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Tribunale di Lucca –
Dr. F. Terrusi – 24 giugno 2005. (128-m) Liquidazione della
quota del socio receduto - Processo sommario societario – Applicabilità –
Termine minimo a comparire di cui all’art. 2 lett. c d. lgs. 5/03
–Inapplicabilità. Il termine minimo a
comparire di 60 giorni di cui all’art. 2, lett. c) del d. lgs. n.5/03
non si applica alle controversie promosse con rito il rito sommario di cui
all’art. 19, ove detto termine ben può essere inferiore, purchè tenga conto
che la costituzione in giudizio del convenuto deve avvenire almeno dieci
giorni prima dell’udienza. (fb) (128-t) Il giudice designato sciogliendo la formulata riserva; ritenuto che il ricorrente F. Bianchi ha chiesto, secondo il
disposto ex art. 19 del d. lgs. n. 5 del 2003, la condanna della M.V. di Verdi
M. e Bianchi F. s.n.c. e del socio Maurizio Verdi al pagamento della somma di
euro 116.000,00, oltre accessori, a titolo di liquidazione della propria
quota, conseguente al recesso avvenuto giusta comunicazione in data
27.9.2003; che la domanda trova
titolo nella scrittura privata ricognitiva dell’ammontare del citato debito
registrata in data 1.7.2004 (doc. 2 Bianchi); - che, nondimeno, il ricorso non risulta notificato a Verdi, sebbene
alla sola società; - che le contestazioni sollevate dalla società resistente sono
manifestamente infondate; - che infatti devesi rilevare: (a) che il ricorso è
stato notificato alla società il 17.5.2005, a fronte della fissata udienza
del 22.6.2005; (b) che, contrariamente
a quanto obiettato dalla resistente, nel solco di un certo indirizzo
dottrinale, il termine di cui all’art. 2, lett. c), del d. lgs. cit. non si
applica al procedimento sommario; è vero che si tratta di procedimento
finalizzato alla emanazione di un provvedimento tendenzialmente definitivo,
ma è altrettanto vero che ogni equiparazione rispetto al procedimento di
cognizione ordinario è impedita proprio dalla peculiare disciplina di cui
all’art. 19, oltre che dalla funzione stessa dell’istituto, che è quella di
consentire un rapido conseguimento del titolo esecutivo, senza attitudine al
giudicato salvo il caso del gravame; dacché devesi ritenere che il termine
per il convenuto possa ben essere inferiore a quello ex art. 2 cit., con il
solo limite del necessitato rispetto del carattere di congruità rispetto alla
imposta costituzione almeno 10 giorni prima dell’udienza; (c) che la controversia
attiene al rapporto societario, stante che, sebbene sulla base della
scrittura ricognitiva sopra citata, è stata chiesta la condanna al pagamento
di una somma di denaro costituente la liquidazione della quota di
partecipazione; la circostanza di essere Bianchi, receduto dalla società non
rileva nel senso di escludere la riferibilità della controversia al rapporto
sociale, per l’elementare ragione che la liquidazione della quota suppone
necessariamente il preventivo scioglimento del rapporto limitatamente al
socio; ove si seguisse l’argomentare della resistente, dovrebbe affermarsi,
contro ogni logica, che mai la controversia sul diritto alla liquidazione e
sulla sua entità costituisce controversia relativa a rapporti societari;
laddove, invece, è evidente che altra è la controversia relativa al rapporto
societario, altro il fatto che il rapporto sia eventualmente cessato prima
dell’instaurazione della lite; (d) che il credito è
esigibile, in considerazione del fatto di essere stato previsto un pagamento
rateale con imposizione di specifici termini; l’inosservanza di questi rileva
alla stregua di mora ex re
(art. 1219 n. 3 c.c.); la decadenza di cui all’art. 1186 c.c. deriva dal
protratto inadempimento nonostante il sollecito di cui al doc. 5 di parte
ricorrente; p.q.m. - condanna la società convenuta al pagamento della soma di euro
116.000,00, con interessi legali dal 5.3.2005 al saldo; - condanna la società al pagamento delle spese
processuali, che liquida in euro 1.000,00 per diritti, euro 1.500,00 per
onorari ed euro 258,00 per spese vive. |