IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 145/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Milano, sez. VIII – Dr. R.F. d’Isa, Giudice designato – 15 aprile 2005.

 

Nuovo processo societario – Istanza fissazione udienza – Termine per la notifica da parte del convenuto – Diritto di difesa dell’attore – Onere del convenuto di dichiarare le proprie intenzioni.

(145-m)

Il convenuto, che nella comparsa di risposta non ha assegnato all’attore il termine per la replica, potrà notificare l’istanza di fissazione dell’udienza nei termini di cui all’art. 8, 2° co. lett. c) solo qualora abbia dichiarato nella comparsa di risposta la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà. In difetto di tale dichiarazione, deve applicarsi il disposto dell’art. 4, 2° co., per cui, in caso di omessa indicazione del termine non inferiore a trenta giorni fissato dal convenuto all’attore per eventuale replica, “il termine è di trenta giorni”.

A tale conclusione si perviene mediante una lettura coordinata delle norme interessate e costituzionalmente orientata (alla luce degli artt. 111 e 24 Cost.), ispirata a principi di parità delle parti e di salvaguardia del contraddittorio secondo modalità scandite con certezza ex ante e non già determinate ex post dalla condotta processuale delle parti temporalmente incerta (chi per primo notifica all’altro la memoria ex art. 6 ovvero l’istanza di fissazione dell’udienza). (fb)

 

 

(145-t)

R.G. 81128/04

Il Giudice delegato per la trattazione presidenziale (come da provvedimento in data 8.3.2005), sciogliendo la riserva che precede, sul ricorso ex art. 8 co.5 D.Lgs n.5/2003 ritualmente proposto in data 25.2.2005 dall’attrice Carla Marazzi per declaratoria di inammissibilità della istanza di fissazione di udienza presentata congiuntamente dai convenuti So-Wen s.r.l. e Roberto Gatto (notificata in data 16.2.2005 e dep. in data 25.2.2005);

premesso:

che i convenuti hanno notificato in data 14.2.2005 comparse di costituzione risposta nelle quali non è stato indicato alcun termine per la comunicazione di memoria di replica da parte dell’attore;

che l’attore con lettera del 15.2.2005 ha segnalato ai procuratori costituiti dei convenuti l’intenzione di predisporre la memoria di replica ex art. 6 D.Lgs. n.5/2003 entro il termine di legge;

che in data 16.2.2005 i convenuti hanno notificato l’istanza di fissazione di udienza;

che l’attore ha quindi proposto l’odierno ricorso deducendo la violazione del proprio diritto di difesa e del contraddittorio, nella fattispecie dovendosi applicare l’art. 4 co.2 D.Lgs. n.5/2003, per cui “in caso di omessa o insufficiente indicazione [del termine per eventuale replica –n.d.e.], il termine è di trenta giorni”;

che i convenuti hanno sostenuto invece la legittimità della notifica dell’istanza di fissazione di udienza, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 8 co.2 lett c) D.Lgs. n.5/20903, non avendo proposto domande riconvenzionali ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio, né avendo ampliato, nelle proprie difese, il thema decidendum;

rilevato:

che l’art. 8 co.5 concerne l’inammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza “fuori dei casi stabiliti dal presente articolo”, e cioè su iniziativa di un soggetto non legittimato ovvero in carenza dei presupposti di legge, contemplando il potere presidenziale di provvedere con ordinanza non impugnabile, in quanto non è preclusa la riproposizione dell’istanza di fissazione di udienza e la censura di eventuali vizi della declaratoria di inammissibilità in sede di discussione della causa;

osserva:

che in base ad un’interpretazione rigorosamente aderente al dato testuale dell’art. 8 co.2 lett. c) D.Lgs. n.5/2003 si è affermato che l’istanza di fissazione di udienza è legittimamente proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la memoria di replica dell’attore, se il convenuto medesimo nella comparsa di risposta non ha fissato alcun termine all’attore per la memoria di replica, non ha proposto domanda riconvenzionale, né sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio, queste ultime dovendo intendersi non già come mere argomentazioni difensive, bensì quali eccezioni in senso stretto rimesse alla disponibilità della parte ex art. 112 c.p.c. (cfr. Trib. Milano, Sez.VI, 21.2.2005, est. Ceccarelli);

che, secondo tale interpretazione, il diritto di difesa dell’attore non subisce alcun apprezzabile pregiudizio, restando comunque il diritto di formulare definitivamente le proprie domande ed istanze con la nota ex art. 10 co.1 e di replicare alle argomentazioni del convenuto con la memoria conclusionale ex art. 12 co.3 lett. e) D.Lgs. n.5/2003, del resto essendo insito nella nuova normativa processuale il principio (ed il rischio per la parte) per cui ad ogni atto di parte può conseguire il generale effetto decadenziale correlato alla notifica dell’istanza di fissazione di udienza ad opera di controparte;

che altro orientamento ha affermato un’interpretazione correttiva nel senso di ritenere l’inammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza se il convenuto nella comparsa di risposta non si è limitato ad una mera negatoria dei fatti allegati dall’attore, ma ha formulato difese di merito e di rito fondate su circostanze in contrasto con le domande attoree, dovendosi in tal caso riconoscere all’attore il diritto di replica e difesa, nonché di prova contraria (cfr. Trib. Milano, Sez.VIII, 27.1.2005, est. Consolandi);

che i suddetti orientamenti tuttavia, ove muovano dal presupposto della notifica dell’istanza di fissazione di udienza da parte del convenuto non già contestualmente alla comparsa di risposta, bensì successivamente alla stessa, non appaiono appaganti;

che nella presente fattispecie (in cui alla comparsa di costituzione senza indicazione del termine ex art. 4 co.2 è poi conseguita a distanza di alcuni giorni l’istanza di fissazione di udienza) il tenore testuale dell’art. 8 co.2 lett. c) non può obliterare la previsione di cui all’art. 4 co.2 dianzi riportata, la previsione ivi contenuta “fermo quanto disposto dall’art. 8 co.2 lett. c)” intendendosi alla stregua di un rinvio alla necessaria lettura coordinata delle due norme;

che si impone quindi una interpretazione coordinata, e costituzionalmente orientata (alla luce degli artt. 111 e 24 Cost.), ispirata ai princìpi di parità delle parti e di salvaguardia del contraddittorio secondo modalità scandite con certezza ex ante e non già determinate ex post dalla condotta processuale delle parti temporalmente incerta (in sostanza: chi per primo notifica all’altro la memoria ex art. 6 ovvero l’istanza di fissazione di udienza);

che quindi (e restando comunque irrilevante la missiva con cui nella fattispecie l’attore ha comunicato ai convenuti l’intenzione di avvalersi della memoria ex art. 6), deve ritenersi derivare un onere del convenuto, il quale nella comparsa di risposta non abbia indicato il termine per la replica dell’attore, di dichiarare nella stessa comparsa l’intenzione di avvalersi del diritto di notificare l’istanza di fissazione di udienza nei termini e secondo la previsione dell’art. 8 co.2 lett. c), tale onere, pur non testualmente previsto, apparendo altresì coerente col principio di lealtà processuale;

che in difetto di tale dichiarazione vale il disposto dell’art. 4 co.2 per cui in caso di omessa indicazione del termine non inferiore a trenta giorni fissato dal convenuto all’attore per eventuale replica, “il termine è di trenta giorni”;

che deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza, siccome presentata al di fuori dei casi di legge, ai sensi dell’art. 8 co.5 ult. parte assegnando all’attore, a cui competeva il termine di trenta giorni decorrente dal 14.2.2005 ed interrotto dalla notifica dell’istanza di fissazione di udienza in data 16.2.2005, il termine residuo decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza notificata in data 16.2.2005 dai convenuti alla parte attrice Carla Marazzi.

Assegna all’attrice per eventuale memoria di replica il termine di giorni trenta decorrente dal 14.2.2005 e, a seguito dell’interruzione determinata dalla notifica dell’istanza di fissazione di udienza in data 16.2.2005, decorrente per il residuo dalla data di comunicazione del presente provvedimento.














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it