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Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale,
quantif. del danno
Ordini di
negoziazione, forma
Profili processuali, altri casi
Tribunale di Marsala 21 marzo 2008 – Pres.
Giaimo, Rel. Caterina D’Osualdo.
Segnalazione dell’Avv. Giacomina Picheo
Intermediazione finanziaria – Nullità dell’ordine di negoziazione –
Effetti restitutori Riconoscimento dell’interesse legale – Mala fede dell’accipiens
– Sussistenza – Anatocismo semestrale dalla domanda giudiziale ammissibilità.
Intermediazione finanziaria – Nullità dell’ordine di negoziazione –
Restituzione alla banca delle cedole di interessi pagate dall’emittente – Legittimazione
della banca – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Nullità dell’ordine di negoziazione –
Risarcimento del danno da mancato investimento della somma in altri titoli –
Ricorso a presunzioni e fatti notori – Rendimento medio dei titoli di stato.
E’ nullo, per
violazione dell’art. 1352 cod. civ., l’ordine di acquisto privo della forma
scritta prevista dal contratto di negoziazione, dovendosi presumere che tale
forma sia stata dalle parti voluta per la validità del contratto medesimo. Le
somme versate per l’acquisto dei titoli dovranno, poi, essere restituite
maggiorate degli interessi al tasso legale dal giorno dell’acquisto, posto
che versa in mala fede l’intermediario che ha dato corso all’ordine in
violazione della forma convenuta. Lo stesso criterio dovrà essere applicato
per quanto riguarda il riconoscimento degli interessi sulle cedole percepite
dall’investitore. Sulle somme oggetto di restituzione potrà poi essere
applicato, ove richiesto, l’anatocismo di cui all’art. 1283 cod. civ., in
quanto gli interessi scaduti e dovuti per almeno sei mesi possono essere
capitalizzati dalla data della domanda giudiziale. (fb)
Qualora l’ordine di
acquisto venga dichiarato nullo, è meritevole di accoglimento la domanda
dell’intermediario di restituzione dei titoli negoziati e delle cedole di
interesse maturate. Se, infatti, è vero che queste ultime non sono pagate
dalla banca bensì dall’emittente l’obbligazione, tuttavia la riscossione di
tali somme è curata dalla prima in forza del contratto di deposito titoli ed
amministrazione. Conseguentemente, nel disporre le restituzioni dovute per
effetto della dichiarazione di nullità, legittimata alla restituzione delle
somme percepite a titolo di interessi ed accreditate sul conto degli attori
sarà la stessa banca che ha proceduto all’accredito in forza del rapporto di
mandato in essere con i clienti. (fb)
Deve essere accolta la
domanda di risarcimento del danno avanzata dall’investitore in conseguenza di
un ordine di acquisto dichiarato nullo per violazione dei requisiti di forma
previsti dal contratto di negoziazione. Il danno conseguente al mancato
investimento della somma in altri titoli può essere riconosciuto in base a
presunzioni e fatti notori, quale la qualità di risparmiatore non occasionale
del creditore desumibile dall’estratto della movimentazione dei titoli nel
periodo precedente l’operazione. (Nel caso di specie è stata ritenuta congrua
una valutazione di tipo equitativo che tenesse conto dei rendimento medio dei
titoli di stato). (fb)
Il testo
integrale
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