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Sequestro
di azioni e pignoramento di quote
Tribunale di
Mantova 14 marzo 2008 – Est.
Bernardi.
Sequestro giudiziario di quote di società – Donazione indiretta –
Collazione – Controversia sulla proprietà o il possesso esclusione.
Sequestro giudiziario – Cose determinate soltanto nella quantità e
nel genere – Esclusione.
Non
può concedersi il sequestro giudiziario di quote di società di cui si assuma
che l’intestazione a favore di uno dei coeredi sia avvenuta in virtù di una
donazione indiretta atteso che tali beni sono soggetti a collazione per
imputazione la quale costituisce
una fictio iuris per effetto della quale il coerede ha diritto a ricevere
beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri, tenuto conto del valore
(attuale) di quanto precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della
collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa
ereditaria, incidendo essi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote
da attribuire ai singoli coeredi sicché non può sussistere una controversia
sulla proprietà o il possesso. (mb)
Essendo
assoggettabili a sequestro giudiziario soltanto i beni suscettibili di
proprietà o di possesso - o, quanto meno, di detenzione - in senso tecnico,
oggetto di esso possono essere soltanto cose specifiche materiali e
individuate e non anche quelle determinate soltanto nella quantità e nel
genere sicché è inammissibile il sequestro giudiziario di somme liquide giacenti presso un conto corrente. (mb)
Il Giudice Designato,
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 19-2-2008
così provvede:
letto
il ricorso promosso ai sensi degli ex artt. 670 e 671 c.p.c. da B. N.;
esaminate
le difese delle parti;
rilevato
che l’istante ha chiesto in particolare che venga disposto il sequestro
giudiziario dei seguenti cespiti in quanto facenti parte dell’asse ereditario
relitto dal genitore F. N.:
a)
100% delle quote di I. V. s.s.;
b)
100% delle quote di Azienda Agricola P. D. s.n.c.;
c)
100% delle quote di azienda Agricola R. s.r.l.;
d)
100% delle quote di S. S. B. s.c.a r.l.;
e)
tutte le quote della società P.
V. s.s. intestate a P. S., G. S. ed a M. G. N.;
f) i
beni immobili descritti al punto 2 lettere da A) a L) del ricorso;
g) le
disponibilità liquide esistenti presso i conti correnti ed i titoli presenti
nei depositi bancari analiticamente indicati in ricorso;
rilevato
che B. N., in via subordinata, ha chiesto che le venga concesso il sequestro conservativo a tutela dei propri
diritti di credito nei confronti di M. G. N. (sorella), P. S. (marito della
stessa) e di L. S. (madre);
osservato
che i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso eccependo in relazione
ad alcuni beni oggetto dell’istanza l’incompetenza per territorio o per
materia del giudice adito nonché l’insussistenza (anche in ordine al fumus)
dei presupposti richiesti per la concessione della misura;
rilevato
che l’istante ha manifestato l’intento di promuovere il giudizio di divisione
ereditaria in relazione a tutti i cespiti sopra elencati unitamente alle
singole azioni sotto riportate;
considerato
che N. B., più in particolare, ha dichiarato, quanto alla società I. V. s.s.,
di voler proporre nel merito i) l’azione di accertamento della simulazione
del contratto d’affitto di fondo rustico intercorso fra tale società ed il
S., ii) l’accertamento della intestazione fiduciaria delle quote sociali in
capo ai familiari di F. N. ovvero delle donazioni indirette delle stesse e
iii), in via alternativa o subordinata, quella per il pagamento dei canoni
d’affitto non corrisposti dall’affittuario;
ritenuto
che non ricorrono i presupposti per concedere la misura di cui all’art. 670
c.p.c. atteso che, quanto alle quote già appartenute in vita a N. F. non vi è
contestazione sulla proprietà o sul possesso di esse, mentre in ordine alla
partecipazione quotaria di N. M. G. va rilevato da un lato che non sussistono
sufficienti indizi per ritenere che l’intestazione sia avvenuta in esecuzione
di un negozio fiduciario e, dall’altro, che anche ipotizzando che ciò sia
invece accaduto in virtù di una donazione indiretta, va rammentato che è
soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni
mobili, la quota di società, in quanto essa - non conferendo ai soci un
diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è
soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale
di partecipazione alla vita societaria (cfr. Cass. 15-1-2003 n. 502)
dovendosi in proposito rammentare che
la collazione per imputazione costituisce una "fictio iuris"
per effetto della quale il coerede, che, a seguito di donazione operata in
vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a
lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a
ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto
conto del valore (attuale) di quanto precedentemente donatogli, senza che i
beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far
parte della massa ereditaria, incidendo essi esclusivamente nel computo
aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi (cfr. Cass. 27-2-1998
n. 2163) sicché in relazione a tale profilo non può sussistere una
controversia sulla proprietà o il possesso;
ritenuto
che non può concedersi il sequestro giudiziario a cautela della proponenda
domanda di merito diretta all’accertamento della natura simulata del
contratto d’affitto agrario atteso che fra tale domanda e quella volta ad
ottenere la divisione del compendio ereditario non sussiste connessione né
per il titolo né per l’oggetto (cfr. art. 33 c.p.c.) ed essendo rivolta
contro un soggetto (il dr. S.) che non è uno dei coeredi, sicché, non
sussistendo le condizioni di legge per l’operatività del simultaneus
processus, competente a provvedere in ordine alla misura cautelare invocata,
come peraltro eccepito dalle difese dei resistenti, è la sezione
specializzata agraria;
ritenuto
che identiche considerazioni valgono per la domanda (subordinata) volta ad
ottenere il pagamento dei canoni, dovendosi inoltre evidenziare che, in
relazione ad essa, difetta anche il necessario nesso di strumentalità con
l’invocata cautela;
osservato
inoltre che la recente nomina di un liquidatore giudiziario da parte del
Tribunale fa ritenere insussistente l’ulteriore requisito consistente
nell’esigenza di provvedere alla gestione temporanea, assicurando quel
provvedimento il risultato perseguito dalla ricorrente;
ritenuto
che le medesime conclusioni (fatta eccezione per l’ultima sopra svolta)
valgono per la società P. D. s.n.c. stante la sostanziale identità della
situazione in fatto ed in diritto prospettata dalla ricorrente;
considerato
quanto alla società R. s.r.l. che la ricorrente ha affermato di voler
esercitare, nel merito, i) l’azione di accertamento della simulazione del
contratto d’affitto di fondo rustico intercorso fra tale società e N. M. G.,
ii) l’accertamento delle intestazioni fiduciarie delle quote sociali in capo
ai familiari di F. N. ovvero delle donazioni indirette delle stesse e iii),
in via alternativa o subordinata, il pagamento dei canoni d’affitto non
corrisposti dall’affittuaria;
ritenuto,
in relazione alle domande sub i) e iii) che, pur sussistendo il rapporto di
connessione con la domanda di divisione ereditaria, non essendo
amministratrice dell’ente (di recente è stata infatti nominata a tale carica
S. L.) difetta della legittimazione ad agire, potendo essa unicamente
esperire i rimedi endosocietari;
ritenuto,
quanto ai profili sub ii), che va integralmente richiamato quanto supra
esposto in relazione alla posizione della società I. V. s.s.;
considerato
quanto alla società B. s.c. a r.l. che la ricorrente ha affermato di voler
esercitare, nel merito, i) l’azione di accertamento della simulazione del
contratto d’affitto di fondo rustico intercorso fra tale società e N. M. G.
nonché ii), in via alternativa o subordinata, il pagamento dei canoni
d’affitto non corrisposti dall’affittuaria;
ritenuto
in proposito che, non sussistendo connessione né per il titolo né per
l’oggetto con la domanda di divisione, non ricorre la fattispecie di cui
all’art. 33 c.p.c. sicché la competenza a provvedere spetta alla sezione
specializzata agraria mentre, con riguardo alla domanda subordinata, difetta
pure il requisito della strumentalità;
osservato,
quanto alla Società Agricola P. V. s.s., che, secondo la ricorrente,
l’intestazione in capo alla società della metà del fondo acquisito con il
contratto stipulato il 14-6-2005 tramite rogito n. 61288 rep. notaio F.
rappresenterebbe una intestazione fiduciaria a favore della società ovvero
una donazione indiretta in favore dei signori P. e G. S. e M. G. N. con
conseguente obbligo di collazione da parte di quest’ultima atteso che
l’operazione sarebbe stata possibile unicamente mediante la messa a
disposizione del denaro necessario da parte di F. N. e che, comunque, se così
non fosse i coeredi avrebbero diritto di ottenere in restituzione gli importi
versati dal de cuius;
ritenuto
che, alla luce delle produzioni documentali effettuate, può convenirsi che
l’acquisto del cespite sopra menzionato sia stato reso possibile anche con
l’erogazione di denaro di F. N. di cui gli eredi hanno titolo per chiedere la
restituzione e che, peraltro, in tema di successioni "mortis causa"
la collazione del denaro si attua naturalmente per imputazione (cfr. art. 751
c.c.), sul presupposto necessario che si sia in precedenza proceduto ad
un'operazione di divisione dell'asse ereditario, realizzandosi l'imputazione,
appunto, attraverso un minor prelievo rispetto a quanto altrimenti
spetterebbe "pro quota" al donatario sull'intero asse (cfr. Cass.
8-9-2004 n. 18054) laddove, allo stato, la divisione dell’asse non è avvenuta
e non v’è alcuna certezza in ordine alla entità del denaro (bene peraltro che
non può essere assoggettato a sequestro giudiziario come più sotto verrà
specificato) presente nel patrimonio ereditario sicché non è certo se
l’imputazione possa farsi mediante un minore prelievo ovvero nelle forme di
cui all’art. 751 II co. c.c. derivandone quindi che la misura cautelare non
può essere concessa;
considerato,
quanto all’immobile descritto al punto 2-A) del ricorso acquistato con atto
n. 42195 rep. notaio dr. N., che la ricorrente assume come lo stesso sia
stato concesso in affitto a N. M. G. in virtù di contratto di cui si assume
la simulazione, in relazione alla quale fattispecie non viene tuttavia
dedotta alcuna prova sicché la domanda cautelare non può trovare ingresso;
considerato,
quanto all’immobile descritto al punto 2-B) del ricorso acquistato con atto
n. 41789 rep. notaio dr. A. F., che la ricorrente assume come lo stesso sia
parzialmente occupato da M. G. N. per il quale la stessa non avrebbe però mai
corrisposto alcun canone in tal modo concretandosi a favore della coerede una
donazione indiretta soggetta a collazione;
ritenuto
che, in tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione
soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un
immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno
degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può
essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso
personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non
costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come
avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso sicchè, a tal fine, non solo
si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di
quella del comodato) nell'ipotesi in cui il comodato
sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole
valore, ma rileva la insussistenza dell'animus donandi, desumibile dalla
temporaneità del godimento concesso al comodatario (cfr. Cass. 23-11-2006 n.
24866), derivando da ciò che l’infondatezza nel merito della proponenda
domanda comporta che il rimedio cautelare invocato non può essere concesso;
considerato,
quanto all’immobile descritto al punto 2-C) del ricorso acquistato con atto
n. 46089 rep. notaio dr. A. F. da M. G. N., che l’istante prospetta che il negozio
costituisca una donazione indiretta fatta da F. N. in favore della figlia
come tale soggetto a collazione che la collazione per imputazione
costituisce una "fictio iuris" per effetto della quale il coerede,
che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già
anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo
con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in
misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore (attuale)
di quanto precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della
collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa
ereditaria, incidendo essi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote
da attribuire ai singoli coeredi (cfr. Cass. 27-2-1998 n. 2163; Cass.
13-7-1983 n. 4777; Cass. 9-3-1979 n. 1481), laddove, nel caso di specie, la
donataria non ha dichiarato che intende conferire i beni in natura piuttosto
che per imputazione come la legge discrezionalmente le consente sicché non
sussiste il nesso di strumentalità fra l’invocata misura e la domanda che,
nel merito, l’istante intende proporre;
considerato
quanto all’immobile descritto al punto 2-D) del ricorso acquistato da S. L.
con scrittura privata del 17-27/7/1990 n. 46466 rep. notaio dr. A., che
l’istante deduce che la dichiarazione resa contestualmente da N. F. secondo
cui il cespite sarebbe stato escluso dalla comunione legale in quanto
destinato all’esercizio della professione del coniuge ex art. 179 lett. d)
c.c. sarebbe simulata essendosi la madre soltanto occupata della casa e della
famiglia sicché esso ricadrebbe nella comunione legale in ragione della metà
ovvero obbligherebbe costei a conferirlo in sede di collazione concretando
una intestazione fiduciaria od una donazione indiretta, terreno agricolo che
peraltro sarebbe nella disponibilità di N. M. G. in virtù di contratto
d’affitto stipulato con la madre e di cui parimenti si assume la
simulazione;
ritenuto
in proposito che non sussistono sufficienti indizi circa la non veridicità
della dichiarazione negoziale resa dal coniuge defunto tenuto conto delle
contestazioni sollevate al riguardo dalla resistente, del fatto che
coltivatore diretto è anche colui il quale, pur non continuamente presente
sul fondo partecipi, attraverso un'attività di direzione e di coordinamento,
alla conduzione del medesimo (cfr. Cass. 12-12-1986 n. 7411; Cass. 11-4-1980
n. 2320) ed inoltre che nella famiglia coltivatrice il lavoro della donna è
equiparato a quello dell’uomo mentre, in ordine alla prospettata donazione
indiretta con conseguente obbligo di collazione, vanno richiamate le
considerazioni sopra esplicitate al punto 2-C);
considerato,
quanto all’immobile descritto al punto 2-E) del ricorso acquistato da S. L.
con scrittura privata del 21-1-1973 per atto n. 29511 rep. notaio dott. L.,
che l’istante deduce come la propria madre non avesse mai avuto le
disponibilità finanziarie che le consentissero di procedere all’acquisto
concretandosi così in favore della coerede una donazione indiretta soggetta a
collazione;
ritenuto
in proposito che l’affermazione dell’istante appare apodittica e non provata
anche in considerazione del fatto che la genitrice si trovava in regime di
comunione legale con il defunto e che, comunque, valgono medesimi i rilievi
di cui al precedente punto 2-C);
considerato,
quanto agli immobili descritti al punto 2-F) del ricorso di proprietà di F.
N. in virtù dell’acquisto effettuato il 5-9-1968 con atto n. 19595 rep.
notaio dott. L., che secondo l’istante (e siffatta deduzione non viene in
alcun modo ex adverso contrastata) essi non formano oggetto di comunione
legale mancando la dichiarazione di cui all’art. 228 II co. legge n. 151/75;
ritenuto
che in ordine a tali immobili non viene né provato né dedotto che alcuni
degli eredi abbiano il godimento esclusivo di tali beni sicché non ricorrono
ragioni che ne consiglino la gestione o la custodia temporanea;
considerato,
quanto agli immobili descritti al punto 2-G) del ricorso acquistati da S. L. con
atti rogati dal notaio dott. L., che valgono le medesime considerazioni sopra
svolte in relazione al punto 2-E);
considerato,
quanto agli immobili descritti al punto 2-H) del ricorso di proprietà esclusiva
di F. N. che quello di cui al n. 52851 rep. notaio dr. F. non ricade nella comunione legale per
esplicito riconoscimento della moglie mentre quello di cui risulta
intestatario per 11/56 era di provenienza ereditaria, che valgono le medesime
conclusioni sopra enunciate in relazione al punto 2-F);
considerato,
quanto all’immobile descritto al punto 2-I) del ricorso di proprietà di F. N.
rientrante nella comunione legale e quindi incluso solo per il 50% nell’asse ereditario, che in difetto
di ogni descrizione non può concedersi il sequestro e comunque date le
modeste dimensioni non è ravvisabile la necessità di provvedere alla custodia
o ad una gestione temporanea ed infine che vale quanto sopra esposto al punto
2-F);
ritenuto
che sono assoggettabili a sequestro giudiziario soltanto i beni suscettibili
di proprietà o di possesso (-o, quanto meno, di detenzione-) in senso tecnico
sicché oggetto di esso possono essere soltanto cose specifiche materiali e
individuate e non anche quelle determinate soltanto nella quantità e nel
genere, derivandone l’inammissibilità del sequestro giudiziario di un
credito, verso terzi, avente ad oggetto la prestazione da parte di costui di
una certa quantità di denaro
non potendosi profilare rispetto ai diritti di mero credito una controversia
sulla proprietà o sul possesso (cfr. Cass. 23-11-1991 n. 12595; Cass.
14-12-1978 n. 5965; Cass.
06-08-1965 n. 1879) sicché non può concedersi la misura di cui all’art. 670 c.p.c. con
riguardo alle somme liquide giacenti presso i conti correnti menzionati nell’istanza;
ritenuto,
quanto ai titoli esistenti presso i depositi bancari elencati in ricorso,
che non
sussiste l’opportunità di provvedere alla loro custodia o gestione
temporanea in difetto di
specifiche esigenze in ordine alla loro amministrazione nonché di
comportamenti degli altri eredi volti alla loro appropriazione o gestione in
via esclusiva e tenuto altresì conto della generalizzata prassi degli
istituti di credito (peraltro a conoscenza del decesso di N. F. quantomeno per
effetto delle richieste di copia della documentazione da parte della
ricorrente) di consentire la
disposizione dei valori caduti in successione solo a seguito di
richiesta formulata da tutti i
coeredi;
ritenuto
che l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone la
sussistenza sia del periculum in mora e cioè del fondato timore di perdere le
garanzie del credito vantato sia del fumus boni juris e cioè di una
situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in
contestazione, con l'ulteriore conseguenza che la carenza soltanto di una
delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare o
della sua convalida (cfr. Cass. 26-6-1998 n. 6336);
considerato,
a tale riguardo, che il periculum in mora (che deve corrispondere ad una
situazione di pericolo reale: cfr. Cass. 15-9-1970 n. 1448) può essere
desunto anche alternativamente sia da elementi obiettivi attinenti alla
consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto
proporzionale con l’ammontare del credito sia da elementi soggettivi
riguardanti il comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore che
rendano verosimile l’eventualità del depauperamento del suo patrimonio ed
esprimano l’intenzione di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi (in
tal senso vedasi Cass. 26-2-1998 n. 2139; Cass. 17-6-1998 n. 6042);
osservato,
quanto al primo dei profili enunciati, che il valore delle proprietà
immobiliari dei resistenti sia tale da garantire ampiamente l’eventuale
positivo esercizio delle azioni finalizzate alla divisione del patrimonio
ereditario e che peraltro, allo stato, non risulta determinabile con certezza
l’eventuale credito spettante alla ricorrente;
osservato
inoltre, quanto al secondo aspetto, che non sono stati forniti sufficienti
indizi in ordine alla commissione, da parte dei resistenti, di comportamenti
volti a sottrarre o diminuire le garanzie del credito dovendosi anzi notare
come essi, durante il periodo seguito alla morte di N. F., abbiano perseguito
l’obiettivo di addivenire ad una bonaria conciliazione della complessa
vertenza dovendosi altresì rammentare, quanto a prelievi di denaro operati
dalla S. in epoca antecedente la morte del de cuius, che essa si trovava con
costui in regime di comunione legale;
ritenuto
conclusivamente che non sussistono i presupposti per concedere l’invocata
misura cautelare;
considerato
che la complessità della controversia e la qualità delle parti giustificano
l’integrale compensazione fra le stesse delle spese di lite;
p.t.m.
respinge
il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente
procedimento.
Si
comunichi.
Mantova,
li 26-2-2008.
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