiunto la maggioranza dei voti dei creditori ammessi al voto e l’unanimità
nel voto delle classi), «approvabili previo cram down»
(se esse abbiano raggiunto la maggioranza numerica dei crediti e la
sola maggioranza delle classi, sicchè vi sia almeno una classe dissenziente)
o «respinte»;
ritenuto, come da provvedimento del 28 luglio 2007 ed a più
approfondita esplicitazione di tale posizione, che a curatore e G.D. spetti
soltanto la valutazione in merito al determinarsi di una condizione utile al
procedimento di omologa ex officio (raggiungimento della maggioranza dei
crediti e dell’unanimità delle classi), ai sensi dell’art. 129, secondo
comma, prima parte l.fall., mentre rispetto alle altre ipotesi (approvazione
nei soli termini di cui all’art. 129, settimo comma l.fall. o reiezione della
proposta) ogni decisione spetta al collegio, come e` reso evidente dal fatto
che in questi casi l’impulso verso l’omologa e` dato dalla «richiesta» del
proponente (art. 129, terzo comma l.fall.), che evidentemente non puo` essere
condizionata dai calcoli o dalle opinioni del curatore o del G.D. (sul voto
e/o sulle classi), ma che dipende dal fatto in sè che l’interessato ritenga
raggiunte le maggioranze utili all’omologa: ed anzi il regime su richiesta
costituisce la chiusura del sistema rispetto anche al caso in cui il
proponente ritenga la propria proposta «approvata» e viceversa curatore e
G.D. non lo riconoscano e non diano impulso d’ufficio all’omologa, risultando
logico sostenere che si debba in tali casi procedere all’istanza di parte in
modo da investire il collegio dei compiti di calcolo del voto che gli
competono;
considerato
tra l’altro come solo tale ricostruzione eviti che, in presenza di più
proposte e di più opzioni interpretative del voto e delle classi computabili,
attraverso l’impugnativa degli eventuali provvedimenti del G.D. resi in esito
al voto stesso (in ipotesi, favorevoli o sfavorevoli all’approvazione o meno
dell’una o all’altra pro-posta) si possa determinare una situazione di
incertezza che condizionerebbe il procedimento di omologa, impedendone il
corso (stante la pregiudizialità esistente tra esiti del voto e giudizio di
omologa) fino a quando non fossero definite le questioni in merito:
viceversa, riportando la valutazione del voto solo all’interno del giudizio
di omologa si consente di evitare gli effetti negativi di tale
pregiudizialità, rimettendo ad un’unica valutazione giudiziale in pieno
contraddittorio, ogni decisione effettiva sugli esiti del voto, in conformità
tra l’altro al disposto dell’art. 129, quarto comma l.fall. (in cui si
prevede che sia appunto il collegio a verificare «la regolarità della
procedura e l’esito della votazione») e dell’art. 129, settimo comma l.fall.
(secondo cui il tribunale procede «riscontrato il raggiungimento della
maggioranza»);
ritenuto
dunque che i compiti di curatore e G.D. nella fase successiva al voto siano
di natura sostanzialmente istruttoria rispetto alla possibilità del collegio
di valutare pienamente le scelte dei creditori, il computo delle classi e la
legittimità dell’uno o dell’altro voto, in modo possibilmente tale (nei
limiti in cui non si tratti di dare corso ad incombenti istruttori o di voto
irragionevoli) da evitare un ritorno, totale o parziale, alla fase di voto e
fermo restando che, per un verso, anche in fase collegiale, alla luce
dell’evolversi delle difese e delle valutazioni, potranno ovviamente essere
necessari ulteriori computi;
ritenuto
pertanto che si debba in questa sede effettuare, preliminarmente rispetto
all’emissione dei provvedimenti introduttivi della fase di omologa, un
controllo sui voti espressi, sulle questioni controverse e sulla resistenza
degli esiti rispetto all’una o all’altra alternativa interpretativa;
considerato
su tali ribadite premesse procedurali che, nel caso di specie, si presentano
in questa fase i seguenti elementi di fatto ed opzioni:
a)
le proposte A. e C. non risultano palesemente in
grado, in tutti i casi prospettati, di raggiungere nessuna delle maggioranze utili all’omologa;
b)
il curatore ha proposto una prima ricostruzione
delle maggioranze, basata
sulla ricomprensione, nel calcolo della maggioranza dei crediti, anche dei
creditori privilegiati: si tratta di ipotesi estremamente dubbia, che
tuttavia darebbe esiti certi («approvazione» proposta V.; «approvabilità» proposte
M. e F.; «reiezione» proposte C. e A.) e che dunque non impone alcuna
ulteriore verifica o
istruzione, risultando pienamente decidibile, la questione, dal collegio;
c)
la proponente V. ha avanzato una ricostruzione delle maggioranze per
classi, tale per cui i privilegiati non integrerebbero una classe, neppure ai
sensi dell’art. 129,
ultimo comma l.fall.: se tale dovesse essere l’opzione interpretativa del collegio,
le risultanze del voto sarebbe già certe, perchè solo V. otterrebbe l’approvazione e tutte le restanti proposte
sarebbero respinte;
d)
il curatore ha avanzato una seconda alternativa
delle maggioranze per
crediti, computando i soli creditori «ammessi al voto», ma inserendo, nel monte
crediti della classe relativa ai crediti privilegiati non pagati
integralmente, un importo di ciascun credito privilegiato in misura del 100%;
rispetto a tale ipotesi va detto:
–
il
voto della D. Bank, richiesto successivamente alla prima fase di votazione a
causa di una precedente omissione, e` decisivo, in quanto esso potrebbe determinare l’approvabilità o meno
delle proposte M. e F. (si tratta infatti di un credito di 265 mila euro
circa, la cui sottrazione dai voti favorevoli alle predette proposte le
porterebbe, secondo i totali forniti dal curatore nella relazione 28 agosto
2007, al di sotto del quorum di approvazione);
–
sul
voto D., come si e`
già rilevato nel provvedimento del 28 luglio 2007, incide il
periodo feriale, nel senso che se il termine per il voto decorre anche nel
periodo feriale tale voto si avrebbe per già formulato (mediante silenzio assenso per tutte le
proposte), mentre se opera la sospensiva (ipotesi non peregrina, perchè si
tratta comunque di un incombente funzionale ad un procedimento giudiziale, la
cui qualificazione nel
senso della natura processuale appare tutt’altro che insostenibile) il termine
scadrebbe il 5 ottobre p.v.; non e` questa la sede per dirimere la questione, in
quanto cio` che
conta, secondo quanto sopra evidenziato in punto di diritto, e` fornire
al tribunale un quadro decisionale completo: l’unica conseguenza delle
considerazioni che precedono e` che si deve attendere, per completezza istruttoria sul
voto, la scadenza del termine, peraltro assai prossimo, del 5 ottobre,
provvedendo a dare impulso alle fasi successive in esito allo scadere di
esso;
il calcolo eseguito dal curatore si basa sull’inefficacia di
alcuni voti, non computati secondo la volontà espressa dai rispettivi creditori, ma calcolati positiva mente
per tutte le proposte, sul presupposto che essi siano pervenuti dopo il
termine fissato dal
G.D. nel decreto sul voto;
–la proponente V. ha tuttavia censurato le comunicazioni eseguite
dal curatore, mediante deposito in cancelleria, ai creditori non domiciliati
nel circondario, dolendosi del fatto che per due di tali creditori la
comunicazione e` avvenuta
in modo diretto (con raccomandata A.R.) e che dunque tale modalità andrebbe
estesa anche agli altri creditori non domiciliati;
–si puo` dubitare che, in caso di incertezza sulla validità di un
gruppo di voti, sia opportuno riaprire parzialmente il voto, al solo fine di
porre le basi per la decisione del collegio nell’uno o nell’altro senso:
il caso e` ben
diverso da quello (verificatosi
per la D.), in
cui per un creditore sia stata meramente omessa la comunicazione
efa
ritenere che, nell’ipotesi
della controvertibilità
di questioni sulla regolarità di un gruppo di voti, ogni decisione, anche per linearità della
procedura ed al fine
di evitare effetti
disorientanti per tutti gli interessati, vada rimessa all’organo deputato
a valutare il voto e la sua validità e dunque al collegio;
–peraltro
un calcolo sommarissimo dei voti invalidati nel computo del curatore
porterebbe a concludere che, se tali voti fossero validi (come conseguenza dell’invalidità delle
comunicazioni affermata
dalla V., che
renderebbe ovviamente non tardivi i relativi voti) l’esito sarebbe
probabilmente tale per cui risulterebbe «approvata» la proposta V. e non
sarebbero nè approvate,
nè approvabili
le restanti proposte, in quanto i voti invalidati sfavorevoli a M. e F. non
parrebbero pari ad euro 161 mila circa (come indicato nella memoria V.), ma a
circa 280 mila euro
(dovendosi tra l’altro ricomprendere nel calcolo anche i voti, sfavorevoli
a M. e F., dei creditori non domiciliati Schneider Electric e Prevex Lewis,
pervenuti il 17 e 18 luglio 2007, rubricati come voti nn. 40 e 41, e non
indicati dal curatore nella propria relazione come invalidi), sicchè essi
sovvertirebbero gli esiti dei calcoli del curatore rispetto al raggiungimento
delle maggioranze da
parte di M. e F.; la prova di resistenza farebbe dunque concludere che, ove
risultasse fondata la tesi della V., non vi sarebbe necessità alcuna di integrare il voto
con riferimento ai creditori non domiciliati che non hanno votato in modo
espresso, in quanto ad oggi
il loro voto e`
stato considerato come positivo per tutte le proposte
edunque al limite, essi potrebbero solo sottrarre
voti a proposte già
non approvabili: dunque il collegio avrebbe comunque un piano
decisionale completo;
comunque irrilevanti appaiono i voti (attribuiti positivamente nella
relazione del curatore per tutte le proposte) e risalenti a creditori in realtà resisi
irreperibili (cfr. in proposito la nota del curatore in data 31 luglio 2007):
si tratta di circa 20 mila euro di voti (calcolati escludendo l’Albergo Firenze,
il cui voto e` pervenuto
ed il B.A.V., il cui voto sarebbe da considerare valido, perchè comunque
pervenuto o perchè scaturente
dal meccanismo di deposito in cancelleria), la cui sottrazione dai voti M. o
F., se il voto D. fosse favorevole a tali proposte, non sembrerebbe
sovvertire, ove i voti tardivi fossero effettivamente da invalidare, le maggioranze
raggiunte; al contempo, se i voti invalidati fossero viceversa idonei, già essi
sarebbero sufficienti
a mettere fuori gioco M. e F. e dunque l’ipotetica sottrazione
dei voti dei creditori irreperibili sarebbe parimenti inutile;
e) la proponente V. ha censurato il calcolo del curatore sostenendo che il
monte voti su cui dovrebbe calcolarsi la maggioranza nella classe n. 2 di M. e F.
dovrebbe essere determinato soltanto sulla base della quota non pagata dei
crediti privilegiati e cio`
in quanto l’art.
127, quarto comma l.fall. prevede che solo per tale parte di credito
i privilegiati siano da considerare come chirografari; rispetto a tale
ipotesi va detto:
–va ribadito quanto sopra detto in merito al fatto
che il dubbio giuridico sulla regolarità di un gruppo di voti ben difficilmente
potrebbe giustificare in
questa fase la reiterazione parziale (a fini cautelativi
rispetto alla copertura istruttoria di una pluralità di ipotesi ricostruttive) del
voto, perchè la
questione sulla validità
andrebbe evidentemente definita dal collegio;
–peraltro,
sebbene un ricalcolo esatto nei termini prospettati nella memoria (che rende
ovviamente necessario anche un corrispondente abbattimento nel calcolo dei
voti ricevuti nella relativa classe) potrà essere fatto solo dal curatore, va detto che,
tenendo presenti i cal-coli eseguiti dalla V. nella citata memoria (e tali
per cui le proposte F. e M. sarebbero, secondo tale memoria, approvate per
rispettivamente 229 mila euro e 267 mila euro, tenuto conto anche del voto favorevole della D.
Bank) parrebbe anche in
questo caso da escludere comunque l’ipotesi di integrazioni del voto;
–difatti, qualora dovesse risultare fondata la
censura della V. rispetto
alle comunicazioni da integrare per parità di trattamento tra votanti, i voti che andrebbero
sottratti alle proposte M. e F. assommerebbero, come detto e salvo miglior
calcolo, a circa 280 mila euro, il che determinerebbe il mancato raggiungimento della maggioranza e
dunque renderebbe la proposta comunque non approvabile (anche qui senza necessità di sentire
gli altri creditori non domiciliati perchè il loro eventuale voto potrebbe andare solo in
detrazione di proposte non approvabili);
–irrilevante,
anche in questo caso, pare la posizione dei creditori resisi irreperibili,
per le medesime ragioni sopra espresse;
f) non vi
e` necessità di
completamento o reiterazione parziale del voto neppure per stabilire se abbia
ottenuto più voti
la proposta F. o la proposta M.; difatti, se il criterio del maggior numero dei
voti dovesse essere quello sulla cui base il tribunale dovesse decidere quale
sia la proposta vincente, sia M. che F. sarebbero certamente superate da V.: dunque
anche questa prova di resistenza consente di evitare ulteriori integrazioni
del voto;
considerato
che, sinteticamente e salvo migliori calcoli del curatore, in sostanza, nelle ipotesi
d) ed e), l’entità dei
voti invalidati perchè
tardivi e dei voti potenzialmente riferibili ai creditori resisi
irreperibili, e` tale
per cui:
–se effettivamente i voti
invalidati sono tardivi, M. e F. avrebbero raggiunto le maggioranze ed a quel
punto, stante la validità
delle comunicazioni, non si dovrebbe integrare il voto;
–se i
voti invalidati sono invece idonei, M. e F. non avrebbero raggiunto le maggioranze
ed a quel punto sarebbe comunque inutile procedere ad ulteriori
sollecitazioni di voto per gli altri creditori non domiciliati, perchè essi
non potrebbero sovvertire gli esiti del voto (essendo stati calcolati ad oggi come
favorevoli), ma solo togliere voti a proposte non approvabili;
ritenuto
dunque che, alla luce di quanto sopra esposto, non possa essere accolta in
questa sede, per ragioni di rito, l’istanza della V. finalizzata al
riconoscimento che solo essa avrebbe raggiunto le maggioranze di legge,
trattandosi di incombente spettante al collegio in sede di omologa;
ritenuto
che si debba viceversa attendere l’esito del voto D., in relazione all’ipotesi della
sospensione feriale;
considerato
come, a quest’ultimo
proposito, sia evidente che il voto, in presenza di proposte di
concordato tra loro in competizione va completato unitariamente e
contemporaneamente (art. 125, terzo comma, ultima parte l.fall.) per tutte le
proposte; così come
necessariamente unitaria, pur nella concorrenza di contrapposte pretese, dovrà essere
la fase di omologa, sicchè
anche per la proposta V. (rispetto alla cui approvazione il voto della D.
non sposta nulla) si deve attendere la definizione della fase di voto come sopra
prospettata, visto che tale fase potrebbe incidere sulla approvabilità o meno
delle altre proposte, in relazione ad alcune delle opzioni interpretative
prospettate, e dunque sull’esito
finale dell’intera procedura;
ritenuto
che si debba altresì
disporre l’integrazione
della relazione del curatore in modo da dare conto in essa di tutte le opzioni
prospettate e da consentire la verifica di resistenza delle varie
ipotesi rispetto alle variabili interpretative introdotte dalla memoria V.;
DISPONE
che il
curatore, scaduto il termine del 5 ottobre 2007 di cui alla motivazione che
precede, depositi relazione che riporti anche le ipotesi di cui ai punti d)
ed e), con i corrispondenti calcoli e con la verifica in merito alle prove di
resistenza rispetto alla asserita invalidità nel voto dei creditori non
domiciliati. In tali calcoli il curatore terrà presente, secondo le varianti di ogni ipotesi
ricostruttiva, anche dei voti di S.E. e di P.L..
Infine, per
ciascuna delle predette ipotesi dei punti d) ed e) constaterà la
resistenza o meno dei diversi casi considerando anche (attraverso semplice
sottrazione dei voti, fino
ad oggi considerati positivi) l’ipotesi della ne cessità di
raccogliere i voti dei creditori resisi irreperibili, B. e Albergo F. esclusi.
omissis
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