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Sezione I - Giurisprudenza

documento 138/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Milano sez. VI civ. – Dr. Elisa Ceccarelli – 21 febbraio 2005.

 

Processo societario – Istanza di immediata fissazione d’udienza notificata dal convenuto – Concentrazione e speditezza nel nuovo processo societario – Onere dell’attore di indicare tutti gli elementi a sostegno delle proprie domande Sussistenza.

(138-m)

La disposizione che consente al convenuto di chiedere la fissazione dell’udienza entro 20 giorni dalla data della propria costituzione quando in essa non abbia proposto domanda riconvenzionale né sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio risponde alla ratio del nuovo processo di far sì che le parti definiscano le rispettive domande ed istanze istruttorie in termini di concentrazione e speditezza. L’attore ha quindi ha l’onere di esporre subito nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle sue domande e ciò proprio in vista della possibilità che il convenuto, senza allargare il thema decidendum, possa semplicemente opporsi alle sue domande e chiedere subito che su di esse si pronunci il collegio.

Il diritto di difesa dell’attore non subisce, in tale ipotesi, alcun apprezzabile pregiudizio poiché egli ha diritto di formulare definitivamente le proprie domande ed istanze con la nota ex art. 10, 1° comma e di replicare alle argomentazioni del convenuto con la memoria conclusionale prevista dall’art. 12, 3° comma, lettera e). (fb)

 

 

(138-t)

Il Presidente

Nel procedimento n. 79205/04 promosso da XY contro Banca

vista la richiesta per dichiarazione di inammissibilità depositata il 10 febbraio dalla difesa degli attori a seguito di istanza di fissazione di udienza notificata il 4 febbraio dalla difesa della banca convenuta e depositata in cancelleria il 5 febbraio

sentite all’odierna udienza entrambe le difese

o s s e r v a

la difesa della banca ha presentato l’istanza predetta dopo essersi costituita con comparsa notificata a controparte il 24 gennaio e depositata il 28 gennaio;

con le conclusioni formulate in tale comparsa ha sostenuto l’infondatezza della domanda degli attori e ne ha chiesto la reiezione, senza proporre alcuna domanda riconvenzionale né sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio;

la difesa degli attori sostiene che l’istanza sarebbe inammissibile poiché nelle espressioni “domande riconvenzionali” e “eccezioni non rilevabili d’ufficio” a cui fa riferimento l’art.8, comma 2, lettera a), del D.L.vo 5/03 dovrebbero intendersi ricomprese anche le difese di merito e di rito fondate su circostanze in contrasto con la domanda degli attori e quindi anche tutte le argomentazioni difensive formulate dalla difesa della banca nella comparsa di costituzione, tanto più considerato che tale difesa ha prodotto, costituendosi, dei documenti ed in particolare uno (doc.13) di cui la difesa degli attori intende disconoscere la sottoscrizione;

andando di contrario avviso si comprometterebbe, secondo gli attori, il loro diritto di replicare alle ragioni avversarie ed inoltre, in forza del comma 2 bis, aggiunto all’art. 10 del citato D.L.vo dal c.d. decreto correttivo n.310/04, si dovrebbero ritenere pacifici i fatti allegati ex adverso.

Questa tesi non può essere condivisa..

Per eccezioni non rilevabili d’ufficio si devono intendere, alla luce di un’interpretazione rigorosa e rispettosa del significato processuale dell’espressione usata dalla norma, le eccezioni in senso stretto e non invece genericamente le argomentazioni difensive.

Tale interpretazione appare conforme alla ratio del processo regolato dal D.L.vo in questione che è quella di far sì che le parti definiscano le rispettive domande ed istanze istruttorie in termini di concentrazione e speditezza; perciò l’attore ha l’onere di esporre subito nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle sue domande proprio in vista della possibilità che il convenuto, senza allargare il thema decidendum, possa semplicemente opporsi alle sue domande e chiedere subito che su di esse si pronunci il collegio.

Il diritto di difesa dell’attore non subisce alcun apprezzabile pregiudizio poiché egli ha diritto di formulare definitivamente le proprie domande ed istanze con la nota ex art. 10, 1° comma e di replicare alle argomentazioni del convenuto con la memoria conclusionale prevista dall’art. 12, 3° comma, lettera e) .

Nella specie, non sembra potersi ritenere che dalla richiesta di rimessione alla decisione collegiale derivi, a danno degli attori, una preclusione a contraddire le circostanze di fatto dedotte dal convenuto e contrarie a quelle già poste a fondamento della domanda introduttiva del giudizio, né tanto meno una preclusione a difendersi rispetto al contenuto di documenti prodotti con la comparsa di costituzione ed in particolare a contrapporre al disconoscimento di una scrittura privata, proposto per la prima volta in tale comparsa dal convenuto, il diritto degli attori di chiederne la verificazione.

Una tale conclusione sarebbe contraria a principi di razionalità e di giusto processo e fuori dai limiti di una doverosa interpretazione delle norme processuali orientata ai valori costituzionali.

Dal rigetto della richiesta di inammissibilità proposta dagli attori consegue la designazione del Giudice Relatore ex art. 12, 2° comma e la fissazione del termine ex art.8 , 5° comma, per il deposito da parte degli attori della nota ex art.10, 1° comma D. L.vo cit.

P.Q. M.

visti gli art. 8, 5° comma, 10, 1° comma e 12 D.L.vo n.5/03

designa

come relatore al collegio il Giudice Dott.

f i s s a

termine di 10 giorni successivi alla comunicazione della presente ordinanza per il deposito da parte della difesa degli attori della nota di cui all’art.10, 1° comma D.L.vo cit.

Si comunichi a mezzo fax.

Milano, lì 21 febbraio 2005

Il Presidente Dott. Elisa Ceccarelli














 

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