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Sezione I - Giurisprudenza

documento 1319/2008

 

 

data pubblicazione 30/08/2008

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale, quantif. del danno

Ordini di negoziazione, forma

Profili processuali, altri casi

 

Tribunale di Marsala 21 marzo 2008 – Pres. Giaimo, Rel. Caterina D’Osualdo.

Segnalazione dell’Avv. Giacomina Picheo

Intermediazione finanziaria Nullità dell’ordine di negoziazione – Effetti restitutori Riconoscimento dell’interesse legale – Mala fede dell’accipiens – Sussistenza – Anatocismo semestrale dalla domanda giudiziale ammissibilità.

 

Intermediazione finanziaria Nullità dell’ordine di negoziazione – Restituzione alla banca delle cedole di interessi pagate dall’emittente – Legittimazione della banca – Sussistenza.

 

Intermediazione finanziaria Nullità dell’ordine di negoziazione – Risarcimento del danno da mancato investimento della somma in altri titoli – Ricorso a presunzioni e fatti notori – Rendimento medio dei titoli di stato.

 

E’ nullo, per violazione dell’art. 1352 cod. civ., l’ordine di acquisto privo della forma scritta prevista dal contratto di negoziazione, dovendosi presumere che tale forma sia stata dalle parti voluta per la validità del contratto medesimo. Le somme versate per l’acquisto dei titoli dovranno, poi, essere restituite maggiorate degli interessi al tasso legale dal giorno dell’acquisto, posto che versa in mala fede l’intermediario che ha dato corso all’ordine in violazione della forma convenuta. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per quanto riguarda il riconoscimento degli interessi sulle cedole percepite dall’investitore. Sulle somme oggetto di restituzione potrà poi essere applicato, ove richiesto, l’anatocismo di cui all’art. 1283 cod. civ., in quanto gli interessi scaduti e dovuti per almeno sei mesi possono essere capitalizzati dalla data della domanda giudiziale. (fb)

 

Qualora l’ordine di acquisto venga dichiarato nullo, è meritevole di accoglimento la domanda dell’intermediario di restituzione dei titoli negoziati e delle cedole di interesse maturate. Se, infatti, è vero che queste ultime non sono pagate dalla banca bensì dall’emittente l’obbligazione, tuttavia la riscossione di tali somme è curata dalla prima in forza del contratto di deposito titoli ed amministrazione. Conseguentemente, nel disporre le restituzioni dovute per effetto della dichiarazione di nullità, legittimata alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi ed accreditate sul conto degli attori sarà la stessa banca che ha proceduto all’accredito in forza del rapporto di mandato in essere con i clienti. (fb)

 

Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’investitore in conseguenza di un ordine di acquisto dichiarato nullo per violazione dei requisiti di forma previsti dal contratto di negoziazione. Il danno conseguente al mancato investimento della somma in altri titoli può essere riconosciuto in base a presunzioni e fatti notori, quale la qualità di risparmiatore non occasionale del creditore desumibile dall’estratto della movimentazione dei titoli nel periodo precedente l’operazione. (Nel caso di specie è stata ritenuta congrua una valutazione di tipo equitativo che tenesse conto dei rendimento medio dei titoli di stato). (fb)

 

 

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