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Tribunale di Milano,
sez. VI. – Giud. Des. Dr. Amina Simonetti – 7 ottobre 2004.
Processo societario – Procedimento speciale art. 19 d. lgs. n. 5/03 –
Domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale – Ammissibilità.
Intermediazione
finanziaria – Ordini di negoziazione – Requisiti di forma – Nullità –
Procedimento sommario – Ammissibilità.
(132-m)
Nel
procedimento ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 è possibile introdurre domande
riconvenzionali connesse oggettivamente con la domanda principale ed aventi
oggetto compatibile con il procedimento speciale.
(fb)
E’
ammissibile il ricorso al procedimento sommario di cui all’art. 19 d. lgs. n.
5/03 per ottenere la condanna dell’intermediario al pagamento di una somma di
denaro fondata sulla mancanza della forma prescritta dal contratto quadro per
la comunicazione degli ordini di negoziazione.
(fb)
(132-t)
R.G.N. 31892/2004.
Il
Giudice designato,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del giorno
22.9.2004;
rilevato che
G. C. con ricorso depositato l’8.5.2004 ha esposto, in fatto, che la banca
Alfa Private Banking spa, con cui ha in essere un contratto di deposito
titoli n. 07558/000000473131/00000 e un contratto di conto corrente, in data
imprecisata gli ha inviato documentazione attestante l’esecuzione il
26.11.2003 di operazioni, asseritamente eseguite su suo ordine, di acquisto
di un certo numero di obbligazioni Prafin (Parmalat Finanziaria) e Fiat
addebitandogli sul conto corrente il costo complessivo degli acquisti
corrispondente ad € 180.044,19; che in realtà egli non avrebbe mai conferito
alcun ordine per l’acquisto di tali titoli; che la sua richiesta alla banca
di procedere allo storno della somma addebitata sul c/c è rimasta inevasa;
rilevato che
la difesa dell’attore, sulla base di tali fatti, ha dedotto l’inesistenza(per
mancanza dell’ordine alla banca) o la nullità dei contratti di acquisto delle
obbligazioni per inosservanza della forma scritta prevista dall’art.23 TUF;
che sulla base di ciò ha proposto due domande di condanna chiedendone lo
accoglimento con la forma dell’emissione di ordinanza ex art. 19 d.lgs n.
5/2003 e precisamente: a) di condannare la banca convenuta al pagamento di €
180.044,19, somma addebitata sul conto corrente attoreo il 26.11.2003, oltre
interessi legali dall’1.12.2003; b) di condannare la banca a risarcire il
maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma addebitata
sul conto corrente dall’1.12.2003 alla data del riaccredito nella misura che
verrà ritenuta di giustizia, tenuto conto di investimenti alternativi, il
tutto oltre alla rifusione delle spese di giustizia;
rilevato che
nei termini si è costituita la banca convenuta la cui difesa ha contestato i
fatti allegati dall’attore in particolare ha dedotto che G. x ha in essere
con la banca un rapporto che trova fonte nel contratto “di negoziazione,
sottoscrizione di strumenti finanziari, ricezione o trasmissione di ordini
aventi ad oggetto gli stessi strumenti” stipulato il 22.12.2000 con Cassa di
Risparmio di Verona, Vincenza, Belluno e Ancona Banca spa nel quale sarebbe
subentrata Alfa per effetto di vicende societarie di fusione per
incorporazione che hanno interessato la Cassa; che nell’ambito di tale
contratto “quadro” si sarebbero svolti tra le parti i rapporti dedotti in
giudizio e relativi all’ordine e alla sua esecuzione di acquisto dei prodotti
finanziari indicati in ricorso; che l’attore, come di prassi con la banca,
aveva dato il 26.11.2003 l’ordine telefonico di acquisto impegnandosi a
firmare la copia scritta del medesimo nei giorni immediatamente successivi;
che però nonostante solleciti da parte della banca il cliente si era
rifiutato di sottoscrivere gli ordini cartacei affermando che “il suo legale
gli aveva consigliato di non firmare nulla”;
rilevato che
la banca convenuta sulla base di tali fatti ha chiesto il rigetto delle
domande dell’attore assumendo che la norma di cui all’art. 23 TUF sulla forma
scritta del contratto era stata rispettata avendo il cliente sottoscritto il
contratto 22.12.2003 prodotto in copia e che la ricezione telefonica
dell’ordine è modalità prevista dal regolamento Consob n. 11522 nonché dal
contratto in essere tra le parti;
rilevato che
la convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell’attore, in
ipotesi di accoglimento delle domande, alla restituzione dei titoli Parfin e
Fiat F, dei frutti civili dei medesimi, al risarcimento del danno da essa
subito da quantificarsi nell’ammontare della differenza tra il prezzo che ha
pagato per procurarsi sul mercato le obbligazioni Parfin e l’attuale valore
di scambio;
rilevato che
la convenuta ha prodotto documentazione relativa alle operazioni di acquisto
degli strumenti finanziari contestate dall’attore e ha chiesto di ammettere
la prova orale per testimoni sulle circostanze di fatto dedotte nella
comparsa di costituzione;
rilevato,
preliminarmente, che la domanda sub a) proposta dall’attore rientra tra le
controversie di cui all’art. 1 d.Lgs 5/2003, non è azione di responsabilità,
ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro e quindi è azione
proponibile con il rito alternativo ex art. 19 D.lgs 5/2003; che è
ammissibile anche la domanda connessa sub b);
ritenuta
l’ammissibilità nel procedimento ex art. 19 della introduzione della domanda
riconvenzionale, domanda che nel caso in esame è connessa oggettivamente con
la domanda dell’attore, oltre ad avere un oggetto compatibile con il rito
speciale ( richiesta di condanna al pagamento di somma di denaro e consegna
di cose mobili determinate);
rilevato che
poiché l’attore deduce l’inesistenza o la nullità per difetto di forma
dell’ordine di acquisto delle obbligazioni esistenti nel suo portafoglio e,
quindi, sostiene che l’addebito del prezzo sul suo c/c è senza causa, il
fatto costitutivo della domanda è dimostrato con la prova dell’addebito sul
c/c spettando alla controparte l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza
della causa dell’attribuzione patrimoniale; che nel caso in esame l’addebito
in conto corrente della somma di € 180.044,19 a titolo di acquisto delle obbligazioni
Parfin e Fiat è provato dai documenti prodotti dall’attore (doc.dall’1 al 5)
e dalla convenuta (doc.10) e non è contestato dalla banca la quale ne
sostiene la legittimità perché fondato su un contratto valido;
ritenuto che
la difesa della convenuta, in relazione alla domanda sub a) dell’attore è
manifestamente infondata nel senso che i fatti dedotti dalla banca (ovvero
che il cliente ha dato l’ordine su strumenti finanziari per telefono) non
risultano provati dai documenti prodotti e si ritiene non potranno essere
dimostrati dalla prova per testimoni richiesta dalla convenuta atteso che la
difesa dell’attore ne ha eccepito, fondatamente, l’inammissibilità ex art.
2725 c.c., mentre nessuna altra prova ( come la produzione della
registrazione della telefonata) è stata indicata dalla convenuta;
rilevato in
particolare che anche se si potesse ricondurre il contratto prodotto dalla
convenuta (22.12.2000) alle parti in causa e, quindi, collocare gli ordini di
acquisto delle obbligazioni Parfin e Fiat del 26.11.2003 nell’ambito di quel
contratto quadro, regolarmente stipulato per iscritto, comunque gli ordini su
strumenti finanziari, per disposizione del contratto medesimo art.3, dovevano
esser dati in forma scritta od oralmente per telefono ma registrati e quindi
dovevano esser assunti con una forma documentale, quantomeno ai fini
probatori, tale per cui la prova ex art. 2725 c.c. non può, in ipotesi di
eccezione di parte, essere data con testimoni né, ex art.2729 c.c., in via
presuntiva;
rilevato
inoltre che la banca non ha dedotto prove sul rispetto della forma
alternativa a quella scritta di raccolta degli ordini oggetto di
contestazione;
ritenuto
pertanto che sussistono i presupposti per concedere l’ordinanza ex art. 19
d.lgs 5/2003 quanto alla domanda sub a) dell’attore;
rilevato che
dall’accoglimento della domanda dell’attore consegue, così come anche
richiesto dalla convenuta con una delle domande proposte, l’ordinanza di
condanna alla restituzione dei titoli e dei frutti civili maturati sui
medesimi che la banca ha quantificato in € 4.722,42 somma che l’attore non ha
contestato e che è dimostrata dai doc. 4 e 10 prodotti dalla banca;
ritenuto
invece che la domanda sub b) e le altre domande riconvenzionali non possono
essere decise allo stato degli atti considerando che non è provato il fatto
costitutivo del diritto al risarcimento del danno vantato dall’attore e dalla
banca né il danno nella misura in cui è richiesto dall’attore (parametrato ad
investimenti alternativi);
ritenuto
pertanto che con riferimento a queste due domande va disposta la conversione
del rito ex art. 19 comma 3 d.lgs 5/2003;
rilevato che
per le due domande accolte il presente procedimento ex art. 19 d.lgs n.
5/2003 si conclude con l’emissione dell’ordinanza di condanna e che va riconosciuta
la soccombenza della banca che è condannata alla rifusione in favore
dell’attore delle spese processuali,
P.Q.M.
Visto l’art.19
comma 2 bis d.lgs 5/2003
Condanna Alfa
Private Banking spa a pagare a G. C. la somma di € 180.044,19 oltre interessi
al tasso legale dalla data di notificazione del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza fino al saldo effettivo;
Condanna G. C.
a consegnare a Alfa Private Banking spa le obbligazioni Parfin con scadenza
anno 2006 e tasso di interesse annuo del 6,125% per un valore nominale
complessivo di € 100.000,00 e le obbligazioni FIAT F con scadenza nell’anno
2011 e tasso di interesse annuo del 6,75% per un valore nominale complessivo
di € 80.000,00 acquistate a suo nome dalla banca il 26.11.2003;
Condanna l’attore
a pagare alla banca la somma di € 4.722,42 oltre interessi legali dal
28.5.2004 al saldo.
Condanna la
convenuta alla rifusione in favore dell’attore delle spese processuali che si
liquidano in € 606,00 per spese, € 1.014,00 per diritti ed € 2.450,00 per
onorari oltre Cpa e Iva di legge.
Dispone la
conversione del rito ex art. 19 comma 3 d.lgs 5/2003 in relazione alla
domanda dell’attore di risarcimento danni e alla domanda riconvenzionale
risarcitoria della convenuta assegnando all’attore il termine di 30 giorni
dalla comunicazione della presente ordinanza per replica ex art.6.
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