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Corte D’Appello di Milano,
Sez. lavoro, 14 novembre 2008 – Pres. Castellini - Est.
Paola Accardo.
Segnalazione del Dott. Paolo
Giovanni Demarchi
Lavoro – Cessazione del rapporto – Licenziamento
illegittimo seguito da successivo licenziamento – Reintegrazione nel posto di
lavoro basata sul primo licenziamento – Illegittimità.
Premesso che deve essere condiviso il principio enunciato dalla
Corte di Cassazione, secondo il quale il licenziamento illegittimo non è idoneo
ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando
unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa
del rifiuto del datore a ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento
(sent. 6055/2008), dalla illegittimità di un primo licenziamento non
può conseguire l’ordine di reintegrazione del lavoratore qualora il rapporto
di lavoro si sia risolto per effetto di un secondo licenziamento
tempestivamente impugnato ma legittimo in quanto fondato su giustificato
motivo oggettivo. (fb)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
La
s.p.a. A. si duole che il Giudice Unico del Tribunale di Lodi, in
accoglimento del ricorso proposto da E. S., ritenuta l’illegittimità del
licenziamento intimato allo stesso in data 27 febbraio 2006 e l’inefficacia
del successivo in data 1 marzo 2006, la abbia condannata alla reintegrazione
di S. nel posto di lavoro ed al pagamento delle mensilità dal licenziamento
alla reintegrazione.
Avrebbe
errato il primo giudice a considerare solo l’illegittimità del primo
licenziamento senza la successiva revoca da parte di A.. Per contro, avrebbe
dovuto considerare l’ efficacia del secondo licenziamento per la sussistenza
di giustificato motivo oggettivo.
Erroneamente
non avrebbe dato ingresso alle dedotte prove testimoniali, sulle quali si
fondavano le deduzioni della resistente.
Resiste
l’appellato affermando la totale infondatezza dei motivi d’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello
è solo parzialmente fondato.
Occorre
riepilogare brevemente i fatti che hanno dato origine alla controversia.
Lo S.,
assunto dalla società il 2 luglio 2004 quale muratore di 3° livello, è stato
licenziato in data 27 febbraio 2006 per assenze ingiustificate ai sensi
dell’art .98 7mo comma CCNL Edili industria.
Il
successivo 1 marzo 2006, allo S., recatosi con i certificati medici che
giustificavano l’assenza, per un disguido non pervenuti alla società, viene
consegnata una nuova lettera di licenziamento per giustificato motivo
obiettivo.
Secondo
la società, il primo licenziamento, accertato il disguido, era stato revocato
e lo S. avrebbe accettato la revoca del primo licenziamento; secondo lo S.,
egli, analfabeta, che sapeva solo firmare, non solo non avrebbe accettato la
revoca del primo licenziamento, ma neanche si sarebbe reso conto che, in data
1 marzo sottoscriveva per ricevuta una nuova lettera di licenziamento.
Il punto di partenza di questa Corte è analogo a
quello del primo giudice.
L’illegittimità del primo licenziamento, i cui
effetti non sono stati immediatamente rimossi dal datore di lavoro con il
ripristino del normale rapporto di lavoro, ma reiterati con un immediato
successivo licenziamento, comporta le conseguenze sanzionatorie-risarcitorie
di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
La
Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12102 del 1 luglio 2004, ha in
proposito affermato che il risarcimento del danno stabilito dall’art. 18
nella misura comunque non inferiore a 5 mensilità, essendo assimilabile ad
una sorta di penale collegata al rischio d’impresa è dovuto in ogni caso, a
prescindere dall’esistenza di una colpa del datore di lavoro e di
un’eventuale revoca .
La
reintegrazione non può però essere disposta se sono comunque intervenute
altre successive cause estintive del
rapporto di lavoro.
In ciò
il primo giudice è andato di diverso avviso, ritenendo che dagli effetti
risolutivi del rapporto del primo licenziamento, conseguisse l’inefficacia
del secondo.
L’impostazione
non risulta però conforme a principi pure enunciati dal Supremo Collegio.
Nella
sentenza n. 6055 del 6 marzo 2008, la Cassazione ha infatti affermato che il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto
al momento in cui è stato intimato, determinando unicamente una sospensione
della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore a
ricevere la stessa, e non esclude che
il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento, in base
ai medesimi o diversi motivi del precedente. Nella fattispecie, esaminata
dalla Corte di Cassazione, un secondo licenziamento non tempestivamente
impugnato, intimato dopo quello illegittimo, era stato ritenuto ostativo alla
reintegra ( c.f.r. altresì Cass. n. 23641 del 6 11 2006 ).
Nella
presente fattispecie, anche il secondo licenziamento è stato impugnato.
Occorreva
quindi accertarne la legittimità o meno.
Questa
Corte ha così disposto l’espletamento della prova testimoniale, non
effettuata in primo grado perché irrilevante per il primo giudice, in
relazione alla ritenuta inefficacia del secondo licenziamento.
Lo
S. è stato licenziato con lettera del 1 marzo 2006 “ per riduzione del
personale a causa dell’ultimazione del cantiere per il quale era stato
assunto e l’impossibilità di impiegarlo altrove”.
La teste B., impiegata amministrativa del
consorzio al quale appartiene A., che all’epoca dei fatti gestiva l’ufficio
amministrativo del cantiere di Som., al quale era addetto lo S. ha indicato
che i lavori nel 2006 erano in esaurimento e che allo S. come ad altri 5
addetti era stata fatta la proposta di trasferimento al cantiere di Ca-Af.,
che veniva accettata solo da due. Il geometra P., che si occupava dei
cantieri di Som. e L., ha confermato di avere egli stesso avvertito che i
lavori erano in esaurimento e della possibilità di andare a lavorare in
cantieri nella zona intorno Napoli.
I testi hanno altresì indicato che, dopo il
licenziamento dello S., era rimasto qualche lavoratore, ma si trattava di
specializzati che portavano a termine le opere finali e comunque a fine 2006
anche a L. i lavori erano terminati.
I lavori di un altro cantiere del Lodigiano (S.)
terminavano successivamente, ma non risulta che lo S., muratore di 3° livello
potesse esservi adibito.
Sussiste pertanto il giustificato motivo
oggettivo per l’esaurimento dell’attività lavorativa alla quale lo S. era
adibito.
Pertanto
dall’ illegittimità del primo licenziamento, non può conseguire l’ordine di
reintegrazione dello S. nel posto di lavoro, perché il rapporto di lavoro si
è risolto il 1 marzo 2006 a seguito di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo.
Restano
la condanna al risarcimento del danno che, in relazione alla successiva
risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta dopo solo 2 giorni con il licenziamento
legittimo, deve essere stabilita ai sensi del quarto comma dell’art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori in 5 mensilità di retribuzione globale di fatto.
La
sentenza va pertanto così parzialmente riformata.
Considerato
che comunque resta un rilevante profilo di soccombenza della A., viene
mantenuta la statuizione di primo grado sulle spese di lite, mentre le spese
del presente grado, vengono dichiarate compensate tra le parti.
L’appellante,
che ha dovuto effettuare pagamenti in forza della sentenza impugnata, ne
chiede la ripetizione.
La
restituzione è dovuta nei limiti di quanto versato in eccedenza rispetto a
quanto dovuto allo S. in forza di questa sentenza d’appello.
P.Q.M.
la Corte,
in parziale riforma della sentenza n. 190/06 del Tribunale di Lodi;
riaffermata
l’illegittimità del licenziamento in data 27 febbraio 2006;
ritenuta
la legittimità del licenziamento in data 1 marzo 2006:
condanna
A. al risarcimento del danno per il primo licenziamento, nella misura di
cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di €
1.840,23;
conferma
la statuizione sulle spese di lite.
dispone
la restituzione degli importi in più versati da A. in esecuzione della
sentenza di primo grado;
dichiara
interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Milano,
12 novembre 2008.
Il Presidente Giuseppe Castellini
l’Estensore
Paola Accardo
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