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Sezione I - Giurisprudenza

documento 146/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Milano – Dr. R. F. d’Isa– 23 aprile 2005.

 

Nuovo processo societario – Mutamento del rito – Riassunzione del processo –Notifica della memoria di replica.

(146-m)

Ove sia disposto il mutamento dal rito ordinario a quello speciale, la riassunzione del processo avviene mediante notifica della memoria di replica nei termini di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 5/03 decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza. Detta notifica costituisce infatti al contempo atto di riassunzione e di prosecuzione del processo. (fb)

 

(146-t)

R.G.35995/04

Il G. rel., sciogliendo la riserva che precede, sulla istanza proposta dalla convenuta Marionnaud Parfumeries Italia s.p.a. (già nella memoria ex art 7 D.Lgs. n.5/2003 e ribadita nelle note ex art. 10 D.Lgs. n.5/2003 successive alla istanza di fissazione di udienza formulata dall’attore) di estinzione del processo a causa della mancata rituale riassunzione da parte dell’attore Gabbai Claudio a seguito della ordinanza di mutamento del rito e cancellazione della causa dal ruolo emessa dal G.I. all’udienza del 21.9.2004 ai sensi dell’art. 1 co.5 D.Lgs. n.5/2003, premesso:

che la causa (avente ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare in data 1.3.2004) è stata introdotta, anziché nelle forme del nuovo rito societario, con atto di citazione ad udienza fissa notificato in data 18.5.2004;

che la società convenuta si è costituita all’udienza del 21.9.2004 e nella stessa udienza il G.I. ha disposto “il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo”;

che l’attore in data 21.10.2004 ha comunicato alla convenuta via telefax memoria ex art. 6 D.Lgs. n.5/2003 (depositata nel fascicolo in data 29.10.2004);

che la convenuta ha eccepito la mancata riassunzione con atto idoneo e quindi l’estinzione del processo;

osserva:

che l’ordinanza prevista dall’art 1 co.5 D.Lgs n.5/2003 con la disposizione del semplice mutamento del rito rimarca la continuità processale (analoga al passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ex art. 426 c.p.c.) e con la disposizione della cancellazione della causa dal ruolo segna una discontinuità, ritenuta incongrua da varie opinioni, ma che non pare inutile in quanto correlata a formalità e decadenze tipiche dei diversi riti (si pensi ad es. alla eventuale declaratoria di contumacia, che non pare potersi omettere, siccome adempimento connesso alla verifica del contraddittorio e perciò logicamente anteriore alla ordinanza di mutamento del rito);

che alla cancellazione della causa dal ruolo si connette la necessità di riassunzione, per la quale tuttavia non valgono le forme di cui all’art. 307 c.p.c., dovendosi valorizzare la previsione speciale dell’art. 1 co.5 D.Lgs. n.5/2003, per cui dalla comunicazione dell’ordinanza “decorrono, se emessa a seguito dell’udienza di prima comparizione, i termini di cui all’articolo 6”;

che da ciò si desume che la memoria ex art. 6 notificata nel termine ivi previsto costituisce al contempo l’atto di riassunzione e di prosecuzione del processo, tale interpretazione ragionevolmente contemperando il duplice contenuto dell’ordinanza ex art. 1 co.5 altrimenti squilibrata verso l’una o l’altra statuizione ivi prevista;

che pertanto l’istanza di estinzione deve essere respinta.

P.Q.M.

Respinge l’istanza di estinzione del processo.














 

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