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Tribunale di Modena
– Pres. E. Salvatore, relatore E. Bruschetta – 12 maggio 2004.
Nuovo diritto societario –
Nomina del liquidatore – Arbitrato – Inammissibilità.
Diritto societario – Causa di
scioglimento della società – Potere del tribunale di nomina del liquidatore.
(147-m1)
Le
fattispecie di scioglimento della società previste dall’art. 2484 c.c.
costituiscono ipotesi di scioglimento ex lege e, come tali, non costituendo
diritti disponibili, non posso formare oggetto di arbitrato.
(fb)
(147-m2)
Il
Tribunale, in presenza di una causa di scioglimento della società ed in
mancanza di una nomina del liquidatore, è tenuto a provvedere in sostituzione
dell’assemblea e ciò anche nell’ipotesi in cui non sia stata proposta
esplicita domanda ex art. 32 d. lgs. n. 5/03.
(fb)
(147-t)
nella procedura n° 791/2004 Vol.
avente ad oggetto: nomina liquidatore ex art.
2487 codice civile.
Udita la relazione del Giudice incaricato.
All’esito della camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente
Decreto
1. Premesso in fatto che
il ricorrente - deducendo l’avvenuto scioglimento della Società Eco Tre
S.r.l. ai sensi dell’art. 2484 Codice civile e ciò perché il capitale sociale
si era ridotto al di sotto del minimo di legge e perché la detta Società non
riusciva a funzionare essendovi disaccordo tra i due soci che avevano
partecipazione paritaria – chiedeva al tribunale che fosse nominato un
liquidatore ai sensi dell’art. 2487 Codice civile non avendo le assemblee
convocate preso alcuna decisione; e che, costituendosi, l’altro socio preliminarmente
eccepiva l’esistenza di una clausola arbitrale in virtù della quale la
questione doveva essere devoluta al giudice privato e che comunque non
esistevano i presupposti stabiliti dalla legge per farsi luogo alla nomina
del liquidatore da parte del tribunale, sicché la domanda doveva andare
respinta.
2. Considerato in diritto
che l’art. 2484 Codice civile prevede alcune fattispecie di scioglimento ex
lege della Società e che – come tali – le stesse non sono disponili alle
parti; con la conseguenza che la controversia pervenuta all’esame non può
essere devoluta agli arbitri a causa del divieto contenuto al primo comma
dell’art. 34 della Procedura societaria.
3. Considerato in diritto
che in mancanza di una specifica domanda ai sensi dell’art. 32 Procedura
societaria, il tribunale è comunque tenuto, in presenza di una causa di
scioglimento ed in mancanza di una nomina sociale del liquidatore, di
provvedere in sostituzione dell’assemblea; nella sostanza, viene con ciò meno
la consolidata giurisprudenza della Suprema corte che in caso di controversia
tra le parti in ordine alla sussistenza di una ipotesi di scioglimento della
Società, riteneva trattarsi di una lite in materia di diritti soggettivi e
quindi escludeva che il presidente del tribunale, organo della volontaria
giurisdizione, potesse provvedere alla nomina del liquidatore; ora, difatti,
una controversia in materia di diritti soggettivi si ha solamente quando una
delle parti chiede che si dia ingresso ad un accertamento incidentale con
efficacia di giudicato ex art. 32 citato.
4. Considerato in diritto
che sussiste – quanto meno - la causa di scioglimento di cui al n. 3
dell’art. 2484 cit.; atteso che l’assemblea, più d’una volta convocata, non è
stata in grado di deliberare per l’evidente dissidio esistente tra i due
soci, i quali, avendo partecipazione in misura paritaria, non sono in grado
di fare funzionare la Società.
5. Considerato in diritto
e da ultimo, che la natura volontaria della giurisdizione qui esercitata non
consente il giudizio di soccombenza e – quindi – alcuna statuizione sulle
spese.
P.Q.M.
- Accerta ex ultimo comma dell’art. 2484
Codice civile la sopra indicata causa di scioglimento.
- Nomina ex art. 2487 Codice civile
liquidatore il rag. Massimo Grana Castagnetti affinchè provveda alla
liquidazione della Società, con i più ampi poteri, anche con riguardo alla
cessione dell’azienda ed al suo provvisorio esercizio, nel termine di mesi
sei e salvo proroga di questo tribunale.
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