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Profili processuali, foro del consumatore
Tribunale
di Milano 26 settembre 2008 – Est. Carla Romana Raineri.
Codice
del consumo – Foro esclusivo di residenza o domicilio del consumatore –
Clausola oggetto di trattativa individuale – Derogabilità.
Affinchè si possa derogare alla regola del foro di
residenza o domicilio eletto del consumatore, il contratto tra un
professionista ed un consumatore deve
contenere una clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale. (fb)
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione
notificato in data 16.05.07, il Sig. M. G. si opponeva al decreto ingiuntivo
n. 11951/07, R.G. 18889/07, emesso dal Tribunale di Milano, eccependo in via
preliminare la incompetenza territoriale del Giudice adito, chiedendo nel
merito che venisse accertata l’esatta misura del dovuto, ritenendo non
giustificato l’importo azionato da F. S.p.a. in sede monitoria. Concludeva,
pertanto, per la cancellazione della causa dal ruolo, ovvero per la revoca
del decreto opposto, nel favore delle spese di lite.
Con comparsa di
costituzione e risposta del 20.12.07 si costituiva in giudizio F., instando
per la conferma dell’opposto decreto, con rigetto dell’opposizione
avversaria, in quanto priva di fondamento giuridico, con vittoria delle spese
sia del giudizio ordinario che di quello monitorio.
All’udienza del
15.01.08 il giudice, al fine di esperire il tentativo di conciliazione e per
ottenere dei chiarimenti in ordine alle modalità di stipula del contratto di
finanziamento alla base del contenzioso, fissava per la comparizione
personale delle parti, l’udienza del 27.03.08.
A tale udienza il
Giudice, ritenuta l’astratta idoneità della eccezione pregiudiziale a
definire il giudizio, invitava i procuratori delle parti a precisare le
conclusioni fissando all’uopo l’udienza del 6.05.08, data in cui la causa
veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge alle
parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Carattere decisivo
assume per la definizione della presente vertenza l’eccezione sollevata
dall’attore-opponente, Sig. M., che deduce l’incompetenza territoriale del
foro di Milano in virtù dell’applicabilità alla fattispecie della disciplina
a tutela del consumatore e, per l’effetto, l’esclusività ed inderogabilità
del foro territoriale costituito dal luogo di residenza del consumatore.
Si deve osservare
preliminarmente che nessuna contestazione è stata svolta in ordine alla
qualità di consumatore del Sig. M.; pertanto la circostanza può ritenersi
pacifica.
La difesa della
convenuta-opposta contesta in primo luogo l’applicabilità alla fattispecie
dell’art. 63 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo), prevedendo tale articolo
una competenza territoriale inderogabile “limitatamente alle
controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo”. Il
capo in questione si riferisce invero al credito al consumo, ai contratti
negoziati fuori dai locali commerciali ed ai contratti a distanza.
Nell’ambito di tali
tipologie di contratto, il legislatore, ravvisando una particolare situazione
di squilibrio tra il professionista ed il consumatore, ha previsto
l’istituzione di un foro speciale ed inderogabile a tutela della parte
ritenuta più debole.
La convenuta opposta
nega che il contratto oggetto di causa sia stato negoziato fuori dai locali
commerciali e considera dunque applicabile unicamente la disciplina generale
dei contratti tra professionista e consumatore, contenuta nel Codice del
Consumo agli artt. 33 e ss.
In tale prospettiva F.
S.p.a., richiamando l’attenzione sul fatto che l’art. 33, lett. u) si limita a prevedere che: “si presumono vessatorie fino a prova
contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (…) stabilire come sede del foro competente
sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio
elettivo del consumatore”, osserva che la norma stabilisce solo la
vessatorietà di una eventuale clausola derogativa della competenza, ma non
anche un principio di inderogabilità come previsto dal già citato art. 63
cod. cons.
Di talché, una volta
esclusa la inderogabilità del foro del consumatore, la competenza
territoriale ben potrebbe radicarsi sotto il profilo degli alternativi fori
legislativamente previsti dagli artt. 19, 20 c.p.c.
La tesi è suggestiva ma
non può essere condivisa.
Ed invero, la difesa
dell’opposta attribuisce alla qualificazione del foro del consumatore ex art.
33 lett. u) come foro
“esclusivo” un significato in contrasto con la ratio della norma.
A tal proposito va
osservato che la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un.
n. 14669/03; Cass. n. 377/07; Cass. 4208/07; Cass. 3379/05; Cass. 16574/05) e
di merito (tra tutte Tribunale di Venezia 27.09.06) è ormai consolidata nel
ritenere che la disposizione dettata dall’art. 1469 bis, 3 comma, ora art.
33, lett. u) Cod. Cons. si interpreta
“nel senso che il legislatore,
nelle controversie fra consumatore e professionista, ha stabilito la
competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo in cui il consumatore
ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola
che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché
coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei
vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile perle
controversie nascenti da contratto”.
In altri termini l’art. 33, lett. u) Cod. Cons., nel presumere la vessatorietà della clausola
che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella
di residenza o domicilio del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale,
derogabile solo ed esclusivamente con trattativa individuale.
Né l’art. 1469 ter (ndr: ora art. 34, comma 3 cod. cons.), per il quale non sono vessatorie le
clausole che riproducono disposizioni di legge, potrebbe essere interpretato
vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore (così
Tribunale di Venezia 27.09.06).
E tale tutela verrebbe
altresì elusa nel caso in cui il professionista ometta di inserire nel
contratto qualsivoglia clausola indicativa della competenza per far concorrere,
con il foro del consumatore, i fori alternativi previsti ex lege (nel caso in
esame il forum destinatae solutionis).
In conclusione, in
armonia con la ratio sottesa
all’art. 33 lett. u) del Codice
del Consumo, e letta la disposizione nella sistematicità del Codice stesso,
si deve ritenere che per poter derogare al foro di residenza o domicilio
eletto del consumatore, il contratto tra un professionista ed un consumatore deve contenere una clausola che
sia stata oggetto di trattativa individuale.
Le considerazioni sin
qui esposte rendono irrilevante l’ulteriore indagine in ordine al luogo di
conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 Cod.
Cons.
L’opposizione va conclusivamente
accolta, con riferimento all’eccezione preliminare, stante l’incompetenza
territoriale del Tribunale di Milano.
Le spese processuali,
che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.I., in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra statuizione
assorbita,
dichiara la propria
incompetenza a decidere della controversia per essere territorialmente
competente il foro del consumatore in applicazione dell’art. 33 lett u) D.Lgs
206/2005;
dichiara la nullità del
decreto ingiuntivo n. 11951/07, R.G. 18889/07, emesso dal Tribunale di
Milano;
condanna parte
convenuta opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore
dell’attore-opponente, liquidandole all’uopo in Euro 300,00 per esborsi; Euro
900,00 per diritti; Euro 1.800,00 per onorari; oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano,
lì 26.09.08
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