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Massimario, art. 72 l. fall.
Massimario, art. 72quater l. fall.
Cassazione civile, sez. I, 23 maggio 2008, n.
13418 – Pres. Plenteda, Est. Nappi.
Fallimento – Contratti pendenti – Manifestazione della volontà di
scioglimento da parte del curatore – Facta concludentia – Ammissibilità –
Conseguenze.
Fallimento – Contratti pendenti – Leasing – Distinzione tra leasing
di godimento e leasing traslativo – Rilevanza della volontà delle parti.
La scelta del
curatore fallimentare di sciogliersi da un contratto di compravendita in
corso di esecuzione può essere manifestata anche per fatti concludenti ed il
contraente in bonis, in conseguenza di tale scelta del curatore, può
richiedere ai sensi dell’art. 103, legge fallimentare, la restituzione dei
beni oggetto del contratto.
(fb)
Il leasing
di godimento è dalle parti stipulato con funzione di finanziamento rispetto a
beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza
del rapporto e in corrispettivo di canoni remunerativi esclusivamente
dell'uso dei beni locati. Il leasing traslativo è invece stipulato con
riferimento a beni idonei a conservare alla scadenza del contratto un valore
residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e in corrispettivo di
canoni che includono anche una quota del prezzo in previsione del successivo
acquisto da parte dell'utilizzatore. La riconducibilità del singolo contratto
all'uno o all'altro dei due tipi dipende dalla volontà in concreto espressa
dalle parti, il cui l'accertamento rientra nei poteri del giudice del merito
e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri
ermeneutici, ovvero per vizio di motivazione.
(fb)
omissis
Fatto
Con sentenza resa il 2 dicembre 1998
il Tribunale di Ragusa rigettò l'opposizione proposta dalla S. Leasing s.p.a.
avverso lo stato passivo del fallimento della C.T.G. s.r.l., nel quale aveva
vanamente chiesto di essere ammessa per un credito di L. 357.035.709, vantato
per i canoni scaduti di due locazioni finanziarie, e in accoglimento della
domanda riconvenzionale spiegata dalla curatela fallimentare, condannò
l'opponente al pagamento della somma di L. 302.000.000. La sentenza,
appellata dalla S. Leasing s.p.a., fu confermata dalla Corte d'appello di
Catania, che giustificò la sua decisione con i seguenti argomenti:
a) la volontà di avvalersi della clausola
risolutiva espressa nei contratti fu manifestata dalla S. Leasing s.p.a. dopo
la dichiarazione del fallimento e quindi non ebbe l'effetto risolutivo
postulato dall'opponente;
b) avendo comunque chiesto ex art. 103,
Legge fallimentare, la restituzione dei beni locati, la S. Leasing s.p.a. non
poteva agire per l'adempimento dei medesimi contratti di cui aveva così
ottenuto la risoluzione per inadempimento; nè ha rilievo il dedotto mancato
reperimento da parte del consulente d'ufficio di alcuni dei beni locati,
perchè, ottenuta la decisione di restituzione anche di quei beni, la S.
Leasing s.p.a. li aveva venduti tutti alla curatela fallimentare, inclusi
quelli non reperiti dal consulente;
c) attesa la natura traslativa dei contratti
di leasing, desumibile sia dalla prevedibile durata economica dei beni oltre
il termine della locazione sia dalla modica entità del prezzo di riscatto in
rapporto al valore residuo di tali beni, risulta applicabile analogicamente
l'art. 1526 c.c., e alla locatrice compete solo un equo compenso per
l'utilizzazione dei beni locati, con obbligo di restituzione della somma di
L. 302.000.000, percepita in eccesso, ammontando a L. 1.314.754.754,
l'importo dei canoni pagati dall'utilizzatore.
Contro la sentenza d'appello ricorre ora per
cassazione la L. s.p.a., che ha incorporato la S. Leasing s.p.a., e propone
tre motivi di ricorso, cui resiste con controricorso il Fallimento C.T.G.
s.r.l.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente
deduce violazione dell'art. 1453 c.c., e, artt. 72, 93 e 103, Legge
fallimentare vizi di motivazione della decisione impugnata.
Sostiene che il contratto s'era sciolto per
volontà tacitamente manifestata dal curatore fallimentare a norma della art.
72, Legge fallimentare, sicchè erroneamente i giudici del merito hanno
qualificato come domanda di risoluzione del contratto la domanda di
restituzione dei beni locati, proposta in conseguenza del recesso del
curatore.
Il motivo è inammissibile per genericità.
Non v'è dubbio infatti che la scelta del curatore fallimentare di sciogliersi
da un contratto di compravendita in corso di esecuzione possa essere
manifestata anche per fatti concludenti (Cass., sez. II, 16 maggio 1997, n.
4331, n. 4331); e che il contraente in bonis possa, in conseguenza di tale
scelta del curatore, richiedere ex art. 103, Legge fallimentare, la
restituzione dei beni oggetto del contratto (Cass., sez. I, 26 agosto 1998,
n. 8478).
Tuttavia è pur sempre necessario un
comportamento specifico e inequivocabile del curatore, che presupponga come
implicita anche la necessaria autorizzazione del Giudice delegato (Cass.,
sez. I, 14 maggio 1996, n. 4483). Mentre nel caso in esame la ricorrente
neppure indica quale sarebbe il comportamento del curatore in tal senso
significativo. Ma si limita a evocare la generica possibilità di un tale
scioglimento, per contestare la corretta affermazione dei Giudici del merito
circa l'inefficacia della dichiarazione del contraente in bonis di avvalersi
della clausola risolutiva espressa, ove comunicata dopo la dichiarazione del
fallimento (Cass., sez. II, 26 marzo 2001, n. 4365).
2. Con il secondo motivo la ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1526, 1458 c.c., e degli
artt. 103, 93 e 56, Legge fallimentare, vizi di motivazione della decisione
impugnata. Sostiene che all'applicazione dell'art. 1526 c.c., ostava il
mancato reperimento di alcuni dei beni locati e quindi l'impossibilità della
loro restituzione, con la conseguente conversione della domanda di
restituzione in domanda di insinuazione al passivo per il corrispettivo di
tali beni, il cui credito andava compensato con quello riconosciuto alla
curatela.
Anche questo motivo è inammissibile per
genericità. Infatti i giudici del merito hanno ritenuto che anche i beni non
rinvenuti dal C.T.U. furono messi a disposizione della S. Leasing in seguito
alla sua domanda di restituzione; e che anche tali beni furono poi venduti
dalla ricorrente alla curatela fallimentare. Sicchè i Giudici del merito
hanno escluso in fatto la dedotta impossibilità di restituzione di parte dei
beni locati. E contro questo accertamento di fatto la ricorrente non propone
alcuna censura specifica, limitandosi a dare per presupposta la mancata
restituzione dei beni.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1458 c.c., vizi di
motivazione della decisione impugnata.
Ribadita l'inapplicabilità dell'art. 1526
c.c., per il mancato reperimento di alcuni dei beni, su cui s'è già detto, la
ricorrente propone due distinte censure, l'una principale l'altra
subordinata.
Ma il motivo è infondato in entrambi i suoi
profili.
3.1 - La ricorrente censura innanzitutto la
qualificazione come traslative delle locazioni finanziarie controverse,
lamentando che i Giudici del merito l'abbiano fondata su una valutazione ex
post dei beni locati, sopravvenuta allo scioglimento del contratto, senza
un'adeguata ricostruzione dell'iniziale intenzione delle parti. Del resto,
aggiunge, è prevalentemente finanziaria la funzione del leasing, come
riconoscono anche le autorità di controllo del mercato e la legislazione
tributaria. Sicchè è matura una rimeditazione della giurisprudenza
sull'ammissibilità di una destinazione anche traslativa di questo contratto
atipico, che sempre più si differenzia dalla vendita con riserva della
proprietà, sia per la tipologia dei contraenti sia per la tipologia dei beni
che ne sono oggetto. In particolare il concedente non dispone del bene, ma
acquista su richiesta di un'impresa nella cui disposizione lo pone per un
periodo di tempo limitato, contro un canone destinato a remunerare il
capitale impiegato e determinato indipendentemente dal perdurare dell'utilità
economica del bene locato. Sicchè l'interesse del concedente va valutato solo
in rapporto al piano finanziario, mentre l'eventuale valore residuo dei beni
locati rileva solo ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte
dell'utilizzatore. Ed è errata la prospettiva di chi consideri come
arricchimento ingiustificato il cumulo dei canoni di locazione e del bene
eventualmente ottenuto in restituzione dal concedente in caso di risoluzione
del contratto. Nè il canone può essere considerato come corrispettivo
dell'acquisto del bene, posto che per il diritto d'opzione è previsto uno
specifico e distinto compenso. La causa del pagamento dei canoni della
locazione è in realtà quella del rimborso del finanziamento erogato dal
concedente per l'acquisto del bene richiesto dall'utilizzatore.
In ordine a tale primo profilo di censura va
rilevato che, secondo quanto prevede l'art. 1458 c.c., comma 1, "la
risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le
parti, salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica,
riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni
già eseguite". Per questa ragione la giurisprudenza ha chiarito che
"la risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento
dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle
previsioni dell'art. 1458 c.c., comma 1, in tema di contratti ad esecuzione
continuata e periodica, ove si tratti di "leasing" cosiddetto di
godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei
a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con
consequenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che
configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La
risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta
all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526
c.c., con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di
"leasing" cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni
atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo
convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del
prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione
in godimento assume funzione strumentale)" (Cass., sez. III, 4 luglio
1997, n. 6034, Cass., sez. I, 3 settembre 2003, n. 12823).
Sicchè da oltre un decennio questa Corte
distingue due tipi di locazione finanziaria: il leasing di godimento e il
leasing traslativo (Cass., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1715, Cass., sez. III,
14 luglio 2004, n. 13073).
Il leasing di godimento risulta stipulato
con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un
apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e in corrispettivo
di canoni remunerativi esclusivamente dell'uso dei beni locati. Il leasing
traslativo risulta invece stipulato con riferimento a beni idonei a
conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore
all'importo convenuto per l'opzione e in corrispettivo di canoni che
includono anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto da
parte dell'utilizzatore. Ed è indiscusso che la riconducibilità del singolo
contratto all'uno o all'altro dei due tipi dipende dalla volontà in concreto espressa
dalle parti, il cui l'accertamento "rientra nei poteri del Giudice del
merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei
criteri ermeneutici, ovvero per vizio di motivazione" (Cass., sez. III,
14 novembre 2006, n. 24214, Cass., sez. III, 28 novembre 2003, n. 18229).
Nel caso in esame la ricorrente contesta
solo genericamente l'accertamento compiuto dai Giudici del merito in ordine
all'effettiva volontà delle parti, peraltro giustificato diffusamente nella
sentenza impugnata. Ma sostiene che il leasing ha sempre e necessariamente
natura meramente finanziaria, e quindi destinazione di godimento, perchè
l'eventuale valore residuo dei beni locati rileva solo ai fini dell'esercizio
del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore; sicchè il canone non può
essere considerato come corrispettivo dell'acquisto del bene, posto che per
il diritto d'opzione è previsto uno specifico e distinto compenso.
Sennonchè questa impostazione è palesemente
una petizione di principio, perchè prescinde dall'effettiva volontà delle
parti e da per scontato ciò che occorrerebbe dimostrare: vale a dire che i
canoni di locazione non siano determinati in misura tale da includere una
rateizzazione del prezzo di acquisto del bene oggetto del contratto.
Risulta invece del tutto ragionevole
l'orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile analogicamente la
disciplina della vendita con riserva della proprietà, e segnatamente
dell'art. 1526 c.c., in tutti i casi in cui il contratto si manifesti orientato
a un trasferimento differito del bene, in ragione della rateizzazione del
prezzo di vendita incluso nei canoni di utilizzazione. Infatti è irrilevante
in questa prospettiva se il concedente sia il produttore del bene ovvero un
imprenditore che lo acquisti appositamente per porlo a disposizione
dell'utilizzatore. Ciò che rileva è se il godimento temporaneo da parte
dell'utilizzatore esaurisca la funzione economica del bene ovvero la durata
del contratto sia predeterminata solo in funzione dell'ulteriore differito
trasferimento del bene e della corrispondente rateizzazione del prezzo di
acquisto.
3.2 Per il caso che la qualificazione del
contratto come traslativo venga considerata nondimeno corretta, la ricorrente
deduce comunque, in via subordinata, l'erronea determinazione dell'equo
compenso previsto dall'art. 1526 c.c., lamentando che i Giudici del merito
l'abbiano liquidato senza tener conto della perdita di valore del bene e
dell'interesse del concedente a un esatto adempimento. In realtà, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, nel leasing traslativo, al quale si applica
la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione
per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha
diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del
concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al
risarcimento del danno (Cass., sez. III, 2 marzo 2007, n. 4969). Tuttavia
l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene ed il
deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al
logoramento per l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente,
mentre il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale
della cosa dovuto all'utilizzatore (Cass., sez. III, 24 giugno 2002, n. 9161,
Cass., sez. II, 13 gennaio 2005, n. 574).
Nel caso in esame i Giudici del merito hanno
determinato il compenso in una misura pari alla differenza tra l'importo dei
canoni pagati dall'utilizzatore in L. 1.314.754.754, e l'importo del credito
di L. 302.000.000 riconosciuto in restituzione al fallimento. Sicchè,
contrariamente a quanto la ricorrente deduce, l'equo compenso risulta
liquidato nella misura di circa L. un miliardo. E contro tale determinazione
non viene mossa alcuna censura specifica e pertinente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente,
liquidandole in complessivi Euro 10.100,00, di cui Euro 10.000,00, per
onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il
23 maggio 2008
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