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Massimario, art.
163 c.p.c.
Massimario, art.
164 c.p.c.
Tribunale di Pisa 6 maggio 2008 – Pres. Piragine, Rel.
Bufardeci.
Atto di citazione – Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda mediante richiamo ad analoghe controversie – Nullità
Sussistenza – Integrazione della domanda ex art. 164 cod. proc. civ. –
Processo societario – Esclusione.
Non è consentito assolvere
all’onere prescritto dall’art. 163, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. (esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda)
mediante il solo richiamo a fattispecie analoghe oggetto di altre
controversie riportate in atti prodotti in causa. In detta ipotesi, deve
essere dichiarata la nullità dell’atto di citazione e, nell’ambito del
processo societario, la nullità non può essere sanata mediante ricorso alla
norma di cui all’art. 164, comma 5, cod. proc. civ., essendo l’istituto
incompatibile con tale tipo di processo.
(fb)
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione
notificato il 24.7.2007, i sigg. N. G., P. C. e S. Q. convenivano in
giudizio, di fronte al Tribunale di Pisa, la società D.. Esponevano gli
attori che, essendo soci dell’odierna convenuta, dopo avere impugnato il
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2005, avevano riscontrato i
medesimi vizi con riferimento al bilancio dell’esercizio chiuso al
31.12.2006, approvato dall’assemblea con delibera del 30.4.2007: esponevano
altresì che la delibera del 30.5.2007, con cui era stata decisa la riduzione
del capitale sociale per perdite e la ricostituzione dello stesso, con
assegnazione ai soci assenti di un termine per la sottoscrizione delle quote
spettanti, era affetta da vari vizi, stante l’inadeguatezza della relazione
degli amministratori e la non conformità della situazione patrimoniale alle
prescrizioni di legge. Pertanto, chiedevano gli attori l’accertamento
dell’invalidità delle delibere assembleari adottate nelle rispettive date del
30.4.2007 e del 30.5.2007 e l’annullamento delle stesse, con vittoria di
spese.
Si costituiva in giudizio la
convenuta con comparsa di risposta, rilevando la nullità, e comunque
l’infondatezza, della domanda avente a oggetto l’impugnazione della delibera
in data 30.4.2007, non potendosi consentire l’allegazione della causa petendi
a mezzo del richiamo alla documentazione prodotta in atti, comunque inidonea
a rappresentare la sussistenza di vizi, con conseguente insanabilità, stante
l’inapplicabilità al rito societario del meccanismo ex art. 164 CPC, e
l’infondatezza della domanda riferita all’impugnazione della delibera in data
30.5.2007, da intendersi rivolta all’annullamento della stessa e non alla
dichiarazione della sua nullità: rilevava altresì che, comunque, la
competenza per la decisione sulle proposte impugnazioni era stata devoluta,
per norma statutaria, al giudizio arbitrale, che, peraltro, risultava essere
effettivamente pendente. Pertanto, chiedeva la convenuta la dichiarazione
della nullità, e comunque il rigetto nel merito, della domanda avente a
oggetto l’annullamento della deliberazione in data 30.4.2007 e il rigetto di
quella riferita all’annullamento della deliberazione in data 30.5.2007:
chiedeva altresì, in subordine, la dichiarazione dell’incompetenza,
trattandosi di cause devolute a giudizio arbitrale; con vittoria di spese.
Con memoria in data 7.11.2007,
gli attori precisavano di avere impugnato le delibere della società convenuta
per motivi attinenti alla nullità delle stesse, con conseguente
incompromettibilità del relativo giudizio, e specificavano .la causa petendi
relativa all’impugnazione della prima delibera.
Con atto notificato
l’8.11.2007, l’odierna convenuta instava, ex art. 8, D. Lgs. n. 5/03, per la
fissazione dell’udienza, formulando le definitive conclusioni.
Con nota ex art. 10, 1° c., D.
Lgs. n. 5/03, in data 13.11.2007, gli attori formulavano le definitive
conclusioni.
Con decreto ex art. 12, D.
Lgs. n. 5/03, in data 15.1.2008, il Giudice Relatore adottava i provvedimenti
di competenza, fissando l’udienza collegiale.
Quindi, discusso tra le parti
il merito della controversia di fronte al Collegio, la causa veniva
trattenuta a decisione all’udienza dell’8.5.2008.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere
esaminata l’eccezione formulata dagli attori in merito all’asserita
inammissibilità o, comunque, inefficacia dell’istanza di fissazione
dell’udienza: essa è infondata.
Al riguardo, va, innanzitutto,
osservato che nessun effetto potrebbe attribuirsi al tentativo di
notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, svolto nell’interesse
dell’odierna convenuta in data 7.11.2007. In tale occasione, presentatosi
l’avv. M.C. presso il domicilio processuale degli attori con l’intento di
procedere alla sopra indicata notificazione, secondo le formalità ex art. 17,
1° c. lett. c), D. Lgs. n. 5/03, l’adempimento non andò a buon fine a causa
del rifiuto, opposto dal procuratore degli attori stessi e documentato
dall’avv. C. con una dichiarazione che, essendo priva di alcun valore
processuale, neppure risulta meritevole di costituire oggetto di un ordine di
cancellazione, a prestarsi alla ricezione dell’atto, cosicchè quest’ultimo fu
presentato, nel medesimo giorno, all’Ufficiale Giudiziario e notificato
l’8.11.2007, e cioè nella data in cui anche la D. ricevette formalmente
l’avversaria memoria ex art. 6, D. Lgs. cit.: in base alla riportata sequenza
dei fatti, deve concludersi che l’istanza di fissazione dell’udienza sia
stata regolarmente notificata l’8.11.2007 e che la citata memoria sia
qualificabile come tempestiva ed efficace. Riguardo al primo aspetto della
vicenda processuale, va osservato che legittimamente il procuratore degli
attori ebbe a rifiutare la ricezione dell’istanza di fissazione dell’udienza:
e in effetti, a prescindere dalla considerazione che, in atti, non risulta
alcun elemento dal quale desumere che l’avv. C., certamente non contemplato
tra i procuratori dell’odierna convenuta, fosse in possesso di idonea delega
all’incombente, proprio al momento del suo accesso al domicilio processuale
degli attori, deve essere rilevato che, ove voglia sostenersi che la delega
stessa sia rappresentata dal documento sub 1), allegato alla memoria
conclusionale, come sembra dalla relativa dicitura “Lettera di incarico in
data 6 novembre 2007”, tale documento non potrebbe che essere qualificato
come di nessun valore, trattandosi apparentemente della c.d. stampata del
testo di una comunicazione a mezzo informatico, non riportante alcuna valida
sottoscrizione e che potrebbe essere stata formata anche successivamente al predetto
accesso. Né la sopra indicata data di notificazione dell’istanza di
fissazione dell’udienza potrebbe essere ritenuta efficace fin dal 7.11.2007,
come prospettato dall’odierna convenuta sulla base dell’avvenuta
presentazione dell’atto, in tale data, all’Ufficiale Giudiziario competente
per l’incombente: al riguardo, va tenuto presente che, se la data di
presentazione può assumere rilievo per sottrarre la parte alle sfavorevoli
conseguenze eventualmente determinate dal ritardo attribuibile al predetto
Ufficiale, ciò non potrebbe condurre alla conseguenza di impegnare anche il
destinatario, posto che questi, al momento dell’affidamento dell’atto
all’Autorità notificante, certamente non è, e non potrebbe essere, a
conoscenza del suo contenuto, risultando, perciò, impossibilitato a
provvedere agli adempimenti a proprio carico. Applicando il medesimo
principio sostenuto dall’odierna convenuta, sarebbe possibile precludere al
destinatario di un atto di citazione, affidato all’Ufficiale Giudiziario nel
rispetto del termine a comparire ma regolarmente consegnato nei venti giorni
antecedenti la prima udienza, di svolgere quelle attività processuali
connesse alla tempestiva costituzione in giudizio e specificate all’art. 167
CPC. Individuato nell’8.11.2007 il momento al quale riferire gli effetti ex
art. 10, D. Lgs. n. 5/03, ne consegue la tempestività della memoria di
replica degli attori, in quanto notificata entro il termine di legge
decorrente dalla notifica della comparsa di risposta dell’odierna convenuta e
non successivamente alla formale notificazione dell’istanza di fissazione
dell’udienza: e in effetti, non risultando in atti lo specifico orario dei
rispettivi adempimenti, non vi sono elementi per ritenere che la predetta
memoria sia entrata formalmente nel presente giudizio in un momento in cui
l’art. 10 cit. avesse già prodotto le conseguenze sue proprie, e cioè la
decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni, di modificare domande ed
eccezioni già proposte e di formulare istanze istruttorie e depositare
documenti, con conseguente efficacia, tra l’altro, delle allegazioni relative
alla materia istruttoria contenute in tale atto. L’accertata tempestività
della memoria degli attori determina l’ammissibilità dell’istanza di
fissazione dell’udienza: al riguardo, deve essere osservato che l’eventuale
applicabilità dell’art. 8, D. Lgs. n. 5/03, nel testo risultante dalla
dichiarazione di illegittimità pronunciata dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 321/07, costituisce questione qui non rilevante, posto che gli
attori si sono determinati a replicare alla comparsa di risposta e, quindi,
non hanno subito alcun pregiudizio dalla notificazione dell’istanza di
fissazione dell’udienza. Va, peraltro, valutato se, a seguito della
notificazione della predetta memoria, sia insorto, in capo all’odierna
convenuta, il diritto a formulare un’ulteriore replica: tale questione deve
essere risolta in senso negativo. E in effetti, dovendosi ritenere che la
replica degli attori sia pervenuta in un momento antecedente alla notificazione
dell’istanza di fissazione dell’udienza, deve concludersi che l’odierna
convenuta si sia determinata a non esercitare la facoltà ex art. 7, 1° c., D.
Lgs. n. 5/03: d’altra parte, la sollecitudine manifestata dalla D. nel porre
fine al contraddittorio evidenzia come la stessa ritenesse completo il
materiale da sottoporre alla valutazione del Tribunale.
Venendo all’esame del merito
della controversia, va dichiarata la nullità dell’atto di citazione, nella
parte relativa alla domanda avente a oggetto la delibera in data 30.4.2007.
Al riguardo, deve essere
osservato che non può essere consentito di assolvere all’onere di esporre i
fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, a mezzo
del richiamo a fattispecie analoghe, effettuato mediante il mero deposito dei
relativi atti. E in effetti, tale documentazione non costituisce il diretto
supporto materiale alle argomentazioni inerenti al concreto thema decidendum,
come può avvenire, per esempio, per la fattispecie della revocatoria di
rimesse bancarie, invocata dagli attori a giustificazione della propria
omissione, nella quale effettivamente la produzione degli estratti conto e
anche di un prospetto delle operazioni ritenute pregiudizievoli alla massa
dei creditori raggiunge lo scopo di integrare l’esposizione delle ragioni
della domanda già, comunque, desumibili dall’atto introduttivo: nella
presente fattispecie, invece, la singolare prassi osservata dagli attori
costringe l’odierna convenuta e il Tribunale a una doppia operazione logica,
la prima, diretta a individuare le ragioni dell’antecedente domanda indicata
come del tutto analoga a quella costituente oggetto del giudizio e, la
seconda, diretta a rapportare a quest’ultima il risultato ottenuto. Ove si
accedesse alla prassi tenuta dagli attori, peraltro incomprensibile in quanto
nessuna difficoltà avrebbe comportato la rituale esposizione dei fatti e
degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, niente
vieterebbe di creare una catena di antecedenti giudiziari, ciascuno
caratterizzato da una parziale comunanza con l’azione ultima, e, quindi, di
limitare l’adempimento ex art. 163, 3° c. n. 4, CPC, al richiamo della
complessiva, ma non esposta, valutazione dei vari atti: sarebbe anche
consentito, per esempio, a un fornitore, che si trovasse ad avere più clienti
inadempienti nel lungo corso temporale della propria attività, di agire per
il recupero dei sopravvenuti crediti a mezzo della mera allegazione della
prima iniziativa giudiziaria, in quanto fondata sulle medesime ragioni di
tutte le altre. Ciò posto, deve essere osservato che, verificatasi l’esposta
nullità, nessuna sanatoria potrebbe essere consentita, stante la particolare
struttura del processo secondo il c.d. rito societario: conseguentemente, la
relativa domanda non potrà costituire oggetto di valutazione, risultando
sostanzialmente improcedibile. In merito all’individuazione delle conseguenze
da attribuire alla riscontrata nullità di un atto di citazione inerente a una
causa da trattare con il sopra indicato rito, a una contrapposizione
dottrinaria tra chi afferma e chi nega l’orientamento diretto all’estensione
della prescrizione ex art. 164, 4° e 5° c., CPC, si affianca una
numericamente limitata, ma, allo stato, unanime, tendenza giurisprudenziale,
severamente diretta a escludere la predetta estensione, inaugurata dal
Tribunale di Ivrea, con sentenza in data 1.12.2004 (Presidente Bufardeci,
Relatore Marra). Il Tribunale di Ivrea, individuata la questione sostanziale
da risolvere nella compatibilità della disciplina ex art. 164 CPC con la
ratio del c.d. rito societario, definito, d’altra parte, nella relazione
governativa, “pressoché sempre autosufficiente, soltanto residualmente
integrabile dalla normativa generale del codice di rito”, ha evidenziato che,
“mentre nel rito ordinario l’intervento del Giudice, con i poteri correttivi
di cui all’art. 164 citato, è previsto alla prima udienza di comparizione
delle parti, quando ancora il thema decidendum non si è definito, nel rito
societario invece la partecipazione del Giudice è prevista solo per così dire
<a valle>, dopo che le parti si sono scambiate una serie più o meno
numerosa di atti, memorie e contromemorie, sino a che una delle due ha
ritenuto di chiedere, con l’istanza di fissazione dell’udienza, l’inizio
dell’attività decisoria rimessa all’Autorità Giudiziaria. In tale ultimo caso
tutte le decadenze in ordine alle domande ed eccezioni sono invece maturate
con la presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza, per cui immaginare
un intervento correttivo del Giudice, che riporterebbe le parti agli atti
introduttivi, appare con tutta evidenza un chiaro vulnus per il convenuto
costituito, che ha deciso di chiedere la pronuncia del Giudice. La ratio di
questo rito speciale vede perciò una scissione netta tra la fase
preparatoria, rimessa alle parti, e la fase decisoria, ovviamente propria ed
esclusiva del Giudice (iuris dicere). La convinzione che la mancata
previsione di una disciplina analoga all’art. 164 CPC non è una mera lacuna
legislativa, da coprire in qualche modo, è data anche da quanto disposto dal
2° comma dell’art. 10 del decreto legislativo, in cui si prevede che le
decadenze…derivanti dalla presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza,
possono essere dichiarate dal Giudice solo su eccezione della parte
interessata, proprio a sottolineare ulteriormente l’ampliamento dei poteri
dispositivi delle parti anche negli aspetti processuali. Pure qui è evidente
il distacco dal processo ordinario, in cui le decadenze invece sono rilevate
anche ex officio dall’Istruttore, in ragione della necessità, considerata di
ordine pubblico, di far rispettare le scansioni temporali del processo
fissate dal legislatore. Se quindi la logica è quella di escludere
l’intervento del Giudice per tutta la fase preparatoria all’individuazione
del thema decidendum per rimetterla alle parti, essa deve perciò trovare il
suo corollario nell’autoresponsabilizzare le stesse… consentire al Giudice,
sia esso il Relatore che il Collegio, di intervenire correttivamente, per riportare
le parti agli atti introduttivi, appare del tutto asistematico rispetto alle
scelte del legislatore, e deve essere perciò escluso se non nei casi
espressamente previsti dal nuovo rito”. In sostanza, ove si consentisse una
sanatoria della nullità, non si determinerebbe una semplice eliminazione di
un vizio, come avviene nel rito ordinario, nel quale il rilievo viene di
regola effettuato alla prima udienza, e cioè in un momento in cui il thema
decidendum non si è ancora cristallizzato, e come dovrebbe essere anche nel
c.d. rito societario in conseguenza dell’applicazione di una norma pertinente
all’altra specie di giudizio, bensì una concreta rinnovazione dell’intera
attività processuale, oltretutto di dubbia efficacia, posto che, dovendosi
applicare ogni prescrizione contenuta nell’art. 164 CPC, ne seguirebbe che
“Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente
alla rinnovazione o alla integrazione”, e quindi, ex art. 10, 2° c., D. Lgs.
n. 5/03, rimarrebbe precluso, per tutte le parti processuali, “il potere di
proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già
proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare
nuovi documenti”: e in effetti, deve essere tenuto presente che il citato
inciso “anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione”, da una parte,
impedisce di fermare il rapporto processuale al momento della notificazione
del carente atto di citazione, per consentire da lì un nuovo inizio
dell’attività, e, dall’altra, attribuisce rilievo a ogni atto successivo
all’insorgere della nullità ma antecedente all’ipotizzata rinnovazione o
integrazione, che potrebbe avvenire soltanto dopo la presentazione
dell’istanza di fissazione dell’udienza, così ancor più evidenziandosi l’estraneità
della norma codicistica rispetto al sistema configurato dal c.d. rito
societario. Né potrebbe ritenersi che una sanatoria si sia di fatto
realizzata non per intervento del Giudice bensì a mezzo della memoria
notificata dagli attori successivamente alla comparsa di costituzione
dell’odierna convenuta. Al riguardo, va, innanzitutto, osservato che l’art.
164 CPC deve essere eventualmente applicato al c.d. rito societario nella sua
interezza e nel suo specifico significato, posto che il richiamo alla compatibilità,
contenuto nell’art. 1, 4° c., D. Lgs. n. 5/03, attiene alla norma così come
configurata e non può consentire un intervento interpretativo che modifichi
la norma stessa in maniera che la predetta compatibilità sia indotta.
Conseguentemente, tenuto conto della lettera dell’art. 164 CPC, non potrebbe
ammettersi un’iniziativa sanante della parte responsabile della nullità,
posto che la norma attribuisce soltanto al Giudice la facoltà di approntare
un rimedio al vizio processuale, coerentemente, d’altra parte, con la ratio
propria del giudizio ordinario, del tutto diversa da quella caratterizzante
il c.d. rito societario: adattando a quest’ultimo, invece, il citato art.
164, così da indurre una compatibilità, dovrebbe concludersi che, nelle cause
da trattare secondo tale sistema processuale, sarebbe sempre legittimo
redigere un atto di citazione nullo ex art. 163, 3° c. n. 4, CPC, posto che
l’attore potrebbe provvedere alla sanatoria sia nel caso di reazione della
controparte sia spontaneamente fino alla proposizione dell’istanza di
fissazione dell’udienza, così da evitare il sicuro rigetto della domanda,
conseguente all’impossibilità per il Tribunale, giunto alla decisione, di
individuare il fondamento dell’azione. Ove la manifesta incongruità dell’esposta
conclusione, cui si giunge inevitabilmente a mezzo dell’applicazione delle
conseguenze derivanti dall’inserimento dell’art. 164 CPC nel sistema
processuale societario, fosse ancora ritenuta insufficiente a evidenziare
l’incompatibilità tra la norma citata e il predetto sistema, l’impossibilità
di ravvisare un effetto sanante, nella memoria notificata dagli attori
successivamente alla notifica della comparsa di costituzione dell’odierna
convenuta, deriverebbe, comunque, dalla non corrispondenza della memoria
stessa con la finalità ex art. 6, D. Lgs. n. 5/03: e in effetti, tale memoria
deve costituire una replica rispetto al materiale introdotto in causa dalla
controparte e non effettuare un’integrazione di elementi che già dovevano
essere presenti nella citazione, come prescritto, in particolare, dall’art.
1, 1° c. lett. a), D. Lgs. cit., in caso contrario, consentendosi una
frammentazione in più atti degli elementi propri della citazione stessa.
L’accoglimento della domanda formulata in via principale rende superflua la
valutazione di quelle proposte subordinatamente.
Va rigettata l’istanza
formulata dall’avv. C., in merito alla cancellazione della parola
“sedicente”, inserita nel contesto letterale della nota ex art. 10, D. Lgs.
n. 5/03, e della memoria conclusionale in data 22.4.2008, redatte
nell’interesse degli attori.
Al riguardo, deve essere
osservato che la predetta parola, implicante, nello specifico contesto, un
significato dispregiativo, in quanto rappresentativo quanto meno di un dubbio
in merito alla titolarità, in capo all’avv. C., della qualifica di
“avvocato”, è stata utilizzata in un momento in cui poteva effettivamente
sussistere incertezza, posto che il predetto legale non risulta iscritto
all’Albo professionale di Pisa né in quello di Lucca, pertinente al
procuratore della società convenuta, e che non potrebbe pretendersi, dal
difensore degli attori, l’osservanza dell’onere di effettuare ricerche
generalizzate su tutti i Fori italiani: meglio avrebbe fatto, comunque, il
procuratore degli attori a utilizzare, invece del termine in questione, una
circonlocuzione quale “persona qualificatasi avvocato senza esibire idonea
documentazione”.
Va rigettata l’istanza
formulata dall’avv. B., in merito alla cancellazione di una frase inserita nel
contesto letterale della memoria conclusionale redatta nell’interesse
dell’odierna convenuta.
E in effetti, va tenuto
presente che l’espressione “Il comportamento della controparte, che ha
deliberatamente ed ingiustificatamente rifiutato di accettare la consegna
dell’atto contenente l’istanza di fissazione dell’udienza (dopo aver peraltro
accettato la consegna della precedente comparsa di risposta, effettuata dallo
stesso collaboratore di studio con le stesse modalità notificatorie), è
scorretto sotto il profilo giuridico e deontologico” non può essere
qualificata sconveniente od offensiva, potendo essere astrattamente
censurabile una condotta quale quella descritta: l’accertamento, intervenuto
in giudizio, che il rifiuto, opposto dall’avv. B., di ricevere la
notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, nella concreta
fattispecie, era pienamente giustificato, non legittima l’esercizio della
facoltà ex art. 89, 2° c., CPC.
Stante la soccombenza, gli
attori vanno condannati in solido al pagamento delle spese come liquidate in
dispositivo.
Con separata ordinanza in pari
data, viene disposta la separazione, dalla presente causa, di quella avente a
oggetto l’impugnazione della delibera adottata dall’odierna convenuta in data
30.5.2007, nonché l’adozione degli opportuni provvedimenti.
P. Q.
M.
Il Tribunale di Pisa
in composizione collegiale
definitivamente pronunciando,
ogni altra contraria istanza rigettata,
dichiara la nullità dell’atto
di citazione avente a oggetto la domanda, formulata dagli attori G. N., C. P.
e Q. S., nei confronti della convenuta D. srl, in persona del legale
rappresentante, con riferimento all’impugnazione della delibera assembleare
in data 30.4.2007;
condanna gli attori in solido
al pagamento, in favore della convenuta, delle spese liquidate in Euro 5.000
per diritti e onorari, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di
legge.
Pisa, 6.5.2008.
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