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Massimario, art. 143 l. fall.
Corte
Costituzionale 30 maggio 2008, n. 181 – Pres. Bile, rel. Napoletano.
Fallimento – Esdebitazione – Procedimento – Natura di procedimento giurisdizionale
– Garanzie del contraddittorio – Contrasto con l’art. 24 Cost. –
Notificazione del ricorso ai creditori concorrenti non integralmente
soddisfatti – Necessità – Omessa previsione – Incostituzionalità.
E’
costituzionalmente illegittimo l'art.
143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo
introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9
gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80),
limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di
esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno
successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la
notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e
seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non
integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere
ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei
medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza
in camera di consiglio.
omissis
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 143 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo
introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9
gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80),
promosso con ordinanza del 13 luglio 2007 dalla Corte di appello di Venezia
sul reclamo proposto da P. A., iscritta al n. 760 del registro ordinanze 2007
e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno
2007.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile
2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza
depositata il 13 luglio 2007 la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione
coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in
vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5,
della legge 14 maggio 2005, n. 80).
1.1.- Riferisce
la Corte rimettente di essere chiamata a giudicare in merito al reclamo
interposto da A.P. avverso il decreto col quale il Tribunale ordinario di
Vicenza ha dichiarato inammissibile la istanza dalla medesima presentata al
fine di essere ammessa al beneficio della esdebitazione. Tale decreto
interpretava l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 nel senso che l'art. 142
della legge fallimentare, il quale, appunto, ha introdotto nel nostro
ordinamento l'istituto della esdebitazione, non sarebbe applicabile in caso
di procedura fallimentare che, pur conclusa nella vigenza della riforma, sia
sorta anteriormente a questa.
La Corte
rimettente ritiene, invece, che, stante la natura sostanziale della predetta
previsione legislativa, l'istituto in questione sia applicabile alle
procedure che, anche se sorte anteriormente, siano dichiarate chiuse nella
vigenza della normativa riformata.
1.2.- Ciò
premesso il giudice a quo,
brevemente illustrati i profili della nuova figura giuridica, preordinata
alla liberazione del fallito persona fisica dai debiti fallimentari residuati
parzialmente insoddisfatti alla chiusura del fallimento, potendo, peraltro,
essa spiegare effetti, sia pure minori, anche nei confronti dei creditori
anteriori al fallimento che non abbiano partecipato alla procedura, osserva
che, ai sensi dell'art. 143 della legge fallimentare, la esdebitazione può
essere pronunciata o contestualmente alla chiusura del fallimento, ovvero,
con separato provvedimento - emesso previa verifica delle condizioni previste
dall'art. 142 della legge fallimentare e «sentito il curatore ed il comitato
dei creditori» - ove il debitore abbia, a tale scopo, presentato ricorso
entro un anno dalla chiusura del fallimento.
Rileva a questo
punto il rimettente come la previsione normativa, la quale non contempla come
necessaria la partecipazione al predetto procedimento dei creditori
concorsuali, mentre non creerebbe problemi, a suo avviso, nel caso di
esdebitazione pronunziata contestualmente alla chiusura del fallimento,
essendo in tal caso il provvedimento emesso a conclusione di una procedura
alla quale i creditori hanno partecipato con potere di interlocuzione,
sarebbe, viceversa, pregiudizievole del diritto dei medesimi creditori se
pronunziata successivamente alla chiusura del fallimento, su istanza del
debitore; ciò in quanto non è previsto alcuno strumento idoneo a informare i
creditori concorsuali dell'inizio di un procedimento destinato, in caso di
accoglimento dell'istanza, a produrre effetti sostanziali nei loro confronti.
Ritiene,
pertanto, il rimettente che, in relazione alla non necessarietà della
partecipazione al procedimento di esdebitazione dei creditori concorsuali o,
quantomeno, alla mancata previsione della loro messa a conoscenza, con idoneo
mezzo, dell'instaurazione del procedimento, sì da consentire loro la
partecipazione ad esso, si pongano dubbi sulla compatibilità costituzionale
dell'art. 143 della legge fallimentare con il diritto di agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti, presidiato dall'art. 24 della Costituzione,
in quanto non è garantita al titolare del diritto di credito, inciso dal provvedimento
che viene richiesto dal debitore, la possibilità di partecipare al giudizio,
con facoltà di interlocuzione.
Né il vulnus è eliso dalla attribuzione
riservata ai creditori insoddisfatti della facoltà di interporre reclamo
avverso il provvedimento di esdebitazione. Infatti, il rimettente osserva che
- superate «le pur legittime riserve sia sulla doverosità, per l'ipotesi di
procedimento instaurato su istanza del debitore successivamente alla chiusura
del fallimento, degli strumenti predisposti dalla legge per rendere
conoscibile il decreto di chiusura del fallimento [recte: il decreto di accoglimento della domanda di
esdebitazione], che dell'idoneità degli stessi ad assicurare un'utile
(considerati i ristrettissimi termini concessi per l'impugnazione) conoscenza
del provvedimento, rimane comunque il fatto che la piena esplicazione del
diritto di difesa dei creditori è preclusa per il procedimento di primo
grado».
2.- E'
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
concluso per l'inammissibilità o la infondatezza della questione.
2.1.-
Preliminarmente la difesa erariale ritiene che la questione non sia rilevante
nel giudizio a quo in quanto,
non risultando che ci sia stata alcuna richiesta di intervento di creditori
ammessi al passivo o, comunque, non risultando eccezioni da parte di costoro
in ordine alla presunta lesione del loro diritto di difesa, il rimettente non
è chiamato a «decidere in ordine alle questioni rispetto alle quali ha
sospettato di illegittimità costituzionale la norma censurata». Da ciò deriva
che la questione sarebbe inammissibile.
Essa sarebbe,
peraltro, anche infondata nel merito. L'Avvocatura osserva che, in primo
luogo, il rimettente non avrebbe considerato l'esistenza o meno di un diritto
vivente il quale consenta, o vieti, l'intervento del terzo nel procedimento
di esdebitazione, intervento che, ritiene sempre l'Avvocatura, involgendo la
tutela di un diritto soggettivo, se ci fosse, sarebbe ammissibile.
Ma dalla detta
tutela non può farsi derivare la necessarietà della partecipazione dei
creditori al procedimento, essendo sufficiente, per il rispetto dell'art. 24
della Costituzione, che sia attribuita loro la facoltà di intervento.
Neppure
significativo sarebbe il profilo relativo alla assenza di forme di pubblicità
della pendenza del procedimento di esdebitazione; infatti, posto che il
procedimento deve essere introdotto presso una sede specifica ed entro ben
precisi limiti temporali, non sarebbe eccessivamente gravoso l'onere gravante
sui creditori non integralmente soddisfatti di verificare l'eventuale
presentazione di una istanza di esdebitazione da parte del debitore. In tali
casi, utilizzando la normale diligenza, il creditore, se l'istanza risultasse
presentata, sarebbe in grado di intervenire in giudizio e tutelare il suo
diritto.
Considerato
in diritto
1.- La Corte di
appello di Venezia dubita, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della
liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della
entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1,
comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui esso, in caso
di procedimento di esdebitazione attivato ad istanza del debitore nell'anno
successivo al decreto di chiusura del fallimento, non preveda, secondo quanto
è riportato testualmente nella ordinanza di rimessione, se non la necessità
«della partecipazione dei creditori concorsuali al procedimento di
liberazione dei debiti, quantomeno [. la] messa a conoscenza degli stessi,
con idoneo mezzo, dell'instaurazione del procedimento».
Tale mancata
previsione, ad avviso del rimettente, comporta una lesione del diritto di
difesa giudiziale, costituzionalmente tutelato, non tanto poiché non è
previsto che i creditori concorsuali, non integralmente soddisfatti in sede
fallimentare, debbano necessariamente partecipare al procedimento di
esdebitazione, quanto perché, a causa della mancata tempestiva informazione
ai medesimi della pendenza della procedura, non sarebbe consentito a questi
di tutelare in giudizio il loro diritto alla esigibilità del residuo credito
vantato.
2.-
Preliminarmente, va disattesa la eccezione di inammissibilità dedotta dalla
intervenuta difesa pubblica.
2.1.- Essa è
argomentata sulla base della circostanza che non vi siano state richieste di
intervento nella procedura di esdebitazione de qua agitur da
parte di creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, ovvero
che non siano state sollevate esplicite eccezioni da parte di costoro
relativamente alla lesione del loro diritto di difesa derivante dalla assenza
di forme di pubblicità che rendessero loro nota la pendenza della procedura.
Da ciò
l'interveniente difesa farebbe derivare la irrilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di
legittimità costituzionale, non dovendo il rimettente applicare la norma
nella parte censurata.
2.2.- La
eccezione è priva di pregio: in realtà, il rimettente, dubitando della
legittimità costituzionale della norma censurata proprio nella parte in cui
non prevede che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti in sede
fallimentare siano informati della intervenuta pendenza della procedura di
esdebitazione, volta alla dichiarazione di inesigibilità della parte di
credito rimasta insoluta all'esito della ripartizione dell'attivo
fallimentare, dà per presupposto che tali creditori, in quanto ignari di tale
pendenza, non abbiano partecipato alla procedura stessa. Diversamente da
quanto ritenuto dalla Avvocatura dello Stato, l'eventuale intervento dei
creditori nella procedura in discorso, lungi dal fondare la rilevanza della
presente questione di legittimità costituzionale, viceversa la escluderebbe,
non emergendo da quella fattispecie concreta, diversa dall'ipotesi esaminata
dal giudice a quo, una reale
violazione del diritto di difesa.
3.- Nel merito,
la questione è parzialmente fondata.
3.1.- Giova
premettere che attraverso l'istituto della esdebitazione, del tutto nuovo nel
nostro ordinamento, il legislatore ha inteso dettare una disciplina
applicabile, successivamente alla chiusura del fallimento, alle eventuali
parti di debito che, all'esito della procedura concorsuale, a causa
dell'incompleto adempimento delle obbligazioni del fallito, continuino a gravare
su di lui.
Ricorrendo
determinate condizioni - che non essendo oggetto di alcuna contestazione da
parte del rimettente non si ritiene di dover esaminare - ed avendo il
debitore presentato al riguardo ricorso al tribunale competente per il
fallimento (ricorso che può essere introdotto in pendenza della procedura
concorsuale ovvero entro l'anno successivo alla pubblicazione del decreto di
chiusura del fallimento), il tribunale medesimo, sentito il curatore del
fallimento e il comitato dei creditori, secondo la vigente previsione
dell'art. 143 della legge fallimentare, è chiamato a dichiarare inesigibili
nei confronti del ricorrente i residui debiti concorsuali.
Il tenore
letterale della disposizione da ultimo citata non fa sorgere dubbi che
l'effetto della esdebitazione sia quello di escludere la possibilità per i
creditori concorsuali rimasti solo parzialmente soddisfatti di pretendere,
dopo la chiusura del fallimento, il pagamento del loro residuo credito da
parte del «debitore già dichiarato fallito».
Evidente è,
pertanto, l'effetto pregiudizievole che, sotto l'aspetto sostanziale,
l'applicazione dell'istituto ha sulla posizione soggettiva dei creditori
concorsuali non integralmente soddisfatti.
Il rimettente
lamenta che, nell'ipotesi in cui il ricorso sia presentato nell'anno
successivo alla chiusura del fallimento, tale effetto negativo possa
determinarsi anche in assenza di qualsivoglia, sia pur potenziale,
coinvolgimento dei soggetti incisi da tale decisione (cioè i creditori) nella
procedura giurisdizionale volta alla dichiarazione di esdebitazione.
Il legislatore
della riforma del diritto fallimentare, nel disciplinare, al censurato nuovo
art. 143 della legge fallimentare, la struttura del procedimento di
esdebitazione, non ha infatti previsto che il ricorso introduttivo del
giudizio debba essere portato a conoscenza dei creditori concorsuali non
integralmente soddisfatti, onde consentire loro, se credono, di intervenire
nel giudizio stesso al fine di tutelare, avversando l'istanza di esdebitazione,
la loro posizione.
3.2.- Tale
omissione, per ciò che riguarda i creditori ammessi al passivo, che hanno
cioè manifestato un interesse a partecipare alla procedura concorsuale ritenuto
meritevole di tutela da parte degli Organi preposti al suo corretto
andamento, e di cui sono, quindi, note le generalità e il domicilio, si pone
in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Più volte,
infatti, questa Corte ha affermato che la legittimità costituzionale di un
procedimento avente natura giurisdizionale, quale certamente è quello
relativo alla esdebitazione, si misura, fra l'altro, sull'indefettibile
rispetto delle garanzie minime del contraddittorio, la prima e fondamentale
delle quali consiste nella necessità che tanto l'attore quanto il
contraddittore partecipino o siano messi in condizione di partecipare al
procedimento (si veda in modo specifico l'ordinanza n. 183 del 1999).
La possibilità di
tale partecipazione è, in linea generale, garantita, riguardo al
contraddittore, attraverso forme di pubblicità dell'atto col quale il
procedimento stesso viene introdotto; forme di pubblicità che, ogniqualvolta
ciò sia possibile, sia per la identificabilità dei possibili contraddittori che
per il loro numero ragionevolmente contenuto, si ritengono idonee allo scopo
ove esse siano portate direttamente a conoscenza di ogni singolo
contraddittore, o quanto meno siano portate nella sua sfera di conoscibilità.
Di tutta evidenza
è che la disciplina censurata non prevede alcun adempimento volto ad
assicurare, attraverso la conoscenza, ovvero la conoscibilità, della pendenza
della procedura, detta partecipazione, ponendosi in tal modo in contrasto con
l'art. 24 della Costituzione.
3.3.- Né tale omissione
può considerarsi giustificata - rientrando la scelta di essa nella sfera di
discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti
processuali - in ragione delle pur presenti esigenze di celerità e speditezza
che, sotto più profili, caratterizzano le procedure concorsuali. Al riguardo
è sufficiente osservare che l'ipotesi normativa oggetto di esame da parte di
questa Corte riguarda espressamente fattispecie nelle quali la procedura
concorsuale già si è esaurita con la dichiarazione di chiusura del
fallimento, sicché sarebbe il frutto di una scelta manifestamente arbitraria
far perdurare oltre misura gli effetti delle ricordate esigenze.
Né può convenirsi
con la difesa pubblica nella affermazione che, stante il relativamente breve
termine - si tratta di un anno dalla chiusura del fallimento - entro il quale
può essere presentata dal debitore già fallito la istanza di esdebitazione,
non vi è una reale lesione del diritto di difesa dei creditori di costui,
potendo i medesimi, utilizzando l'ordinaria diligenza e tramite periodici
accessi agli uffici giudiziari ove il ricorso dovrebbe essere presentato,
avere contezza della pendenza o meno della procedura.
Un siffatto onere
di informazione, infatti, travalica ampiamente i margini della diligenza
ordinariamente esigibile, solo che si consideri la possibilità, che - attesa
l'ampia platea del "ceto creditorio" - non è infrequente che, nei
fallimenti, la sede di taluno dei creditori fallimentari non coincida con la
sede dell'organo giudiziario, corrispondente a quella ove si è svolta la
procedura concorsuale, competente per la esdebitazione; situazione questa che
imporrebbe, in maniera ingiustificatamente vessatoria, periodici accessi del
creditore del fallito in una sede giudiziaria eventualmente estranea a quella
di ordinaria pertinenza.
3.4.- Non può,
altresì, ritenersi soddisfacente, ai fini della tutela costituzionale del
diritto di difesa, il fatto che l'ultimo comma dell'art. 143 della legge
fallimentare preveda la possibilità per i creditori non integralmente
soddisfatti di presentare reclamo, ai sensi dell'art. 26 della medesima legge
fallimentare, avverso il decreto col quale è stata disposta la esdebitazione.
Infatti, a prescindere sia dai brevissimi termini normativi entro i quali
essa è legittimamente esercitabile sia dalla problematica compatibilità
costituzionale di una forma di tutela giurisdizionale di tipo esclusivamente
impugnatorio (in cui, cioè, l'onere probatorio graverebbe sul reclamante) - e
non già, come altrove, oppositorio - tale facoltà può essere resa
concretamente possibile solo nell'ipotesi in cui coloro che hanno interesse a
farne uso siano a conoscenza della esistenza di un provvedimento soggetto a
reclamo; ipotesi questa che, stante la mancata previsione della informazione
relativa alla instaurazione del procedimento, non trova nei fatti un adeguato
fondamento.
4.- Va, a questo
punto, considerato che il riferimento, contenuto nel già menzionato ultimo
comma dell'art. 143 della legge fallimentare, al reclamo - strumento tipico
delle procedure svolte secondo il rito camerale - quale mezzo di reazione
avverso il provvedimento di esdebitazione, conduce alla conclusione che è
questo il modello attraverso il quale si svolge il relativo procedimento.
Applicando a tale modello la specifica disciplina dettata dal citato art. 143
della legge fallimentare, che prevede la formalità istruttoria della
audizione sia del curatore del fallimento che del comitato dei creditori
(organi questi, peraltro, ormai cessati a seguito della chiusura del
fallimento), deriva che debba essere dal giudice fissata almen o un'udienza
nella quale svolgere siffatta attività.
L'esame della
disciplina delle procedure camerali consente dunque di ravvisare, come
necessario strumento di pubblicità della pendenza della procedura nei
confronti dei controinteressati, la notificazione ad essi del ricorso
introduttivo e del pedissequo decreto col quale l'organo giudiziario fissa
l'udienza in camera di consiglio per la discussione del ricorso stesso.
Tenuto conto del petitum contenuto nella ordinanza di rimessione della Corte di
appello di Venezia, relativo alla ipotesi di procedimento di esdebitazione
introdotto con ricorso entro l'anno dall'avvenuta dichiarazione di chiusura
del fallimento, deve, pertanto, conformemente al descritto modello
procedimentale, affermarsi la illegittimità costituzionale dell'art. 143
della legge fallimentare limitatamente alla parte in cui non prevede la
notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e
seguenti del codice di procedura civile (ivi compresa, ricorrendone i
requisiti, anche quella di cui all'art. 150 cod. proc. civ.), ai creditori
concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore,
già dichiarato fallito, chiede, nell'anno successivo alla dichiarazione di
chiusura del fallimento, di essere ammesso al beneficio della liberazione dai
debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col
quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa),
nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio
2005, n. 80), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento
di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito,
nel l'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la
notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e
seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non
integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere
ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei
medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza
in camera di consiglio.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19
maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2008.
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