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Tribunale di Milano
– Giud. Des. Dr. Francesca Fiecconi – 13 maggio 2004.
Processo societario –
Procedimento sommario – Pronuncia sul rito – Inammissibilità.
(141-m)
Alla
luce di quanto previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 5/03, nel procedimento sommario
non sembra esservi spazio per pronunce di rito, per cui il giudice deve
emettere una pronuncia di rigetto della pretesa del ricorrente anche a fronte
delle difese svolte dal convenuto ove il giudice le ritenga esaustive anche
in via sommaria.
(fb)
(141-t)
Il Giudice Designato
a
scioglimento della riserva;
ritenuto
che M. G. ha chiesto alla Cooperativa ALFA il rimborso degli oneri e somme
versati a titolo di prenotazione delle singole unità, nonchè la liquidazione
della sua quota sociale, pari a un ammontare di Euro 6.223,33;
considerato
che la ricorrente ha comunicato il proprio recesso alla cooperativa nel
febbraio 2004;
rilevato
che la cooperativa resistente, costituitasi nel procedimento, non ha
contestato il credito della ricorrente, bensì la sua esigibilità, e ciò in
forza dell’art. 13 dello Statuto, nella parte in cui prevede, per il socio
recedente “la liquidazione delle azione sociali avrà luogo sulla base del
bilancio dell’esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente
al socio di che trattasi, però in misura non superiore al valore nominale di
esse, fermo restando il diritto al rimborso infruttifero di tutti gli oneri e
somme versate a titolo di prenotazione delle singole unità”;
considerato
che, alla luce dello statuto, il diritto della liquidazione della quota
sociale versata, pari a Lire 300.000, maturerà solo con l’approvazione del
bilancio al 31.12.2004;
rilevato
che l’importo di L. 10.000.000, pari a Euro 5.164,28 (v. ricevuta allegata sub doc. 3 di parte ricorrente), è
stato versato a titolo di “acconto finanziamento per maggior prezzo” in data
31.01.2001, in qualità di socio sovventore;
rilevato
che la cifra di Lire 500.000 è stata versata quale ulteriore onere per
aderire alla Cooperative iscritte dell’Albo Nazionale delle Società
Cooperative Edilizie di Abitazione del Ministero del lavoro e della
Previdenza Sociale (v. doc. 2 allegato da parte ricorrente);
ritenuto
che la parte resistente, costituendosi, ha correttamente indicato che tutte
le voci di credito rientrano nella clausola statutaria sopra richiamata ai
fini della valutazione della scadenza dell’obbligo restitutorio della
Cooperativa, non contestato nel suo ammontare;
considerato
che, alla luce di quanto sopra, la pretesa restitutoria di parte ricorrente
non appare esigibile, non essendo ancora scaduto il termine per
l’approvazione del bilancio al 31.12.2004;
rilevato,
altresì, che il ritardo in merito alla approvazione del bilancio chiuso al
31.12.2003, evidenziato dalla parte ricorrente, non appare rilevante ai fini
della valutazione del caso in questione (non essendo ancora scaduto il
termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ai sensi
dell’art. 2364, comma 2, c.c. e d. lg. n. 6/2003, e non essendo inerente
all’esercizio in cui è stato esercitato il recesso del socio);
considerato
che alla luce dei fatti dedotti dalle parti, il giudice ritiene insussistente
la pretesa del ricorrente azionata con rito sommario trattandosi di
obbligazione restitutoria non ancora esigibile, nonostante il diritto del
socio al recesso non sia in discussione e il procedimento sommario sia
ammissibile;
rilevato
che, nel caso in questione, la infondatezza della pretesa di restituzione
immediata degli importi sopra indicati, risulta di tale evidenza da non
consentire il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 19 d.lg. n. 5/2003, il
quale impone la conversione in rito ordinario ove l’oggetto della causa e le
difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria;
rilevato
che alla luce di quanto previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 5/2003, non sembra
residuare spazio per pronunce di rito, dovendo il giudice emettere una
pronuncia di rigetto della pretesa del ricorrente, anche a fronte delle difese
svolte dal convenuto, ritenute da questo giudice esaustive anche in via
sommaria;
considerato
che, in relazione alla soccombenza della parte ricorrente, ex art. 91 c.p.c.. debba seguire la
relativa condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla
parte resistente
P.Q.M.
visto
l’art. 19 d. lg. n. 5/2003;
rigetta
il ricorso;
condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in
Euro 800,00, di cui Euro 150,00 per esborsi e Euro 300,00 per diritti in
favore della parte resistente.
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