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Corte di Cassazione, Sez. I
Civile 25 luglio 2008, n. 20476 – Pres. Vitrone, Rel. Del Core.
Società - di capitali - Società per azioni -
Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Verso i creditori sociali
- Liquidazione
coatta amministrativa - Azione di responsabilità esperita nei confronti di amministratori
e sindaci - Presupposto - Insufficienza del patrimonio sociale - Significato
- Termine Prescrizionale - Decorrenza iniziale - Coincidenza con
l'assoggettamento alla procedura concorsuale - Sussistenza - Esclusione -
Oggettiva conoscibilità per i creditori della manifestazione
dell'insufficienza patrimoniale - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni
brevi - Società - Società di capitali in liquidazione coatta amministrativa -
Amministratori e sindaci - Azione di responsabilità esercitata dal
commissario liquidatore - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Oggettiva
conoscibilità della insufficienza patrimoniale - Condizioni - Fattispecie.
In tema di
azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli
artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione
quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente
al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla
dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla
liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione
dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa
come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto
dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della
società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini
dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza
patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta
amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto
della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche
per operatori non particolarmente qualificati. (La S.C. ha fatto applicazione
del suddetto principio di diritto in una fattispecie nella quale l'azione era
stata proposta dal commissario della società in liquidazione coatta
amministrativa più di cinque anni dopo l'approvazione del bilancio che aveva
evidenziato una notevole eccedenza del passivo e perdite pari al doppio del
capitale sociale). (fonte: CED – Corte di Cassazione).
Obbligazioni
in genere - Solidarietà - Litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) -
Azione di
responsabilità verso amministratori e sindaci ex artt. 2393 e 2394 cod. civ.
- Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Interruzione del processo per
decesso di una parte - Omessa riassunzione nei confronti degli eredi -
Conseguenze - Estinzione del solo rapporto processuale interrotto -
Configurabilità - Fondamento.
Società - di capitali - Società per azioni -
Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - In genere - Liquidazione coatta
amministrativa - Azione proposta dal commissario contro amministratori e
sindaci ex artt. 2393 e 2394 cod. civ. - Obbligazione solidale passiva -
Sussistenza - Conseguenze - Natura facoltativa del litisconsorzio processuale
- Effetti in tema di interruzione del processo con riguardo ad una sola parte
- Mancata riassunzione - Estinzione relativa al singolo rapporto processuale
interrotto - Fondamento - Fattispecie.
In tema di
azione di responsabilità promossa (nella specie, dal commissario della
società in liquidazione coatta amministrativa) contro amministratori e
sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., si versa in un ipotesi
di litisconsorzio facoltativo poiché la predetta responsabilità per fatti di
"mala gestitì configura un'ipotesi di obbligazione solidale passiva;
pertanto, il creditore, come è libero di agire in giudizio contro uno
qualsiasi dei condebitori, così è libero di riassumere il processo,
instaurato nei confronti di tutti i coobbligati e successivamente interrotto
(nella specie, per la morte di alcuni appellati), nei confronti di uno
soltanto di essi, senza necessità di disporre l'integrazione del
contraddittorio nel giudizio di impugnazione (art. 331 cod. proc. civ.); ne
consegue che, se si verifica una causa di estinzione con riguardo ad uno
soltanto dei rapporti processuali (nella specie, per la mancata riassunzione
nei confronti degli eredi della parte deceduta), questa non si estende
all'intero processo ma dev'essere dichiarata unicamente con riferimento a
quel rapporto. (fonte: CED – Corte di Cassazione).
Il testo
integrale
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