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Massimario,
art. 162 l. fall.
Tribunale di Roma 24 aprile 2008 – Pres. Severini, Est. La Malfa.
Concordato
preventivo – Modifiche introdotte dal cd. decreto correttivo
– Poteri di controllo
del tribunale in ordine alla veridicità dei dati esposti ed alla fattibilità
del piano – Sussistenza.
Nella fase di ammissione del concordato preventivo, al tribunale
fallimentare compete un controllo di merito sulla veridicità dei dati esposti
e sulla fattibilità del piano. L’esistenza di tale controllo è stata vieppiù
confermata dalle modifiche apportate dal d. lgs. n. 169/2007 posto che i)
all’art. 162 legge fall. è prescritto che il tribunale, decidendo in sede di ammissione,
deve verificare i presupposti previsti dall’art. 161, tra i quali la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; ii)
nell’art. 163 è stato abrogato l’inciso «verificata la completezza e la
regolarità della documentazione», cui la dottrina e la giurisprudenza
contrarie riconducevano, sul piano letterale, la volontà normativa di
restringere il campo d’indagine del tribunale alla sola correttezza formale e
documentale della proposta. (fb)
DECRETO
nella procedimento n. 6 dell’anno 2008 di ammissione alla proposta
di concordato preventivo promossa da
S.C. Srl in liquidazione
rappresentata e difesa dall'avv. ** in virtù di procura in calce al
ricorso
In fatto
Con ricorso ex 160 ss la S.C. Srl in liquidazione ha presentato al Tribunale
fallimentare di Roma un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con
cessione dei beni, proponendo: 1) cessione ai creditori dell’attivo
costituito dal da una modesta cassa, da alcuni crediti “certi” e dal ricavato
delle azioni legali intraprese verso alcune banche per il recupero degli
interessi anatocistici a suo tempo versati; 2) la postergazione da parte di
due creditori per crediti di valore pari a circa €. 2.500.000,00; 3) impegno
personale del LR ad affrontare tutti i costi delle azioni legali (difesa e
consulenza oltre ad esecuzione). Secondo il ricorrente tale proposta potrà
consentire, sia pure in tempi non brevi, di pagare per intero i creditori
prelatizi e in misura del 40% circa i creditori chirografari. Al piano sono
stati allegati la relazione sulla situazione patrimoniale economica e
finanziaria, lo stato analitico ed estimativo delle attività, l’elenco
nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause
di prelazione; la relazione del Dott. M.C. attestante la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano. Dopo la comparizione delle parti al
fine di svolgere alcuni chiarimenti, il Tribunale si riservava di provvedere.
Motivi della decisione
L’entrata in vigore del decreto “correttivo” ripropone il tema
dell’estensione dei poteri di controllo del Tribunale nella fase di
ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Già precedentemente a questa ulteriore modifica questo tribunale
aveva preso posizione favorevole all’esercizio di un controllo di merito
sulla veridicità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano, basandosi
sulla struttura e natura dell’istituto, in cui ancora sono presenti precisi
connotati pubblicistici, sulla presenza di un piano che, in quanto tale deve
essere connotato da veridicità e fattibilità (con conseguente riconducibilità
di questi elementi alla qualifica di condizioni dell’azione), sulla presenza
di vari dati testuali e logici a favore (la mancata abrogazione dell’art.
173; la previsione d’un giudizio di merito del tribunale in caso di
concordato con suddivisione dei creditori in classi; la legittimazione alla
costituzione in giudizio dei creditori dissenzienti e di “qualsiasi
interessato”; la previsione nel comma secondo dell’art. 180 l. fall. dei
poteri istruttori d’ufficio; la previsione dell’art. 180 del deposito del
parere del commissario), sulla necessità della relazione del professionista
ex art. 161 sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
medesimo ed infine sulla sicura presenza nella fase successiva all’ammissione
di poteri di controllo di merito ex art. 173 l.f.
La novella entrata in vigore nel gennaio 2001 conferma e precisa
ulteriormente tali elementi, rafforzando la tesi sopra riassunta. Anzitutto,
l’esplicita indicazione dell’art. 162 l. f. che il Tribunale, decidendo in
sede d’ammissione, deve verificare i presupposti previsti dall’art. 161, e
dunque anche la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. In
secondo luogo, l’abrogazione nell’art. 163 dell’inciso “verificata la
completezza e la regolarità della documentazione”, cui la dottrina e la
giurisprudenza contrarie riconducevano, sul piano letterale, la volontà
normativa di restringere il campo d’indagine del tribunale alla sola
correttezza formale e documentale della proposta. In terzo luogo, la
circostanza che il legislatore, nonostante l’acceso dibattito dottrinario e
giurisprudenziale sul punto con netta prevalenza della tesi del controllo di
fattibilità, non si sia espresso in favore della tesi opposta.
Nel caso di specie, la relazione ex art. 161 l. f. attesta la
corretta tenuta formale della contabilità e dunque la veridicità dei dati
aziendali.
Quanto alla fattibilità, anch’essa affermata dal professionista, v’è
da rimarcare che solo piccola parte dell’attivo disponibile è di probabile
acquisizione, mentre la maggior parte è rimessa all’alea dei giudizi civili
da poco intrapresi dalla società verso le banche; tali giudizi ovviamente si
prospettano di non breve durata, anche nel merito sono sostenuti dal parere
di un autorevole giurista e da accertamenti contabili di parte. Le relative
spese legali saranno sostenute dai soci. Non si tratta dunque di una proposta
totalmente aleatoria, ciò che ne renderebbe dubbia l’ammissibilità, ma con
alea particolarmente elevata, la cui accettazione è rimessa al voto dei
creditori. Il giudizio di ammissione tiene conto anche della postergazione di
credito per controvalore di circa €. 2.500.000,00 da parte dei soci.
P.Q.M
Visto l’art. 163 l. f.; dichiara aperta la
procedura di concordato fallimentare della S. C. Srl in liquidazione;
ordina la convocazione dei creditori per il
giorno 27.5.2008 h. 10 e
stabilisce il termine per la comunicazione agli stessi del presente
provvedimento entro il giorno 14.5.2008;
nomina il commissario giudiziale in persona del
Dott. S.T.;
stabilisce il termine di giorni 10 per il deposito in cancelleria
delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, quantificate
in €.
Così deciso in Roma, il
Il Giudice Delegato Antonino La Malfa
Il Presidente Fausto Severini
Depositato in cancelleria Il 24.4.2008
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