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Tribunale di Torino 11 giugno 2008 – Est. Di Capua. Processo civile –
Cancellazione di una parte dal registro delle imprese – Interruzione
del giudizio – Esclusione – Necessario esaurimento dei rapporti giuridici facenti
capo alla società – Necessità. La sola
cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese non è causa di
interruzione del giudizio nel quale l’impresa medesima sia parte, posto che l’atto formale di cancellazione della società dal registro
delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina
l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici
facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione,
con la conseguenza che, fino a tale momento, permane la legittimazione
processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale
rappresentante. (fb) ORDINANZA 1)
Sull’istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la declaratoria di
interruzione del processo: -Letta l’istanza di
parte attrice-opponente intesa ad ottenere la declaratoria di interruzione
del processo essendo stata la società STUDIO S.P. S.n.c. cancellata dal
Registro delle Imprese in data 21.02.2008; -ritenuto che tale
istanza non possa trovare accoglimento, tenuto conto che: ·
per le società o, più
in generale, per le persone giuridiche, l’interruzione del processo ex artt.
299 segg. c.p.c. è determinata dalla “estinzione”; ·
senonché, nonostante il
parare contrario di una parte della dottrina, deve condividersi
l’orientamento della Cassazione, secondo cui il momento in cui si perfeziona
l’evento estintivo non coincide con il completamento del procedimento di
liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese,
essendo invece necessario l’esaurimento effettivo di tutti i rapporti facenti
capo all’ente e, in particolare, i processi pendenti (cfr. in tal senso:
Cass. civile sez. III, 14 giugno 1978, n. 2962 in Arch. civ. 1979,
348: “Poiché l’effettiva estinzione della società non consegue all’esito
meramente formale o contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla
completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo e cioè
all’esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società, consegue
che il liquidatore è legittimato a rappresentare in giudizio la società anche
dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione”); ·
in altre parole, l’atto
formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo
funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione, ove non siano
ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a
seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a tale
momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la
esercita a mezzo del legale rappresentante (cfr. in tal senso: Cass. civile,
sez. III, 02 marzo 2006, n. 4652 in Giust. civ. Mass. 2006, 3: “L’atto
formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo
funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione, ove non siano
ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a
seguito della procedura di liquidazione. Ne consegue che, fino a tale
momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la
esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che,
intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua
nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio -nella
specie, la S.C. ha ritenuto che, intervenuta la cancellazione dal registro
delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di
una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio nel quale era
stata rappresentata dall’amministratore accomandatario, essa aveva conservato
la legittimazione, esercitata mediante il medesimo rappresentante, anche in
relazione al ricorso per cassazione”); ·
quindi, poiché la messa
in liquidazione della cooperativa non determina la sua estinzione né fa venir
meno la sua rappresentanza in giudizio, che è determinata invece soltanto
dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa
facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i
terzi, ne deriva che una società costituita in giudizio non perde la
legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale
della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei
medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di
liquidazione, restando esclusa l’interruzione dei processi pendenti
(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3279 in
Giust. civ. Mass. 2006, 2). 2)
Sull’istanza di parte convenuta-opposta intesa ad ottenere la concessione della
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto: -Letta l’istanza di parte convenuta-opposta intesa
ad ottenere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto, e lette le osservazioni di parte attrice-opponente; -esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle
parti; -preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori
delle parti in udienza; -rilevato che l’art. 648 c.p.c. prevede un potere
discrezionale del Giudice Istruttore di concedere la medesima quando l’opposizione
o, meglio, le eccezioni dell’opponente non risultino fondate su prova scritta o di pronta soluzione, per cui, sotto
questo primo profilo, la provvisoria esecutorietà del decreto dev’essere
concessa, non risultando l’opposizione fondata su idonea e sufficiente prova
scritta e non apparendo di pronta soluzione; -ritenuto, sotto un secondo profilo, che, ai fini
della concedibilità della provvisoria esecuzione, è necessaria anche la
sussistenza del ragionevole fumus
del credito, nel senso che occorre indagare anche sull’esistenza di una prova
“adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto, secondo i
canoni del giudizio ordinario di merito: tale “adeguatezza” si ha o quando la
documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel
giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore
documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti
costitutivi da parte dell’opponente (cfr. in tal senso: Corte Cost. 4.5.1984
n. 137 in Foro it. 1984, I, 1775;
Corte Cost., con ord. 25.5.1989 n. 295 in Foro
it. 1989, I, 2391); -ritenuto
che, nel caso di specie, anche facendo applicazione di tali principi, deve
ritenersi concedibile la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
opposto, tenuto conto delle (sia pure ad una valutazione sommaria)
condivisibili argomentazioni svolte in comparsa di costituzione e risposta
dalla parte convenuta-opposta e dei documenti prodotti da quest’ultima in
sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione; -ritenuto che, sia pure ad una sommaria
valutazione, quale si richiede in questa fase, i rilievi avanzati da parte
attrice-opponente non risultano fondati; -ritenuto che, pertanto, debba essere concessa la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; 3)
Sull’opportunità di fissare udienza di comparizione personale delle parti, ai
sensi degli artt. 183, 3° comma, e 185, 1° comma, seconda parte, c.p.c.: -Rilevato
che parte convenuta-opposta ha chiesto la concessione dei termini previsti
dall’art. 183, 6° comma, c.p.c.; -ritenuto,
peraltro, opportuno fissare previamente udienza di comparizione personale
delle parti al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la
conciliazione, ai sensi degli artt. 183, 3° comma, e 185, 1° comma, seconda
parte, c.p.c. (così come sostituiti, con decorrenza dal 01°.03.2006,
dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 80/2005, e successivamente modificati dall’art. 1 Legge n. 263/2005); P.Q.M. R I G E T T A l’istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la declaratoria
di interruzione del processo. C O N C E D E
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto del Tribunale di Torino n. 12521/07 depositato in data 13.12.2007. F I S
S A
udienza di comparizione personale delle parti a
venerdì 07 novembre 2008 ore 10,00, al fine di interrogarle liberamente e di
provocarne la conciliazione, ai sensi degli artt. 183, 3° comma, e 185, 1°
comma, seconda parte, c.p.c. (così come sostituiti, con decorrenza dal
01°.03.2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificati dall’art. 1 Legge n.
263/2005). A U T O R I Z Z A
il ritiro dei rispettivi fascicoli. M A
N D A
alla Cancelleria di comunicare la presente
Ordinanza alle parti. Torino, lì 10.06.2008 IL GIUDICE ISTRUTTORE Dott.
Edoardo DI CAPUA Depositata
in data 11.06.2008 |
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