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Sezione I - Giurisprudenza

documento 140/2004

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Milano Pres. Rel. Dr. Ferraris – 16 settembre 2004.

 

Processo societario – Notifica dell’istanza di fissazione udienza – Inattività dell’attore Termine – Decorrenza.

(140-m)

Il termine di 20 giorni previsto dall’art. 8 del d. lgs. n. 5/03 per la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza da parte del convenuto in caso di inattività dell’attore decorre dalla scadenza dei trenta giorni dalla notificazione della comparsa di risposta. (fb)

 

 

(140-t)

omissis

l’inammissibilità della istanza di fissazione di udienza deve intendersi come riferita all’estinzione del giudizio per violazione del termine accelleratorio per la notificazione dell’istanza di fissazione di udienza. (Omissis) L’Avv. .... osserva che il “relativo termine” è quello indicato nell’art. 7, 1 c. (Omissis) L’Avv. ... contesta l’assunto in quanto l’art. 7 si applica esclusivamente nell’ipotesi di avvenuto deposito della memoria di replica dell’attore, che nella presente ipotesi non c’è stata.

Il Giudice

dott. Ferraris, quale Presidente e Relatore, in relazione ai provvedimenti 9 luglio 2004 di assegnazione della causa e 21 luglio 2004 di designazione della trattazione dell’istanza depositata il 28 giugno 2004, sentite le parti come da verbale che precede, ritenuto che la scadenza del termine di giorni trenta dalla notificazione della comparsa di risposta, notificazione avvenuta il 20 (o 23) aprile 2004, costituisce il momento iniziale di decorrenza del termine di venti giorni prescritto dall’art. 8, c. 2, lett. a) D.L.vo 7/1/2003 n. 5 per la notificazione dell’istanza di fissazione di udienza, mentre nella specie l’istanza stessa è stata notificata sia dall’uno, sia dall’altro convenuto all’attore il 18 luglio 2004, visto l’art. 8, c. 4, d.lgs.vo visto,

DICHIARA

l’estinzione del processo.














 

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