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Corte D’Appello di Venezia 16 luglio 2008.
Segnalazione dell’Avv. Osvaldo Pettene
Intermediazione finanziaria – Procedimento sanzionatorio Consob –
Carenza di procedure interne relative ad operazioni su derivati – Mancata
verifica sulla dichiarazione di operatore qualificato onde accertare l’effettiva
esperienza e competenza – Assenza di direttive per operatori di altro
istituto del medesimo gruppo – Difetto di vigilanza sulle operazioni in
derivati.
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione Civile
[...omissis...]
D E
C R E T O
sul ricorso in opposizione
proposto ai sensi dell'art. 195 d.lgs. n. 58/1998 in data 8.11.2007
da
*** BANCA S.P.A.
[...omissis...]
e da
… [...omissis...]
-
ricorrenti -
contro
CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA [...omissis...]
-
resistente-
e
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA DI VENEZIA [...omissis...]
-
intervenuto -
avverso la delibera Consob n.
16070 di data 1/8/2007
Causa
decisa nella camera di consiglio del 12.6.2008
Ritenuto in Fatto ed in Diritto
Con delibera Consob n. 16070 di
data 1/8/2007 la Consob – a defezione del procedimento sanzionatorio avviato
nei confronti di *** Banca
S.p.a. nonché degli esponenti aziendali [...omissis...], per violazione dell'art. 21, co. 1° lett. d)
del d.lgs. n. 58/1998 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria)
e dell'art. 56 regolamento Consob n. 11.522/98 - ingiungeva a *** Banca S.p.a. (determinate le sanzioni
amministrative del caso) di pagare l'importo complessivo di € 511.200,00
(somma delle singole sanzioni), con obbligo di regresso nei confronti delle
persone sopra indicate.
Con il ricorso in epigrafe,
notificato alla Consob il 15 ottobre 2007, sia *** Banca S.p.a. sia gli esponenti aziendali
interessati proponevano opposizione a questa corte d'appello, ai sensi
dell'art. 195 del citato d.lgs. n. 58/1998, chiedendo l'annullamento del
provvedimento sanzionatorio (o in subordine la riduzione delle sanzioni), con
richiesta da parte di *** Banca di restituzione dell'importo pagato in esecuzione
del provvedimento.
La Consob - Commissione
Nazionale per le società e la borsa si è costituita, opponendosi
all'opposizione svolta da *** Banca
ed eccependo il difetto di legittimazione del F. (e litisconsorti).
Disposto lo scambio di memorie,
ed intervenuta la Procura generale della Repubblica (che ha concluso per il
rigetto dell'opposizione), all'esito dell'odierna discussione la Corte
osserva quanto segue.
Dev'essere pregiudizialmente
rilevato il difetto di legittimazione ad impugnare in capo a F. ed agli altri
esponenti aziendali, non essendo gli stessi destinatari del provvedimento
sanzionatorio in esame, e ciò alla luce del principio secondo cui la
legittimazione ad impugnare una sanzione amministrativa spetta soltanto
all'ente in concreto destinatario della sanzione (giusta la regola generale
già desumibile dall'art. 6 della L. 24.11.1981 n. 619, e non modificata dal
su citato art. 195 del d.lgs. n. 58/1998).
Tale conclusione non trova
smentita né dalla natura solidale della responsabilità, né dalla previsione
dell'obbligo di regresso da parte dell'ente sanzionato nei confronti delle
singole persone fisiche (operanti nel suo ambito) e neppure dalla circostanza
dell'avvenuta notificazione alle predette dell'atto sanzionatorio, avuto
riguardo all'assenza di un litisconsorzio necessario ed all'irrilevanza dei
rapporti interni tra i vari coobbligati nei confronti dell'ente creditore,
posto che l'accertamento della legittimazione ad agire va compiuto
esclusivamente sulla base del soggetto destinatario dell'ingiunzione; di tal
che non rileva l'interesse (di fatto) dei coobbligati all'eliminazione del
provvedimento, nessun pregiudizio potendo derivare da quest'ultimo alle
ragioni dei singoli coobbligati, la cui tutela ben potrà essere autonomamente
esperita, se del caso, a fronte dell'esercizio del regresso (cfr. Cass.
29.4.2008 n. 10.835; 6.3.2007 n. 5139; 15.12.2006 n. 26.944; 22.12.2004 n.
23.783).
Ne consegue l'inammissibilità
dell'opposizione proposta dai soggetti in epigrafe, diversi da *** Banca S.p.a..
Ciò premesso, i motivi di
opposizione si possono sintetizzare nei seguenti rilievi:
illegittimità del procedimento
sanzionatorio, posto che, sebbene articolato in distinte fasi, con la nuova
disciplina dell'art. 195 del Tuif, sia la funzione istruttoria che quella
decisoria (in passato affidata al Ministero dell'Economia e delle Finanze)
sono concentrate nella medesima autorità (Consob), derivandone un
procedimento per sua natura viziato, essendo anzi prospettata la violazione
degli artt. 97 e 3 (sotto il profilo della ragionevolezza) della
Costituzione;
violazione del divieto di venire contra factum proprium,
atteso che le autorità di controllo erano da anni a conoscenza delle attività
di negoziazione in materia di derivati (svolte dalla Banca fin dal 2003, e
dalla collegata l'*** Banca ** fin 1999);
violazione del termine
perentorio di giorni 90 stabilito dall'art. 14, co. 2°, della l. n. 689/1981,
essendo stata la relazione ispettiva della Banca d'Italia chiusa già in data
2.9.2005, giorno dal quale doveva decorrere il termine di legge;
perplessità tra gli atti del
procedimento in merito al periodo oggetto dell'attività ispettiva, dapprima
limitato al 1.3.2003 - 30.4.2005, ed invece esteso nelle lettere di
contestazione fino al 21 luglio 2005; violazione del disposto dell'art. 6 del
Tuif, avendo la Consob disatteso il potere regolamentare attribuitole, per
aver predisposto con l'art. 56 del regolamento meri principi o finalità,
senza minimamente provvedere alla loro indispensabile specificazione;
indeterminatezza del precetto
nonchè violazione dei principi del giusto procedimento e di quello di
legalità, in quanto se l'art. 190 del Tuif prevede l'irrogazione di sanzioni
amministrative anche per l'inosservanza delle disposizioni normative, generali
o particolari, emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, ciò presuppone
che l'autorità di riferimento integri le norme di base, determinandone la
parte precettiva con specificazione dell'illecito, al fine di salvaguardare
la ratio di certezza connaturata alla riserva di legge in tema di sanzioni,
laddove l'art. 21, co. 1° lett. d) del testo unico non reca una disposizione
immediatamente precettiva, così come anche l'art. 56 del regolamento Consob
ha un contenuto del tutto vago, con l'effetto che nella fattispecie la
valutazione della Consob era avvenuta in un'ottica (non ex ante) ex post, contrassegnata da eventi esogeni, non ricollegabili
al comportamento dell'intermediario;
eccesso di potere, in
particolare per difetto del presupposto e per sviamento, avendo la Consob
esercitato il potere sanzionatorio in mancanza di previo esercizio del potere
regolamentare, avendo anzi usato il primo a scopi regolamentari (atteso che
solo a fine 2006 aveva provveduto ad individuare e precisare il contenuto delle
richieste, utilizzando i poteri di intervento di cui all'art. 7 del Tuif
nell'ambito del procedimento sanzionatorio, e trascurando di valorizzare gli
adempimenti subito posti in essere, giusta il verbale del consiglio di
amministrazione del 22.1.2007), e - nella sostanza - in via sostitutiva e
correttiva del mancato intervento nella sede propria della vigilanza
regolamentare;
insussistenza delle specifiche
contestazioni, formulate in assenza di qualsivoglia adeguato precetto,
evidenziando che le operazioni sui derivati erano regolari, non essendovi
alcuna norma che vieti di porre in essere contratti speculativi, né che
imponga all'intermediario di verificare la correttezza e la corrispondenza al
vero della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 31 del
regolamento Consob, o di applicare discrezionalmente uno spread, essendo l'intermediario
solo tenuto ad informare il cliente - nei rapporti qui in esame instaurati
con operatori qualificati - non appena si sia verificata una perdita pari o
superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e
garanzia;
infondatezza del rilievo sulle
procedure aziendali seguite (per avere la Consob contestato l'adeguatezza
delle stesse in mancanza di una verifica ex ante dell'effettiva idoneità dei prodotti a corrispondere
alle esigenze dei clienti, la cui competenza ed esperienza non sarebbe stata
individuata, ed in difetto di idonee giustificazioni quanto alle condizioni
economiche applicate, per di più in assenza di una vigilanza sul servizio reso
in outsourcin g da *** Banca
Mobiliare), dovuto ad un'inesatta valutazione della vicenda e dei rapporti;
mancata valutazione
dell'elemento soggettivo, in generale, e quanto alla colpa dei singoli
esponenti, avendo la Consob affermato la responsabilità soltanto sulla base
della carica ricoperta, senza nemmeno valorizzare la buona fede degli organi
aziendali, dimostrata dalla pronta esecuzione delle indicazioni pervenute da
Consob;
incensurabilità, in
particolare, dell'operato di Ferdinando B., avendo questi ricoperto la carica
di responsabile della direzione derivati solo in data 13.12.2004 (di tal che
al 30.4.2005 non erano ancora decorsi i sei mesi di permanenza in carica che,
per consolidata prassi della Consob, sono ritenuti necessari per l'irrogabilità
di sanzioni;
assenza di responsabilità in
capo a D.B., non avendo essa avuto alcun ruolo nella "vicenda
derivati", trattandosi di consigliere di amministrazione indipendente e
senza deleghe, atteso che non è ammissibile una responsabilità sostanzialmente
oggettiva correlata ad un generico dovere di vigilanza (con richiesta, in
ogni caso, in via di estremo subordine, di una riduzione della sanzione
relativa ai predetti coobbligati, e ciò avuto riguardo al principio di
proporzionalità della sanzione).
Le doglianze di cui sopra sono
infondate.
Dev'essere innanzi tutto
rilevato, quanto alla questione preliminare relativa alla violazione del
termine di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981, che l'opponente muove
dall'assunto - non condivisibile - secondo cui detto termine decorrerebbe fin
dalla sostanziale chiusura della verifica ispettiva compiuta dalla Banca
d'Italia. Si osserva tuttavia che la Consob, dopo la ricezione della pratica
(nel settembre 2005) e lo studio della stessa, dovette richiedere alla Banca
d'Italia, con nota 17.1.2006, ulteriore documentazione sui processi
decisionali, con dati e notizie sugli accertamenti compiuti e sulle persone
preposte alle varie cariche nella società indagata. Altre informative vennero
infine sollecitate dalla Consob in data 30.3.2006 sia alla Banca d'Italia che
alla stessa *** Banca , pervenute a Consob il 28 giugno 2006 (giorno in cui
soltanto può ritenersi perfezionata la necessaria preliminare fase
acquisitiva). Ne consegue che la notifica delle lettere di contestazione
avvenuta nel mese di agosto 2006 (notifiche tutte perfezionate nel periodo
23/8 - 5/9/2006) risulta idonea ad assicurare l'osservanza del termine di 90
giorni di cui sopra, tenuto conto dell'indispensabile spatium deliberandi assicurato all'autorità amministrativa,
non potendosi all'evidenza ritenere che, in una vicenda connotata da profili
di responsabilità oggetto di accertamenti particolarmente complessi, la mera
consegna della relazione ispettiva da parte della Banca d'Italia fosse già di
per sé idonea a far decorrere il termine per la contestazione,
indipendentemente da ogni altra opportuna verifica istruttoria e valutativa
(cfr. - per i procedimenti sanzionatori Consob - Cass. 19.5.2004 n. 9456, e
da ultimo, con articolate distinzioni, Cass. Sez. Un. 9.3.2007 n. 5395 nonché
Cass. 18.3.2008 n. 7257). Tali approfondimenti nel caso di specie erano
senz'altro necessari, stante - come già detto - l'ingente mole della
documentazione dimessa e la molteplicità delle circostanze oggettive e
soggettive da valutare, in relazione a condotte dell'intermediario
presentanti plurime sfaccettature, al fine di risalire agli estremi degli
illeciti amministrativi; di tal che risulta irragionevole ipotizzare
l'irrilevanza delle acquisizioni specificamente sollecitate, onde procedere
alle formali contestazioni.
In ordine alle questioni di
costituzionalità dell'art. 195 del Tuif, si osserva che la concentrazione
dell'attività istruttoria e di quella decisoria in capo alla medesima Consob
si sottrae ai dubbi di illegittimità costituzionale vagamente sollevati
(sulla base di asserita necessità di un'effettiva "separazione"
delle due funzioni, non essendo sufficiente la mera loro
"distinzione"), posto che non solo non è ravvisabile alcun vulnus all'art. 97 Costituzione, ma
risulta in concreto attuato un equilibrato sistema di suddivisione dei
compiti tra gli apparati amministrativi (ripartito tra gli Uffici incaricati
dell'istruttoria e la Commissione che da ultimo decide sull'eventuale
sanzione), giusta la delibera Consob 21.6.2005 n. 15.086. L'assetto
organizzativo attuato consente, in definitiva, di escludere in radice la
fondatezza della censura, essendo realizzato al contempo anche un adeguato
procedimento imperniato sul contraddittorio con i soggetti incolpati (nella
fattispecie estrinsecatosi con il concreto, pieno esercizio del diritto di
difesa nel corso dell'istruttoria).
Quanto all'ulteriore profilo di
illegittimità adombrato (per essere il presente giudizio impugnatorio
circoscritto ad un unico grado di merito), esso risulta manifestamente privo
di consistenza, non essendo prospettabile una tutela costituzionale a favore
del principio del doppio grado della giurisdizione di merito (che del resto
come noto incontra molteplici deroghe), alla luce della reiteratata
giurisprudenza della stessa Corte costituzionale: cfr. ex plurimis sent. 30.7.1997 n. 288,
nonché ordinanze n.ri 585/2000 e 84/2003).
Le critiche sulla mancata
"copertura" normativa e sulla conseguente omessa specificazione
delle condotte sanzionate non sono minimamente condivisibili.
E' noto che la materia
dell'intermediazione finanziaria è caratterizzata da un marcato carattere di
settorialità, con un elevato livello di "tecnicismo", che rende
necessaria l'integrazione dei precetti di legge mediante norme regolamentari
delegate. Nel caso di specie - per l'appunto - i criteri sono dettati
dall'art. 21, co. l° lett. d) del Tuif, che prevede l'obbligo per i soggetti
abilitati all'intermediazione di "disporre di risorse e procedure, anche
di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei
servizi". A sua volta l'art. 56 regolamento Consob n. 11.522/98 (emanato
in forza di delega: cfr. l'art. 6 del Tuif) impone agli intermediari
l'adozione - tra l'altro, ed in aggiunta ad un'adeguata vigilanza interna -
di procedure interne idonee ad "assicurare l'ordinata e corretta
prestazione dei servizi".
Detta disposizione
regolamentare - rivolta a soggetti qualificati e specificamente abilitati
all'intermediazione, e come tali pienamente in grado di percepire la portata
del comando, relativo all'ordinata prestazione del servizio in modo coerente
alle direttive e finalità stabilite dalla legge - non può (né potrebbe)
predeterminare gli specifici contenuti delle singole procedure interne,
lasciate ovviamente all'autonoma sfera organizzativa e decisionale degli
intermediari, ma si limita a prefissare regole generali di condotta, il cui
contenuto è rimodellato sul rispetto dei generali principi di correttezza e
trasparenza, di volta in volta apprezzabile in relazione alle multiformi
fattispecie, e dunque alle modalità operative in concreto attuate, senza che
residui margine per una valutazione discrezionale in capo all'autorità che
irroga la sanzione (ai sensi degli artt. 190 - 195 Tuif), trattandosi di attività
di natura "vincolata" e da esercitare alla stregua dei criteri e
delle regole stabilite dalla 1. 24.11.1981 n. 689 (cfr. Cass. 24.1.2005 n.
1362).
Ne consegue l'infondatezza
delle ulteriori critiche di principio formulate sia sulla dedotta indeterminatezza
del precetto, sia sulla violazione del principio di legalità (oltre che del
contraddittorio), nonché in ordine all'asserito sviamento del procedimento
sanzionatorio (poiché asseritamente utilizzato in ritardo e per finalità
diverse da quelle sue proprie), atteso che gli assunti della Banca trascurano
di considerare la necessaria portata generale del precetto, destinato ad
assumere un'indispensabile duttilità, in modo coerente con la varia casistica
delle scelte organizzative (tanto più ove si tenga presente l'elevato grado
di sofisticazione dei prodotti finanziari offerti, non negoziati in mercati
regolamentati).
Quanto alle censure relative
alla "sostanza" delle condotte sanzionate, si osserva inannzi tutto
che queste riguardano il periodo 1.3.2003 - 21.7.2005, come specificato nelle
lettere di contestazione (dovendosi rigettare dunque la deduzione di
perplessità sul punto espressa nell'opposizione), ed attengono alle ritenute
carenze delle procedure interne quanto alle operazioni su contratti derivati
"Otc", in relazione a vari profili contestati: a) mancanza di
adeguata procedura per individuare l'idoneità dei derivati alle esigenze del
cliente, la procedura essendo soltanto diretta alla gestione del rischio
"solvibilità" del cliente; b) mancanza di verifica sulla
dichiarazione di "operatore qualificato" resa dal cliente,
rilevante ai sensi dell'art. 31 del reg. Consob n. 11.522/98, onde assicurare
l'effettiva esperienza e competenza dello stesso e dunque la comprensione
della complessa struttura delle operazioni proposte; c) assenza di direttive
per delimitare la discrezionalità degli operatori di altro istituto del
medesimo gruppo, ossia l'*** Banca Mobiliare S.p.a., incaricata di
predisporre i derivati, non essendo inoltre prevista la comunicazione di
informazioni sul meccanismo di pricing;
d) difetto di adeguata vigilanza sulle operazioni in esame concluse in forza
del mandato conferito alla predetta *** Banca *, onde valutare nel continuo
il servizio svolto direttamente da quest'ultima per i clienti *.
In ordine a tali addebiti a ben
vedere le critiche dell'impugnante non si rivelano in grado di scalfire le
inequivoche risultanze dell'atto di accertamento, e dunque gli specifici
rilievi già in detto atto compiutamente formulati, risultando in definitiva
condivisibili le obiezioni svolte dalla Consob circa l'inconsistenza delle
critiche relative allo "stretto merito".
In particolare, passando
all'esame delle condotte censurate, va evidenziato che, in effetti, non
risulta documentata l'adozione di alcuno specifico accorgimento procedurale
atto a verificare il possesso da parte della clientela dei requisiti
richiesti dall'art. 31 del su citato regolamento, di tal che la veste di
operatore qualificato era connessa - con ogni relativo effetto - alla sola
dichiarazione per iscritto del legale rappresentante della società (soluzione
di per sé non ammissibile, avuto riguardo alla già cennata sofisticazione dei
prodotti finanziari negoziati, la cui gestione, nemmeno immune da profili di
azzardo, doveva comportare ogni opportuno controllo preliminare sulla
clientela).
Inoltre, quanto alla procedura
"semaforica" di controllo e di verifica del profilo del cliente,
invocata da *** Banca , la suddetta non appare adeguatamente preordinata alla
necessaria tutela delle esigenze della clientela, comportando in concreto
valutazioni dirette a porre in luce il "rischio cliente", ma
soprattutto nell'ottica di tutelare la banca intermediaria, nel caso di
difficoltà finanziarie del cliente stesso, più che al ben diverso fine - come
invece imposto dagli obblighi di correttezza - di assicurare al medesimo un
prodotto finanziario corrispondente alle di lui specifiche esigenze.
Inoltre, dagli accordi tra ***
Banca Mobiliare e *** Banca non
emerge affatto che fosse stata prevista ed attuata una prassi improntata a
trasparenza quanto alle modalità di calcolo degli "spread" (non comunicate al
cliente); per di più, a carico di Ubm era soltanto prescritta la trasmissione
ad *** Banca degli estremi delle
operazioni con i clienti, quanto ai contratti derivati distribuiti dalla
prima, senza che fosse al contempo prevista una necessaria procedura di
vigilanza sull'operato della mandataria, in merito alla gestione del
rapporto, così da poter verificare - costantemente od almeno per campione -
l'andamento del servizio de quo, alla stregua delle esigenze della clientela.
Del resto, è emerso che solo a
seguito dell'avvio del procedimento sfociato nell'irrogazione della sanzione
qui impugnata, ed in particolare dopo la convocazione del Consiglio di
amministrazione della Banca, risultano in effetti adottate procedure
aziendali migliorative, impostate sulla natura (di estremo rischio) degli
strumenti finanziari in esame.
Anche la critica relativa all'omessa
valutazione dell'elemento soggettivo non ha alcun fondamento.
Si osserva che, alla stregua
del principio desumibile dall'art. 3 della 1. n. 680/1981, la coscienza e
volontà della condotta - nella fattispecie omissiva - va senz'altro presunta,
in difetto di prova di un'incolpevole ignoranza del dovere di intervenire da
parte del soggetto cui la legge imponga l'obbligo relativo, quando il
comportamento richiesto sia comunque desumibile alla stregua dei criteri di
ordinaria diligenza (cfr. in generale, ex
plurimis, Cass. Sez. Un. 6.10.1995 n. 10.508 e - nella presenta
materia - il decreto 22.12.1998 di questa Corte, nonché Cass. 8.3.2001 n.
8343; 25.5.2001 n. 7143; 16.3.2004 n. 5304; 18.7.2005 n. 15.155). Nel caso di
specie non è stata fornita alcuna prova contraria, essendo ovviamente prive
di rilievo le iniziative assunte in corso di procedimento, a distanza di
molto tempo dopo il periodo oggetto di contestazione.
Quanto alle uniche due
posizioni oggetto di una specifica trattazione, relativamente a F.B. ed a
D.B., si osserva che le critiche non sono nemmeno esaminabili (come già
osservato), stante l'inammissibilità dell'opposizione dei singoli esponenti
aziendali. Peraltro, anche a voler valutare dette posizioni, nell'ambito
della sanzione complessivamente determinata a carico della Banca - ma solo
per mera completezza di motivazione (ed a prescindere dal rilievo assorbente
di cui sopra) - si osserva che il B. ebbe la responsabilità della direzione
derivati fin dal 13.12.2004; con la conseguenza che, sia pure soltanto per
l'ultimo periodo in contestazione, il predetto non può essere ritenuto
estraneo alle deficienze accertate fino al 21 luglio 2005. Per quanto
riguarda infine D.B., consigliere di amministrazione, il di lei ruolo apicale
non consente affatto di escludere la responsabilità propria degli
amministratori per l'omessa vigilanza, risultando a tal riguardo irrilevante
la modifica del testo dell'art. 2392 c. c. (giusta la recente novella entrata
in vigore dall'1.1.2004, ossia a cavallo del periodo in esame), essendo
soltanto più intenso il dovere di diligenza - siccome richiesto dalla natura
dell'incarico e dalle specifiche competenze - in caso di attribuzioni proprie
del comitato esecutivo o di funzioni in concreto delegate, senza che assuma
un rilievo scriminante l'assenza di specifiche deleghe (avuto riguardo ai
compiti di vigilanza sull'andamento della gestione sociale istituzionalmente
spettanti a ciascun componente del consiglio di amministrazione della
società). Ciò premesso, in ogni caso non è condivisibile nemmeno l'assunto -
come già detto di per sé irrilevante - circa la mancata ponderazione delle
specifiche condotte e delle diverse attribuzioni in capo ai singoli, atteso
che in concreto gli illeciti accertati appaiono adeguatamente apprezzati ai
fini sanzionatori, nell'ambito della responsabilità propria
dell'intermediario, come può desumersi dai puntuali criteri indicati a pag.
83 dell'atto di accertamento.
L'opposizione di *** Banca va dunque respinta.
*** Banca dev'essere infine condannata a
rifondere a Consob le spese del processo, liquidate come da dispositivo;
sussistono invece giusti motivi per compensare le spese nel rapporto tra gli
altri ricorrenti e la Consob, stante la sostanziale irrilevanza della loro
opposizione, in quanto inammissibile.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia,
definitivamente pronunciando sulla causa proposta da *** Banca S.p.a. ed altri avverso la delibera
sanzionatoria 1.8.2007 della Consob,
dichiara inammissibile
l'opposizione svolta da omissis…
e compensa per l'intero le
spese di lite tra le suddette parti e la Consob;
rigetta l'opposizione svolta da
*** Banca S.p.a. e condanna la
predetta a rifondere a favore di Consob le spese del presente procedimento,
liquidate in complessivi € 5.329,00, di cui € 4.150,00 per onorari ed €
1.096,00 per diritti, il resto per spese, oltre al rimborso forfettario spese
generali.
Si comunichi alle parti, e
manda al Cancelliere per la trasmissione del presente decreto alla Consob, ai
sensi dell'art. 195 d. lgs. n. 58/1998.
Così deciso in Venezia, 12
giugno 2008
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