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Tribunale di Milano
– Dr. Enrico Consolandi – 27 gennaio 2005.
Processo societario – Istanza
di fissazione d’udienza notificata in pendenza del termine di trenta giorni
spettante all’attore ex art. 4, 2° co. D. lgs. 5/2003 – Salvaguardia del
contraddittorio – Inammissibilità dell’istanza.
(136-m)
Posto che la
Costituzione pone il contraddittorio ed il diritto di difesa come cardini del
sistema processuale, si deve ritenere che il convenuto possa notificare
all’attore l’immediata istanza di fissazione d’udienza ex art. 8, 2° co. lettera
c, solo quando le difese del convenuto stesso siano tali da non
necessitare replica. Diversamente opinando, consentendo cioè l’immediata
istanza di fissazione d’udienza, si creerebbe una disparità tra attore e
convenuto poiché si impedisce all’attore di precisare o modificare le domande
che resterebbero così cristallizzate nel modo in cui questi le aveva
formulate prima di conoscere le eccezioni di controparte.
(fb)
(136-t)
Il giudice relatore dott. Enrico Consolandi, incaricato anche della
trattazione presidenziale con provvedimento 7 gennaio 2005, letti gli atti,
sentite le parti il 26 gennaio 2005 nel procedimento incidentale sulla
richiesta di inammissibilità della istanza di fissazione di udienza ha
pronunziato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
·
La istanza suddetta è stata notificata il 24
dicembre 2004 dalla convenuta società
·
La convenuta aveva notificato comparsa di
risposta stesa su 45 pagine il 10 dicembre 2004
· In tale comparsa non viene fissato alcun termine per
la comparsa di risposta
·
La costituzione del convenuto è avvenuta il 17
novembre 2004
·
L’attore ha depositato il 10 gennaio 2005
comparsa di risposta, depositando documenti, della quale il convenuto
eccepisce la inammissibilità perché effettuata dopo il deposito della istanza
di fissazione udienza
· Pertanto la istanza di fissazione è avvenuta nei
20 giorni dalla costituzione del convenuto, nella pendenza del termine di
trenta giorni assegnato per legge – non dal convenuto nel caso di specie -
per la comparsa di risposta, poi tempestivamente depositata (il 9 gennaio era
infatti domenica ed il termine di 30 giorni va prorogato al trentunesimo).
Occorre premettere l’osservazione che il nuovo rito societario
prevede due possibili schemi alternativi per il convenuto, quando riceva la
citazione, e cioè la istanza di fissazione udienza, ovvero la fissazione di
un termine all’attore per memorie di replica.
Si tratta di comportamenti alternativi ed incompatibili perchè,
ferma restando la necessità, per la costituzione del convenuto, della sua
comparsa di risposta, sarebbe contraddittorio fissare un termine per replica
e contemporaneamente richiedere la definizione immediata del processo.
La scelta fra i due comportamenti ha rilevanti effetti processuali,
che le parti, nel caso, mostrano di ben conoscere, ma proprio queste
differenze impongono di ritenere che la scelta non sia lasciata alla mera
discrezionalità del convenuto, ma debba ricollegarsi al tipo di difesa di
questi.
Questo significato deve darsi alla letterale previsione dell’art. 4
comma 2 d. lg. 5/2003 che prevede il caso dell’art. 8 comma 2 lettera C, con
l’espressione “fermo quanto disposto”, e che dunque indica esplicitamente
l’esistenza della alternativa, ma non quando si possa far ricorso all’uno piuttosto
che all’altro comportamento processuale.
I casi in cui si possa fare ricorso alla immediata istanza di
fissazione di udienza debbono perciò farsi discendere da principi generali e
in primis dalla Costituzione che pone il contraddittorio e il diritto di
difesa come cardini del sistema processuale. Contraddittorio che significa la
possibilità di essere ascoltati sulle affermazioni della controparte; difesa
che significa poter conoscere le motivazioni altrui prima di esprimersi e ciò
deve valere sia per il convenuto, nell’eccepire, che per l’attore nel
replicare.
Sotto il profilo letterale l’espressione “fermo quanto disposto
nell’articolo 8, comma 2, lettera c” (art. 4 c. 2 d. lg. 5/2003), non a caso
inserita nella trattazione del termine per la memoria di replica dell’attore,
prevede una alternativa alla fissazione di un termine per la replica, perché
proprio tale fissazione comporta il riconoscimento della possibile necessità
di una replica.
Deve dunque concludersi che la immediata istanza di fissazione può
esperirsi - ed è prevista – solo quando la natura della difesa del convenuto
sia tale da non necessitare replica, dunque nemmeno la fissazione di un
termine: per le difese, in altre parole, ridotte all’osso che non portino
argomenti nuovi, ma si limitino ad una generica negatoria delle tesi di
controparte.
Tuttavia la scelta sull’apporre o meno un termine non può essere
lasciata alla libera scelta del convenuto, ma farsi dipendere dalle sue
difese, altrimenti si consentirebbe al convenuto di svolgere ampie difese e
di negare – omettendo intenzionalmente la fissazione del termine - alla
controparte la possibilità di prendere posizione, anche con elementi di
prova, su questi nuovi argomenti.
Come s’è accennato, la replica è esplicazione di principi costituzionali,
per cui non può consentirsi al convenuto di svolgere difese ed eccezioni che
comportino anche la sola opportunità di replica e al contempo omettere di
fissare il termine e presentare istanza di fissazione, in modo da “forzare”
le decadenze previste dalla legge per l’attore.
Infatti con la immediata istanza di fissazione di udienza si crea
una disparità fra attore e convenuto, perchè in tal modo si impedisce
all’attore di precisare o modificare le domande, che così restano
cristallizzate nel modo in cui questi le aveva formulate prima di conoscere
le eccezioni di controparte.
Questa disparità resta acuita dalla inserzione del comma 2 bis
dell’art. 10 d.lg. 5/2003 – dovuta al recentissimo decreto del 30 dicembre
2004 – che stabilisce che si tengano per pacifici i fatti allegati dalle
parti e non specificamente contestati. In altre parole ove si ritenesse la
istanza di fissazione di udienza esperibile unitamente ad una comparsa di
risposta corposa ed estesa, con affermazione di fatti nuovi, l’attore si
troverebbe per dati irrimediabilmente per pacifici dei fatti della
allegazione dei quali egli non poteva essere a conoscenza.
Questa modifica legislativa, che comporta una necessità logica di
replica sui fatti allegati dal convenuto in comparsa di risposta, onde non
trovarseli assodati, unitamente alla necessità di prendere posizione sui
“fatti posti dall’altra parte a fondamento della domanda” (art. 4 d.
lg5/2003) riducono di molto lo spazio della immediata istanza di fissazione,
ma, si ripete, si impone, alla luce dei principi costituzionali, una
interpretazione rigorosa della norma.
Ancora: per la preclusione sancita dall’art. 10 comma 2 d.lg. 5/2003
l’attore si troverebbe privato della possibilità di prova contraria rispetto
alle eccezioni sollevate in comparsa di risposta dal convenuto, che come tali
non poteva conoscere, a nulla in ciò potendo valere le note conclusionali di
cui all’art. 10 c. 2 d.lg.5/2003, né, tanto meno, la discussione orale.
Tutto ciò si tradurrebbe in palesi vizi del principio di parità
delle parti sancito dall’art. 111 della Costituzione e ancor prima dei
diritti costituzionali di azione e di difesa di cui all’art. 24 della nostra
Carta Fondamentale.
E’ anche sotto questo profilo dovuta una interpretazione che non
leda tali principi della giurisdizione e perciò che riduca i casi in cui
possano darsi i menzionati “inconvenienti”.
Nel caso di specie la difesa del convenuto è estremamente ampia ed
articolata e vi è una lunga ricostruzione in fatto, sulla quale appare
illegittimo impedire una replica all’attore.
Vi è un capitolo – il terzo - della comparsa di costituzione e
risposta denominato “le vicende successive alla stipulazione del contratto”
che opera una ricostruzione di fatto in parte divergente da quella
dell’attore, con fatti nuovi rispetto a quelli della citazione, sui quali la
apposizione del termine per memoria di replica, termine che il convenuto ha
omesso di fissare, avrebbe consentito una razionale presa di posizione
dell’attore.
Vi è, ancora, nella comparsa di costituzione e risposta, il rilievo
di inadempimenti da parte dell’attore (capitolo 4), cui il convenuto
ricollega la “decadenza dell’approvazione dei nominativi ” e la mancata
assunzione del rischio proprio del factor. Tale eccezione, sia in fatto che in
diritto, non sarebbe certo sollevabile d’ufficio e dunque il tipo di difesa
scelto dal convenuto deve ritenersi incompatibile con la immediata istanza di
fissazione di udienza, ancorché la intenzione di formulare tale istanza sia
stata enunciata nella comparsa e sia stato intenzionalmente omesso il termine
per la replica.
IL termine per la memoria di replica avrebbe dovuto dunque essere
indicato, vi sono eccezioni che impediscono la immediata istanza di
fissazione e la sanzione, processuale, è la declaratoria di inammissibilità,
secondo la eccezione processuale sollevata dalla parte attrice.
Va conseguentemente respinta la richiesta, del convenuto, di
dichiarare inammissibile la memoria di replica, con produzione documentale,
dell’attore, in quanto non si è verificata la decadenza invocata, perché
l’istanza di fissazione, per quanto detto, è inammissibile.
Vanno invece stabiliti nuovi termini per il prosieguo della causa,
tenendo conto dell’intervenuta memoria di replica.
E’ appena il caso di rilevare, in fine, che la eccezione sul rito
nulla rileva in questo procedimento incidentale, perché espressamente
riservata alla sede collegiale dall’ultimo comma dell’art. 16 d.lg. 5/2003
PQM
Visto l’art. 8 u.c. d.lg. 5/2003
Dichiara l’inammissibilità della istanza di fissazione di udienza
collegiale presentata da Factorit spa e depositata il 24 dicembre 2004 e
fissa al convenuto termine per la notifica di eventuale ulteriore replica ex
art. 7 d. lg. 5/2003 ovvero per istanza ex art. 8 d.lg 5/2003 in 20 giorni
dal 27 gennaio 2005.
Si comunichi.
Milano 27 gennaio 2005
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