|
Tribunale di Lucca –
Pres. G. Giuntoli, Estensore F. Terrusi – Sentenza 3 novembre 2004 – 11
gennaio 2005.
Nuovo processo
societario – Arbitrato – Applicazione limitata ai diritti disponibili.
Nuovo processo
societario – Arbitrato – Materie compromettibili – Cognizione incidenter
tantum delle materie non compromettibili – Decisione secondo diritto.
Società – Vizi della
delibera assembleare – Abuso ed eccesso di potere – Distinzione.
Società a
responsabilità limitata – Recesso del socio – Determinazione del valore della
quota – Valore di mercato al momento del recesso.
Società a
responsabilità limitata – Esclusione del socio – Rimborso della quota –
Valore contabile del patrimonio sociale – Illegittimità.
Al fine di
individuare le materie che possono formare oggetto di compromesso nell’ambito
dei rapporti societari, occorre fare riferimento all’art. 34 del d. lgs.
5/03, il quale pone il limite delle controversie che abbiano per oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Il nuovo sistema
normativo dell’arbitrato in materia societaria può quindi essere così
schematicamente riassunto: (a) l’oggetto del giudizio arbitrale rimane
limitato, ex art. 34, alle sole materie compromettibili secondo i
tradizionali criteri; (b) in queste materie, ex art. 36, l’arbitro può
<<conoscere>> di questioni non compromettibili incidenter
tantum, in tal caso dovendo decidere inderogabilmente secondo diritto;
(c) in ogni caso l’arbitro deve decidere secondo diritto, finanche ove non
sussista la necessità di conoscere di questioni non compromettibili, se
l’oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.
E’ condivisibile
l’orientamento che affronta il problema dell’abuso e dell’eccesso di potere
come vizio di legittimità della delibera assembleare alla luce del criterio
della buona fede oggettiva e della correttezza stabilito dall’art. 1375 c.c.;
si ritiene tuttavia preferibile quella dottrina che differenzia l’abuso
dall’eccesso di potere, individuando il primo come limite negativo alle
prerogative assembleari (quello cioè di non perseguire pure finalità
extrasociali, id est contrarie all’interesse sociale) ed il secondo,
l’eccesso di potere, come limite positivo (quale quello della proiezione
della delibera nell’ambito del perseguimento dell’interesse sociale, ma con
violazione di diritti di singoli soci non disponibili da parte della
maggioranza).
Al fine di
individuare il criterio dettato dall’art. 2473, co. 3° c.c., per la
determinazione del valore della quota del socio receduto, è possibile
ricercare l’intenzione del legislatore quale emerge dalla relazione
ministeriale ove è chiarito che <<la disciplina dettata dal comma 3
dell’art. 2473 (..) tende ad assicurare che la misura della liquidazione
della partecipazione avvenga nel modo più aderente possibile al suo valore di
mercato; ed introduce un procedimento volto a superare le soluzioni
penalizzanti tuttora adottate dal diritto vigente>>. L’art. 2473 co. 3
c.c. va, pertanto, inteso nel senso che al socio è riconosciuto il diritto di
ottenere il valore di mercato della sua partecipazione, determinato con
riferimento al momento in cui è stato esercitato il recesso.
E’ illegittima per
difformità dal modello legale previsto dall’art. 2473 c.c. la clausola
statutaria che nell’ipotesi di esclusione del socio prevede il rimborso della
quota in base al valore contabile del patrimonio sociale secondo l’ultimo
bilancio approvato, con esclusione di plusvalenze consolidate dalle società.
(127-t)
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 16 giugno 2004 P. M. e S. S., soci della Alfa
s.r.l. con partecipazione pari al 12,50 % ciascuno del capitale, impugnavano
la delibera della predetta società, adottata in assemblea straordinaria il 30
gennaio 2004, a mezzo della quale era stato approvato il nuovo statuto
sociale in conseguenza dell’entrata in vigore del d. lgs. 17.1.03 n. 6.
Deducevano, in sintesi, l’illegittimità della delibera in quanto
tale, e ne chiedevano l’annullamento, in relazione al fatto di avere la
società inteso <<mascherare con l’assemblea straordinaria di
adeguamento un’assemblea di modifica dello statuto secondo le norme
civilistiche a regime nel rispetto dei quorum ordinari>>, senza
tenere in considerazione <<la necessità di valutare l’opportunità di
tali modifiche ai fini interni dei rapporti tra soci>>.
In subordine, affermavano l’illegittimità di talune disposizioni
statutarie, e segnatamente: dell’art. 11 lett. (b) del nuovo statuto, siccome
previdente una causa di esclusione del socio non consistente in fatti o
eventi specifici, ma in una categoria sintetica, oltre tutto limitativa di
diritti già acquisiti; dell’art. 13 co. 2, per contrasto con l’art. 2473
c.c., stante l’omesso riferimento, quanto alla liquidazione della quota, del
criterio di proporzione del patrimonio sociale; (d) dell’art. 14 co. 1, per
contrasto con l’art. 2473 bis c.c., nella parte concernente la minore
valutazione della partecipazione sociale ai fini della liquidazione della
quota in caso di esclusione.
Chiedevano, cumulativamente alle enunciate domande, la condanna
della società al risarcimento dei danni conseguiti all’adozione della
deliberazione invalida.
Si costituiva la convenuta, resistendo nel merito con comparsa ex
art. 4 d. lgs. n. 5 del 2003.
Gli attori notificavano memoria di replica.
A questa replicava, a sua volta, la società con ulteriore memoria ex
art. 7 d. lgs. cit., nella quale eccepiva l’improponibilità delle domande in
relazione alle clausole compromissorie inserite tanto nell’originario (art.
27), quanto nel nuovo (art. 42) statuto sociale.
Parte attrice, in terza memoria di replica (art. 7 co. 2 d. lgs.
cit.), eccepiva la decadenza della convenuta dall’eccezione di compromesso,
per il fatto di non essere stata sollevata, l’eccezione, con il primo atto
difensivo.
Parte convenuta replicava ulteriormente.
In data 15 settembre 2004 parte attrice notificava istanza di
fissazione di udienza.
All’esito dell’udienza di discussione, il Collegio riservava la
decisione ex art. 16 co. 5 d. lgs. cit.
Motivi della decisione
1. - Risultano proposte distinte domande.
La prima rientra nel novero delle domande costitutive e si sostanzia
nella pretesa di annullamento della delibera assembleare di approvazione del
nuovo statuto di Alfa s.r.l.
Le altre rientrano nel novero delle domande dichiarative e hanno per
oggetto, nell’ipotesi di ritenuta validità della ridetta delibera di
approvazione, la declaratoria di nullità (in tal senso dovendosi intendere
l’impiego della locuzione <<illegittimità>> di cui al petitum
immediato) di singole disposizione statutarie.
2. - E’ necessario affrontare, pregiudizialmente, le questioni poste
a mezzo dell’eccezione di compromesso.
Va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice,
l’eccezione non è tardiva.
Parte attrice richiama l’autorevole opinione dottrinale, intesa a
sostenere - sebbene in forma problematica - la sussistenza di un obbligo del
convenuto di sollevare eccezioni in senso stretto, a pena di decadenza, nella
comparsa di risposta, siccome conseguente alla supposta ratio dell’intero
d. lgs. n. 5 del 2003.
Nondimeno, detta opinione, già contrastata dal testo di legge nella
sua versione originaria - posto che l’art. 10 co. 2, prima parte, del d. lgs.
cit., esplicitamente prevede che la decadenza, rispetto alla facoltà di
sollevare eccezioni, si verifica <<a seguito della notificazione
dell’istanza di fissazione dell’udienza>> - è oggi superata dalle
modifiche introdotte dal d. lgs. n. 37 del 2004.
Invero, la determinazione delle attività da compiersi, a pena di
decadenza, nella comparsa di risposta è direttamente contenuta nell’art. 4
co. 1 del d. lgs. n. 5 del 2003, come modificato dal d. lgs. n. 37 del 2004,
a mezzo della previsione secondo la quale la decadenza riguarda le domande
riconvenzionali e la chiamata in causa del terzo.
Simile previsione chiarisce in modo netto quali sono le attività
difensive da ritenersi correlate alla comparsa di risposta a pena di
decadenza.
Dalla lettura combinata degli art. 4 e 10 co. 2 del d. lgs. n. 5
cit., rimane, quindi, definitivamente acclarato che la decadenza non riguarda
le eccezioni; e, specularmente, rimane contraddetta la tesi che individua
l’onere della parte di svolgere ulteriori attività difensive, a pena di
decadenza, entro il termine di notificazione all’avversario dell’atto difensivo
tipico indicato dalla legge come deputato a contenere tutte le proprie
difese.
3. - Sennonché, a giudizio del Collegio la controversia ha per
oggetto materie non compromettibili in arbitri, cosicché all’eccezione di
compromesso, sollevata da parte convenuta, non va dato seguito.
E’ all’uopo necessario rammentare come, nel panorama
giurisprudenziale formatosi in epoca anteriore all’entrata in vigore del
processo societario, fosse sostanzialmente consolidato l’orientamento
intermedio, tra quelli formatisi sul tema del rapporto corrente tra giudizio
arbitrale e impugnazione di delibere assembleari; orientamento inteso a
distinguere, ai fini che ne occupano, fra controversie aventi ad oggetto
interessi individuali dei soci - di per sé disponibili e quindi
compromettibili in arbitri - e controversie concernenti, invece, interessi
della società o diritti di terzi, ovvero ancora controversie intese a
ripristinare la conformità di funzionamento dell’attività sociale alle norme
di legge o di statuto - come tali non suscettibili di transazione e,
conseguentemente, non compromettibili.
In forza di simile orientamento, fatto proprio finanche da questo
Tribunale (cfr., tra le più recenti, Trib. Lucca, 12.7.01 n. 830), restava
non compromettibile la controversia involgente, in base all’oggetto della
delibera impugnata, interessi della società ovvero violazioni di norme poste
a tutela dell’interesse collettivo dei soci o di terzi (ex plurimis,
Cass. 30.3.98 n. 3322; Trib. Milano 29.1.98, edita; Trib. Como 4.8.98, edita;
Trib. Milano 3.10.96, edita; Trib. Napoli 6.3.93, edita).
Codesti enunciati mantengono la loro validità anche nell’attuale
assetto normativo, conseguente alla riforma dell’arbitrato nel processo
societario.
E’ considerazione comune che, rispetto alle facoltà conferite dalla
legge delega - la quale, invero, contiene la seguente previsione: <<Il
Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società
commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli
806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le
controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia
concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la
clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto,
restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per
violazione di legge>> -, il legislatore delegato ha ritenuto di
attestarsi sulla linea degli orientamenti tradizionali, sicché la
conformazione dell’oggetto dell’arbitrato in materia societaria è rimasta
correlata alle materie dei <<diritti disponibili relativi al rapporto
sociale>> (art. 34 d. lgs. n. 5 del 2003).
Da qui si desume che debbono ritenersi perpetuati, in materia, i
principi tratti dagli antecedenti arresti giurisprudenziali.
Nella specie, ciò rileva sia per quanto concerne la sorte domanda
principale di annullamento della delibera assembleare, avendo questa ad
oggetto l’approvazione del nuovo statuto, sia per quanto concerne la sorte
delle domande subordinate, che attengono alla ritenuta invalidità di clausole
statutarie.
In particolare, e con specifico riferimento alla domanda principale,
non reputa il collegio di dover seguire il pur autorevole indirizzo
dottrinale che ha opinato per l’irrilevanza, in subiecta materia, dei
vari distinguo fino ad ora operati in dottrina e giurisprudenza.
La tesi si è sviluppata sulla duplice considerazione, da un lato,
che il legislatore richiama ripetutamente e in via generale l’impugnazione
delle delibere come possibile oggetto di arbitrato, senza mai fare riserve;
dall’altro lato, che in base all’art. 36, primo comma, è sempre possibile
l’impugnazione di merito ex art. 829, secondo comma, c.p.c., del lodo che
abbia deciso dell’impugnazione di una delibera.
Se ne è dedotto che trattasi, se non di argomenti insuperabili,
quanto meno di non trascurabili indizi di una volontà legislativa di
<<tagliar corto>> per quanto riguarda l’arbitrabilità
dell’impugnazione delle delibere.
In realtà, la tesi non persuade per la fondamentale ragione che essa
si basa, essenzialmente, sul testo dell’art. 36 del d. lgs. cit.,
disposizione che tuttavia - come emerge dalla rubrica - non è dedicata
all’oggetto dell’arbitrato, sebbene al potere decisionale degli arbitri.
La disposizione che, nel testo di legge, rileva ai fini
dell’individuazione delle materie compromettibili è solo l’art. 34, a tenore
del quale, mediante clausole compromissorie, è possibile prevedere negli atti
costitutivi delle società la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte
le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società,
<<che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale>>.
Discende, a giudizio del Tribunale, che l’attuale sistema normativo
deve ritenersi attestato sulle seguenti coordinate: (a) l’oggetto del
giudizio arbitrale rimane limitato, ex art. 34, alle sole materie
compromettibili secondo i tradizionali criteri; (b) in queste materie, ex
art. 36, l’arbitro può <<conoscere>> di questioni non compromettibili
incidenter tantum, in tal caso dovendo decidere inderogabilmente
secondo diritto; (c) in ogni caso l’arbitro deve decidere secondo diritto,
finanche ove non sussista la necessità di conoscere di questioni non
compromettibili, se l’oggetto del giudizio è costituito dalla validità di
delibere assembleari.
Da tanto consegue che, nella specie, l’eccezione di compromesso è
immeritevole di accoglimento, dal momento che (i) oggetto della deliberazione
impugnata è una materia (l’approvazione di un nuovo statuto) per definizione
sottratta alla disponibilità dei singoli soci, siccome riflettente interessi
della società; (ii) oggetto delle subordinate domande dichiarative sono,
ancora una volta, singole disposizioni statutarie, la cui sorte riflette
eguale interesse collettivo.
Va quindi esaminato il merito delle domande.
4. - In via principale gli attori chiedono che la delibera
assembleare de qua sia annullata in relazione all’intero suo oggetto.
Assumono (punto (a) della citazione) che, a mezzo di un affrettato
<<adeguamento statutario>> alle disposizioni del d. lgs. n. 6 del
2003, si sia inteso in realtà introdurre, nel rispetto di quorum
ordinari, clausole oppressive dei diritti di essi soci di minoranza.
Invero - si sostiene - ove lo scopo fosse stato quello di un mero
adeguamento, si sarebbe rivelata più aderente alla realtà della compagine,
nata come cooperativa, una trasformazione in s.p.a., senza imposizione di
limiti ai già esistenti diritti dei soci, la cui compressione discenderebbe,
invece, (punto (b) della citazione) dall’introduzione di una causa di
esclusione per l’innanzi non prevista.
Il motivo non è fondato.
Osserva il Collegio che il senso globale del motivo è quello di
sostenere l’invalidità della deliberazione per abuso di potere in danno della
minoranza; si sostiene, infatti, che, sebbene adottata nel rispetto del quorum
ridotto di cui all’art. 223 bis att. c.c., la delibera in questione avrebbe
travalicato l’asserita necessità di adeguamento statutario e si sarebbe
distinta per un motivo fraudolento in danno della minoranza.
Nondimeno, nessun concreto elemento supporta la tesi sostenuta.
Anche prescindendo dalla considerazione che, dal verbale di
assemblea prodotto in giudizio, emerge che la deliberazione venne adottata a
maggioranza qualificata (sì da rivelarsi formalmente rispettosa finanche
delle previsioni dello statuto per l’innanzi vigente: cfr. doc. 3 M./S.),
senza utilizzo, quindi, del diverso quorum della maggioranza semplice
di cui all’art. 223 bis att. c.c., resta inteso che era onere di parte attrice
fornire la prova dell’asserito motivo sostanziale della deliberazione,
siccome lesivo del principio di correttezza.
Sulla possibilità di addurre l’abuso (ovvero, secondo alcuni,
l’eccesso) di potere della maggioranza come vizio di legittimità di una
deliberazione assembleare altrimenti valida sul piano formale, si è formato
un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, nella
giurisprudenza del Supremo collegio, Cass. 4.5.94 n. 4323; Cass. 5.5.95 n.
4923; Cass. 26.10.95 n. 11151; in quella di merito, Trib. Roma 22.10.02;
Trib. Palermo 18.5.01; Trib. Como 1.6.00; Trib. Milano 18.5.00; Trib. Milano
2.6.00, tutte edite).
Finanche con varietà di sfumature lessicali, è costante il
riferimento alla violazione del criterio di buona fede oggettiva o di
correttezza, criterio stabilito dall’art. 1375 c.c. in tema di contratti in
generale, e tuttavia ritenuto applicabile (sebbene, in dottrina, con alcune
distinzioni concettuali) anche tra i soci per l’intera durata del rapporto
associativo.
Reputa il Tribunale di dover dare continuità all’indirizzo, pur
mantenendo riserve circa l’impiego promiscuo dei due concetti sopra
rappresentati - abuso ed eccesso di potere - che è proprio della maggior
parte degli arresti giurisprudenziali; sembra, invece, più corretto
procedere, nel solco di una condivisibile dottrina, a una differenziazione
che tenga conto del fatto di essere l’abuso di voto rapportabile a un limite
negativo delle prerogative assembleari (quello cioè di non perseguire pure
finalità extrasociali, id est contrarie all’interesse sociale) e
l’eccesso di potere rapportabile a un limite positivo (quale quello della
proiezione della delibera nell’ambito del perseguimento dell’interesse
sociale, ma con violazione di diritti di singoli soci non disponibili da
parte della maggioranza).
Nel caso di specie, sembra dedotta un’ipotesi di abuso di voto,
giacché si sostiene essere stata la delibera occasionata da mere finalità
extrasociali: tant’è che - secondo gli attori - ove si fosse davvero inteso
attuare un coerente adeguamento dell’assetto societario alle nuove
disposizioni, si sarebbe dovuto procedere a una trasformazione in società
azionaria.
E tuttavia, è risolutiva la considerazione che è apodittica la tesi
che intende annettere alla deliberazione de qua l’unica finalità di
danneggiare i soci di minoranza, giacché una simile esclusiva finalità non si
può desumere - ad avviso del Tribunale - dal mero fatto di essere stata
introdotta, nel nuovo statuto, una causa di esclusione prima non esistente.
Cosicché la deliberazione non può essere annullata, sembrando
possedere, sul piano oggettivo, una propria e autonoma ragione
giustificativa, corrispondente all’interesse sociale di dotarsi per tempo
(entro il mese di novembre del c.a.) di un assetto statutario conforme alle
nuove disposizione di legge.
Fermo, invero, che non è consentito al Tribunale sconfinare in
valutazioni riguardanti il merito imprenditoriale (a proposito della scelta
dei soci di mantenere la conformazione di s.r.l.), non è annullabile, per
contrarietà al canone di correttezza, una delibera assembleare avente una
propria e autonoma giustificazione sulla base di una legittima valutazione
dei soci secondo il principio maggioritario (cfr. in termini Trib. Milano
2.6.00 cit.).
5. - In linea subordinata, gli attori chiedono che sia accertata
l’illegittimità delle clausole statutarie di Alfa s.r.l., conseguenti
all’approvazione del nuovo statuto, di cui agli 11 lett. (b), 13 co. 2 e 14 co. 1.
Su codesti punti si impone una separata disamina.
5.1. - E’ dedotta, innanzi tutto, l’illegittimità dell’art. 11 lett.
(b) del nuovo statuto per l’asserita previsione di una causa di esclusione da
socio non consistente in fatti specifici, sebbene in una categoria sintetica,
oltre tutto limitativa - come dianzi detto - di diritti già acquisiti dai
soci stessi.
La norma statutaria è così formulata: <<Il socio può essere
escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da
intendersi quali fattispecie di giusta causa, in quanto configurano grave violazione
di doveri posti a suo carico: (a) omissis; (b) l’esercizio di
un’attività concorrente, svolta direttamente o partecipando in qualsiasi
forma ad una società o anche per interposta persona o ente, esplicata nei
confronti di clienti nel portafoglio della società>>.
L’illegittimità dedotta da parte attrice non si apprezza.
E’ infatti di tutta evidenza la forzatura concettuale posta a
fondamento della pretesa, dal momento che - contrariamente all’asserto -
nella clausola è contenuta la previsione di una specifica fattispecie di
esclusione, tale essendo l’esercizio, da parte del socio, di un’attività
concorrente esplicata nei confronti di clienti nel portafoglio della società.
Si osserva che le ritenute ipotesi di esclusione per categoria
sintetica sono affatto diverse da quello in esame, essendo correlabili
all’impiego di formule vaghe del tipo di quelle che rilevano nei casi di
prevista esclusione del socio che <<in qualunque modo danneggi
moralmente o materialmente la società>>, oppure <<fomenti dissidi
e disordini nella società>> (cfr. Cass. 8.3.95 n. 2697; Cass. 22.4.89
n. 1936); vale a dire allorché non risulti appunto stabilito alcun fatto cui
connettere la violazione dei doveri previsti dall’atto costitutivo o dallo
statuto.
Nel caso di specie, il fatto è invece previsto, tale essendo
l’esercizio di un’attività concorrente verso clienti della società.
Non senza aggiungere che, a ogni modo, ove mai si fosse al cospetto
di una causa di esclusione stabilita per categoria sintetica, l’effetto non
sarebbe quello della illegittimità della clausola statutaria, sebbene della
sussistenza di più stringenti oneri di accertamento in merito alla rilevanza
del comportamento del socio escluso, nell’ambito del diverso giudizio di
opposizione alla delibera di esclusione (cfr. ancora Cass. 8.3.95 n. 2697).
5.2. - E’ ulteriormente dedotta l’illegittimità dell’art. 13 co. 2
dello statuto, per l’asserito contrasto con la disciplina dettata dall’art.
2473 c.c. in tema di liquidazione della quota nelle ipotesi di morte o di
recesso del socio.
Anche questa domanda è infondata.
Osserva il Collegio che la formulazione letterale dell’art. 2473 co.
3 c.c. appare poco lineare, giacché è previsto che i soci della s.r.l. hanno
diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio
sociale, tendo conto del suo valore di mercato.
Non emerge con chiarezza, dal testo, se il legislatore abbia inteso
riferire l’aggettivo << suo >> al valore di mercato della
quota o del patrimonio sociale.
Soccorre tuttavia l’intenzione del legislatore quale emergente dalla
relazione ministeriale (art. 12 prel.), giacché in questa è chiarito che
<<la disciplina dettata dal comma 3 dell’art. 2473 (..) tende ad
assicurare che la misura della liquidazione della partecipazione avvenga nel
modo più aderente possibile al suo valore di mercato; ed introduce un
procedimento volto a superare le soluzioni penalizzanti tuttora adottate dal
diritto vigente>>.
Consegue che l’art. 2473 co. 3 c.c. va inteso nel senso che al socio
è riconosciuto il diritto di ottenere il valore di mercato della sua
partecipazione, determinato con riferimento al momento in cui è stato
esercitato il recesso.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, il testo della
mentovata disposizione statutaria è esattamente sovrapponibile a quello
dell’art. 2473 c.c., dal momento che, nell’art. 13, il comma 1 stabilisce, in
generale, il rimborso della partecipazione <<in proporzione del
patrimonio sociale>> e il comma 2 aggiunge la necessità di tener conto
<<del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della
morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso>>.
La determinazione di tale momento è stabilita nell’antecedente art.
10 dello statuto, norma non sindacata dagli attori.
5.3. - In ultimo, è dedotta l’illegittimità dell’art. 14 co. 1 dello
statuto, per contrasto con l’art. 2473 bis c.c..
Questa doglianza è fondata.
E’ indubbio che la disposizione statutaria de qua contraddice
il testo di legge.
Ove l’atto costitutivo della s.r.l. preveda specifiche ipotesi di
esclusione per giusta causa del socio, l’art. 2473 bis c.c. stabilisce che si
applichino le disposizione del precedente art. 2473: e dunque che la quota
venga liquidata mediante rimborso della partecipazione in proporzione del
patrimonio sociale, a tal fine dovendosi determinare il rimborso tenendo
conto del valore di mercato della partecipazione stessa.
Poiché l’art. 2473 c.c. collega detto valore <<al momento
della dichiarazione di recesso>>, è di tutta evidenza che, trasposto
nell’ambito dell’esclusione, il valore va qui determinato in relazione al
momento nel quale l’esclusione viene deliberata.
Di contro, l’impugnata disposizione statutaria della Alfa s.r.l.
stabilisce che, nelle ipotesi di esclusione previste dall’art. 11 lett. (a)
(b) e (c), <<le partecipazioni verranno rimborsate al socio in base al
valore contabile del patrimonio sociale secondo l’ultimo bilancio
regolarmente approvato, con esclusione di qualsiasi plusvalenza consolidata
dalla società>>.
Cosicché, da un lato il riferimento al valore contabile del
patrimonio risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, dall’altro
la mancata corresponsione di plusvalenze, suppongono, nella Alfa,
l’attivazione di un criterio di liquidazione della quota del socio escluso del
tutto difforme rispetto al modello legale.
Non giova quanto sostenuto dalla società a giustificazione della
ridetta previsione statutaria.
Sostenere la legittimità della deroga statutaria al disposto normativo,
sul presupposto che altrimenti si perverrebbe al risultato di gratificare il
socio inadempiente penalizzandosi la società (questo essendo il senso
complessivo della difesa di parte convenuta: pag. 17 e ss. della
conclusionale), postula di confondere due ambiti tra loro distinti: quello
dell’autonomia statutaria e quello della tutela patrimoniale della società
dinanzi a comportamenti dei soci in violazione degli obblighi loro posti
dallo statuto.
In contrario occorre considerare che l’autonomia statutaria non può
travalicare il confine del modello legale, senza consenso del socio, laddove
un simile modello risulti imposto a tutela di un diritto all’integrità
patrimoniale del socio stesso.
Ciò sembra inconfutabile, sol che si tenga presente che, a norma
dell’art. 2473 co. 3 c.c., richiamato in materia di liquidazione della quota
del socio escluso, i soci <<hanno diritto>> di ottenere il
rimborso della propria quota in proporzione del patrimonio sociale, secondo
le modalità ivi ulteriormente stabilite; tant’è che, finanche la dottrina cui
parte convenuta attinge nelle proprie difese, consente che per disposizione
statutaria si possa prevedere un minor valore della quota da rimborsare al
socio escluso, rispetto al valore di mercato, sempre che, però, lo statuto
sia approvato, sullo specifico punto, con voto unanime di tutti i soci,
trattandosi, qui come nel caso del rimborso della quota al socio receduto,
<<di clausola nociva dell’interesse privato, liberamente accettata dai
soggetti interessati>>.
Consegue che è da ricusare che lo statuto possa determinare la quota
suddetta, derogando al criterio legale, ove in questo senso non risulti
consenziente l’intera compagine. Invero, la tutela della società, dinanzi a
comportamenti dei soci esclusi determinativi di pregiudizio, si sposta sul
versante del risarcimento del danno; cosicché in nessun modo sembra possibile
affermare che, per effetto del modello legale, la società medesima viene
penalizzata al cospetto di una gratificazione del socio escluso.
Di nessuna utilità, agli specifici fini, una volta preso atto del
regime di cui all’art. 2473 bis c.c., si rivela essere l’ulteriore argomento
di parte convenuta tratto dalla diversa regola di cui all’art. 2466 c.c. a
proposito della mancata esecuzione di conferimenti.
L’argomento è fallace, per il fatto che l’art. 2466 co. 3 c.c.
prevede un caso di esclusione legale, rapportato alla situazione del socio
moroso quando sono falliti i tentativi di vendita della quota.
In sostanza, la norma riflette la peculiarità dell’articolata
disciplina dettata per i conferimenti, e segnatamente per l’eventualità in
cui il socio non esegua il conferimento nel termine prescritto.
In simile ipotesi, partendo dalla meno grave diffida ad adempiere,
sono previste, nell’ordine, due possibilità: (a) quella, rimessa alla
discrezionalità degli amministratori, di promuovere un’azione esecutiva; (b)
quella, alternativa, di vendere la partecipazione agli altri soci in
proporzione alla partecipazione di ciascuno, ovvero, in difetto di offerte, di
far luogo a vendita all’incanto.
Trattandosi di una sorta di vendita forzosa, è logico, nel comma 2
della disposizione, il riferimento al valore risultante dall’ultimo bilancio
approvato.
Diversa è la disciplina dell’esclusione di cui al comma 3.
La previsione di esclusione legale (art. 2466 co. 3 c.c.), essendo
specificamente correlata al caso in cui la suddetta vendita non possa aver
luogo per mancanza di compratori, è dettata da una propria specifica ratio
incentrata sulla deterrenza della mora, in virtù della prevista possibilità
di trattenere il valore del conferimento già versato (art. 2464 c.c.) con
contestuale riduzione del capitale; ratio - dunque - non suscettibile
di trasposizione in un settore diverso da quello dell’inadempimento degli
obblighi di conferimento.
Questo sembra al Tribunale evidente nella considerazione che l’art.
2473 bis c.c., espressamente escludendo l’utilizzabilità della stessa tecnica
di rimborso basata sulla riduzione del capitale sociale (cfr., in
comparazione, l’art. 2466 co. 3 cit.), richiama, invece, la sola disciplina
della liquidazione della quota nel caso di recesso; in siffatto modo
eliminando qualsiasi dubbio a proposito della ventilata estensibilità, ai
casi di esclusione previsti dallo statuto, della disciplina modellata sulla
fattispecie di esclusione ex lege.
Va evidenziato, tra l’altro, che, secondo un autorevole indirizzo
dottrinale, finanche nel solco dell’esclusione legale di cui all’art. 2466
co. 3 c.c., fermo il deterrente del trattenimento delle somme di cui al
conferimento già versato, la società dovrebbe comunque liquidare al socio
moroso la quota del patrimonio <<al suo valore di mercato>> al
momento della decisione di esclusione, in applicazione, quindi, sullo
specifico profilo, dell’art. 2473 bis cit..
Per le esposte considerazioni, la clausola statutaria di cui si
discute è nulla per contrarietà alla norma di legge.
6. - La domanda di danni, proposta in relazione alla sostenuta
invalidità della deliberazione assembleare, è assorbita dal rigetto della domanda
di annullamento.
7. - Le spese di lite meritano di essere compensate in ragione di ½,
per giusti motivi; il residuo segue la soccombenza, con liquidazione
d’ufficio stante il mancato rinvenimento della notula difensiva.
p.q.m.
Il Tribunale di Lucca,
definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la nullità della clausola di cui all’art. 14 co. 1 dello
statuto sociale di Alfa s.r.l.;
- rigetta le restanti domande;
- compensa le spese in ragione di ½ e condanna la società al
pagamento della quota residua, che liquida in complessivi euro 800,00 per
diritti ed euro 2.000,00 per onorari.
Deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 3 novembre 2004.
|