|
Massimario, art.
167 c.p.c.
Massimario, art.
171 c.p.c.
Tribunale
di Torino, 5 novembre 2008 – Est. Di Capua.
Processo civile –
Costituzione del convenuto – Decadenze – Onere del convenuto di proporre in
comparsa di risposta domande riconvenzionale ed eccezioni non rilevabili d’ufficio
– Sussistenza – Costituzione in giudizio venti giorni prima dell’udienza –
Necessità.
Processo civile –
Preclusioni – Rilevabilità d’ufficio – Sussistenza – Concorde volontà delle
parti volta a superare le preclusioni maturate – Irrilevanza.
Promessa di vendita – Impossibilità
di conseguire il necessario per fatto non imputabile all’acquirente –
Inadempimento – Insussistenza.
Contratto preliminare
di vendita subordinato all’ottenimento del finanziamento – Condizione
sospensiva condizionata ex art. 1326 cod. civ..
A seguito della modifica del
secondo comma dell’art. 167 c.p.c. (sostituito dall’art. 3 del D.L. n.
238/1995, reiterato con l’art. 3 del D.L. n. 347/1995, nonché con l’art. 3
del D.L. n. 432/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 534/1995 e,
infine, modificato dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), deve ritenersi che, a pena di
decadenza, il convenuto debba proporre sia “le eventuali domande
riconvenzionali” sia “le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio” in
comparsa di risposta, e costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di
comparizione fissata nell’atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel
caso di abbreviazione di termini a norma dell’art. 163 bis ovvero almeno
venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis, quinto
comma (cfr. artt. 167, 2° comma, 171, 2° comma, e 166 c.p.c.). (edc)
Anche a seguito della Riforma al
codice di procedura civile del 2005 (D.L. n. 35/2005, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 e Legge n. 263/2005) deve ritenersi che
le preclusioni previste dal codice di procedura civile possano e debbano
essere rilevate dal giudice anche d’ufficio e non possano ritenersi “superate”
neppure dalla concorde volontà delle parti. (edc)
Il promissario acquirente, il quale si sia
adoperato per ottenere il finanziamento, non può considerarsi inadempiente
all’invito del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo a
una certa data, qualora risulti che l’operazione di finanziamento non si sia
potuta concludere entro tale data per fatto a lui non imputabile. (edc)
La
clausola, contenuta in una proposta di contratto preliminare di
compravendita, con cui si subordina la proposta stessa all’ottenimento di un
mutuo, dev’essere qualificata come “condizione sospensiva” del contratto
perfezionatosi a seguito dell’accettazione di controparte ex art. 1326 c.c.
(edc)
omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sul rito applicabile alla presente causa.
Si
deve premettere che la presente causa è stata instaurata successivamente
al 01° marzo 2006 e, quindi, è assoggettata alla recente riforma al codice di rito introdotta:
·
dall’art. 2, commi 3, lettere b-bis), b-ter),
c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter,
lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d.
“Decreto competitività”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
80/2005 ed ulteriormente modificato dall’art. 1 della Legge n. 263/2005;
·
dall’art. 2 della Legge n. 263/2005.
§ Infatti,
ai sensi dell’art. 2, comma 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall’art. 8, comma c. 1, D.L.
n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005;
sostituito dall’art. 1, comma c.
6, Legge n. 263/2005, a decorrere dal 29 dicembre 2005
e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma c.
1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato
pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state
recepite dall’art. 39-quater, comma c.
1, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 51/2006): “Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter),
c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano
in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore.
§
A
sua volta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato
dall’art. 2, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge
-comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali modifiche sono
state recepite dall’art. 39-quater, comma c.
2, D.L. n. 273/2005, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni dei commi 1, 2 e
3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore” .
2) Sull’inammissibilità delle domande
riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d’ufficio proposte da parte
convenuta.
I. Come
si è visto in precedenza, parte convenuta ha chiesto, tra l’altro,
l’accoglimento delle seguenti domande:
“In
via principale
Previo
accertamento dell’avvenuto inadempimento della sig.ra C. agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto sottoscritto il 15.07.06 e dell’intervenuto recesso della sig.ra CA. ai sensi
dell’art. 1385 c.c. .
Accertare e dichiarare il diritto della convenuta
a trattenere la caparra…”.
In via
subordinata
Nell’ipotesi
in cui il Giudice ritenga che la condizione non si fosse già verificata al
momento della stipula del contratto.
Previo
accertamento dell’avvenuto avveramento della condizione di ottenimento del
mutuo, anche ai sensi dell’art. 1359 c.c..
Previo
accertamento dell’avvenuto inadempimento della sig.ra C. agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto sottoscritto il 15.07.2006 e dell’intervenuto recesso della sig.ra CA. ai sensi
dell’art. 1385 c.c..
Accertare e dichiarare il diritto della convenuta
a trattenere la caparra…”
Tali domande devono essere qualificate come vere e proprie “domande
riconvenzionali” di accertamento, risolvendosi non (soltanto) in una mera
richiesta di rigetto di quelle attoree, bensì in vere e proprie domande
autonome, attraverso le quali parte convenuta ha esercitato una propria
autonoma azione, superando i limiti delle domande attoree.
Secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere
condiviso,
infatti, ricorre l’ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto,
traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una
contro-domanda e cioè chieda un provvedimento
positivo sfavorevole all’attore che va oltre il rigetto della domanda
principale; resta invece nell’ambito dell’eccezione l’istanza del convenuto
diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l’efficacia
giuridica dei fatti o titoli dedotti dall’attore, ossia al fine di ottenere
il rigetto della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile 02 aprile 1997 n.
2860).
II. Ciò
chiarito, nel caso di specie devono essere dichiarate “inammissibili” non
soltanto le predette domande riconvenzionali di accertamento, ma anche le
eccezioni (processuali e) di merito non rilevabili d’ufficio proposte da
parte convenuta.
Invero, secondo la costante giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma
introdotta con il D.L. n. 35/2005, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 80/2005,
ha sempre sostenuto che, ai sensi dell’art. 167, 2° comma, c.p.c. (così come
introdotto dall’art. 3 D.L. n. 238/1995, reiterato e convertito dalla Legge n. 534/1995),
coordinato con il successivo art. 171, 2° comma, c.p.c., il convenuto che non
si costituisce nel termine assegnatogli dall’art. 166 c.p.c. (e cioè, salva
l’abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell’udienza di
comparizione) bensì tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali
(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 07 febbraio 2006, n. 2625 in Giust.
civ. Mass. 2006, 2; Tribunale Savona, 14 maggio 2005 in Redazione Giuffrè
2005; Cass. civile, sez. I, 06
luglio 2004, n. 12314 in Giust. civ. Mass. 2004, 7-8; Cass. civile, sez. III, 18
marzo 2003, n. 4007 in Giust. civ. Mass. 2003, 549; Cass. civile, sez. III, 28 luglio 1999, n. 8224 in
Giust. civ. Mass. 1999, 1743; Cass. civile, sez. III, 18 maggio 1998, n. 4965
in Giust. civ. 1998, I,2511 ed in Foro it. 1998, I,2882; Cass. civile, sez. III, 18 maggio
1998, n. 4965 in Giur. it. 1999, 1183; Corte costituzionale, 30 dicembre 1997, n. 461 in
Giur. it. 1998, 1790).
Ai sensi dell’art. 171, 2° comma, c.p.c., infatti “Se una delle parti si è costituita entro
il termine rispettivamente a
lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima
udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui
all’articolo 167”.
Attualmente, a seguito della modifica del secondo comma dell’art.
167 c.p.c. (sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 238/1995, reiterato con l’art.
3 del D.L. n. 347/1995, nonché con l’art. 3 del D.L. n. 432/1995, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 534/1995 e, infine, modificato dall’art. 2
del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005),
deve allora ritenersi che, a pena di decadenza, il convenuto debba
proporre sia “le eventuali domande
riconvenzionali” sia “le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio” in comparsa di risposta, e
costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata
nell’atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione
di termini a norma dell’art. 163 bis ovvero almeno venti giorni prima
dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis, quinto comma (cfr. artt. 167, 2° comma, 171, 2° comma, e 166
c.p.c.).
III. Nel
caso di specie, sia le predette domande riconvenzionali di accertamento sia
le eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta
devono essere dichiarate inammissibili, essendosi costituita soltanto
all’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 25.05.2007 e,
dunque, tardivamente.
IV. Conformemente alla tesi seguita
dalla dottrina e dalla giurisprudenza
nettamente prevalenti, poi, deve ritenersi che le preclusioni previste dal
codice di procedura civile possano essere rilevate dal giudice anche d’ufficio e non possano ritenersi
“superate” neppure dalla concorde volontà delle parti.
Invero,
com’è stato giustamente osservato, un sistema processuale imperniato sulle
preclusioni non può funzionare se non si affida al giudice il compito di
garantirne l’osservanza indipendentemente e finanche contro la volontà delle
parti; argomentare diversamente significherebbe svuotare di ogni concreto
contenuto il principio delle preclusioni.
Il punto è che le norme sulle
preclusioni non sono poste soltanto a garanzia del contraddittorio, ma
soddisfano anche e soprattutto ragioni di ordine pubblico attinenti al funzionamento
stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e
concentrazione che lo caratterizzano.
In
altre parole, la natura pubblicistica dell’interesse generale ad un processo
rapido ed ordinato impone sempre la rilevabilità d’ufficio e la insanabilità
per accordo delle parti delle eventuali deduzioni tardive.
Del resto, in tal senso si è già
pronunciata la giurisprudenza, sia pure con riguardo al preesistente sistema
della preclusioni introdotto dalla Legge n. 353/1990:
·
“Con riferimento al sistema di preclusioni
introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la garanzia della ragionevole durata del
processo, espressamente sancita dall’art. 111, comma 2, cost., deve fungere
da parametro di costituzionalità delle norme processuali, per essere oggetto
oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti,
costituzionalmente tutelato, non meno di quello di un giudizio equo e
imparziale. L’opera ermeneutica, pertanto, deve essere sorretta dalla
consapevolezza che i termini acceleratori e le preclusioni volte a impedire
l’ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova, sono funzionalizzati
proprio a tutelare il suddetto principio della ragionevole durata e a quello
a esso correlato della economicità del giudizio. Il regime delle preclusioni
di cui alla ricordata normativa, pertanto; ha inteso raggiungere un punto di
equilibrio tra le esigenze di efficienza del processo e il diritto di difesa
delle parti, onde evitare una modifica o un’ampliamento del thema decidendum
dopo la udienza di cui all’art. 183 c.p.c. In particolare nel sistema
introdotto dalla l. n. 353 del 1990 anche per le allegazioni di parte il
thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza
di trattazione o la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi
dell’art. 183, comma 5, c.p.c. Dopo dette scadenze, infatti, possono
formularsi solo istanze istruttorie per provare i fatti allegati e la
tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata
d’ufficio indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte
al riguardo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 20 marzo
2007, n. 6639 in Guida al diritto 2007, 24 50);
·
“Nel vigore del regime delle preclusioni di cui
al nuovo testo degli art. 183 e 184 c.p.c. introdotto dalla legge n. 353 del
1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta
alla disponibilità delle parti - e pertanto pienamente ed esclusivamente
ricondotta al rilievo officioso del giudice - essendo l’intera trattazione
improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che
non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico –
l’ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a
registrare il consenso del convenuto” (cfr. in tal senso: Cass. civile,
sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26691 in Giust. civ. Mass. 2006, 12);
·
“Il regime di preclusioni introdotto dalla
novella di cui alla legge n. 353 del 1990 deve ritenersi inteso non solo a
tutela dell’interesse di parte ma anche dell’interesse pubblico al corretto e
celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di
domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio
dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della
controparte al riguardo (nella specie, è stato escluso che potesse integrare
accettazione del contraddittorio il silenzio della controparte nelle due
udienze successive alla proposizione della domanda nuova)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II,
29 novembre 2006, n. 25242 in Giust. civ. Mass. 2006, 11);
·
“Nel vigore del regime delle preclusioni di cui
al nuovo testo degli art. 183 e 184 c.p.c. introdotto dalla legge n. 353 del
1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta
alla disponibilità delle parti - e pertanto pienamente ed esclusivamente
ricondotta al rilievo officioso del giudice - essendo l’intera trattazione
improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che
non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico –
l’ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a
registrare il consenso del convenuto” (cfr. in tal senso: Cass. civile,
sez. III, 27 luglio 2006, n. 17152 in Giust. civ. Mass. 2006, 7-8);
·
“L’inammissibilità della domanda nuova è
rilevabile d’ufficio atteso che il sistema delle preclusioni processuali è
stato posto anche a tutela dell'interesse pubblico al corretto e celere
andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande,
eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata dal giudice
indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte sul punto”
(cfr. in tal senso: Tribunale Monza, 05 gennaio 2006 in Redazione Giuffrè
2006);
·
“Il
regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve
ritenersi inteso non solo a tutela dell’interesse di parte ma anche
dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la
conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste
deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente
dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 7
aprile 2000, n. 4376 in Giust. civ. Mass. 2000, 746 ed in Giur.it.
2001, 1151);
·
“Nel
procedimento civile di primo grado, dopo la riforma della L. n. 353 del 1990
e successive modifiche e integrazioni, sussiste un regime di preclusioni
preordinato non solo a tutela di interessi di parte ma anche dell’interesse
pubblico al corretto e celere andamento del processo , con la conseguenza
della rilevabilità d’ufficio della tardività di domande, allegazioni, istanze
e richieste”(cfr. in tal senso: Tribunale
di Torino – Ord. 19 febbraio 2003 in “Giur. di merito”
2004, n. 1, I, pag. 30);
·
“Nel
rito civile ordinario riformato, le eventuali preclusioni in cui la parte
incorra possono essere rilevate anche dal giudice ex officio, a nulla valendo
l’accettazione del contraddittorio da parte dell’avversario, stante la natura
pubblicistica dell’interesse generale ad un processo rapido ed ordinato” (cfr. in tal senso: Tribunale
di Torino – Sent. 26 novembre 2001 in “Foro italiano” 2003, n. 2 Febbraio , I, colonna 654);
·
“E’ da
condividere l’orientamento seguito da una parte della dottrina secondo cui, a
seguito dell’entrata in vigore della Novella, le preclusioni e le decadenze previste dal codice di rito possono essere rilevate dal giudice anche d’ufficio
e non possono ritenersi superate neppure dalla concorde volontà delle parti” (cfr. in tal senso: Tribunale
Torino, 25 ottobre 1999 in Giur. it. 2000, 953);
·
“ La preclusione concernente la deduzione di
nuovi mezzi di prova dopo l’udienza prevista dall’art. 184 c.p.c. non può
essere superata neppure su accordo delle parti e può essere rilevata dal
giudice, d’ufficio” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, 23 agosto
1999 in Giur. merito 2000, 556).
·
“Il
mancato rispetto dei tempi stabiliti per la definizione del thema decidendum
e del thema probandum determina la decadenza della parte dalla facoltà da un
lato di ‘precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già
formulate’ e dall’altro di completare le produzioni documentali e ‘indicare
nuovi mezzi di prova’. Le decadenze a cui si è accennato sono rivelabili anche
d’ufficio, attesa la natura perentoria dei termini a cui sono ricollegate e
la loro rispondenza al superiore interesse ad una spedita conduzione del
processo (nella specie, sulla base delle enunciate premesse, è stata rilevata
‘ex officio’ sia la inammissibilità della modifica, in sede di precisazione
delle conclusioni, di una domanda, sia la tardività e la conseguente
inutilizzabilità di documenti prodotti all’udienza di precisazione delle
conclusioni.” (cfr. in tal senso: Tribunale
Milano, 8 maggio 1997 in Nuova giur. civ. commentata 1998, I, 577 ed in Giur.
it. 1998, 2309).
3) Sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti.
I. Le deduzioni istruttorie
proposte da parte convenuta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.
depositata in data 23.07.2007 risultano irrilevanti, tenuto conto, da una
parte, della documentazione prodotta dalle parti e, più in generale, di
quanto si dirà infra trattando del merito e, dall’altra parte,
dell’inammissibilità delle domande riconvenzionali ma, soprattutto, delle eccezioni di merito non
rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta, risultano.
II. Le deduzioni istruttorie
proposte da parte attrice in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.
depositata in data 12.07.2007 risultano irrilevanti, tenuto conto della
documentazione prodotta dalle parti e, più in generale, di quanto si dirà infra
trattando del merito.
4) Sulla domanda di merito proposta da parte attrice.
Come si è detto, parte attrice
ha chiesto, nel merito, dato atto che il contratto intervenuto tra le parti
non ha mai acquistato efficacia per non essersi mai realizzata la condizione
sospensiva cui era subordinato, la condanna
della convenuta sig.ra CA. Ivana a restituire all’attrice la somma di €
5.000,00=, maggiorata dagli interessi al tasso legale a decorrere dalla data
della costituzione in mora (19.12.2006) sino alla data del rimborso.
La
suddetta domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
I. Invero, risulta documentalmente provato che:
-in data 15.07.2006 la sig.ra C. Sabrina, presso
l’Agenzia “ST. S.a.s.” (in Beinasco, Via Torino n. 26) sottoscriveva una “proposta
di acquisto immobiliare” con la quale “si proponeva” di acquistare
l’unità immobiliare sita nel Comune di BEINASCO, Fraz. BORGARETTO, Via **, di
proprietà dei signori L. Salvatore e CA. Ivana, al prezzo di €.123.000,00=
(cfr. la copia della citata proposta
di acquisto prodotta sia da parte attrice sub doc. 1 sia da parte convenuta
sub doc. 1);
-la sig.ra C. Sabrina versava quindi la somma di €. 5.000,00= a
mezzo di assegno bancario n. 0838522957-10 tratto sull’Agenzia di Orbassano
della BANCA SELLA, intestato alla sig.ra CA. Ivana, e che lo ST. si obbligava
a consegnare al venditore solo in caso di accettazione della proposta, con la
precisazione che la somma sarebbe divenuta da quel momento “caparra
confirmatoria” (cfr. il punto 2° della
citata proposta di acquisto prodotta in copia sia da parte attrice sub doc. 1
sia da parte convenuta sub doc. 1, nonché la copia del citato assegno
prodotta da parte attrice sub doc. 14);
-al punto 2 C della suddetta proposta di acquisto
si prevedeva che la residua somma di € 118.000,00= sarebbe stata versata al
momento del rogito notarile;
-al punto 5 della suddetta proposta di acquisto si
prevedeva che il rogito notarile sarebbe stato effettuato entro il 30.11.2006
avanti al Notaio Dott. M.;
-nello spazio destinato alle “NOTE”, prima delle
sottoscrizioni, era stata inserita la seguente clausola : “LA SEGUENTE PROPOSTA
E’ VINCOLATA A L’OTTENIMENTO DEL MUTUO” (cfr.
sempre la copia della citata
proposta di acquisto prodotta sia da parte attrice sub doc. 1 sia da parte
convenuta sub doc. 1);
-la proposta di acquisto veniva accettata dai
proprietari signori L. Salvatore e CA. Ivana in data 24.07.2006 (cfr. sempre
la copia della citata proposta di
acquisto prodotta sia da parte attrice sub doc. 1 sia da parte convenuta sub
doc. 1);
-in data 28.07.2006 e, dunque, dopo soli 4 giorni
dal perfezionamento del contratto, la sig.ra C. Sabrina sottoscriveva, presso
lo ST., domanda di mutuo da inoltrare alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (cfr.
la copia della citata domanda prodotta da parte attrice sub doc. 2);
-non essendo stata accolta la suddetta domanda, in
data 21.09.2006 la sig.ra C. Sabrina inoltrava quindi presso l’Agenzia di
Orbasano della BANCA SELLA una “richiesta di affidamento” sul proprio c/c
31526170, ma, con lettera in data 22.09.2006 l’Istituto di credito comunicava
che “la richiedente non possiede i requisiti minimi per proseguire
nell’iter istruttorio” (cfr. la copia della citata lettera prodotta da
parte attrice sub doc. 3);
-con lettera in data 29.09.2006 l’Istituto di
credito comunicava che la richiesta di affidamento non era stata accolta
(cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 4);
-con raccomandata r.r. in data 26.09.2006
l’Agenzia Immobiliare ST. informava la sig.ra C. Sabrina che dai controlli
contabili risultava ancora insoluto il pagamento di € 4.500,00= “relativo
allo svolgimento delle pratiche che la riguardano”, che, a dire della stessa
agenzia, doveva essere versata al momento dell’accettazione da parte della
proprietà della proposta di acquisto: la sig.ra C. Sabrina veniva pertanto
invitata a versare la somma entro e non oltre tre giorni dal ricevimento
della raccomandata (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte
attrice sub doc. 5);
-con raccomandata r.r. in data 28.09.2006 la
sig.ra C. Sabrina rispondeva che, come già in precedenza comunicato, non era
riuscita, nonostante si fosse attivata, a reperire alcuni istituti di credito
che le erogassero il mutuo, per cui si riteneva libera dai vincoli della
proposta, preavvisando che nei giorni successivi, previo appuntamento
telefenico, sarebbe passata
dall’agenzia per ritirare l’assegno di € 5.000,00= lasciata in
deposito (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub
doc. 6);
-con raccomandata r.r. in data 03.10.2006 lo St.
precisava che l’assegno di cui sopra era stato consegnato quale “caparra
confirmatoria” ai proprietari, i quali l’avevano incassato; contestualmente
l’Agenzia invitava al saldo delle proprie competenze (cfr. la copia della
citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 7);
-con raccomandata r.r. in data 10.10.2006 la sig.ra
C. Sabrina comunicava all’Agenzia (e la raccomandata era inviata per
conoscenza anche ai proprietari) che a breve sarebbe stato fissato un
incontro presso la sede
F.I.A.I.P. – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali -
di Torino, al fine di addivenire ad un accordo (cfr. la copia della citata
lettera prodotta da parte attrice sub doc. 8);
-con raccomandata r.r. in data 19.10.2006 la
sig.ra C. Sabrina faceva presente allo ST. e, per conoscenza, ai signori L.
Salvatore e CA. Ivana, che il contratto era sottoposto a clausola sospensiva
dell’ottenimento del mutuo, sicché – non essendosi realizzata detta
condizione – invitava l’Agenzia a recuperare e a versarle la predetta somma
di € 5.000,00= (cfr. la copia
della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 9);
-in data 25.10.2006 la sig.ra C. Sabrina riferiva
tutta la situazione alla predetta F.I.A.I.P. – Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali - di Torino (cfr. la copia della citata lettera
prodotta da parte attrice sub doc. 10);
-con raccomandata r.r. in data 15.11.2006, tramite
il legale, la sig.ra C. Sabrina ribadiva all’agenzia ST. ed ai signori L.
Salvatore e CA. Ivana di non essere riuscita ad ottenere il mutuo, peraltro
precisando che sarebbe ancora stata disposta ad effettuare l’acquisto ove il
mutuo richiesto fosse stato ottenuto tramite l’Agenzia (cfr. la copia della
citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 11);
-con fax in data 19.12.2006 il legale dei signori
L. – CA. comunicava che questi non erano più disponibili a trasferire
l’immobile (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub
doc. 12);
-con lettera raccomandata r.r. in data 19.12.2006,
l’avv. B. invitava i signori L.
- CA. a restituire la predetta somma di € 5.000,00= entro e non oltre
giorni quindici dal ricevimento della stessa (cfr. la copia della citata
lettera prodotta da parte attrice sub doc. 13).
II.
Come si è visto, il
predetto contratto si è concluso tra la sig.ra C. Sabrina ed i signori L.
Salvatore e CA. Ivana in data 24.07.2006, attraverso l’accettazione della
proposta da parte di questi ultimi (cfr. art. 1326 c.c.).
Come pure si è detto, nello spazio destinato alle
“NOTE”, prima delle sottoscrizioni, le parti avevano inserito la seguente
clausola: “LA SEGUENTE PROPOSTA E’ VINCOLATA A
L’OTTENIMENTO DEL MUTUO”
(cfr. la copia della citata proposta
di acquisto prodotta sia da parte attrice sub doc. 1 sia da parte convenuta
sub doc. 1);
Dal
tenore letterale della suddetta clausola, si evince chiaramente ed
inequivocabilmente che le parti hanno in tal modo inteso subordinare
l’efficacia dell’intero contratto all’ottenimento del mutuo da parte della
sig.ra C. Sabrina.
Ai
sensi dell’art. 1353 c.c., infatti, “Le parti possono subordinare
l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un
avvenimento futuro e incerto”.
Le
parti hanno dunque stipulato in tal modo un “contratto condizionale”
e, precisamente, un contratto sottoposto alla “condizione sospensiva”
di quell’avvenimento futuro ed incerto che, nel caso di specie, era l’ottenimento
del mutuo.
Trattandosi
di “condizione sospensiva”, il contratto in questione, pur essendosi
perfezionato tra le parti, avrebbe prodotto i propri effetti unicamente
all’eventuale verificarsi dell’evento dedotto, ossia all’effettivo
ottenimento del mutuo da parte della sig.ra C. Sabrina.
Naturalmente,
in forza delle fondamentali regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 ed
all’art. 1363 c.c. e, dunque, tenendo conto sia del senso letterale delle
parole sia della comune intenzione dei contraenti, ed interpretando inoltre
la predetta clausola alla luce dell’intero contesto contrattuale ed in
correlazione delle altre clausole, la clausola stessa dev’essere
interpretata nel senso che la condizione si sarebbe verificata soltanto con
la materiale erogazione delle somme mutuate.
Senonché,
come si è detto, nel caso di specie il mutuo non è mai stato erogato e,
dunque, la suddetta condizione sospensiva non si è mai verificata.
Si
deve aggiungere che il contratto preliminare di cui è causa deve ritenersi definitivamente inefficace tra
le parti, non potendosi più verificare la suddetta condizione sospensiva,
sia in quanto i predetti Istituti di Credito hanno negato definitivamente la
concessione del mutuo, sia in quanto i signori L. Salvatore e CA. Ivana, con il citato fax in data 19.12.2006,
a mezzo del loro legale, hanno comunicato di non essere più disponibili a
trasferire l’immobile (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte
attrice sub doc. 12).
Non
ricorre, poi, l’ipotesi contemplata dall’art. 1359 c.c., ai sensi del quale “La
condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile
alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.”
Invero, a
parte il fatto che la relativa eccezione (non rilevabile d’ufficio) proposta
dalla convenuta risulta inammissibile, a causa della tardiva costituzione
della stessa (secondo quanto si è ampiamente detto in precedenza), si deve
per completezza osservare che:
·
la sig.ra C.
Sabrina risulta aver fatto quanto poteva per ottenere il mutuo, come
si evince chiaramente dalla documentazione sopra richiamata;
·
inoltre, deve sicuramente escludersi che la
sig.ra C. Sabrina avesse un“interesse
contrario all’avveramento” della condizione sospensiva, essendo all’opposto
chiaramente interessata ad acquistare l’immobile in questione (purché avesse
ottenuto il finanziamento).
Non può invocarsi, infine, l’istituto della “caparra confirmatoria” di
cui all’art. 1385 c.c., ai sensi del quale:
“Se al
momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di
caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la
caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla
prestazione dovuta.
Se la
parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal
contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha
ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della
caparra.
Se
però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la
risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme
generali.”
Invero,
a parte il fatto che la relativa domanda riconvenzionale così come la sottesa
eccezione (non rilevabile d’ufficio) proposte dalla convenuta risultano
inammissibili, a causa della tardiva costituzione della stessa (secondo
quanto si è ampiamente detto in precedenza), si deve per completezza
osservare che la sig.ra C. Sabrina
non risulta essere incorsa in alcun inadempimento delle obbligazioni assunte
con la stipula del contratto preliminare in questione.
In primo luogo, infatti, la sig.ra C. Sabrina non
era affatto tenuta ad addivenire alla stipula del contratto definitivo di
compravendita, in quanto, come si è detto, il preliminare, pur essendosi
perfezionato tra le parti, era inefficace, potendo produrre i propri effetti
unicamente all’eventuale verificarsi dell’evento dedotto, ossia all’effettivo
ottenimento del mutuo da parte della sig.ra C. Sabrina.
In secondo luogo, il mutuo non è stato ottenuto dalla sig.ra C. Sabrina
per fatti a lei non imputabili, essendosi la predetta concretamente adoperata
per l’ottenimento del mutuo stesso (cfr. Cass. civile 10 maggio 2007 n.
10678, secondo la quale “il promissario acquirente, il quale si sia
adoperato per ottenere il finanziamento, non può considerarsi inadempiente
all’invito del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo a
una certa data, qualora risulti che l’operazione di finanziamento non si sia
potuta concludere entro tale data per fatto a lui non imputabile”).
III. Pertanto,
tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della domanda di
merito proposta da parte attrice, dato atto che il contratto
intervenuto tra le parti in causa non ha mai acquistato efficacia per non
essersi mai realizzata la condizione sospensiva cui era subordinato, la convenuta sig.ra CA. Ivana dev’essere
dichiarata tenuta e condannata a restituire all’attrice sig.ra C. Sabrina la
somma di €.5.000,00=.
Invero,
essendo il contratto preliminare divenuto definitivamente inefficace tra le
parti, la sig.ra C. Sabrina ha diritto di ripetere la predetta somma, a
titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai sensi del quale: “Chi
ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se
chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal
giorno della domanda.”
Tenuto conto della evidente mala fede della
convenuta, la quale era a conoscenza della “condizione sospensiva” inserita
nel contratto (avendolo
sottoscritto), gli interessi al tasso legale devono essere riconosciuti alla
sig.ra C. Sabrina dalla data del pagamento e, dunque, dal 15.07.2006.
5) Sulle spese processuali.
In
virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., parte convenuta dev’essere
dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte attrice le spese
processuali, così come liquidate in dispositivo conformemente alla nota spese
depositata dal difensore di quest’ultima.
P.Q.M.
Il
TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile,
in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
disattesa e definitivamente pronunziando nella causa n. 5171/07 R.G.
promossa dalla sig.ra C. Sabrina
(parte attrice) contro
la sig.ra CA. Ivana (parte
convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1)
Dichiara l’inammissibilità delle seguenti domande
riconvenzionali (di accertamento) proposte da parte convenuta:
“In
via principale: Previo accertamento dell’avvenuto inadempimento della
sig.ra C. agli obblighi contrattuali
derivanti dal contratto sottoscritto il 15.07.06 e dell’intervenuto recesso della
sig.ra CA. ai sensi dell’art. 1385 c.c. .
Accertare e dichiarare il diritto della convenuta
a trattenere la caparra…”.
In via
subordinata: Nell’ipotesi in cui il Giudice ritenga che la
condizione non si fosse già verificata al momento della stipula del
contratto.
Previo
accertamento dell’avvenuto avveramento della condizione di ottenimento del
mutuo, anche ai sensi dell’art. 1359 c.c. .
Previo
accertamento dell’avvenuto inadempimento della sig.ra C. agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto sottoscritto il 15.07.2006 e dell’intervenuto recesso della sig.ra CA. ai sensi
dell’art. 1385 c.c. .
Accertare e dichiarare il diritto della convenuta
a trattenere la caparra…”
2)
Dichiara l’inammissibilità delle eccezioni di merito non
rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta.
3) Dato atto che il contratto
intervenuto tra le parti in causa non ha mai acquistato efficacia per non
essersi mai realizzata la condizione sospensiva cui era subordinato, dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra CA. Ivana a restituire
all’attrice sig.ra C. Sabrina la somma di € 5.000,00=, maggiorata dagli
interessi al tasso legale dalla data del pagamento (15.07.2006) sino alla
data del rimborso.
4) Dichiara
tenuta e condanna la convenuta sig.ra CA.
Ivana a rimborsare all’attrice sig.ra C. Sabrina le
spese processuali, liquidate in complessivi €.3.181,43= (di cui €
1.287,00= per diritti, €
1.800,00= per onorari ed il resto per esposti), oltre al 12,5% su
diritti ed onorari a titolo di rimborso spese generali ex art. 14 tariffa
forense ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione
della presente sentenza e successive occorrende.
Così
deciso in Torino, in data 24 ottobre 2008.
IL
GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Sent.
n. 7246/08, depositata in data 05.11.2008
Depositata in data 13.10.2008
|