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Tribunale di Milano
– Dr. E. Consolandi – 17 marzo 2005.
(134-m1)
Nuovo processo societario –
Procedimento sommario – Integrazione del contraddittorio – Inammissibilità.
Società in accomandita
semplice – Liquidazione della quota del socio uscente – Soggetti obbligati –
Derogabilità della disciplina.
(134-m1)
Il
procedimento sommario di cognizione previsto dagli artt. 19 e ss. del d. lgs.
n. 5/03, da restringersi ad una sola udienza per espressa previsione
legislativa, è incompatibile con la integrazione del contraddittorio in virtù
delle finalità di snellezza e di rapidità che sono il precipuo fine del nuovo
istituto introdotto all’art. 19 citato.
(fb)
(134-m2)
Il
soggetto obbligato alla liquidazione della quota del socio uscente di società
in accomandita semplice è la società e non i singoli soci, se non previa
escussione della prima.
Trattasi
tuttavia di disciplina derogabile per accordo tra i soci, i quali possono
prevedere nello statuto o in successive pattuizioni di accollare a loro
stessi piuttosto che alla società l’onere della liquidazione delle quote di
coloro che escano dalla società per morte o altra causa.
(fb)
(134-t)
(omissis)
La ricorrente era moglie di un socio accomandatario della Alfa sas,
defunto, e dunque ora ne è erede per la quota di un mezzo; altro erede è il
figlio minore Marco Bianchi. Il contratto sociale si è sciolto limitatamente
alla partecipazione del de cuius e su questa conclusione le parti
sostanzialmente concordano: si tratta di una affermazione della ricorrente
non contrastata dalle controparti che, anzi, nella persona del sig.
Giampietro Bianchi, hanno provveduto ad affidare a un perito (M.P.,
consulente tributario) la redazione di una stima della società al fine della
“determinazione del valore della società alla data del 3.12.2002 e, in
particolare, la valutazione della quota di partecipazione del socio Andrea
Bianchi, deceduto”. Vi è stato dunque un comportamento che ha inizialmente
eseguito la liquidazione richiesta dalla G., addivenendo alla valutazione
della quota in euro 379.242,00. La ricorrente parte proprio da questa perizia
per affermare il suo diritto alla metà della somma calcolata dal perito
nominato, affermando, in ciò non smentita dalle controparti, che la metà
spettante al figlio minore è già stata versata.
Questa è la pretesa che la ricorrente fa valere in via di cognizione
sommaria, non cautelare, con l’art. 19 del d.lg 5/2003.
Deve tuttavia osservarsi preliminarmente che la ricorrente rivolge
la sua domanda verso i soci superstiti della società, mentre, come rileva la
difesa dei resistenti, il primo obbligato al pagamento per liquidazione della
quota del socio defunto ex artt. 2284 e 2289 cc è la società stessa.
In tal modo i resistenti mostrano di non intendere liquidare
personalmente la quota del socio defunto e di non rinunciare alla preventiva
escussione della società.
Su questo punto è intervenuta di recente la Cassazione a sezioni
unite (sent. 291/2000) che ha risolto un annoso contrasto giurisprudenziale a
favore della obbligazione della società e non dei singoli soci, se non previa
escussione della prima.
In effetti il concetto stesso di liquidazione è quello dello storno
di una parte del capitale sociale a favore del soggetto uscente. Con
riferimento alla società in accomandita ed alla posizione specifica degli
accomandanti, la liquidazione a carico dei soci potrebbe portare ad un
superamento della responsabilità limitata di questi, aggiungendo al rischio
del capitale da loro conferito la responsabilità per la liquidazione dei soci
uscenti. L’obbligo della liquidazione in capo ai soci, inoltre, priverebbe
gli eredi del socio della garanzia offerta dal patrimonio sociale, residuando
solo la garanzia offerta dal patrimonio dei soci, proprio rispetto ad un
credito che trova, invece, fonte e giustificazione nella gestione societaria
della impresa.
Si tratta di una disciplina derogabile, poiché i soci sono
certamente liberi di prediligere, nel contratto originario o in successive
pattuizioni, di accollare a loro stessi piuttosto che alla società l’onere
della liquidazione delle quote di coloro che escano dalla società, per morte
o altro fatto; una siffatta clausola avrebbe il significato di salvaguardare
il patrimonio destinato alla gestione della impresa rispetto ai patrimoni dei
soci, in una ottica di continuazione e tutela della attività economica
gestita in forma societaria.
Nella specie è presente una clausola (la n. 14) sulla morte del
socio, inserita nello statuto della Alfa sas probabilmente per motivi
squisitamente tributari, che forse oggi, a seguito dei mutamenti
dell’imposizione sulle successioni, non hanno più ragion d’essere.
In ogni caso la clausola stabilisce che “in caso di successione i
soci superstiti hanno diritto di liquidare la quota del socio defunto”, stabilendo
i criteri: questa dizione non è sufficiente a sancire un diritto degli eredi
ad essere liquidati dai soci piuttosto che dalla società, cioè a vincolare i
soci all’accollo del debito per liquidazione degli eredi dei soci defunti,
perché stabilisce un diritto dei soci e non un loro dovere ovvero impegno in
tal senso.
Non vi è dunque nello statuto alcuna deroga al sistema legale, per
cui deve applicarsi la disciplina stabilita dalla Cassazione a sezioni unite.
Ne discende che la domanda come formulata nel presente procedimento è mal
posta, perché non è chiamata la società che deve in primis rispondere del
debito nei confronti degli eredi.
In conseguenza della difesa avanzata in tal senso dai resistenti, da
accogliersi per i detti motivi, non può essere emessa la ordinanza
immediatamente esecutiva di condanna chiesta dal ricorrente.
Questo esime dall’entrare nel merito della domanda riconvenzionale
avanzata dai resistenti e dalla legittimazione a proporla in capo ai soci uti
singuli in luogo della società.
Per altro verso la cognizione sommaria, da restringersi ad una sola
udienza per espressa previsione legislativa, prevista dalla procedura adita è
incompatibile con la integrazione del contraddittorio, proprio per le
finalità di snellezza e rapidità che sono il precipuo fine del nuovo istituto
introdotto all’art. 19 del d.lg. 5/2003.
La norma stessa prevede che “in ogni altro caso” rispetto alla
emissione della ordinanza immediatamente esecutiva – come detto qui
impossibile - il processo possa continuare, sempre ad impulso di parte, e che
all’uopo si fissi termine ex art. 6 del d.lg. 5/2003, con il che si potrà
provvedere alle integrazioni di contraddittorio che le parti riterranno
opportune, anche alla luce delle posizioni reciprocamente assunte.
P.Q.M.
Visti gli artt. 19 c.4 e 6 d.lg. 5/2003
Respinge la richiesta di ordinanza immediatamente esecutiva
formulata da G.L. con ricorso 15.12.2004 e assegna alla stessa termine per
deposito memoria di replica in 40 giorni a decorrere dal 20 marzo 2005.
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