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Sezione I - Giurisprudenza

documento 144/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Milano, sez. VIII civ. – Dr. R. F. D’Isa – 21 gennaio 2005.

 

Processo societario con pluralità di parti – Ricorso ex art. 8, co. 5°, per dichiarazione di inefficacia della istanza di fissazione d’udienza – Prevalenza della questione di inefficacia rispetto a quella di inammissibilità.

 

Nel processo societario con pluralità di parti, la questione dell’inefficacia dell’istanza di fissazione d’udienza è prevalente ed assorbente rispetto ad eventuali profili di inammissibilità dell’istanza medesima, posto che la funzione della norma di cui all’art. 8, co. 5 bis del d.lgs. n. 5/2003 è quella di assicurare il contraddittorio e la prosecuzione del processo nell’ipotesi in cui venga da una delle parti notificata istanza di fissazione d’udienza qualora, nel termine nella stessa assegnato, un’altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo. (fb)

 

 

(144-t)

Il Giudice delegato per la trattazione presidenziale (come da provvedimento del 30.11.2004), sciogliendo la riserva che precede, sui ricorsi ex art. 8 co.5 D.Lgs n.5/2003 proposti da C.P. +3 in data 19.11.2004 nonché da D.B. in data 22.11.2004 (lunedì) per declaratoria di inammissibilità della istanza di fissazione di udienza presentata dall’attore Fallimento V. (notificata in data 11.11.2004 e dep. in data 19.11.2004);

sentite le parti, tutte comparse ad eccezione della ricorrente Bruno;

premesso:

che il Fallimento ha svolto azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci, nonché di altri soggetti ad altro titolo pretesamente responsabili e che taluni dei convenuti hanno chiamato in causa terzi;

che il Fallimento, mentre ha precisato di avere notificato l’istanza di fissazione di udienza ai convenuti costituiti ed alla contumace D.B. e non anche ai terzi (siccome all’epoca non ancora costituiti e non avendo il Fallimento attore svolto domande contro i terzi), ha insistito sulla istanza di fissazione nei confronti della convenuta D.B., in quanto contumace e costituitasi soltanto col contestuale ricorso ex art. 8 co.5 D.Lgs. n.5/2003, previa separazione della relativa posizione, rimarcando di avere proposto l’istanza di fissazione di udienza nei confronti di costei ai sensi dell’art. 13 co.2 D.Lgs. n.5/2003 rendendo perciò operante la regola di giudizio prevista dalla norma stessa, per cui i fatti affermati dall’attore si intendono non contestati, onde, trattandosi peraltro di litisconsorzio facoltativo, erano insussistenti le ragioni del simultaneus processus;

che le altre parti presenti, talune delle quali hanno sollevato eccezione di estinzione del giudizio per inesistenza di rituali notifiche, si sono opposte alla separazione della posizione B., ed hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità ovvero comunque hanno rilevato che, avendo il Fallimento attore notificato memoria ex art. 6 in data 10.11.2004 con intimazione del termine di giorni settanta e quindi scadendo il termine per la memoria dei convenuti ex art.7 in data 19.1.2005 (nelle more del quale era stata notificata l’istanza di fissazione di udienza), la notifica entro il predetto termine di tale ulteriore memoria documentata da parte dei convenuti (quanto meno G., B., G. e R.-N.) comportava la perdita di efficacia dell’istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 8 co.5 bis introdotto dal D.Lgs. 28.12.2004 n.310 ormai vigente;

osserva:

che l’eccezione di estinzione del processo è estranea alla presente sede;

che l’art. 8 co.5 concerne l’inammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza “fuori dei casi stabiliti dal presente articolo”, e cioè su iniziativa di un soggetto non legittimato ovvero in carenza dei presupposti di legge, contemplando il potere presidenziale di provvedere con ordinanza non impugnabile, in quanto non è preclusa la riproposizione dell’istanza di fissazione di udienza e la censura di eventuali vizi della declaratoria di inammissibilità in sede di discussione della causa;

che il potere presidenziale è quindi circoscritto dalla norma in questione e non può estendersi alla separazione di posizioni processuali in un giudizio con pluralità di parti, potendo semmai discutersi se il provvedimento di separazione competa al Giudice relatore ovvero al Collegio, in ogni caso rilevandosi come l’eventuale difformità di regole di giudizio in relazione ai diversi convenuti costituiti o contumaci attenga ad una fase logica e processuale successiva non incompatibile col simultaneus processus;

che nella fattispecie dunque, impregiudicata la valutazione della odierna istanza di fissazione di udienza siccome necessaria ai sensi dell’art. 8 co.4 ad evitare l’estinzione del processo nei confronti della B. e siccome idonea a rendere applicabile la regola di giudizio di cui all’art. 13 co.2, appare applicabile la norma di cui all’art. 8 co.5 bis recentemente introdotta (e da ritenersi inserita nel contesto del procedimento di cui al co.5 di competenza presidenziale) in relazione al processo in cui “sono costituite più di due parti”, a prescindere quindi dall’esservi una parte contumace, avendo evidentemente il legislatore inteso rimediare ad una lacuna e sebbene il tenore testuale della nuova norma lasci scoperto il caso, peraltro qui non ricorrente, in cui siano costituite soltanto due parti e vi siano uno o più contumaci;

che la previsione normativa di inefficacia non attiene dunque ai presupposti di ammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza, ma dipende da vicende processuali successive, per modo che l’istanza diviene inidonea a produrre il suo effetto tipico ed il processo riprende il suo corso nella salvaguardia del completo contraddittorio;

che nel processo con pluralità di parti la declaratoria di inefficacia dell’istanza di fissazione di udienza appare prevalente ed assorbente rispetto ad eventuali profili di inammissibilità, nella fattispecie sollevati dalla ricorrente B. in relazione al riferimento contenuto nell’istanza del Fallimento attore alla fissazione dell’udienza “ai sensi dell’art. 8 co.2 lett.c)”, incongruo in quanto detta norma riguarda invece il convenuto;

che pertanto deve dichiararsi l’inefficacia dell’istanza di fissazione di udienza presentata dal Fallimento attore, in considerazione di tale statuizione non essendovi luogo ad assegnazione di termini ex art. 8 co.5 per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.

P.Q.M.

Dichiara inefficace l’istanza di fissazione di udienza presentata dal Fallimento V.














 

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