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Tribunale di Milano, sez. VIII civ. – Dr. R.
F. D’Isa – 21 gennaio 2005.
Processo societario
con pluralità di parti – Ricorso ex art. 8, co. 5°, per dichiarazione di
inefficacia della istanza di fissazione d’udienza – Prevalenza della
questione di inefficacia rispetto a quella di inammissibilità.
Nel processo
societario con pluralità di parti, la questione dell’inefficacia dell’istanza
di fissazione d’udienza è prevalente ed assorbente rispetto ad eventuali
profili di inammissibilità dell’istanza medesima, posto che la funzione della
norma di cui all’art. 8, co. 5 bis del d.lgs. n. 5/2003 è quella di
assicurare il contraddittorio e la prosecuzione del processo nell’ipotesi in
cui venga da una delle parti notificata istanza di fissazione d’udienza
qualora, nel termine nella stessa assegnato, un’altra parte notifichi una
memoria o uno scritto difensivo.
(fb)
(144-t)
Il Giudice delegato per la trattazione
presidenziale (come da provvedimento del 30.11.2004), sciogliendo la riserva
che precede, sui ricorsi ex art. 8 co.5 D.Lgs n.5/2003 proposti da C.P. +3 in
data 19.11.2004 nonché da D.B. in data 22.11.2004 (lunedì) per declaratoria
di inammissibilità della istanza di fissazione di udienza presentata
dall’attore Fallimento V. (notificata in data 11.11.2004 e dep. in data
19.11.2004);
sentite le parti, tutte comparse ad eccezione
della ricorrente Bruno;
premesso:
che il Fallimento ha svolto azione di
responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci, nonché di
altri soggetti ad altro titolo pretesamente responsabili e che taluni dei
convenuti hanno chiamato in causa terzi;
che il Fallimento, mentre ha precisato di avere
notificato l’istanza di fissazione di udienza ai convenuti costituiti ed alla
contumace D.B. e non anche ai terzi (siccome all’epoca non ancora costituiti
e non avendo il Fallimento attore svolto domande contro i terzi), ha
insistito sulla istanza di fissazione nei confronti della convenuta D.B., in
quanto contumace e costituitasi soltanto col contestuale ricorso ex art. 8
co.5 D.Lgs. n.5/2003, previa separazione della relativa posizione, rimarcando
di avere proposto l’istanza di fissazione di udienza nei confronti di costei
ai sensi dell’art. 13 co.2 D.Lgs. n.5/2003 rendendo perciò operante la regola
di giudizio prevista dalla norma stessa, per cui i fatti affermati
dall’attore si intendono non contestati, onde, trattandosi peraltro di
litisconsorzio facoltativo, erano insussistenti le ragioni del simultaneus
processus;
che le altre parti presenti, talune delle quali
hanno sollevato eccezione di estinzione del giudizio per inesistenza di
rituali notifiche, si sono opposte alla separazione della posizione B., ed
hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità ovvero comunque hanno
rilevato che, avendo il Fallimento attore notificato memoria ex art. 6 in
data 10.11.2004 con intimazione del termine di giorni settanta e quindi
scadendo il termine per la memoria dei convenuti ex art.7 in data 19.1.2005
(nelle more del quale era stata notificata l’istanza di fissazione di
udienza), la notifica entro il predetto termine di tale ulteriore memoria
documentata da parte dei convenuti (quanto meno G., B., G. e R.-N.)
comportava la perdita di efficacia dell’istanza di fissazione di udienza, ai
sensi dell’art. 8 co.5 bis introdotto dal D.Lgs. 28.12.2004 n.310 ormai
vigente;
osserva:
che l’eccezione di estinzione del processo è
estranea alla presente sede;
che l’art. 8 co.5 concerne l’inammissibilità
dell’istanza di fissazione di udienza “fuori dei casi stabiliti dal presente
articolo”, e cioè su iniziativa di un soggetto non legittimato ovvero in
carenza dei presupposti di legge, contemplando il potere presidenziale di
provvedere con ordinanza non impugnabile, in quanto non è preclusa la
riproposizione dell’istanza di fissazione di udienza e la censura di
eventuali vizi della declaratoria di inammissibilità in sede di discussione
della causa;
che il potere presidenziale è quindi circoscritto
dalla norma in questione e non può estendersi alla separazione di posizioni
processuali in un giudizio con pluralità di parti, potendo semmai discutersi
se il provvedimento di separazione competa al Giudice relatore ovvero al
Collegio, in ogni caso rilevandosi come l’eventuale difformità di regole di
giudizio in relazione ai diversi convenuti costituiti o contumaci attenga ad
una fase logica e processuale successiva non incompatibile col simultaneus
processus;
che nella fattispecie dunque, impregiudicata la
valutazione della odierna istanza di fissazione di udienza siccome necessaria
ai sensi dell’art. 8 co.4 ad evitare l’estinzione del processo nei confronti
della B. e siccome idonea a rendere applicabile la regola di giudizio di cui
all’art. 13 co.2, appare applicabile la norma di cui all’art. 8 co.5 bis
recentemente introdotta (e da ritenersi inserita nel contesto del
procedimento di cui al co.5 di competenza presidenziale) in relazione al
processo in cui “sono costituite più di due parti”, a prescindere quindi
dall’esservi una parte contumace, avendo evidentemente il legislatore inteso rimediare
ad una lacuna e sebbene il tenore testuale della nuova norma lasci scoperto
il caso, peraltro qui non ricorrente, in cui siano costituite soltanto due
parti e vi siano uno o più contumaci;
che la previsione normativa di inefficacia non
attiene dunque ai presupposti di ammissibilità dell’istanza di fissazione di
udienza, ma dipende da vicende processuali successive, per modo che l’istanza
diviene inidonea a produrre il suo effetto tipico ed il processo riprende il
suo corso nella salvaguardia del completo contraddittorio;
che nel processo con pluralità di parti la
declaratoria di inefficacia dell’istanza di fissazione di udienza appare
prevalente ed assorbente rispetto ad eventuali profili di inammissibilità,
nella fattispecie sollevati dalla ricorrente B. in relazione al riferimento
contenuto nell’istanza del Fallimento attore alla fissazione dell’udienza “ai
sensi dell’art. 8 co.2 lett.c)”, incongruo in quanto detta norma riguarda
invece il convenuto;
che pertanto deve dichiararsi l’inefficacia dell’istanza
di fissazione di udienza presentata dal Fallimento attore, in considerazione
di tale statuizione non essendovi luogo ad assegnazione di termini ex art. 8
co.5 per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.
P.Q.M.
Dichiara inefficace l’istanza di fissazione di
udienza presentata dal Fallimento V.
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