IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 1459/2009

 

 

data pubblicazione 19/01/2009

 

 

 

Corte di Cassazione, Sez. I Civile 25 luglio 2008, n. 20476 – Pres. Vitrone, Rel. Del Core.

 

Società - di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Verso i creditori sociali - Liquidazione coatta amministrativa - Azione di responsabilità esperita nei confronti di amministratori e sindaci - Presupposto - Insufficienza del patrimonio sociale - Significato - Termine Prescrizionale - Decorrenza iniziale - Coincidenza con l'assoggettamento alla procedura concorsuale - Sussistenza - Esclusione - Oggettiva conoscibilità per i creditori della manifestazione dell'insufficienza patrimoniale - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

 

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Società - Società di capitali in liquidazione coatta amministrativa - Amministratori e sindaci - Azione di responsabilità esercitata dal commissario liquidatore - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Oggettiva conoscibilità della insufficienza patrimoniale - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati. (La S.C. ha fatto applicazione del suddetto principio di diritto in una fattispecie nella quale l'azione era stata proposta dal commissario della società in liquidazione coatta amministrativa più di cinque anni dopo l'approvazione del bilancio che aveva evidenziato una notevole eccedenza del passivo e perdite pari al doppio del capitale sociale). (fonte: CED – Corte di Cassazione).

 

Obbligazioni in genere - Solidarietà - Litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - Azione di responsabilità verso amministratori e sindaci ex artt. 2393 e 2394 cod. civ. - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Interruzione del processo per decesso di una parte - Omessa riassunzione nei confronti degli eredi - Conseguenze - Estinzione del solo rapporto processuale interrotto - Configurabilità - Fondamento.

 

Società - di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - In genere - Liquidazione coatta amministrativa - Azione proposta dal commissario contro amministratori e sindaci ex artt. 2393 e 2394 cod. civ. - Obbligazione solidale passiva - Sussistenza - Conseguenze - Natura facoltativa del litisconsorzio processuale - Effetti in tema di interruzione del processo con riguardo ad una sola parte - Mancata riassunzione - Estinzione relativa al singolo rapporto processuale interrotto - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di azione di responsabilità promossa (nella specie, dal commissario della società in liquidazione coatta amministrativa) contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., si versa in un ipotesi di litisconsorzio facoltativo poiché la predetta responsabilità per fatti di "mala gestitì configura un'ipotesi di obbligazione solidale passiva; pertanto, il creditore, come è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori, così è libero di riassumere il processo, instaurato nei confronti di tutti i coobbligati e successivamente interrotto (nella specie, per la morte di alcuni appellati), nei confronti di uno soltanto di essi, senza necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione (art. 331 cod. proc. civ.); ne consegue che, se si verifica una causa di estinzione con riguardo ad uno soltanto dei rapporti processuali (nella specie, per la mancata riassunzione nei confronti degli eredi della parte deceduta), questa non si estende all'intero processo ma dev'essere dichiarata unicamente con riferimento a quel rapporto. (fonte: CED – Corte di Cassazione).

 

 

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