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Tribunale di Milano,
sez. VI. – Giud. Des. Dr. Amina Simonetti – 4 gennaio 2005.
Processo societario – Omesso deposito delle
memorie scambiate tra le parti – Effetti.
Processo societario
– Istanza di fissazione dell’udienza – Prova della notifica – Potere del
giudice di direzione del processo.
(131-m)
L’omesso
deposito della memoria di replica dell’attore di cui all’art. 6 d. lgs. n. 5/03
non comporta per la convenuta alcun pregiudizio al diritto di difesa qualora
questa abbia replicato con memoria ex art. 7 regolarmente depositata. Tale
anomalia impedisce, tuttavia, al giudice di conoscere eventuali modificazioni
della domanda, delle conclusioni e delle istanze istruttorie contenute nella
memoria non depositata, per cui, qualora il termine per detto deposito sia
scaduto, l’irregolarità non potrà più essere sanata, con la conseguenza che
delle eventuali modificazioni e integrazioni apportate con tale atto non si
terrà conto nella fase processuale ulteriore.
(fb)
Qualora agli atti
manchi la prova dell’avvenuta notifica dell’istanza di fissazione
dell’udienza, il giudice, in forza del richiamo operato dall’art. 1 comma 4,
potrà avvalersi dei poteri di direzione del processo previsti dall’art. 175
c.p.c. ed invitare la parte a depositare la prova dell’avvenuta notifica
dell’istanza medesima.
(fb)
(131-t)
Il Giudice designato
· Letta l’istanza presentata ai sensi dell’art. 8 d. lgs.vo
17/1/2003 n. 5, depositata il 4.11.2004 dalla difesa dell’attrice M.T.G.;
· Rilevato che in atti manca il deposito della memoria ex art. 6 d.
lgs. 5/2003 la cui esistenza però si desume dalla replica ex art. 7 co 1
depositata il 25.10.2004 dalla difesa della banca;
· Rilevato che in atti manca anche la prova dell’avvenuta
notificazione dell’istanza di fissazione udienza presentata dall’attrice,
notifica che non può desumersi neanche dal deposito in cancelleria, che
manca, della definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle
conclusioni ex art. 10 da parte della convenuta;
· Ritenuto che l’irregolarità procedimentale costituita dall’omesso
deposito della memoria ex art. 6, espressamente contemplato dalla citata
norma, non ha comportato per la convenuta nel caso di specie alcun
pregiudizio all’esercizio del suo diritto di difesa atteso che la parte ha
replicato depositando memoria ex art. 7 co, ma impedisce al giudice, cui
comunque l’atto è anche diretto costituendo esso lo strumento attraverso il
quale l’attrice definisce la sua domanda, il thema decidendum e probandum del
processo, di conoscere tutte quelle modificazioni della domanda, delle
conclusioni già proposte, le nuove istanze istruttorie e le nuove domande o
eccezioni eventualmente proposte in conseguenza della domanda riconvenionale
o delle difese della convenuta; ritenuto che tale irregolarità procedimentale
non può essere allo stato più sanata atteso che il termine concesso per il
deposito si è esaurito con la conseguenza che delle eventuali modificazioni e
integrazioni sia sul piano della domanda che delle istanze istruttorie
eventualmente apportate con tale memoria ex art. 6 non si terrà conto nella
fase processuale ulteriore sia nell’istruttoria sia nella decisione;
· Ritenuto che allo stato non può provvedersi ex art. 12 fissando
l’udienza ex art. 16 per effetto dell’omessa prova dell’avvenuta
notificazione alla convenuta dell’istanza di fissazione udienza;
· Ritenuto che in forza dell’art. 1 comma 4 spettano anche nel rito
speciale ex d.lgs 5/2003 al giudice designato i poteri di direzione del
processo previsti dall’art. 175 c.p.c. tesi ad un sollecito e regolare svolgimento
del processo,
P.T.M.
Riservato ogni provvedimento sull’istanza ex art. 8 depositata dalla
difesa dell’attrice il 4.11.2004 invita detta parte a depositare entro la
data del 15.2.2005 prova dell’avvenuta notificazione alla convenuta dell’istanza
ex art. 8 depositata il 4.11.2004. Si Comunichi ad entrambe le parti in
causa. Milano 4.1.2005.
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