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Contratti, forma
Ordini di negoziazione, forma
Ordini di negoziazione, grey market
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza dell’operazione,
casi particolari
Doveri informativi dell’intermediario, rimedi a disposizione del
cliente, onere della prova e nesso di causalità
Tribunale di Reggio Emilia 22 dicembre 2005 – Pres. Parisoli, Est. Cenni.
Segnalazione
del Prof. Avv. Sido Bonfatti
Scrittura privata – Prova –
Produzione in giudizio della parte che non l’ha sottoscritta –
Perfezionamento del contratto – Proposizione di domande di nullità,
annullamento e risoluzione – Incompatibilità con la volontà di revoca del
consenso.
Intermediazione finanziaria –
Contratto quadro con facoltà di firme disgiunte – Opponibilità degli ordini
impartiti da un solo cointestatario.
Negoziazione di obbligazioni
destinate ad investitori istituzionali – Cessione a clienti retail sul
mercato secondario – Obbligo di prospetto e della valutazione di rating –
Esclusione.
Intermediazione finanziaria –
Propensione al rischio media – Pregressa operatività in prodotti con rischio
medio – Inadeguatezza dell’operazione – Insussistenza.
Intermediazione finanziaria –
Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Prova del nesso di
causalità tra la violazione e il danno – Necessità.
Posto che la produzione in giudizio della
scrittura ad opera della parte che non l’aveva sottoscritta vale a supplire
la mancanza di sottoscrizione e perfeziona, sul piano sostanziale e
probatorio, il contratto in essa contenuto (purchè la controparte del
giudizio non abbia revocato il consenso prestato prima della produzione), va
precisato che la proposizione di domande di nullità, annullamento e
risoluzione implicano il perfezionamento del contratto e sono incompatibili
con la volontà di revocarne la proposta.
(fb)
Ove il
cd. contratto quadro preveda espressamente la facoltà di firma disgiunta
anche con riferimento alla attività di negoziazione e ricezione ordini, è
opponibile agli altri cointestatari l’ordine impartito da uno solo di loro.
(fb)
Non
opera l’obbligo di rilasciare il prospetto informativo e di far stimare il
rating dei titoli oggetto di negoziazione ove gli stessi, pur essendo
destinati ad investitori istituzionali, vengano rivenduti alla clientela
retail nel mercato secondario.
(fb)
Non è
inadeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni Cirio da parte di
investitori che hanno dichiarato una media propensione al rischio e che
avevano effettuato operazioni in altre obbligazioni ad alta redditività e in
altri prodotti finanziari con analoghe caratteristiche di rischiosità.
(fb)
Qualora
dovesse risultare provata la violazione dei doveri informativi
dell’intermediario, il cliente che agisce per il risarcimento del danno deve
comunque fornire la prova del nesso causale esistente tra la violazione
lamentata ed il danno, tanto più nel caso in cui il cliente medesimo abbia
una certa esperienza in materia di investimenti.
(fb)
Il
testo integrale
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