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Tribunale di Latina
– Pres. Rel. Dr. Michele Cataldi – 22 giugno 2004.
Società a
responsabilità limitata – Ultrattività della clausola arbitrale non adeguata
alla nuova normativa – Insussistenza – Sostituzione automatica della clausola
arbitrale nulla – Inapplicabilità.
Società a responsabilità limitata – Impugnazione
delle delibere – Limiti alla legittimazione attiva del socio – Insussistenza.
Società a responsabilità limitata – Convocazione
dell’assemblea – Poteri.
(125-m1)
Le disposizioni statutarie in contrasto con la nuova disciplina
processuale cessano di avere efficacia con l’entrata in vigore della riforma
del diritto societario, per cui non è possibile ritenere che la clausola
arbitrale difforme dalla nuova disciplina possa perpetuare la sua efficacia
nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 settembre 2004. Deve parimenti
escludersi che al mancato adeguamento della clausola arbitrale si possa
sopperire con la sostituzione automatica delle disposizioni contra legem con
quelle di legge in applicazione della regola prevista dall’art. 1419 c.c.; la
possibilità di ricorrere al presidente del tribunale per l’ipotesi di inerzia
del terzo nella nomina degli arbitri non consente, infatti, di sopperire alla
clausola che non preveda –così come la nuova normativa impone– che gli
arbitri vengano nominati da un terzo e non dalle parti.
(125-m2)
La mancata inclusione del terzo comma dell’art. 2377 c.c. tra i
commi della stessa norma richiamati dall’art. 2479 ter c.c. è sintomatica
della volontà del legislatore di non porre limiti alla possibilità per socio
di società a responsabilità limitata di impugnare le delibere sociali.
(125-m3)
Qualora l’atto costitutivo di società a responsabilità limitata
preveda, ai sensi dell’art. 2479 bis, co. 1°, cc., che la convocazione
dell’assemblea venga effettuata da parte dal cda di fatto composto da tre
membri, solo detto organo collegiale è legittimato a tale convocazione,
dovendosi la stessa ritenere nulla ove operata dal presidente del cda in
quanto tale.
(125-t)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29.3.2004 alla
Alfa Holding s.r.l., F. M. Bianchi, nella qualità di socio detentore del 40%
del capitale sociale di quest’ultima, e di amministratore delegato della
stessa, chiedeva dichiararsi la nullità, o disporsi l’annullamento, delle
delibere assembleari, ordinaria e straordinaria, del 12.3.2004 della stessa
Alfa Holding s.r.l., e delle delibere del cda della stessa società del
24.3.2004, per i motivi di cui all’atto introduttivo di questo giudizio.
La Alfa Holding s.r.l., ritualmente
convenuta, si costituiva, resistendo alla domanda.
Unitamente al giudizio ordinario, lo
stesso attore introduceva procedimento cautelare, con il quale chiedeva la
sospensione degli stessi atti sociali impugnati.
Instaurato il contraddittorio con la
convenuta, il Giudice designato, con provvedimento del 27.4.2004, dichiarava
inammissibile la domanda cautelare e disponeva per la prosecuzione del
giudizio di merito con le forme del giudizio abbreviato di cui all’art. 24
d.lgs. 17.1.2003 n. 5.
Successivamente, con citazione notificata
il 30.4.2004 alla Alfa Holding s.r.l., F. M. Bianchi, nella qualità di socio
detentore del 40% del capitale sociale di quest’ultima, e di amministratore
delegato della stessa, chiedeva dichiararsi la nullità, o disporsi
l’annullamento, delle medesime delibere assembleari, ordinaria e
straordinaria, del 12.3.2004 della stessa Alfa Holding s.r.l., e delle
medesime delibere del cda della stessa società del 24.3.2004, per gli
identici motivi di cui al giudizio già introdotto.
La Alfa Holding s.r.l., ritualmente
convenuta, si costituiva, resistendo alla domanda.
Unitamente al giudizio ordinario, lo
stesso attore introduceva procedimento cautelare, con il quale chiedeva la
sospensione degli stessi atti sociali impugnati.
Instaurato il contraddittorio con la
convenuta, il Giudice designato, con provvedimento cautelare del 27.5.2004,
sospendeva provvisoriamente tutte le delibere impugnate e disponeva per la
prosecuzione del giudizio di merito con le forme del giudizio abbreviato di
cui all’art. 24 d.lgs. 17.1.2003 n. 5.
Precisate le conclusioni, all’udienza
collegiale del 22.6.2004 le due cause venivano riunite e, esaurita la
trattazione, decise con lettura della motivazione e del dispositivo che compongono
questa sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene che
la causa sia matura per la decisione di merito, come già valutato dal Giudice
del cautelare, sentite le parti, che non hanno dissentito.
Ancora preliminarmente, il Collegio rileva
che la questione relativa all’ammissibilità, o meno, dell’impugnazione delle
delibere assembleari prima della loro necessaria iscrizione nel registro
delle imprese, che si è posta,in sede cautelare, per il primo giudizio
instaurato dall’attore, è assorbita interamente dalla successiva
riproposizione dell’identica impugnazione, avverso gli stessi atti e per gli
stessi motivi, operata dall’attore dopo tale iscrizione, attraverso la
notificazione della seconda impugnazione, perfezionatasi comunque nel termine
di cui all’art. 2479, ter, co. 1, c.c. (ed infatti la convenuta non ha
eccepito alcuna decadenza). Pertanto, in forza dell’una o dell’altra
impugnazione, identiche nel contenuto, il Collegio deve comunque attingere il
merito della lite.
Sempre in via preliminare, il Collegio
ritiene altresì che l’eccepito difetto di giurisidizione o di competenza,
derivante dalla clausola compromissoria di cui all’art. 24 dello statuto
della convenuta, non sussiste, poiché la stessa clausola è nulla per
contrasto con la disciplina cogente imposta dall’art. 34, co. 2, del d.lgs.
n. 5/2003, in ordine al potere di nomina degli arbitri, alla quale non è
stata uniformata, come prescrive invece l’art. 223 bis disp.att. c.c..,
introdotto dall’art. 9, co. 2, b) del d.lgs. n. 5/2003.
E’ vero, peraltro, che lo stesso art. 223
bis disp. att. c.c. individua il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il
30 settembre 2004 per l’adeguamento degli statuti societari, ma deve
escludersi che durante tale fase temporale le clausole compromissorie
contrastanti con la disciplina inderogabile di cui all’art. 34, co. 2, d.lgs.
n. 5/2003, per quanto interessa ai fini di questo giudizio, possano
perpetuare la loro efficacia. A tale conclusione, infatti, non conduce il 5°
comma dell’art. 223 bis disp. att. c.c., secondo cui le disposizioni
statutarie, ancorché non conformi a norme inderogabili della riforma,
mantengono efficacia sino al 30 settembre 2004: l’ultrattività è infatti
prevista per le disposizioni statutarie che “non sono conformi alle
disposizioni inderogabili del presente decreto” e cioè del d.lgs. n. 6 del
2003, mentre nulla è previsto per il caso di non conformità al d.lgs. n. 5
del 2003, sicché è da ritenere che le disposizioni statutarie in contrasto
con la nuova disciplina processuale cessino di avere efficacia con l’entrata
in vigore di quest’ultima.
Deve parimenti escludersi, ad avviso del
Giudicante, che la conseguenza del mancato adeguamento di atti costitutivi e
statuti, che già contengano clausole compromissorie contrarie alle nuove
norme inderogabili, possa essere quella della conservazione delle clausole in
questione, previa la sostituzione automatica delle disposizioni patrizie
divenute contra legem con quelle di legge, in applicazione della
regola contemplata dal 2° comma dell’art. 1419 c.c., in forza del quale le
clausole di un contratto contrarie a norme imperative di legge, quali debbono
considerarsi le norme in materia di arbitrato, sono da queste ultime
sostituite di diritto anche quando il legislatore non abbia espressamente
previsto la sostituzione delle clausole e pattuizioni in contrasto con le
norme imperative di legge).
Infatti il meccanismo conservativo invocato pare non
adeguato alla fattispecie oggetto del giudizio, atteso che:
la sostituzione automatica non sarebbe
operata integralmente, essendo solo ipotizzabile che la clausola che continui
a prevedere la nomina degli arbitri ad opera delle parti, e non di un
soggetto terzo, sia, dal 1° gennaio 2004, ai sensi del 2° comma dell’art.
1409 c.c., integrata dal solo ultimo periodo del co. 2 dell'art. 34, il quale
stabilisce che, se il terzo estraneo non provveda alla nomina di tutti gli
arbitri, la designazione degli stessi va chiesta al Presidente del tribunale
del luogo in cui la società ha sede legale. Quindi non sarebbe applicabile
interamente la nuova disciplina legale, ma solo quella parte di essa – il
ricorso al Giudice per la nomina degli arbitri - che il legislatore configura
come extrema ratio, ma che, per le società inadempienti all’onere di
adeguamento della clausola preesistente, diverrebbe la regola, con un
capovolgimento della ratio della norma e con la formazione di una
nuova disciplina negoziale solo in parte mutuata da quest’ultima (sulla
necessità che la sostituzione automatica non possa riguardare soltanto una
parte della clausola ed una parte della norma cogente cfr. Cass. 16.2.1983 n.
1184);
avendo il legislatore configurato una vacatio
legis destinata appositamente anche all’adeguamento dei negozi societari
alla nuova normativa, l’inerzia delle società preesistenti potrebbe essere
sintomatica della consapevole volontà delle stesse di lasciare elidere, per
effetto della nuova disciplina cogente, la clausola compromissoria dal
proprio ordinamento, alla quale non dovrebbe quindi sovrapporsi
necessariamente una sorta di ultrattività della clausola per effetto della
sua sostituzione automatica;
la conservazione della clausola
compromissoria non è resa necessaria dal fine di garantire comunque alle
parti la produzione o la persistenza di un diritto che le stesse perderebbero
altrimenti a causa della nullità radicale della stessa pattuizione: essendo
l’arbitrato comunque uno strumento di tutela dei diritti, la sua
inoperatività consentirà,ovviamente, comunque di adire la tutela giudiziaria,
con garanzie ancora maggiori per gli interessati. Per lo stesso motivo, la
nullità della clausola compromissoria inadeguata non comporta la nullità
dell’intero negozio societario ai sensi dell’art. 1419, co. 1, c.c., e quindi
la sostituzione automatica della disciplina della stessa clausola non è resa
necessaria neppure dal fine maggiore di conservare la fonte negoziale della
società.
Ancora preliminarmente, riguardo
all’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla Alfa s.r.l., il Collegio
osserva che la circostanza che la delibera impugnata sia stata iscritta nel
registro delle imprese a norma dell’art. 2436, co. 3 e 4, c.c., e che contro
il decreto del Tribunale non sia stata proposto reclamo, non può costituire
certo causa di inammissibilità della successiva impugnazione della medesima
delibera, come invoca invece parte convenuta.
Infatti il procedimento ed il
provvedimento di cui all’art. 2436, co. 3 e 4, c.c., come da richiamo
espresso operato dall’art. 29 del d.lgs. n. 5/2003, appartengono alla
volontaria giurisdizione, ed alla specie dei procedimenti camerali nei
confronti di una sola parte, rappresentata dalla stessa società istante per
l’iscrizione. Pertanto deve escludersi che un provvedimento per sua natura
inidoneo all’ irrevocabilità, privo dell’istruttoria propria della piena
cognizione e, soprattutto, reso all’esito di un procedimento al quale il
socio dissenziente rimane estraneo (potendo egli soltanto limitarsi a rendere
note al notaio le pretese censure di legittimità del deliberato da iscrivere,
sperando che questi le faccia proprie e non proceda all’iscrizione ai sensi
dell’art. 2436, co. 3 c.c. ), possa precludere al socio dissenziente il
diritto di impugnare successivamente la stessa delibera, una volta iscritta ed
efficace, come invece espressamente consente, senza riserve di sorta in
ordine all’iter pregresso del deliberato assembleare, l’art. 2479 ter
c.c..
Sempre in sede preliminare, il Collegio
rileva che l’eccezione della convenuta, relativa al preteso difetto di
legittimazione dell’attore all’impugnazione, per non essere quest’ultimo
titolare almeno del 5% del capitale sociale, come aumentato proprio in forza
della delibera impugnata, è infondata.
Infatti l’art. 2479 ter c.c., che
disciplina, per le s.r.l., l’impugnazione delle decisioni dei soci invalide,
nell’ultimo comma richiama l’art. 2377 c.c., che disciplina la stessa materia
per le s.p.a., non integralmente, ma solo per i commi 1,5,7, 8 e 9,
escludendo pertanto i commi 3 e 4, che introducono la limitazione alla
legittimazione invocata dalla convenuta. Né, peraltro, potrebbe sostenersi
che i predetti commi siano invece applicabili alle s.r.l. per effetto del
richiamo che lo stesso art. 2479 ter c.c., nell’ultimo comma, fa dell’art.
2378 c.c., che, a sua volta, nel comma 2 rinvia all’art. 2377, co. 3, c.c.,
assegnando al ricorrente l’onere di dare prova della propria legittimazione.
E’ infatti da escludersi che un mero, e generico, richiamo indiretto –
dall’art. 2479 ter, co. 4, c.c. all’art. 2378 c.c, e dal secondo comma di
quest’ultimo all’art. 2377, co. 3, c.c. – pertinente all’onus probandi
possa prevalere sull’esplicito e specifico richiamo parziale operato dallo
stesso art. 2479 ter, co. 4, c.c. ad alcuni soltanto dei commi dell’art. 2377
c.c., giacché pare logico che se il legislatore avesse inteso richiamare, in
materia di s.r.l., il terzo comma dell’art. 2377 c.c., con la relativa
limitazione alla legittimazione, lo avrebbe fatto includendo tale comma
accanto agli altri che ha espressamente richiamato, e non si sarebbe servito
del tramite dell’art. 2378 c.c.. Quindi la mancata inclusione del terzo comma
dell’art. 2377 c.c. tra i commi della stessa norma richiamati dall’art. 2479
ter c.c. è sintomatica della volontà del legislatore di non porre limiti alla
legittimazione del socio impugnante.
Peraltro, se pure non si condividesse tale interpretazione,
non si potrebbe non rilevare come il meccanismo invocato dalla convenuta, per
cui il socio che impugni una delibera assembleare che determini l’aumento di
capitale sarebbe legittimato soltanto se detenesse almeno il 5% del capitale
sociale come aumentato dallo stesso atto censurato, finirebbe, nella gran
parte dei casi, per vanificare la richiesta di sospensione della stessa
delibera, poiché, per impedirne l’efficacia tramite pronuncia giudiziaria, il
ricorrente dovrebbe prima darvi esecuzione, sottoscrivendo l’aumento quanto
meno sino al limite minimo della propria legittimazione ad impugnare.
Quanto poi alla contestazione che l’attore
non abbia dato prova di possedere almeno il 5% del capitale sociale prima
dell’aumento impugnato, è sufficiente rimandare ai patti parasociali
depositati e sottoscritti dagli unici due soci, che nella premessa
riconoscono nello stesso attore il titolare del 40% del capitale totale.
Venendo poi al merito della lite, la
fattispecie concreta d’invalidità che in via principale ed assorbente deve
considerarsi è quella relativa al preteso difetto di legittimazione del
Presidente del Cda della s.r.l. convenuta alla convocazione dell’assemblea,
ordinaria e straordinaria, del 12.3.2004. Il dato normativo da cui occorre
muovere è rappresentato dall’art. 2479 bis, co. 1, c.c., che rimette all’atto
costitutivo “i modi di convocazione dell’assemblea dei soci”. L’atto
costitutivo della s.r.l. convenuta prevede, all’art. 9, che la convocazione
sia effettuata “a cura dell’organo amministrativo”, che l’art. 13 identifica
o in un amministratore unico, o in un Cda composto da tre a sette membri.
Pertanto, poiché la forma concretamente assunta dall’organo amministrativo è
quella del Cda di tre membri, come non è contestato tra le parti ed è anzi
documentalmente provato, e’ quest’ultimo organo collegiale che è legittimato
alla convocazione, e che avrebbe potuto pertanto convocare l’assemblea che ha
assunto le deliberazioni impugnate. La volontà dell’organo
collegiale,ovviamente, non poteva identificarsi con quella del suo Presidente
(che è anche il socio di maggioranza), ma presupponeva una deliberazione
votata dalla maggioranza dei membri. Tuttavia, come risulta dal verbale del
Cda del 25.2.2004, tale maggioranza non si raggiunse, poiché l’Amministratore
delegato, socio di minoranza ed attuale attore, votò a sfavore della relativa
proposta, avanzata dal Presidente del Cda, mentre il terzo membro del
collegio, avendo fatto pervenire le proprie dimissioni dalla carica, non
partecipò affatto alla seduta. Nonostante tale situazione, il Presidente del
Cda convocò egualmente l’assemblea, i cui deliberati sono pertanto viziati,
secondo la tesi attorea, ab origine.
Sostiene tuttavia la convenuta che il
Presidente della Cda poteva egualmente convocare l’assemblea in forza
dell’art. 2479 c.c., che attribuisce ad “uno o più amministratori” il potere
di sottoporre all’assemblea argomenti che non sarebbero di competenza di
questa in base all’atto costitutivo. La tesi non può essere accolta. Infatti
l’art. 2479, co. 1 c.c., disciplina la competenza per materia dell’assemblea,
consentendone l’ampliamento, rispetto alle previsioni dell’atto costitutivo,
agli amministratori, ma non incide sulle modalità di convocazione della
stessa, che restano disciplinate, ex art. 2479 bis, dallo statuto.
Pertanto gli amministratori che volessero sottoporre all’assemblea ulteriori
argomenti, dovrebbero comunque attivarne la convocazione nei modi statutari.
Inoltre la formula testuale “uno o più amministratori” è in
realtà la riproduzione dell’analoga espressione (“uno o più soci” cui è
affidata l’amministrazione della s.r.l. ), e quindi presuppone che l’affidamento
dell’amministrazione a più persone/soci coincida, di regola ed a norma del
terzo comma dell’art. 2475 c.c., con il Cda. Quindi,, per effetto del
combinato disposto tra gli artt. 2479 e 2475 c.c., se la società è
amministrata da un Cda, è a tale organo collegiale, e non ai singoli membri
di questo (privi, in quanto tali, di alcuna autonoma competenza), che spetta
anche il potere di ampliare, rispetto all’atto costitutivo, la competenza
assembleare a norma dell’art. 2479 c.c...
Sostiene ancora la convenuta che il
Presidente del Cda poteva convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2258, co.
3, c.c., richiamato dall’art. 2475, co. 3, c.c., sussistendo l’urgenza di
evitare un danno alla società. La tesi è tuttavia palesemente contraddetta
dal tenore letterale delle norme: l’ art. 2258, co. 3, c.c. richiama l’art.
2475 c.c. soltanto quando l’amministrazione della s.r.l. sia affidata a più
persone congiuntamente, non anche quando, come nel caso di specie, le “più
persone” costituiscano, come è la regola, l’unico organo amministrativo
collegiale, ovvero il cda.
Peraltro l’art. 2379 c.c., che, nel co. 3,
considera espressamente estranea alla fattispecie della mancata convocazione
dell’assemblea della s.p.a. l’ipotesi in cui l’avviso provenga da “un
componente dell’organo d’amministrazione”, non è espressamente richiamato
dall’art. 2479 ter, co. 4,c.c., per la s.r.l., per cui deve escludersi
l’applicabilità di tale sorta di sanatoria al caso sub iudice.
Infine, il richiamo (peraltro neppure
dedotto da parte convenuta tra i motivi di validità della delibera),
contenuto nell’art. 9 dello statuto, all’art. 2366, co. 3 (ora 4) c.c., non è
rilevante per la decisione della presente controversia, anche a prescindere
dalla sua interpretazione, che pare riferita alle “formalità” della convocazione
(forma,termine di consegna e contenuto dell’avviso ), ma non al potere di
effettuare la convocazione stessa, che di tali formalità è comunque un
necessario presupposto. Infatti, nel caso di specie, non era presente alle
sedute assembleari l’intero capitale sociale, essendo assente il socio di
minoranza, attuale attore, per cui non sono applicabili né l’art. 2366, co.
3, c.c., né l’art. 2479 bis, ultimo comma.
Escluso pertanto che il Presidente del
Cda, in quanto tale, potesse legittimamente convocare l’assemblea, deve
rilevarsi che tale vizio - radicale e non sanato dalla condotta del socio di
minoranza, attuale attore, che non comparve nella seduta assembleare
ordinaria e straordinaria, e che ha impugnato i relativi deliberati – si
riflette inevitabilmente sulla validità della stessa assemblea e delle
decisioni che questa assunse il 12.3.2004. Peraltro il vizio procedimentale,
motivo di annullabilità (per un precedente specifico v. Cass. 2.8.1977 n.
3422), è tanto radicale, per essere a monte di tutte le successive fasi degli
atti collegiali censurati, da non rendere opportuno, ed anzi possibile, che
il Tribunale in questa sede assegni il termine di cui al secondo periodo del
primo comma dell’art. 2479 ter c.c., come richiesto dalla convenuta, poiché
tale provvedimento non contribuirebbe a far adottare una nuova decisione
esente dalle invalidità denunciate, ma si risolverebbe, nel caso di specie,
nell’emissione di un’ordine di convocare l’assemblea, rivolto all’organo
amministrativo, ovvero in un’ingerenza che sarebbe del tutto eccedente
rispetto alla finalità “conservativa” della norma invocata.
Va quindi accolta la domanda di
annullamento degli atti societari impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano, d’ufficio, come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, cosi’ decide:
·
accoglie la domanda di
bianchi f. m. e, per l’effetto, annulla le delibere assembleari, ordinaria e
straordinaria, del 12.3.2004 della alfa holding s.r.l. e, quali atti derivati
da queste, le delibere del c.d.a. della stessa societa’ del 15.3.2004 e del
24.3.2004, anche ai sensi, e per gli effetti, degli artt. 2479 ter, ult.
co., e 2377, co. 7 c.c.;
· ordina di iscrivere
questo dispositivo nel registro delle imprese a norma dell’art. 2378, ult.
co. c.c.;
·
condanna parte
convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida d’ufficio
in euro 1.500,00 per spese, euro 2.000,00 per diritti ed euro 23.000,00 per
onorari, oltre oneri di legge.
sentenza emanata, e letta per intero, in latina,
all’udienza collegiale DEL 22.6.2004.
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