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Tribunale di
sorveglianza di Torino, ordinanza 11 giugno 2008 – Pres. Est. Vignera.
Ordinamento penitenziario –
Sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena
detentiva – Concessione del beneficio – Discrezionalita’ – Criteri. (Cost.,
art. 27; l. 1° agosto 2003, n. 207, sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva nel limite massimo di due anni, art. 1)
A seguito della sentenza della Corte
cost. 4 luglio 2006, n. 255, la concessione del beneficio della sospensione
condizionata dell’esecuzione della pena residua (c.d. indultino) dipende
dagli stessi elementi
rilevanti ai fini dell’applicazione delle altre misure alternative alla
detenzione e, in particolare,
dall’eventuale previa esperienza di permessi premiali. (gv)
REPUBBLICA ITALIANA
IL
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO
in
persona dei signori
Dott. Giuseppe Vignera Presidente
estensore
Dott. Pier Marco Salassa
Magistrato
di sorveglianza
Dott.
Paolo Lombardo Esperto
componente
Dott.
Angela La Gioia Esperto
componente
emette la seguente
ORDINANZA
nel
procedimento di sorveglianza relativo al reclamo avverso il provvedimento in
data 29.04.2008 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, con il quale
veniva rigettata la sua istanza di sospensione condizionata dell’esecuzione
della parte finale della pena detentiva, in relazione alla pena di cui a
provvedimento cumulo n. 905/06 res del 13.06.2007 Proc. Rep. c/o Tribunale
Palermo, nei confronti di L. A., nato
a XX il XX.XX.XXXX, detenuto presso la Casa Circondariale di Vercelli, difeso
dagli Avv. Giuseppe BERNARDO e Avv. Serena BORNENGO del Foro di Torino, di
fiducia.
IL
TRIBUNALE:
VISTI
gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA
la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al
rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE
le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti,
della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE
le conclusioni (respingersi) del rappresentante del P.M.,
dott. Beconi e del difensore;
OSSERVA
Con
provvedimento in data 29 aprile 2008 il Magistrato di Sorveglianza di
Vercelli rigettava l’istanza di L. A. intesa ad ottenere la concessione del
beneficio previsto dalla legge 1° agosto 2003 n. 207 (“indultino”), atteso
che le risultanze della relazione di sintesi inducevano a concludere “che
il soggetto non si è concretamente impegnato sul piano della rivisitazione critica,
mentre sul piano delle esigenze specialpreventive permane il pericolo di
condotte antigiuridiche connesse all’eventuale abuso di alcoolici in
personalità antisociale”.
Avverso
tale provvedimento ha proposto tempestiva impugnazione il difensore del
detenuto, che sostanzialmente contesta le risultanze della relazione di
sintesi, la quale avrebbe sopravvalutato “ipotesi disancorate da qualunque
dato reale” (quali quelle formulate sull’alcooldipendenza e sull’assenza
di rivisitazione critica) “a fronte di dati certi, quale il comportamento
positivo, la frequenza scolastica, gli elogi e gli encomi”
caratterizzanti la vita intramuraria del detenuto.
L’impugnazione
è infondata.
A seguito di Corte cost. 4
luglio 2006 n. 255, la concessione del beneficio de quo è ancorata
agli stessi parametri, da cui dipendono le altre misure alternative
alla detenzione [v. la relativa motivazione là dove sta scritto: “Questa
Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato il principio secondo cui la
tipizzazione per titoli di reato non è lo strumento più idoneo per realizzare
appieno i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena che
caratterizzano il trattamento penitenziario (sentenze n. 445 del 1997; n. 504
del 1995; n. 306 del 1993) e che a loro volta discendono dagli artt. 27,
primo e terzo comma, e 3 della Costituzione (sentenze n. 203 del 1991 e n. 50
del 1980), nel senso che eguaglianza di fronte alla pena significa
proporzione della medesima alle personali responsabilità ed alle esigenze di
risposta che ne conseguono (sentenze n. 349 del 1993 e n. 299 del 1992). Per
l'attuazione di tali principi, ed in funzione della risocializzazione del
reo, è necessario assicurare progressività trattamentale e flessibilità della
pena (sentenze n. 445 del 1997 e 306 del 1993) e, conseguentemente, un
potere discrezionale al magistrato di sorveglianza nella concessione dei
benefici penitenziari (sentenza n. 504 del 1995).
È del tutto evidente, infatti,
che la generalizzata applicazione del trattamento di favore previsto dalla
disposizione censurata, nell'assegnare un identico beneficio a condannati che
presentino fra loro differenti stadi di percorso di risocializzazione,
compromette, ad un tempo, non soltanto il principio di uguaglianza, finendo
per omologare fra loro, senza alcuna plausibile ratio, situazioni diverse, ma
anche la stessa funzione rieducativa della pena, posto che il riconoscimento
di un beneficio penitenziario che non risulti correlato alla positiva
evoluzione del trattamento, compromette inevitabilmente l'essenza stessa
della progressività, che costituisce il tratto saliente dell'iter
riabilitativo. L'automatismo che si rinviene nella norma denunciata è
sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità e
individualizzazione della pena come precisati dalla richiamata giurisprudenza
e va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
1, della legge 1° agosto 2003, n. 207, in riferimento agli articoli 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il
giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata
dell'esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il
beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma,
della Costituzione”].
Orbene!
A
parte le considerazioni (esatte, perché basate su una corretta lettura della
relazione di sintesi, la quale a sua volta è il portato di dati oggettivi e
di indagini espletate con metodologia “professionale”) esternate
nell’impugnato provvedimento, sta di fatto che il L. non ha ancora fruito del
beneficio (prodromico rispetto a tutte le misure alternative alla detenzione
di natura non sanitaria) dei permessi premio: di guisa che la concessione del
c.d. indultino si risolverebbe nella fattispecie nella violazione del
principio della progressività e gradualità dei risultati del trattamento
(cfr. Cass. pen., Sez. I, 06/03/2003, n.15064, Chiara : “Ai fini dell'affidamento in
prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai
precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui
tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come
elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la
praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di
una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sé
determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta
per reati di obiettiva gravità (nella specie, rapina aggravata e sequestro di
persona) e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere
valutato nell'ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi
dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche
conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e,
conseguentemente, dell'eventuale previa esperienza di permessi-premio”);
P.Q.M.
conferma l’impugnato
provvedimento.
Così
deciso in Torino, 11 Giugno 2008
Il
Presidente estensore
Dr.
Giuseppe Vignera
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