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Sezione I - Giurisprudenza

documento 139/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Milano sez. VI civ. – Dr. Elisa Ceccarelli – 21 febbraio 2005.

 

Processo societario – Eccezioni che impediscono l’immediata fissazione d’udienza – Disconoscimento di scrittura – Concentrazione e speditezza nel nuovo processo societario – Pregiudizio del diritto di difesa dell’attore – Insussistenza.

 (139-m)

Le “domande riconvenzionali” e le “eccezioni non rilevabili d’ufficio” cui fa riferimento l’art. 8, comma 2, lettera a), D.L.vo 5/03 sono solamente le eccezioni in senso stretto rimesse alla disponibilità della parte ex art. 112 c.p.c. e non qualsiasi generica di difesa di merito o di rito fondata su circostanze in contrasto con quelle poste a base della domanda dell’attore.

Pertanto, se il convenuto si limita ad opporsi alle domande dell’attore senza allargare il thema decidendum, può chiedere subito che si pronunci il collegio e ciò non comporta alcun apprezzabile pregiudizio per il diritto di difesa dell’attore che può formulare definitivamente le proprie domande ed istanze con la nota ex art. 10, 1° comma e replicare alle argomentazioni del convenuto con la memoria conclusionale prevista dall’art. 12, 3° comma, lettera e). (fb)

 

 

(139-t)

Il Presidente

Nel procedimento n.67879/04 promosso da N.D. contro BANCA e L.C., in persona del curatore ***,

vista la richiesta per dichiarazione di inammissibilità contenuta nella memoria depositata dalla difesa dell’attore il 28 dicembre 04 a seguito di istanza di fissazione di udienza notificata il 22 dicembre 04 dalla difesa della banca convenuta e depositata in cancelleria il 23 dicembre 04,

sentiti all’odierna udienza i difensore delle tre parti

o s s e r v a

la difesa della banca ha presentato l’istanza predetta dopo essersi costituita con comparsa notificata alle altre parti il 13 dicembre 04 e depositata il 18 dicembre;

ha sostenuto l’infondatezza della domanda dell’attore e ne ha chiesto la reiezione, senza proporre alcuna domanda riconvenzionale né sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio; ha dedotto due capitoli di prova indicando un teste;

anche il curatore del convenuto L.C, dichiarato scomparso con sentenza **/**/** del Tribunale di ***, si è costituito con comparsa depositata il 20 dicembre; ha chiesto la reiezione delle domande dell’attore, opponendosi anche alle istanze istruttorie e, in caso di loro ammissione, chiedendo di poter formulare prova contraria; ha dichiarato di disconoscere l’asserita sottoscrizione del L.C. sui documenti (da 7 a 13) prodotti dall’attore;

la difesa dell’attore, nella memoria di replica depositata il 28 dicembre, ribadite le argomentazioni difensive già formulate in citazione, ha proposto istanza di verificazione della sottoscrizione del documento 13 (producendo nuovi documenti, da 19 a 26, come scritture di comparazione) e ha sostenuto tra l’altro che l’istanza di fissazione di udienza depositata dalla banca sarebbe inammissibile poiché nella comparsa di costituzione avrebbe proposto eccezioni non rilevabili d’ufficio tra cui quelle oggetto dei capitoli di prova miranti a dimostrare che all’attore sarebbe preclusa l’azione.

La tesi dell’attore non merita accoglimento.

Le “domande riconvenzionali” e le “eccezioni non rilevabili d’ufficio” a cui fa riferimento l’art.8, comma 2, lettera a), del D.L.vo 5/03 non possono intendersi nel senso generico di difese di merito e di rito fondate su circostanze in contrasto con quelle poste a base della domanda dell’attore quali sono quelle formulate dalla difesa della banca anche con i capitoli di prova testimoniale dedotti;

si deve invece ritenere alla luce di un’interpretazione rigorosa e rispettosa del significato processuale dell’espressione usata, che quelle menzionate nella norma sopra richiamata siano solo le eccezioni in senso stretto rimesse alla disponibilità della parte ex art. 112 CPC ;

tale interpretazione risulta conforme alla ratio del processo regolato dal D.L.vo in questione che è quella di far sì che le parti definiscano le rispettive domande ed istanze istruttorie in termini di concentrazione e speditezza sicchè, se il convenuto si limita ad opporsi alle domande dell’attore senza allargare il thema decidendum, può chiedere subito che si pronunci il collegio e ciò non comporta alcun apprezzabile pregiudizio per il diritto di difesa dell’attore che può formulare definitivamente le proprie domande ed istanze con la nota ex art. 10, 1° comma e replicare alle argomentazioni del convenuto con la memoria conclusionale prevista dall’art. 12, 3° comma, lettera e) .

Nella specie, non sembra potersi ritenere che dalla richiesta di rimessione alla decisione collegiale derivi, a danno dell’attore, una preclusione a contraddire le circostanze di fatto dedotte dai convenuti e contrarie a quelle già poste a fondamento della domanda introduttiva del giudizio, né tanto meno una preclusione a far valere il suo diritto di chiedere la verifica della scrittura privata a fronte del disconoscimento proposto dalla difesa del curatore dello scomparso convenuto Lo Conte nella comparsa di costituzione.

Una tale conclusione sarebbe contraria a principi di razionalità e di giusto processo e fuori dai limiti di una doverosa interpretazione delle norme processuali orientata ai valori costituzionali.

Dal rigetto della richiesta di inammissibilità proposta dall’attore consegue la designazione del Giudice Relatore ex art. 12, 2° comma e la fissazione del termine ex art.8 , 5° comma, per il deposito da parte degli attori della nota ex art.10, 1° comma D. L.vo cit.

Consegue altresì la decadenza della difesa dell’attore dalle nuove deduzioni e produzioni effettuate con la memoria depositata il 28 dicembre 04, mentre è riservata al Giudice la facoltà di determinare ex art. 217 CPC le scritture di comparazione di sicura provenienza dallo scomparso ai fini della verificazione della sottoscrizione sul rendiconto prodotto dall’attore in citazione (doc. 13).

P.Q.M.

visti gli art. 8, 5° comma, 10, 1° comma e 12 D.L.vo n.5/03

designa

come relatore al collegio il Giudice Dott. Amina Simonetti

f i s s a

termine di 10 giorni successivi alla comunicazione della presente ordinanza per il deposito da parte della difesa dell’attore della nota di cui all’art.10, 1° comma D.L.vo cit.

Si comunichi a mezzo fax.

Milano, lì 21 febbraio 2005

Il Presidente Dott. Elisa Ceccarelli














 

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