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Sezione I - Giurisprudenza

documento 134/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Milano – Dr. E. Consolandi – 17 marzo 2005.

(134-m1)

Nuovo processo societario – Procedimento sommario – Integrazione del contraddittorio – Inammissibilità.

 

Società in accomandita semplice – Liquidazione della quota del socio uscente – Soggetti obbligati – Derogabilità della disciplina.

(134-m1)

Il procedimento sommario di cognizione previsto dagli artt. 19 e ss. del d. lgs. n. 5/03, da restringersi ad una sola udienza per espressa previsione legislativa, è incompatibile con la integrazione del contraddittorio in virtù delle finalità di snellezza e di rapidità che sono il precipuo fine del nuovo istituto introdotto all’art. 19 citato. (fb)

(134-m2)

Il soggetto obbligato alla liquidazione della quota del socio uscente di società in accomandita semplice è la società e non i singoli soci, se non previa escussione della prima.

Trattasi tuttavia di disciplina derogabile per accordo tra i soci, i quali possono prevedere nello statuto o in successive pattuizioni di accollare a loro stessi piuttosto che alla società l’onere della liquidazione delle quote di coloro che escano dalla società per morte o altra causa. (fb)

 

 

(134-t)

(omissis)

La ricorrente era moglie di un socio accomandatario della Alfa sas, defunto, e dunque ora ne è erede per la quota di un mezzo; altro erede è il figlio minore Marco Bianchi. Il contratto sociale si è sciolto limitatamente alla partecipazione del de cuius e su questa conclusione le parti sostanzialmente concordano: si tratta di una affermazione della ricorrente non contrastata dalle controparti che, anzi, nella persona del sig. Giampietro Bianchi, hanno provveduto ad affidare a un perito (M.P., consulente tributario) la redazione di una stima della società al fine della “determinazione del valore della società alla data del 3.12.2002 e, in particolare, la valutazione della quota di partecipazione del socio Andrea Bianchi, deceduto”. Vi è stato dunque un comportamento che ha inizialmente eseguito la liquidazione richiesta dalla G., addivenendo alla valutazione della quota in euro 379.242,00. La ricorrente parte proprio da questa perizia per affermare il suo diritto alla metà della somma calcolata dal perito nominato, affermando, in ciò non smentita dalle controparti, che la metà spettante al figlio minore è già stata versata.

Questa è la pretesa che la ricorrente fa valere in via di cognizione sommaria, non cautelare, con l’art. 19 del d.lg 5/2003.

Deve tuttavia osservarsi preliminarmente che la ricorrente rivolge la sua domanda verso i soci superstiti della società, mentre, come rileva la difesa dei resistenti, il primo obbligato al pagamento per liquidazione della quota del socio defunto ex artt. 2284 e 2289 cc è la società stessa.

In tal modo i resistenti mostrano di non intendere liquidare personalmente la quota del socio defunto e di non rinunciare alla preventiva escussione della società.

Su questo punto è intervenuta di recente la Cassazione a sezioni unite (sent. 291/2000) che ha risolto un annoso contrasto giurisprudenziale a favore della obbligazione della società e non dei singoli soci, se non previa escussione della prima.

In effetti il concetto stesso di liquidazione è quello dello storno di una parte del capitale sociale a favore del soggetto uscente. Con riferimento alla società in accomandita ed alla posizione specifica degli accomandanti, la liquidazione a carico dei soci potrebbe portare ad un superamento della responsabilità limitata di questi, aggiungendo al rischio del capitale da loro conferito la responsabilità per la liquidazione dei soci uscenti. L’obbligo della liquidazione in capo ai soci, inoltre, priverebbe gli eredi del socio della garanzia offerta dal patrimonio sociale, residuando solo la garanzia offerta dal patrimonio dei soci, proprio rispetto ad un credito che trova, invece, fonte e giustificazione nella gestione societaria della impresa.

Si tratta di una disciplina derogabile, poiché i soci sono certamente liberi di prediligere, nel contratto originario o in successive pattuizioni, di accollare a loro stessi piuttosto che alla società l’onere della liquidazione delle quote di coloro che escano dalla società, per morte o altro fatto; una siffatta clausola avrebbe il significato di salvaguardare il patrimonio destinato alla gestione della impresa rispetto ai patrimoni dei soci, in una ottica di continuazione e tutela della attività economica gestita in forma societaria.

Nella specie è presente una clausola (la n. 14) sulla morte del socio, inserita nello statuto della Alfa sas probabilmente per motivi squisitamente tributari, che forse oggi, a seguito dei mutamenti dell’imposizione sulle successioni, non hanno più ragion d’essere.

In ogni caso la clausola stabilisce che “in caso di successione i soci superstiti hanno diritto di liquidare la quota del socio defunto”, stabilendo i criteri: questa dizione non è sufficiente a sancire un diritto degli eredi ad essere liquidati dai soci piuttosto che dalla società, cioè a vincolare i soci all’accollo del debito per liquidazione degli eredi dei soci defunti, perché stabilisce un diritto dei soci e non un loro dovere ovvero impegno in tal senso.

Non vi è dunque nello statuto alcuna deroga al sistema legale, per cui deve applicarsi la disciplina stabilita dalla Cassazione a sezioni unite. Ne discende che la domanda come formulata nel presente procedimento è mal posta, perché non è chiamata la società che deve in primis rispondere del debito nei confronti degli eredi.

In conseguenza della difesa avanzata in tal senso dai resistenti, da accogliersi per i detti motivi, non può essere emessa la ordinanza immediatamente esecutiva di condanna chiesta dal ricorrente.

Questo esime dall’entrare nel merito della domanda riconvenzionale avanzata dai resistenti e dalla legittimazione a proporla in capo ai soci uti singuli in luogo della società.

Per altro verso la cognizione sommaria, da restringersi ad una sola udienza per espressa previsione legislativa, prevista dalla procedura adita è incompatibile con la integrazione del contraddittorio, proprio per le finalità di snellezza e rapidità che sono il precipuo fine del nuovo istituto introdotto all’art. 19 del d.lg. 5/2003.

La norma stessa prevede che “in ogni altro caso” rispetto alla emissione della ordinanza immediatamente esecutiva – come detto qui impossibile - il processo possa continuare, sempre ad impulso di parte, e che all’uopo si fissi termine ex art. 6 del d.lg. 5/2003, con il che si potrà provvedere alle integrazioni di contraddittorio che le parti riterranno opportune, anche alla luce delle posizioni reciprocamente assunte.

P.Q.M.

Visti gli artt. 19 c.4 e 6 d.lg. 5/2003

Respinge la richiesta di ordinanza immediatamente esecutiva formulata da G.L. con ricorso 15.12.2004 e assegna alla stessa termine per deposito memoria di replica in 40 giorni a decorrere dal 20 marzo 2005.














 

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