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Tribunale di Milano
– Dr. R. F. d’Isa– 23 aprile 2005.
Nuovo processo societario –
Mutamento del rito – Riassunzione del processo –Notifica della memoria di
replica.
(146-m)
Ove
sia disposto il mutamento dal rito ordinario a quello speciale, la riassunzione
del processo avviene mediante notifica della memoria di replica nei termini
di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 5/03 decorrenti dalla comunicazione
dell’ordinanza. Detta notifica costituisce infatti al contempo atto di
riassunzione e di prosecuzione del processo.
(fb)
(146-t)
R.G.35995/04
Il G. rel., sciogliendo la riserva che precede, sulla istanza
proposta dalla convenuta Marionnaud Parfumeries Italia s.p.a. (già nella
memoria ex art 7 D.Lgs. n.5/2003 e ribadita nelle note ex art. 10 D.Lgs. n.5/2003
successive alla istanza di fissazione di udienza formulata dall’attore) di
estinzione del processo a causa della mancata rituale riassunzione da parte
dell’attore Gabbai Claudio a seguito della ordinanza di mutamento del rito e
cancellazione della causa dal ruolo emessa dal G.I. all’udienza del 21.9.2004
ai sensi dell’art. 1 co.5 D.Lgs. n.5/2003, premesso:
che la causa (avente ad oggetto l’impugnazione della delibera
assembleare in data 1.3.2004) è stata introdotta, anziché nelle forme del
nuovo rito societario, con atto di citazione ad udienza fissa notificato in
data 18.5.2004;
che la società convenuta si è costituita all’udienza del 21.9.2004 e
nella stessa udienza il G.I. ha disposto “il mutamento del rito e la
cancellazione della causa dal ruolo”;
che l’attore in data 21.10.2004 ha comunicato alla convenuta via
telefax memoria ex art. 6 D.Lgs. n.5/2003 (depositata nel fascicolo in data
29.10.2004);
che la convenuta ha eccepito la mancata riassunzione con atto idoneo
e quindi l’estinzione del processo;
osserva:
che l’ordinanza prevista dall’art 1 co.5 D.Lgs n.5/2003 con la
disposizione del semplice mutamento del rito rimarca la continuità processale
(analoga al passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ex art. 426
c.p.c.) e con la disposizione della cancellazione della causa dal ruolo segna
una discontinuità, ritenuta incongrua da varie opinioni, ma che non pare
inutile in quanto correlata a formalità e decadenze tipiche dei diversi riti
(si pensi ad es. alla eventuale declaratoria di contumacia, che non pare
potersi omettere, siccome adempimento connesso alla verifica del
contraddittorio e perciò logicamente anteriore alla ordinanza di mutamento
del rito);
che alla cancellazione della causa dal ruolo si connette la
necessità di riassunzione, per la quale tuttavia non valgono le forme di cui
all’art. 307 c.p.c., dovendosi valorizzare la previsione speciale dell’art. 1
co.5 D.Lgs. n.5/2003, per cui dalla comunicazione dell’ordinanza “decorrono,
se emessa a seguito dell’udienza di prima comparizione, i termini di cui
all’articolo 6”;
che da ciò si desume che la memoria ex art. 6 notificata nel termine
ivi previsto costituisce al contempo l’atto di riassunzione e di prosecuzione
del processo, tale interpretazione ragionevolmente contemperando il duplice
contenuto dell’ordinanza ex art. 1 co.5 altrimenti squilibrata verso l’una o
l’altra statuizione ivi prevista;
che pertanto l’istanza di estinzione deve essere respinta.
P.Q.M.
Respinge l’istanza di estinzione del processo.
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