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Tribunale di Latina
– Giudice Dr. Castaldi – Provvedimento del marzo 2004.
Procedimento
cautelare societario – Strumentalità del procedimento al successivo giudizio
di merito – Indicazione della proponenda azione di merito – Necessità.
(124-m)
Non può essere
condivisa la tesi secondo la quale, per effetto dell’art. 23, 7° co., d. lgs.
5/03 e della conseguente inapplicabilità dell’art. 669 octies c.p.c. ai
procedimenti cautelari societari precedenti alla instaurazione del giudizio
di merito, sarebbe venuta meno la necessaria strumentalità del procedimento e
del provvedimento cautelare rispetto alla successiva cognizione piena, non
essendo più subordinato il permanere della efficacia della pronuncia
cautelare alla tempestiva introduzione del giudizio di merito.
Deve, infatti,
ritenersi che il requisito di strumentalità del cautelare non sia stato
eliminato dalla norma in questione, ma meramente attenuato, con incidenza
esclusiva sulla efficacia della misura cautelare, che rimane sì provvisoria
(ovvero non assimilabile al giudicato: v.art.23,8° co., d.lgs.17.01.2003,
n.5), ma stabile (sino all’eventuale pronuncia della sentenza di merito che
si sostituisca al cautelare e non più sino alla vana decadenza del termine
per introdurre il giudizio a cognizione piena).
Tale attenuazione
non comporta tuttavia il venir meno della necessaria indicazione dell’azione
di merito (eventualmente) proponenda. Tale indicazione non è, infatti, solo
funzionale al raffronto tra tutela cautelare richiesta e successive
conclusioni nel merito, ma è anche, e soprattutto, indispensabile per
valutare la competenza del Giudice adito, pur sempre determinata per
relationem con quella del Giudice della cognizione piena, nonché alla
verifica del fumus boni iuris, che va parametrato alla situazione giuridica
soggettiva che il ricorrente si attribuisce ed alle modalità con le quali
vuole tutelarla.
(124-t)
IL GIUDICE
sciogliendo la riserva di decidere sul ricorso di Verdi F. M.,
rileva che
a) il ricorso principale, in tutte le domande che lo compongono
(sequestro giudiziale, sequestro conservativo e provvedimento cautelare
atipico ex art.700 c.p.c.) è inammissibile, non contenendo la chiara ed
univoca indicazione del petitum e della causa petendi dell’azione (o delle
azioni) che lo stesso ricorrente intende far valere in sede di cognizione
ordinaria.
Preliminarmente, in ordine alla necessità di tale allegazione, deve
disattendersi la tesi del ricorrente, secondo la quale, per effetto
dell’art.23, 7° co., d. lgs. 17.1.2003, n.5, e della conseguente
inapplicabilità ai procedimenti cautelari societari precedenti
all’instaurazione del giudizio di merito, dell’art. 669 – octies c.p.c.,
sarebbe venuta meno la necessaria strumentalità del procedimento, e del
provvedimento cautelare rispetto alla successiva cognizione piena, non
essendo più subordinato il permanere dell’efficacia della pronuncia cautelare
alla tempestiva introduzione del giudizio di merito.
Infatti, concordando con la tesi più accreditata in dottrina, deve
ritenersi invece che il requisito di strumentalità del cautelare non sia
stato eliminato dalla norma in questione, ma meramente attenuato, con
incidenza esclusiva sulla efficacia della misura cautelare, che rimane sì
provvisoria (ovvero non assimilabile al giudicato: v.art.23,8° co.,
d.lgs.17.01.2003, n.5), ma stabile (sino all’eventuale pronuncia della
sentenza di merito che si sostituisca al cautelare, e non più sino alla vana
decadenza del termine per introdurre il giudizio a cognizione piena).
Tale attenuazione (la cui estensione è peraltro dubbia, dipendendo
dall’opzione tra un’interpretazione lata dell’espressione “altri
provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito”
contenuta nell’art.23, 1° co, ed un’interpretazione invece più rigorosa, che
escluda dalla portata della norma provvedimenti cui viene attribuita una
funzione conservativa e non anticipatoria, come i sequestri) non comporta
tuttavia il venir meno della necessaria indicazione dell’azione di merito
(eventualmente) proponenda.
Infatti tale indicazione non è solo funzionale al raffronto tra
tutela cautelare richiesta e successive conclusioni nel merito, ma è anche, e
soprattutto, indispensabile per valutare la competenza del Giudice adito, pur
sempre determinata per relationem con quella del Giudice della cognizione
piena. Inoltre la allegazione della domanda di merito è funzionale anche alla
verifica del fumus boni iuris, che va parametrato alla situazione giuridica
soggettiva che il ricorrente si attribuisce ed alle modalità, tra le diverse
ipotizzabili, nelle quali vuole tutelarla.
Ed ancora, proprio a proposito del provvedimento d’urgenza atipico,
l’indicazione dell’azione di merito eventualmente instauranda è
indispensabile per valutare quale sarebbe il tempo occorrente per far valere
il diritto in via ordinaria, e quindi per ritenere ammissibile il ricorso.
Come pure nel sequestro giudiziario (qualora si ritenga che anche a
tale provvedimento, di natura conservativa, si applichi l’art.23, 1° co.),
l’indicazione dell’azione di cognizione piena indispensabile al fine di
valutare se sia configurabile quella controversia sulla proprietà o sul
possesso che costituisce, pur nell’interpretazione lata della giurisprudenza
consolidata, un requisito di ammissibilità del ricorso.
a1) Accertata quindi la necessità che il ricorrente in sede
cautelare societaria indichi l’azione di merito eventualmente instauranda,
deve rilevarsi che nel caso sub iudice il Verdi non ha assolto a tale onere,
come eccepito dalle controparti.
Invero dalle pagine 12 e 13 del ricorso (che la stessa parte, nelle
note conclusive, indica quali sede dell’esposizione della causa petendi e del
petitum di merito) non si ricava che l’allegazione dell’avvenuto recesso
dalla società XX s.r.l. e conseguente diritto alla liquidazione della propria
quota, senza che venga profilata una futura eventuale azione di condanna, ed
anzi lasciando trasparire una finalità di mero accertamento, come rende
evidente la circostanza stessa che il Verdi solo nelle note conclusive si spinga
a chiarire la volontà di azionare le richieste “conseguenti”, ovvero le
azioni finalizzate ad ottenere il rimborso della quota. Nè, peraltro, dal
resto del ricorso si può evincere in maniera chiara ed inequivocabile (ovvero
senza che il Giudice sia chiamato, più che ad interpretare l’atto nella sua
globalità, a scegliere egli stesso quali, tra le diverse azioni di merito
teoricamente esercitabili, sarà quella prospettata dal ricorrente)
l’indicazione dell’azione instauranda a cognizione piena.
Nè, infine, ad ovviare a tale vizio genetico del ricorso può bastare
la circostanza che il ricorrente, nelle note conclusive depositate dopo
l’udienza, abbia elencato una serie di azioni di merito cui il ricorso
sarebbe strumentale. Infatti tale pretesa sanatoria, operata soltanto quando
non vi era più spazio per il contraddittorio successivo, e dunque per i nova,
è indiscutibilmente tardiva.
Il ricorso principale è pertanto, in ogni petitum, inammissibile.
b) il ricorso riconvenzionale di XX s.r.l. e avente per oggetto il
sequestro giudiziario della quota di partecipazione al capitale di XX s.r.l.
della quale è titolare il Verdi, deve dichiararsi inammissibile, poichè la
preannunciata contestazione della legittimità del recesso del Verdi, che pure
investirebbe la qualità di socio in capo a quest’ultimo, non configura una
controversia circa il possesso o la proprietà della quota, ipotizzabile tra
soci o tra un socio ed un terzo, ma non tra il socio e la società.
Peraltro, nel merito, la stessa domanda andrebbe rigettata per
difetto di fumus boni iuris, non essendo stata fornita, in questa sede,
alcuna indicazione circa il contenuto della predetta contestazione del
recesso.
c) il ricorso riconvenzionale del Veneruso, che chiede il sequestro
conservativo della quota di XX s.r.l. di pertinenza del Verdi, va respinto,
poichè le condotte esplicitamente e dettagliatamente attribuite al ricorrente
principale (con esclusione di ogni generico richiamo a tutte le vicende
litigiose che da tempo affannano le parti e, di conseguenza, le compagini
societarie interessate e questo Tribunale) si concretizzano in iniziative
giudiziarie nelle quali, in questa sede, non è dato cogliere un evidente
abuso del diritto.
d) Tutte le domande per lite temeraria vanno respinte, non essendo,
nella condotta di alcuna parte, ravvisabile mala fede o colpa grave;
e) Per soccombenza reciproca, si compensano le spese tra Verdi e
Veneruso e tra Verdi e XX s.r.l.;
f) Le spese a favore delle altre parti chiamate dal ricorrente a
partecipare ad un giudizio inammissibile si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso di Verdi F. M.;
2) condanna Verdi F. M. a rifondere le spese di questo giudizio come
segue:
a) a Alfas.p.a. € 200,00 per spese; € 1.500,00
per diritti ed € 2.150,00 per onorari, oltre IVA e CPA;
b) alla Provincia di Latina € 200,00 per spese; € 1.500,00 per
diritti
ed € 2.150,00 per onorari, oltre IVA e CPA;
c) a Omega s.p.a. € 200,000 per spese; € 1.500,00 per
diritti ed € 2.150,00 per onorari, oltre IVA e CPA;
d) al Comune di **di Latina € 200,00 per spese; € 1.500,00
per diritti ed € 2.150,00 per onorari, oltre IVA e CPA.
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