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Tribunale di Milano
sez. VI civ. – Dr. Elisa Ceccarelli – 21 febbraio 2005.
Processo societario – Istanza
di immediata fissazione d’udienza notificata dal convenuto – Concentrazione e
speditezza nel nuovo processo societario – Onere dell’attore di indicare
tutti gli elementi a sostegno delle proprie domande – Sussistenza.
(138-m)
La disposizione che
consente al convenuto di chiedere la fissazione dell’udienza entro 20 giorni
dalla data della propria costituzione quando in essa non abbia proposto domanda
riconvenzionale né sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio risponde alla
ratio del nuovo processo di far sì che le parti definiscano le rispettive
domande ed istanze istruttorie in termini di concentrazione e speditezza.
L’attore ha quindi ha l’onere di esporre subito nell’atto di citazione i
fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle sue domande e ciò proprio in
vista della possibilità che il convenuto, senza allargare il thema
decidendum, possa semplicemente opporsi alle sue domande e chiedere
subito che su di esse si pronunci il collegio.
Il diritto di difesa
dell’attore non subisce, in tale ipotesi, alcun apprezzabile pregiudizio
poiché egli ha diritto di formulare definitivamente le proprie domande ed
istanze con la nota ex art. 10, 1° comma e di replicare alle argomentazioni
del convenuto con la memoria conclusionale prevista dall’art. 12, 3° comma, lettera
e).
(fb)
(138-t)
Il
Presidente
Nel procedimento n. 79205/04 promosso da XY contro Banca
vista la richiesta per dichiarazione di inammissibilità depositata
il 10 febbraio dalla difesa degli attori a seguito di istanza di fissazione
di udienza notificata il 4 febbraio dalla difesa della banca convenuta e
depositata in cancelleria il 5 febbraio
sentite all’odierna udienza entrambe le difese
o s s e r v a
la difesa della banca ha presentato l’istanza predetta dopo essersi
costituita con comparsa notificata a controparte il 24 gennaio e depositata
il 28 gennaio;
con le conclusioni formulate in tale comparsa ha sostenuto l’infondatezza
della domanda degli attori e ne ha chiesto la reiezione, senza proporre
alcuna domanda riconvenzionale né sollevare eccezioni non rilevabili
d’ufficio;
la difesa degli attori sostiene che l’istanza sarebbe inammissibile
poiché nelle espressioni “domande riconvenzionali” e “eccezioni non
rilevabili d’ufficio” a cui fa riferimento l’art.8, comma 2, lettera a), del
D.L.vo 5/03 dovrebbero intendersi ricomprese anche le difese di merito e di
rito fondate su circostanze in contrasto con la domanda degli attori e quindi
anche tutte le argomentazioni difensive formulate dalla difesa della banca
nella comparsa di costituzione, tanto più considerato che tale difesa ha
prodotto, costituendosi, dei documenti ed in particolare uno (doc.13) di cui
la difesa degli attori intende disconoscere la sottoscrizione;
andando di contrario avviso si comprometterebbe, secondo gli attori,
il loro diritto di replicare alle ragioni avversarie ed inoltre, in forza del
comma 2 bis, aggiunto all’art. 10 del citato D.L.vo dal c.d. decreto
correttivo n.310/04, si dovrebbero ritenere pacifici i fatti allegati ex
adverso.
Questa tesi non può essere condivisa..
Per eccezioni non rilevabili d’ufficio si devono intendere, alla
luce di un’interpretazione rigorosa e rispettosa del significato processuale
dell’espressione usata dalla norma, le eccezioni in senso stretto e non
invece genericamente le argomentazioni difensive.
Tale interpretazione appare conforme alla ratio del processo
regolato dal D.L.vo in questione che è quella di far sì che le parti
definiscano le rispettive domande ed istanze istruttorie in termini di
concentrazione e speditezza; perciò l’attore ha l’onere di esporre subito
nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle sue
domande proprio in vista della possibilità che il convenuto, senza allargare
il thema decidendum, possa semplicemente opporsi alle sue domande e chiedere
subito che su di esse si pronunci il collegio.
Il diritto di difesa dell’attore non subisce alcun apprezzabile
pregiudizio poiché egli ha diritto di formulare definitivamente le proprie
domande ed istanze con la nota ex art. 10, 1° comma e di replicare alle
argomentazioni del convenuto con la memoria conclusionale prevista dall’art.
12, 3° comma, lettera e) .
Nella specie, non sembra potersi ritenere che dalla richiesta di
rimessione alla decisione collegiale derivi, a danno degli attori, una
preclusione a contraddire le circostanze di fatto dedotte dal convenuto e
contrarie a quelle già poste a fondamento della domanda introduttiva del
giudizio, né tanto meno una preclusione a difendersi rispetto al contenuto di
documenti prodotti con la comparsa di costituzione ed in particolare a
contrapporre al disconoscimento di una scrittura privata, proposto per la
prima volta in tale comparsa dal convenuto, il diritto degli attori di
chiederne la verificazione.
Una tale conclusione sarebbe contraria a principi di razionalità e
di giusto processo e fuori dai limiti di una doverosa interpretazione delle
norme processuali orientata ai valori costituzionali.
Dal rigetto della richiesta di inammissibilità proposta dagli attori
consegue la designazione del Giudice Relatore ex art. 12, 2° comma e la
fissazione del termine ex art.8 , 5° comma, per il deposito da parte degli
attori della nota ex art.10, 1° comma D. L.vo cit.
P.Q. M.
visti gli art. 8, 5° comma, 10, 1° comma e 12 D.L.vo n.5/03
designa
come relatore al collegio il Giudice Dott.
f i s s a
termine di 10 giorni successivi alla comunicazione della presente
ordinanza per il deposito da parte della difesa degli attori della nota di
cui all’art.10, 1° comma D.L.vo cit.
Si comunichi a mezzo fax.
Milano, lì 21 febbraio 2005
Il Presidente Dott. Elisa Ceccarelli
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