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Sezione I - Giurisprudenza

documento 141/2004

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Milano – Giud. Des. Dr. Francesca Fiecconi – 13 maggio 2004.

 

Processo societario – Procedimento sommario – Pronuncia sul rito – Inammissibilità.

(141-m)

Alla luce di quanto previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 5/03, nel procedimento sommario non sembra esservi spazio per pronunce di rito, per cui il giudice deve emettere una pronuncia di rigetto della pretesa del ricorrente anche a fronte delle difese svolte dal convenuto ove il giudice le ritenga esaustive anche in via sommaria. (fb)

 

 

(141-t)

Il Giudice Designato

a scioglimento della riserva;

ritenuto che M. G. ha chiesto alla Cooperativa ALFA il rimborso degli oneri e somme versati a titolo di prenotazione delle singole unità, nonchè la liquidazione della sua quota sociale, pari a un ammontare di Euro 6.223,33;

considerato che la ricorrente ha comunicato il proprio recesso alla cooperativa nel febbraio 2004;

rilevato che la cooperativa resistente, costituitasi nel procedimento, non ha contestato il credito della ricorrente, bensì la sua esigibilità, e ciò in forza dell’art. 13 dello Statuto, nella parte in cui prevede, per il socio recedente “la liquidazione delle azione sociali avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio di che trattasi, però in misura non superiore al valore nominale di esse, fermo restando il diritto al rimborso infruttifero di tutti gli oneri e somme versate a titolo di prenotazione delle singole unità”;

considerato che, alla luce dello statuto, il diritto della liquidazione della quota sociale versata, pari a Lire 300.000, maturerà solo con l’approvazione del bilancio al 31.12.2004;

rilevato che l’importo di L. 10.000.000, pari a Euro 5.164,28 (v. ricevuta allegata sub doc. 3 di parte ricorrente), è stato versato a titolo di “acconto finanziamento per maggior prezzo” in data 31.01.2001, in qualità di socio sovventore;

rilevato che la cifra di Lire 500.000 è stata versata quale ulteriore onere per aderire alla Cooperative iscritte dell’Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale (v. doc. 2 allegato da parte ricorrente);

ritenuto che la parte resistente, costituendosi, ha correttamente indicato che tutte le voci di credito rientrano nella clausola statutaria sopra richiamata ai fini della valutazione della scadenza dell’obbligo restitutorio della Cooperativa, non contestato nel suo ammontare;

considerato che, alla luce di quanto sopra, la pretesa restitutoria di parte ricorrente non appare esigibile, non essendo ancora scaduto il termine per l’approvazione del bilancio al 31.12.2004;

rilevato, altresì, che il ritardo in merito alla approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2003, evidenziato dalla parte ricorrente, non appare rilevante ai fini della valutazione del caso in questione (non essendo ancora scaduto il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c. e d. lg. n. 6/2003, e non essendo inerente all’esercizio in cui è stato esercitato il recesso del socio);

considerato che alla luce dei fatti dedotti dalle parti, il giudice ritiene insussistente la pretesa del ricorrente azionata con rito sommario trattandosi di obbligazione restitutoria non ancora esigibile, nonostante il diritto del socio al recesso non sia in discussione e il procedimento sommario sia ammissibile;

rilevato che, nel caso in questione, la infondatezza della pretesa di restituzione immediata degli importi sopra indicati, risulta di tale evidenza da non consentire il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 19 d.lg. n. 5/2003, il quale impone la conversione in rito ordinario ove l’oggetto della causa e le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria;

rilevato che alla luce di quanto previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 5/2003, non sembra residuare spazio per pronunce di rito, dovendo il giudice emettere una pronuncia di rigetto della pretesa del ricorrente, anche a fronte delle difese svolte dal convenuto, ritenute da questo giudice esaustive anche in via sommaria;

considerato che, in relazione alla soccombenza della parte ricorrente, ex art. 91 c.p.c.. debba seguire la relativa condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte resistente

P.Q.M.

visto l’art. 19 d. lg. n. 5/2003;

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 150,00 per esborsi e Euro 300,00 per diritti in favore della parte resistente. 














 

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