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Tribunale di Sorveglianza di Torino, 20
gennaio 2009 – Pres. Burzio – Est. Vignera.
Ordinamento
penitenziario – Istituti di prevenzione e pena – Qualita’ di collaboratore –
Accertamento – Competenza territoriale – Fattispecie (L.
26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 58 ter; l.
15 marzo 1991, n. 82, nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo
di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia, art. 16 nonies).
Poiché
la qualità di collaboratore di giustizia va accertata in via incidentale nel
procedimento avente ad oggetto la concessione di un beneficio penitenziario,
anche ai fini di tale accertamento è territorialmente competente la
magistratura di sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies, 8° comma, l. 15 marzo
1991, n. 82, allorché l’interessato é persona sottoposta a speciali misure di
protezione. (gv)
ORDINANZA
nel
procedimento di sorveglianza relativo al riconoscimento dello status di
collaboratore
in
relazione alla pena di cui a provvedimento cumulo del 16.11.2005 Proc. Gen.
Rep. c/o Corte Appello Bari
nei
confronti di B. R., nato
a XXXX il XXXX
e
residente in / detenuto in Casa Reclusione Alessandria - SAN MICHELE -
difeso
dall’Avv. Aimone Picchio in sostituzione dell’Avv. Maristella Amisano del
foro di Torino, d’ufficio
VISTI
gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA
la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al
rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE
le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti,
della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE
le conclusioni (competenza di Roma) del rappresentante del P.M., dott. Maria
Pia Astore e del difensore;
PREMESSO
CHE:
- B. R. ha
chiesto l’accertamento della sua condotta di collaborazione con la giustizia
ex art. 58 ter, comma 2, O.P. ai fini della fruizione di permessi premiali;
- “in
tema di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore di giustizia
non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa,
mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile ad uno
"status", indipendentemente dalla richiesta dei benefici per i
quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere,
invece, accertata nell'ambito del procedimento di merito, attivato dalla
richiesta di uno dei detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire
se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all'art. 58 ter,
comma primo, legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche, che consente
al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4 bis
stessa legge” (così tra le più recenti Cass. pen. (Ord.), Sez. I,
31/01/2006, n.7267, in Riv. Pen., 2007, 3, 329);
- poiché il
B. è titolare di un programma di protezione, il procedimento di merito (nell’ambito
del quale si dovrà incidentalmente accertare pure la sua qualità di
collaboratore di giustizia) rientra nella competenza della Magistratura di
Sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies, comma ottavo, della legge n. 82 del
1991;
P.Q.M.
dichiara
la propria incompetenza territoriale e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così
deciso in Torino, 20 Gennaio 2009
IL
GIUDICE ESTENSORE (Giuseppe
Vignera )
IL
PRESIDENTE (Giuseppe
Burzio )
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