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Tribunale di Milano
– 30 novembre 2004.
Società a responsabilità limitata – Diritto di controllo del socio –
Accesso alla documentazione amministrativa e contabile – Sussistenza –
Provvedimento d’urgenza – Ammissibilità.
(130-m)
Il nuovo testo dell’art. 2476 co.2 c.c. attribuisce al socio non partecipante
all’amministrazione, in virtù della sola qualifica di socio, un ampio potere
di controllo, mediante la previsione del “diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed
i documenti relativi all’amministrazione”; la nuova normativa vede il socio
come soggetto non estraneo ma intraneo alla società cui è attribuito il
potere di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori, per modo che il diritto di controllo riconosciutogli deve
essere correlativamente penetrante ed adeguato.
Il socio avrà quindi il diritto di consultare e prendere visione di
ogni documento amministrativo e contabile ma non di estrarne copia o di
effettuarne altrimenti la riproduzione ed avrà altresì il diritto di
richiedere informazioni al personale della società e di accedere ai locali
della stessa sia pure in modo non indiscriminato ma con modalità concordate.
Il diritto al controllo del socio è azionabile anche in via d’urgenza.
(fb)
(130-t)
R.G. 56043/04
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VIII CIVILE
Il
G.D., sciogliendo la riserva che precede, sul ricorso ex artt. 23 D.Lgs.
n.5/2003 e 700 c.p.c. proposto da XXYY, quale socio di minoranza, affinché
sia ordinato alla WWZZ s.r.l. “la messa a disposizione dell’esponente e/o del
professionista di sua fiducia dott. AABB, dei libri sociali di cui agli artt.
2489-2490 cod. civ. testo previgente ed all’art. 2478 testo vigente cod.
civ., nonché di tutta la documentazione contrattuale, amministrativa,
contabile, fiscale e di qualsiasi altro genere riguardante l’attività e la
gestione della società, disponendo il libero accesso ai locali della società
e la richiesta di informazioni al personale a tal fine”;
sentita la società resistente che ha sollevato
eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva del ricorrente, con
richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di CCDD quale
effettiva proprietaria delle quote, nonché ha sostenuto la carenza probatoria
e l’insussistenza dei presupposti dell’invocato provvedimento, ed in
subordine che sia disposta la consultazione limitata, non estesa ai documenti
relativi all’amministrazione, ovvero, quanto alla documentazione commerciale,
sia consentita la cancellazione del nominativo ed indirizzo dei clienti per
esigenze di riservatezza, siccome suscettibili di tutela in sé e nella
fattispecie paventando un uso a fini concorrenziali da parte del ricorrente,
ed in ogni caso con esclusione dell’accesso indiscriminato ai locali della
società e della richiesta di informazioni al personale;
rilevato preliminarmente:
che deve essere disattesa l’eccezione
preliminare, apparendo sufficiente in questa sede e nei confronti della
società la circostanza, incontestata e documentale, che XXYY risulti socio
(al 29%) per iscrizione a libro soci (nel senso che l’iscrizione nel libro
soci è un atto meramente ricognitivo delle vicende della partecipazione
sociale ed al contempo costituente il presupposto per l’esercizio dei diritti
sociali, cfr. Cass., Sez.I, 17.12.1997 n.12752);
che vi sono altresì elementi di contraddittorietà
nella stessa prospettazione della società resistente (secondo cui le quote di
XXYY “sono a lui intestate soltanto fiduciariamente”, onde si chiede,
“pertanto” ed “in via incidentale”, accertarsi “l’intestazione simulata delle
quote”, cfr. memoria di costituzione, p. 14), in quanto con l’intestazione
fiduciaria delle quote si realizza un fenomeno di interposizione reale
mediante il quale l’interposto acquista effettivamente la titolarità delle
quote (cfr. Cass., Sez.I, 27.11.1999 n.13261; Trib. Milano, 27.10.2003
n.14780), sicché l’azione di accertamento dell’interposizione reale, nella
quale non esiste simulazione, ha presupposti e finalità (causa petendi e petitum) difformi e
distinte rispetto all’azione di simulazione per interposizione fittizia, come
tale rientrante nello schema del negozio simulato e realizzante una
manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta (su tale
distinzione, cfr. anche Cass., Sez.II, 21.10.1994 n. 8616);
osserva, con delibazione sommaria propria della
presente sede:
che il nuovo testo dell’art. 2476 co.2 c.c.
attribuisce al socio non partecipante all’amministrazione, in virtù della
sola qualifica di socio, un ampio potere di controllo, mediante la previsione
del “diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,
i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”;
che nella riscrittura della norma, nell’ambito
del nuovo assetto del controllo sulle s.r.l., deve ritenersi che il
legislatore abbia tenuto presente il dibattito della dottrina e
giurisprudenza sul punto per modo che, per un verso, non può sottovalutarsi
la portata dell’ampliato controllo documentale rispetto alle disposizioni del
previgente art. 2489 c.c., ma al contempo, per altro verso e proprio per tale
ampliato controllo, ciò impone una maggiore aderenza al tenore testuale della
nuova norma;
che il diritto di controllo appare riguardare non
soltanto i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture contabili, i
documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari (cfr. Trib. Milano,
27.9.2004 nel proc. R.G. 31930/04 caut.), poiché il riferimento normativo ai
“documenti relativi all’amministrazione” appare in sé idoneo a ricompredere
ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture
riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo/contabile
da quella più prettamente commerciale, per la quale anzi l’esigenza di
controllo può essere talora anche maggiore, coinvolgendo oltre all’interesse
individuale all’informazione sugli affari sociali anche il controllo di
regolarità e correttezza dell’amministrazione;
che, come già ritenuto nell’applicazione della
previgente disciplina, “l’assenza di limitazioni normative alla cognizione di
documenti in sede di revisione, seppure riservati, può correlarsi alla
concreta determinazione del limite dell’abuso del diritto” (Trib. Milano,
9.4.2002, in Giur. It., 2002, I, 1657);
che la nuova disciplina non ha dettato limiti né
rinviato a disposizioni preclusive, onde deve ritenersi che il legislatore
abbia consapevolmente introdotto un penetrante controllo del singolo socio,
ancorché con implicazioni potenzialmente dirompenti e destabilizzanti, ove
costui sia mosso da intenti strumentali o addirittura da sleali finalità
concorrenziali;
che, invero, nella nuova normativa il socio è
visto non alla stregua di un terzo contro il quale far valere la riservatezza
della società, bensì quale soggetto intraneo, a cui è anche innovativamente
attribuito l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli
amministratori nell’interesse della società, per modo che il diritto di
controllo riconosciutogli deve essere correlativamente penetrante ed
adeguato;
che l’esigenza di riservatezza aziendale ovvero
di rispetto della privacy di terzi non appare dunque costituire un limite
astratto ed intrinseco al diritto di controllo del socio (la cui
determinazione sia rimessa di fatto alla società, la quale possa essa stessa
stabilirne i confini, decidendo se e quali documenti esibire), bensì concreto
ed estrinseco: estrinseco nel senso che il rispetto della riservatezza opera
semmai nei confronti del socio verso l’esterno, perciò avente il diritto di
acquisire conoscenza di documentazione riservata ma non di divulgarla;
concreto nel senso di una effettiva congruenza dell’esercizio del diritto di
controllo rispetto alla specifica situazione (onde evitare, ad esempio, atti
emulativi da parte del socio insistente nella rivendicazione di un controllo
documentale nei confronti di una società che pure gli abbia esibito senza
reticenze i documenti disponibili relativi all’amministrazione);
che nel nuovo assetto normativo, in ogni caso, lo
“sbilanciamento” a favore del controllo del socio rispetto alle esigenze di
riservatezza della società appare voluto dal legislatore, onde non appare
consentito al Giudice ridisegnare quell’assetto con l’introduzione di limiti
all’esercizio del diritto di controllo in quanto tale;
che peraltro, nel delineato contesto, l’aderenza
al dato testuale si pone come elemento di riequilibrio, perciò evidenziandosi
come il diritto a “consultare” concerne la presa visione ed esame dei
documenti, ma non implica di per sé il diritto ad estrarne copia o a
riprodurli altrimenti;
che, a maggior ragione, non può essere consentita
la richiesta di informazioni al personale ovvero l’accesso indiscriminato ai
locali della società, a prescindere dalla volontà della società stessa ovvero
con modalità non concordate o comunque irragionevoli e contrarie al canone di
buona fede, sicché normalmente può prefigurarsi l’accesso con modalità
concordate in giorni ed orari lavorativi;
che il diritto di controllo ex art. 2476 c.c. è
azionabile anche in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c.;
osserva inoltre:
che, nella fattispecie, la società resistente ha
messo a disposizione soltanto il libro soci ed il libro assemblee, nonché “copia
del libro giornale e del libro inventari riferiti all’esercizio 2003, con
oscurati i nomi dei clienti della società...” (cfr. verb. ud. 22.11.2004);
che l’argomento della resistente secondo il quale
il ricorrente non ha interesse ad agire non avendo provato che sia stata
rifiutata la sua richiesta di controllo è contraddetto dalla circostanza per
cui neppure in questa sede sono stati messi a disposizione nel loro complesso
i “documenti relativi all’amministrazione”;
che il ricorrente ha esplicitamente finalizzato
l’odierna domanda cautelare alla instaurazione del giudizio di merito volto
all’accertamento del diritto di consultare i libri ed i documenti sociali
(cfr. conclusioni del ricorso p.8), indicando, a sostegno del periculum in mora, il proprio interesse
ad avere contezza dei documenti relativi all’attività di gestione per
proporre impugnativa, entro i termini di cui all’art. 2479 ter co.1 c.c.,
della delibera di approvazione del bilancio 2003;
che quella urgenza indicata dal ricorrente (di
cui la resistente sostiene l’inconferenza, desumendone quindi l’insussistenza
del requisito necessario ex art. 700 c.p.c. per l’accoglimento del ricorso.)
si connette ad un aspetto fattuale non decisivo e non preclusivo della
valutazione correlata alla urgenza di esercitare il diritto del socio al
controllo in quanto tale;
che la tutela cautelare del diritto al controllo
non presuppone una finalità diversa ed ulteriore, come qualcosa di altro
rispetto al controllo in quanto tale, l’urgenza del controllo coinvolgendo
semmai (per non tradursi in una urgenza in re ipsa destinata automaticamente a far coincidere il
provvedimento cautelare con la stessa decisione di merito) l’apprezzamento
delle prospettazioni delle parti in relazione all’entità e qualità dei
documenti che si assumono non messi a disposizione (onde non potrebbe
ravvisarsi urgenza nella mancata messa a disposizione di documenti di
secondaria o minima importanza e rispetto ai quali il ricorrente non
profilasse un adeguato interesse alla immediata consultazione);
che nella fattispecie si riscontra la negata
esibizione di ampia parte della documentazione contabile e commerciale, onde
questo appare un dato rilevante in sé giustificativo dell’urgenza;
che pertanto il ricorso deve essere accolto, con
le statuizioni come in dispositivo.
La società resistente deve essere condannata in
favore del ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento, come in
dispositivo.
P.Q.M.
Ordina alla WWZZ s.r.l. in persona del legale
rappresentante di consentire a XXYY, anche tramite il professionista di sua
fiducia dott. AABB, di consultare i libri sociali ed i documenti relativi
all’amministrazione, ivi compresi i documenti e le scritture contabili, i
documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, senza diritto di estrarre
copia dei documenti o riprodurli con altri mezzi, con modalità di accesso
concordate in giorni ed orari lavorativi e senza diritto di richiedere
informazioni al personale.
Condanna la società resistente alla rifusione in favore
del ricorrente delle spese del procedimento, che liquida in complessivi Euro
3.287,33 (di cui Euro 301,33 per spese, Euro 986,00 per diritti ed Euro
2.000,00 per onorari) oltre rimborso forfettario come da tariffa
professionale ed oltre IVA e CPA di legge.
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