|
Tribunale di Milano,
sez. VIII civ. – Dr. R. F. d’Isa – 2 dicembre 2004.
Processo societario – Istanza di fissazione dell’udienza – Termine di
20 giorni per la notifica – Decorrenza – Estinzione del giudizio.
Processo societario
– Estinzione del giudizio – Liquidazione delle spese con ordinanza di
estinzione – Ammissibilità.
(143-m1)
Il termine di 20
giorni per la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui
all’art. 8 d. lgs. 5/03 decorre dalla notifica dello scritto difensivo cui la
parte non intende replicare e non dai venti giorni successivi alla scadenza
del termine per tale replica. Il dies a quo per la notifica della
istanza di fissazione dell’udienza deve essere, infatti, riferito alla data
di notifica dell’atto di controparte che impone la necessità di un
determinato comportamento processuale a carico di chi riceve la notifica.
(fb)
(143-m2)
Qualora vi sia
contestazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per la
dichiarazione di estinzione del giudizio, si è presenza di controversia
suscettibile, in caso di reclamo, ad essere decisa con sentenza. Il giudice
relatore potrà, quindi, pronunciarsi sulle spese già con l’ordinanza che
dichiara l’estinzione del giudizio.
(fb)
(143-t)
sciogliendo la riserva che precede, sulla istanza
di estinzione formulata dalla convenuta, ai sensi degli artt. 8 co.4 e 12
co.5 D.Lgs. n.5/2003, rilevato:
che il 16.7.2004 la convenuta ha notificato via
fax all’attrice memoria difensiva ex art. 7 D.Lgs. n.5/2003 con invito a
notificare eventuale memoria di replica entro 16 giorni, poi con espressa
comunicazione tempestivamente rettificato (a seguito dell’art.4 D.Lgs.
n.37/2004) in 20 giorni;
che detto termine, considerato il periodo di
sospensione feriale, scadeva lunedì 20.9.2004;
che in data 21.9.2004 l’attrice ha notificato via
fax istanza di fissazione di udienza;
osserva:
che la convenuta, richiamato il termine di 20
giorni decorrente per l’attrice “dalla data della notifica dello scritto
difensivo delle altre parti al quale non intende replicare”, ai sensi
dell’art. 8 co.1 lett. c), ha eccepito l’estinzione del processo;
che l’attrice, pur dato atto del decorso del
termine di 20 giorni, ha sostenuto di avere legittimamente notificato
l’istanza di fissazione di udienza nei 20 giorni “successivi alla scadenza”
del termine relativo all’atto al quale non intende replicare;
che l’argomento dell’attrice evoca
un’interpretazione dell’art. 8 co.4 secondo la quale i comma 1-2-3 dell’art.8
prevedono il potere di ciascuna parte di avanzare l’istanza di fissazione di
udienza in via esclusiva nelle varie situazioni descritte, mentre alla
scadenza di tutti i termini previsti dai suddetti comma 1-2-3 (alla stregua
di un generale completamento del contraddittorio) tutte le parti
indistintamente acquistano il potere-dovere di avanzare l’istanza di fissazione
di udienza, per modo che la sanzione di estinzione del processo si correla
soltanto al decorso dei 20 giorni “successivi”, cioè ulteriori, rispetto alla
scadenza di quei termini;
che tale interpretazione non appare convincente,
poiché svaluta il termine di 20 giorni di cui all’art. 8 co. 1-2-3 (in cui
l’uso del termine “può”, anziché “deve” notificare istanza di fissazione di
udienza, enfatizza la facoltà alternativa della parte, senza significare
affatto una preclusione alla sanzione processuale dell’estinzione) e finisce
sostanzialmente per concedere alla parte che non intende replicare un termine
di 20+20=40 giorni, sperequato rispetto ai 20 giorni spettanti alla
controparte;
che deve ritenersi che l’art. 8 co.4 faccia
riferimento al dies a quo dei
termini previsti in ciascuna delle ipotesi previste dai comma 1-2-3, il
disagevole tenore testuale del co.4 (“la mancata notifica dell’istanza di
fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei
termini...”) intendendo semmai significare che nel meccanismo di batti e
ribatti processuale, caratteristico della c.d. fase
introduttiva/preparatoria, il termine decorre a carico della parte a cui è
rimessa l’iniziativa;
che quindi, con particolare riferimento alla
fattispecie (in cui si applica l’art. 8 co.1 lett.c), l’attrice nel termine
di 20 giorni (dies a quo
riferito alla data di notifica dell’atto di controparte che impone la
necessità di un certo comportamento processuale) poteva replicare ovvero
notificare istanza di fissazione di udienza, mentre soltanto la convenuta (in
caso di inerzia dell’attrice altrimenti priva di un termine per notificare
istanza di fissazione di udienza) spetta il termine dei 20 giorni
“successivi”;
che l’eccezione della convenuta appare fondata e
pertanto, ai sensi dell’art. 12 co.5 D.Lgs. n.5/2003, deve dichiararsi
l’estinzione del processo;
osserva inoltre, sulla richiesta della convenuta
di liquidazione in proprio favore delle spese processuali:
che ai sensi dell’art. 310 co.4 c.p.c. “le spese
del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”,
mentre il principio generale della soccombenza riprende vigore allorquando
insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e la controversia
stessa venga decisa con sentenza (cfr. Cass., Sez.III, 16.6.1988 n. 4097);
che nella fattispecie l’estinzione è dichiarata
(cfr. art. 12 co.5) con “ordinanza” reclamabile al Collegio, il quale
provvede a norma dell’art. 308 co.2 c.p.c., cioè “con sentenza, se respinge
il reclamo” (con la conferma della declaratoria di estinzione);
che quindi, ove le parti non concordino
sull’estinzione e, come nella fattispecie, vi sia contestazione sulla
sussistenza o meno della estinzione, si ha una controversia destinata
(eventualmente in sede di reclamo) ad essere decisa con sentenza, onde appare
logico ritenere (altrimenti profilandosi una sorta di sollecitazione al
reclamo per la decisione sulle spese) che già con l’ordinanza di estinzione
il Giudice relatore, ove richiesto, possa statuire sulle spese;
che pertanto l’attrice deve essere condannata
alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali, che si
liquidano (stante la natura della decisione e considerati valori medi di
tariffa, nonché la carenza di dettaglio della nota spese depositata dalla parte)
come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Condanna l’attrice I.B. alla rifusione in favore
della convenuta G.F. s.r.l. delle spese processuali, che liquida in
complessivi Euro 3.420,00 (di cui Euro 420,00 per spese, Euro 1.200,00 per
diritti ed Euro 1.800,00 per onorari) oltre rimborso forfettario come da
tariffa professionale ed oltre IVA e CPA di legge.
|