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Tribunale
di Piacenza 7 ottobre 2008 – Pres. Rel. Gabriella Schiaffino. Segnalazione
del Dott. Giuseppe Bersani Concessione abusiva di
credito – Fallimento – Danno diretto al patrimonio della società – Natura
aquiliana plurioffensiva – Presupposti – Azione di massa – Esclusione – Rito
camerale – Esclusione. Qualora il curatore
deduca un danno diretto al patrimonio sociale dell’impresa fallita la cui causa
sia astrattamente riconducibile ad una abusiva concessione di credito ad
opera di una o più banche, si deve ritenere che questi abbia inteso chiedere
tutela e risarcimento per un danno che, avendo come presupposto
l’aggravamento del dissesto e non già la dichiarazione di fallimento, era già
presente nel patrimonio della società. L’azione risarcitoria così articolata,
ove il ha curatore agito quale successore del fallito, ha natura aquiliana e,
a differenza delle azioni revocatorie che hanno come presupposto la
dichiarazione di fallimento, non può essere qualificata come azione di massa
che deriva dal fallimento ai sensi dell’art. 24 legge fall. (fb) |