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Tribunale di Marsala
– Pres. Dr. Benedetto Giamo, Estensore Dr. Pier Luigi Tomaiuoli– 1 aprile
2005.
Nuovo
diritto societario – Società a responsabilità limitata – Azione sociale di
responsabilità – Legittimazione della società – Sussistenza.
Nuovo diritto societario –
Azione sociale di responsabilità e di revoca degli amministratori –
Deliberazione dell’assemblea – Quorum.
Nuovo diritto societario –
Azione sociale di responsabilità degli amministratori – Deliberazione
dell’assemblea – Discussione del bilancio – Necessità.
Revoca di amministratori di
società – Poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – Prorogatio –
Inapplicabilità.
(148-m1)
Non è
condivisibile l’argomentazione secondo cui la nuova formulazione normativa
contenuta nel d. lgs. n. 6/03 dovrebbe far ritenere l’insussistenza della
legittimazione della società ad agire con l’azione sociale di responsabilità
nei confronti degli amministratori, azione che sarebbe invece rimessa
esclusivamente all’iniziativa dei singoli soci, in favore dei quali il
rimedio è stato espressamente tipizzato.
Depone
inequivocabilmente in senso contrario l’espressa previsione normativa di cui al
novellato art. 2476 c.c. , I comma, c.c., della liquidazione dei danni in
favore della società in ipotesi di condanna dell’amministratore vocato in
giudizio dal singolo socio, e della contestuale liquidazione delle spese in
favore di quest’ultimo ex art. 2476, IV comma, c.c..
Tali
previsioni normative, infatti, si giustificano esclusivamente in ragione
della veste di sostituto processuale del socio, il che impone di ritenere
l’ovvia configurabilità dell’azione in capo alla società sostituita secondo i
principi generali propri della sostituzione processuale.
In
tale ottica solamente si giustifica, poi, l’altra previsione normativa di cui
all’art. 2476 c.c., IV comma, c.c., in forza della quale la società può
transigere o rinunziare all’azione di responsabilità proposta dal singolo
socio nei confronti dell’amministratore: si può, all’evidenza, rinunziare o
transigere solo un’azione relativa ad un diritto proprio.
(fb)
(148-m2)
La
delibera di promozione dell’azione di responsabilità e quella di revoca degli
amministratori, (materie esulanti per ovvi motivi dall’ambito decisionale
tipico dei poteri di quest’ultimi) nella nuova disciplina normativa debbono
essere prese, dall’assemblea dei soci ex art. 2479 c.c., con la maggioranza
di cui all’ultimo comma, a mente del quale “salvo diversa disposizione
dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto
favorevole dei soci che rappresentato almeno la metà del capitale sociale”.
(fb)
(148-m3)
La
norma di cui all’art. 2393 c.c. nel prevedere che la deliberazione
concernente la responsabilità degli amministratori possa essere presa “in
occasione della discussione” del bilancio, anche se non è indicata nelle
materie da trattare, introduce una deroga al principio generale della
necessaria preventiva informazione circa l’oggetto delle delibere
assembleari.
La ratio evidente è quella di consentire all’assemblea - nello esame dell’atto più
importante degli amministratori, qual è la redazione del bilancio della
società - di adottare le opportune misure a tutela degli interessi della
compagine sociale, laddove dalla discussione relativa al detto bilancio
emergano delle inadempienze o delle responsabilità degli amministratori,
senza dover attendere i tempi di un’altra assemblea ad hoc convocanda.
La
dizione adoperata dal legislatore “in occasione della discussione”, allora,
deve essere intesa siccome rivolta a consentire l’adozione della
deliberazione della responsabilità, anche laddove l’esame del bilancio non
arrivi a compimento mediante una delibera di approvazione o di non
approvazione dello stesso, ma non può considerarsi comprensiva anche
dell’ipotesi in cui nessuna discussione sul concreto andamento gestionale e
delle allocazioni attive e passive via sia stato (Trib. Rimini, 24.9.2002 in
Giur. It. 2003, 302; Trib. Milano, 15.12.1988, in Giur. It. 1989, I, II, 358;
Trib. Verona, 10.11.1989, in Giur. It. 1990, I, 2, 578).
In
tale ipotesi, infatti, non ricorre nemmeno il nesso di “occasionalità”
richiesto dalla norma, peraltro speciale (e quindi non applicabile al di là
dei casi previsti dal legislatore) rispetto al principio generale sopra
menzionato.
(fb)
(148-m4)
Non è
condivisibile la tesi secondo la quale gli amministratori in stato di prorogatio
potrebbero compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, dovendosi
preferire l’orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., n. 3652/1997),
secondo cui gli organi scaduti (o dimissionari) possono compiere atti tanto
di ordinaria, quanto di straordinaria amministrazione, non rinvenendosi nelle
norme (art. 2385, commi I e II) che prevedono la detta prorogatio
alcuna distinzione al riguardo.
Nemmeno
è condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale che estende agli
amministratori revocati la disciplina della prorogatio (Corte
d’Appello Trento, 13.12.2001, in Vita Not. 2002, 887), in quanto rispetto ad
essi la rescissione del nesso fiduciario, che è a fondamento del loro
mandato, esclude l’operatività dei principi ricavabili dall’art. 2385 c.c. in
ipotesi di naturale o volontaria cessazione dalla carica (Trib. Milano,
22.3.1993, in Società, 1993, 1081).
(fb)
(148-t)
r.g. n. 175/2005
ORDINANZA
Premesso in fatto.
Con ricorso in corso di causa ex art. 2378 c.c. I. A. - premesso di
aver impugnato la delibera adottata dall’assemblea della A. I. & Figli
s.r.l., con cui era stata decisa l’azione di responsabilità nei suoi
confronti, in qualità di membro del c.d.a. della società e disposta
l’immediata revoca dalla carica – chiedeva al giudice della cautela la
sospensione dell’esecuzione delle predette delibere e l’adozione dei
consequenziali provvedimenti di cui al citato art. 2378 c.c..
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente deduceva che le
dette delibere erano nulle e/o annullabili, in quanto l’azione sociale di
responsabilità non è prevista per le s.r.l. dal nuovo diritto societario;
anche a ritenere applicabile alle s.r.l. la norma di cui all’art. 2393 c.c., nel
caso di specie era mancata la discussone del bilancio; mancava il quorum deliberativo;
gli addebiti mossi all’amministratore erano generici; la revoca automatica a
seguito di deliberazione di azione di responsabilità nei confronti
dell’amministratore non è prevista per le s.r.l.; in punto di periculum,
evidenziava il danno derivante dall’impossibilità di amministrare, con
conseguente mancato controllo dell’andamento della società, ed all’immagine.
Veniva concesso inaudita altera parte il provvedimento di
sospensione delle delibere richiesto dal ricorrente.
All’udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva la
società odierna reclamata e spiegavano intervento volontario i soci A. A. A.,
A. G. ed A. A., in seguito estromessi dal giudizio.
La società resistente eccepiva, in punto di fumus boni iuris,
la legittimità della delibera impugnata, in ragione della possibilità
implicita nel sistema anche per le s.r.l. di proporre azione sociale di
responsabilità; nonché della sua adottabilità ex art. 2393 c.c. anche in sede
di discussione del bilancio ed a prescindere dalla sua approvazione; della
sussistenza del quorum costitutivo e deliberativo; della riferibilità
degli addebiti mossi a condotte i cui effetti si erano prodotti nel bilancio
2003, oggetto di ordine del giorno; dell’applicabilità anche alle s.r.l.
della revoca assembleare in caso di proposizione dell’azione sociale; in
punto di periculum in mora, l’insussistenza di un grave ed
irreparabile pregiudizio a danno del ricorrente, come dimostrato dalla sua
attivazione giudiziaria solo un mese e mezzo dopo l’assemblea, ed in ragione
dell’impossibilità per gli amministratori di compiere atti straordinari,
stante il loro regime di prorogatio, oltre che della previsione nei
patti parasociali dell’obbligo del consenso unanime dell’intero c.d.a. per
gli atti di particolare importanza ed influenza nella vita sociale;
concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso avversario.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, escludendo la
sussistenza tanto del fumus boni iuris che del periculum in mora.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto reclamo A. I.,
dolendosi della sua erroneità, per avere il giudice di prime cure ritenuto
l’ammissibilità dell’azione sociale da parte delle s.r.l.; nonché, in ogni
caso, l’applicabilità ad essa della disciplina di cui ai commi I e II
dell’art. 2393 c.c. dettata in tema di società per azioni; per avere altresì
ritenuto non necessaria l’effettiva discussione del bilancio; ed infine per
avere escluso il periculum in mora sulla base del divieto contenuto
nei patti parasociali di compiere atti straordinari senza il consenso di
tutto il c.d.a., così obliterando la natura meramente obbligatoria degli
stessi, e senza considerare il pericolo di danno insito, a titolo di esempio,
nell’adozione per il futuro di un progetto di bilancio da parte di un c.d.a
“a ranghi ridotti”.
Si è costituita la società reclamata, sottolineando la correttezza
della decisione cautelare di primo grado, ribadendo tutte le argomentazioni
ivi svolte ed eccependo, comunque, la legittimità della delibera impugnata
alla luce anche della disciplina vigente ratione temporis al momento
della sua adozione ex art. 223 bis, commi I e III, disp. att. trans. c.c..
Ritenuto in diritto.
Il reclamo è infondato ed in quanto tale va rigettato per i motivi
di cui appresso.
E’ logicamente preliminare l’esame della questione relativa alla
normativa applicabile al caso di specie, oggetto di eccezione di parte,
disattesa in primo grado ed espressamente riproposta in sede di memoria di
costituzione dalla società reclamata.
L’eccezione è fondata, sia pure sulla base di una ricostruzione
ermeneutica differente da quella semplicisticamente indicata dalla parte
resistente.
L’art. 223 bis, disp. att. trans. c.c., rubricata “disposizioni
transitorie. Sezione V. Disposizioni relative al libro V”, per come
modificato da ultimo con l’art. 5 del l. lgs. 6.2.2004, n. 37, ha introdotto
una disciplina transitoria del d. lgvo. 6/2003, recante il novellato regime
del diritto societario.
A mente del I comma del citato articolo, le società di cui al capo
V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile (scilicet: le
società per azioni, quelle in accomandita per azioni e quelle a
responsabilità limitata) dovevano uniformare l’atto costitutivo e lo statuto
alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30.9.2004.
A tal fine, il legislatore, al III comma dello stesso articolo, ha
previsto una normativa di favore in punto di quorum decisionale delle
deliberazioni di mero adattamento degli statuti ed atti costitutivi alle
norme inderogabili della riforma, oltre che aventi ad oggetto l’introduzione
nello statuto di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni
di legge, derogabili con specifica clausola statutaria.
Ha poi previsto, sempre al citato III comma, in fine, che “fino
all’avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il
30.9.2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria
e di legge vigente alla data del 31.12.2003”.
Al V comma, infine, è statuito che “fino
alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono
conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto”.
La riferita formulazione legislativa delle norme in esame è di certo
infelice e poco perspicua, come rilevato da tutti gli interpeti all’indomani
della riforma e delle successive modifiche.
Appare chiaro, tuttavia, l’intento del legislatore di consentire
alle società operanti sul mercato un adeguamento (dal punto di vista
temporale) volontario e non coatto degli atti costitutivi e degli statuti ai
principi portanti della nuova disciplina, oltre che una loro modulazione in
deroga delle previsioni legislative non primarie della riforma, stabilendo
all’uopo una sorta di ultrattività della vecchia normativa statutaria e
codicistica sino al 30 settembre 2004 (ovvero sino alla modifica degli
statuti) in una circoscritta serie di ipotesi enucleabili dalle norme citate.
Dal loro combinato disposto si evince, in buona sostanza, che
l’attività delle società di capitali costituite anteriormente all’1.1.2004 è
regolata dalla nuova normativa dal momento in cui il relativo atto
costitutivo/statuto è stato adeguato alla stessa, nonché, in ogni caso,
dall’1.10.2004; nel periodo anteriore all’adeguamento, ed in difetto sino al
30.9.2004, essa è regolata dai patti contenuti nell’atto costitutivo/statuto,
ancorché contrastanti con la nuova normativa anche inderogabile; sempre nel
periodo anteriore all’adeguamento ed in ogni caso sino al 30.10.2004, nel
silenzio dei patti sociali od in presenza di un rinvio alla legge, esse sono
disciplinate dalla vecchia normativa, laddove la nuova, pur disponendo
diversamente, ammetta una regolamentazione differente; sempre nel periodo
anteriore all’adeguamento, ed in difetto sino al 30.9.2004, dalla nuova
normativa nei restanti casi.
Occorre verificare, dunque, se nel caso di specie si verta in
ipotesi di operatività o meno del singolare “regime transitorio” come sopra
tratteggiato.
La risposta è positiva.
La fattispecie portata all’esame del Tribunale - e fondante la
richiesta cautelare di sospensione del provvedimento di revoca di
amministratore - riguarda un’ipotesi di annullamento di delibera assembleare asseritamente
contrastante con la disciplina normativa delle s.r.l. in materia di azione di
responsabilità sociale da parte della società e di contestuale revoca
assembleare dell’amministratore; ciò a fronte della pacifica assenza
nell’atto costitutivo e nello statuto della società reclamata di norme
disciplinanti tali evenienze e della mancata adozione da parte della stessa
di modifiche statutarie sino al 30.9.2004.
Ciò premesso e stante l’impostazione che precede, va verificata la
derogabilità o meno delle nuove norme rilevanti nel caso di specie.
Ritiene il Collegio che la nuova norma applicabile, tanto alla
delibera dell’azione di responsabilità che di contestuale revoca
dell’amministratore in occasione della prima, sia da individuarsi in quella
contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2479 c.c., espressamente dichiarata
derogabile dal legislatore.
Va condivisa, al riguardo, l’osservazione svolta dal reclamante,
secondo cui la mancata riproposizione del rinvio normativo alla disciplina
dettata in materia di s.p.a. contenuto nell’art. 2487, II comma, c.c., ante
riforma, non consente di ritenere operante per le s.r.l. la regolamentazione
dell’azione sociale e della contestuale revoca dell’amministratore dettata
dal novellato art. 2393 c.c., in quanto norma speciale che per un determinato
tipo di delibera sociale prevede delle maggioranze, dei quorum e delle
modalità operative, diverse da quelle generali di cui all’art. 2486 c.c. ante
riforma e 2479 c.c. post riforma.
Non è invece in alcun modo condivisibile l’argomentazione (in un
primo momento pure sostenuta da una minoritaria dottrina, ma subito disattesa
da quella maggioritaria e dalla giurisprudenza) del reclamante, secondo cui
la nuova formulazione normativa dovrebbe far ritenere l’insussistenza della
legittimazione della società ad agire con l’azione sociale, rimessa
esclusivamente all’iniziativa dei singoli soci, in favore dei quali il
rimedio è stato espressamente tipizzato.
Depone inequivocabilmente in senso contrario l’espressa previsione
normativa di cui al novellato art. 2476 c.c. , I comma, c.c., della
liquidazione dei danni in favore della società in ipotesi di condanna
dell’amministratore vocato in giudizio dal singolo socio, e della contestuale
liquidazione delle spese in favore di quest’ultimo ex art. 2476, IV comma,
c.c..
Tali previsioni normative, infatti, si giustificano esclusivamente
in ragione della veste di sostituto processuale del socio, il che impone di
ritenere l’ovvia configurabilità dell’azione in capo alla società sostituita
secondo i principi generali propri della sostituzione processuale.
In tale ottica solamente si giustifica, poi, l’altra previsione
normativa di cui all’art. 2476 c.c., IV comma, c.c., in forza della quale la
società può transigere o rinunziare all’azione di responsabilità proposta dal
singolo socio nei confronti dell’amministratore: si può, all’evidenza,
rinunziare o transigere solo un’azione relativa ad un diritto proprio.
Depone, infine, nel senso sopra detto l’osservazione che una
esclusione della legittimazione all’azione sociale in capo alla società, in
quanto comportante una significativa compromissione della facoltà
costituzionalmente garantita di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti, non potrebbe che essere frutto di una espressa limitazione normativa.
Deve ritenersi, dunque, che la delibera di promozione dell’azione di
responsabilità e quella di revoca degli amministratori, (materie esulanti per
ovvi motivi dall’ambito decisionale tipico dei poteri di quest’ultimi) nella
nuova disciplina normativa debbano essere prese, dall’assemblea dei soci ex
art. 2479 c.c., con la maggioranza di cui all’ultimo comma, a mente del quale
“salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono
prese con il voto favorevole dei soci che rappresentato almeno la metà del
capitale sociale”.
Mette conto di precisare che, per quanto riguarda la revoca degli
amministratori ad opera di soci, la soluzione contraria tendente ad eliminare
dalla generale competenza assembleare tale facoltà, sulla base dell’osservazione
che il novellato art. 2479 c.c. prevede solo il potere di nomina degli
amministratori, pur sostenuta (per vero, isolatamente) in dottrina in seguito
alla riforma, non può essere condivisa.
Essa, infatti, si pone in contrasto con l’amplissima previsione
normativa in esame, che consente ai soci di decidere su ogni materia loro
riservata dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che (anche solo) uno
o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale sottopongano all’assemblea, la quale nello spirito della
novella appare il rinnovato e fondante centro decisionale della rimodellata
società a responsabilità limitata.
Si pone, peraltro, in contrasto con il principio generale della
revocabilità degli amministratori, discendente dalle norme generali in tema
di rapporti tra mandante e mandatario (sottesi alla disciplina codicistica
dell’amministratore di società).
Ricorre, allora, nel caso portato all’attenzione del Tribunale
l’ipotesi di introduzione di una nuova norma derogabile dallo statuto (art.
2479 c.c., ultimo comma), espressamente dichiarata tale dalla legge,
ovverosia l’ipotesi espressamente prevista dall’art. 223 bis, III comma, II
parte, disp. att. trans. c.c., quale fondante la possibilità per la società
di introdurre nello statuto norme in deroga alle nuove disposizioni
normative, con conseguente ultrattività sino al 30.9.2004 della vecchia
disciplina (statutaria e codicistica).
Conclusivamente, la delibera assembleare di promozione dell’azione
di responsabilità e di revoca nei confronti del reclamante sono sottoposte, ratione
temporis, alla “vecchia” normativa di cui all’art. 2393 c.c., alla cui
stregua, in questa sede, deve essere valutata la sussistenza del fumus
boni iuris e del periculum in mora.
Abbandonate in sede di reclamo le doglianze relative alla
insussistenza dei quorum della delibera societaria impugnata nel
giudizio di merito, vanno vagliate quelle relative alla insussistenza della
legittimazione della società alla proposizione dell’azione sociale, nonché
alla illegittimità della relativa deliberazione (in una con la contestuale
revoca dell’amministratore) in occasione della discussione del bilancio ed
alla necessità, comunque, di un’effettiva discussione dello stesso.
Le prime due censure sono infondate.
La legittimazione della società ad esperire l’azione sociale si
fonda senza dubbio sull’applicabilità al caso di specie, alla luce delle
considerazioni sopra svolte, delle “vecchie” norme, ed in particolare di
quella di cui all’art. 2393 c.c. ad opera del richiamo di cui all’art. 2487,
II comma, c.c. ante riforma (la detta legittimazione, come pure sopra
esposto, è peraltro da ritenersi sussistente anche nel vigore della nuova
disciplina societaria).
Del pari e per gli stessi motivi, è a dirsi in ordine
all’ammissibilità della delibera di promozione dell’azione di responsabilità
in occasione della discussione di bilancio (con contestuale revoca
dell’amministratore), a prescindere dall’inserimento di tale argomento
nell’ordine del giorno dell’assemblea.
E’ fondata, per contro, l’ultima doglianza relativa
all’illegittimità della delibera assembleare di promuovimento dell’azione
sociale di responsabilità, con conseguente revoca dell’amministratore.
La norma di cui all’art. 2393 c.c. nel prevedere che la
deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori possa essere
presa “in occasione della discussione” del bilancio, anche se non è indicata
nelle materie da trattare, introduce una deroga al principio generale della
necessaria preventiva informazione circa l’oggetto delle delibere
assembleari.
La ratio evidente è quella di consentire all’assemblea -
nello esame dell’atto più importante degli amministratori, qual è la
redazione del bilancio della società - di adottare le opportune misure a
tutela degli interessi della compagine sociale, laddove dalla discussione
relativa al detto bilancio emergano delle inadempienze o delle responsabilità
degli amministratori, senza dover attendere i tempi di un’altra assemblea ad
hoc convocanda.
La dizione adoperata dal legislatore “in occasione della
discussione”, allora, deve essere intesa siccome rivolta a consentire
l’adozione della deliberazione della responsabilità, anche laddove l’esame
del bilancio non arrivi a compimento mediante una delibera di approvazione o
di non approvazione dello stesso, ma non può considerarsi comprensiva anche
dell’ipotesi in cui nessuna discussione sul concreto andamento gestionale e
delle allocazioni attive e passive via sia stato (Trib. Rimini, 24.9.2002 in
Giur. It. 2003, 302; Trib. Milano, 15.12.1988, in Giur. It. 1989, I, II, 358;
Trib. Verona, 10.11.1989, in Giur. It. 1990, I, 2, 578).
In tale ipotesi, infatti, non ricorre nemmeno il nesso di
“occasionalità” richiesto dalla norma, peraltro speciale (e quindi non applicabile
al di là dei casi previsti dal legislatore) rispetto al principio generale
sopra menzionato.
Non può condividersi, pertanto, la tesi estensiva adottata dal
giudice di prime cure e da un lontano precedente del Tribunale di Milano
(3.2.1958, in Temi, 1958,158), che ritiene sufficiente il mero inserimento
nell’ordine del giorno dell’argomento relativo alla discussione sul bilancio
a prescindere dalla sua effettiva tenuta, in quanto essa oblitera il dato
letterale sopra evidenziato, surrettiziamente operando una non consentita
interpretazione analogica di una norma speciale.
L’apprezzabile esigenza sottesa a tale tesi interpretativa di
evitare strumentalizzazioni da parte di soci dissenzienti - che potrebbero
avere interesse a frapporre ostacoli all’approvazione della delibera
assembleare di responsabilità, all’uopo ponendo in essere condotte
ostruzionistiche dell’approvazione del bilancio – trova, del resto, già un
temperamento, maggiormente rispettoso del tenore letterale della norma, nella
sufficienza della discussione sull’andamento gestionale e quindi nella non
necessità di una formale approvazione o non approvazione del bilancio.
Nel caso di specie, emerge dalla lettura del verbale della delibera
assembleare impugnata che la discussione sul bilancio, nonostante l’apertura
formale da parte del Presidente, non fu concretamente tenuta neppure in
minima parte, stante l’invito dello stesso a “soprassedere” ed a rinviarla ad
altra data, in ragione dell’avvenuto allontanamento di una parte del gruppo
sociale e dell’amministratore poi revocato; e che, pertanto, si passò
immediatamente alla diretta discussione degli addebiti fondanti l’azione di
responsabilità nei confronti dell’odierno reclamante.
La deliberazione impugnata, pertanto, deve ritenersi illegittima per
violazione degli artt. 2393, II comma e 2366 c.c., il che consente di
ravvisare il fumus boni iuris della pretesa azionata dal reclamante.
Resta da esaminare la sussistenza del periculum in mora,
inteso come pregiudizio irreparabile che al ricorrente potrebbe derivare
dall’esecuzione della deliberazione impugnata, in attesa della definizione
del giudizio di merito, da valutarsi - a norma dell’art. 2378 c.c., IV comma,
nuova formulazione, richiamato dall’art. 2479 ter c.c. (applicabile ratione
temporis in ragione della sua natura processuale) e recettivo di un
precedente orientamento della giurisprudenza di merito - comparativamente al
danno che la società potrebbe subire dalla sospensione dell’esecuzione della
deliberazione, in maniera tale da effettuare un bilanciamento tra l’interesse
ad agire in via cautelare del socio e quello a resistere della società.
Il reclamante, sotto tale profilo, si duole dell’erroneità del
provvedimento del primo giudice nella parte in cui ha escluso il pregiudizio
grave ed irreparabile, non ravvisando uno squilibrio in seno al consiglio
d’amministrazione per effetto della revoca dell’amministratore, in favore del
gruppo sociale facente capo al consigliere delegato V. A. ed a discapito del
proprio gruppo sociale di riferimento, giungendo ad attribuire valore
escludente il detto pregiudizio alla circostanza della scadenza degli
amministratori in carica, ormai in regime di prorogatio, ed alla
previsione contenuta nei patti parasociali, in forza della quale le decisioni
di maggiore rilevanza per la vita sociale non possono essere adottate se non
in forza di delibera del c.d.a. presa all’unanimità dei voti.
Tale unica ed articolata doglianza fatta valere in sede di gravame è
infondata.
Ritiene il Collegio che la censura debba condividersi nella parte in
cui ci si duole dell’esclusione del periculum ritenuta nel
provvedimento impugnato, sulla base dell’osservazione che gli amministratori
in prorogatio potrebbero compiere solo gli atti di ordinaria
amministrazione, dovendosi preferire l’orientamento giurisprudenziale pure
citato dal giudice di prime cure (Cass. Civ., n. 3652/1997), secondo cui gli
organi scaduti (o dimissionari) possono compiere atti tanto di ordinaria,
quanto di straordinaria amministrazione, non rinvenendosi nella norme (art.
2385, commi I e II) che prevedono la detta prorogatio alcuna
distinzione al riguardo.
Né, come correttamente eccepito dal reclamante, alcuna rilevanza
nell’ottica dell’esclusione del prospettato periculum può avere la
previsione contenuta nei patti parasociali di cui si è detto sopra, in
ragione della loro non vincolatività nei confronti dei terzi che vengono in
contatto con la società e della società medesima.
Il Tribunale, poi, ritiene di non poter prestare adesione a
quell’orientamento giurisprudenziale che estende agli amministratori revocati
la disciplina della prorogatio (Corte d’Appello Trento, 13.12.2001, in
Vita Not. 2002, 887), in quanto rispetto ad essi la rescissione del nesso
fiduciario, che è a fondamento del loro mandato, esclude l’operatività dei
principi ricavabili dall’art. 2385 c.c. in ipotesi di naturale o volontaria
cessazione dalla carica (Trib. Milano, 22.3.1993, in Società, 1993, 1081).
Ciò premesso, deve comunque escludersi la sussistenza del periculum
in mora sulla base delle stesse prospettazioni del reclamante, il quale –
abbandonata la deduzione del pregiudizio al diritto all’immagine di
amministratore, disattesa dal provvedimento impugnato, in tale parte non
fatto oggetto di specifica censura - affida il suo gravame unicamente alla
mancata considerazione da parte del giudice di prime cure dello squilibrio
creatosi in seno al c.d.a. in seguito alla sua revoca, squilibrio che
comporterebbe un pericolo di strategia operativa favorevole al gruppo sociale
“avversario” e dannoso nei confronti di quello di cui il reclamante è
espressione.
Osserva il Collegio che, stante la non vincolatività di cui si è
detto dei patti parasociali, ed in assenza di diverse norme statutarie al
riguardo, è applicabile la disciplina normativa di cui all’art. 2388 c.c.,
richiamato dall’art. 2487, II comma, c.c., in forza del quale il consiglio
d’amministrazione ben potrebbe deliberare (come in effetti ha deliberato in
occasione dell’assemblea del c.d.a del 15.1.2005, avente ad oggetto la
redazione del bilancio ed alla quale ha partecipato anche il reclamante in
forza della sospensione presidenziale della delibera impugnata) a maggioranza
assoluta dei presenti (con quorum costitutivo della maggioranza degli
amministratori in carica).
Il che vuol dire, in altri termini, che, anche se la delibera fosse
sospesa ed il reclamante reintegrato nel suo posto di amministratore, stante
l’assenza permanente dell’altro componente e presidente del c.d.a., egli
sarebbe sempre e comunque in minoranza, laddove fosse vero il suo assunto del
“blocco” da parte degli altri due amministratori, sì da rendere inutile il
provvedimento cautelare invocato.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che la ricordata doglianza del
reclamante sia, comunque, del tutto generica, non essendo indicato in che
cosa consista la presunta e non meglio definita strategia “unidirezionale”
del consiglio di amministrazione, né tampoco i paventati danni che potrebbero
derivare al ricorrente (ed al suo gruppo sociale di riferimento, posto che
rispetto ad esso possa configurarsi in capo al reclamante un interesse
giuridico all’azione cautelare) dall’amministrazione da parte degli altri
componenti del consiglio d’amministrazione.
L’unico esempio portato dal reclamante e consistente nell’incapacità
per il consiglio di amministrazione di redigere l’atto di bilancio - oltre a
non risultare indicativo in alcun modo di una strategia gestionale
nell’interesse esclusivo di un solo gruppo di soci - risulta per tabulas
smentita dalla produzione del verbale del c.d.a dell’11.01.2005, con il quale
risulta approvato il progetto di bilancio, nonostante l’opposizione del
reclamante e previa apposita ed analitica discussione in ordine alle
osservazioni da questi svolte.
Ed anzi, già a monte, la stessa decisione del vicepresidente del
c.d.a. di rimandare la discussione sul bilancio ad altra seduta assembleare
rispetto a quella all’uopo convocata del 13.9.2004 - a causa della ritenuta
necessità di coinvolgere nella detta discussione anche l’amministratore poi
revocato ed il gruppo sociale del quale esso sarebbe espressione,
allontanatisi per protesta - è indice, invece, di una gestione, allo stato,
sostanzialmente democratica ed attenta alle esigenze di tutta la compagine
sociale.
Ciò che in vero determina la paralisi operativa della società (in
punto soprattutto di approvazione del bilancio, nomina dei nuovi
amministratori e redazione del nuovo statuto) - come si evince agevolmente
dalla lettura dei verbali di assemblea del 15.12.2004, del 22.11.2004 e del
9.12.2004, oltre che dalla missiva a firma del socio A. A. A. (figlio del
reclamante) datata 22.12.2004 - non è lo squilibrio in seno al c.d.a., ma la
contrapposizione all’interno della stessa assemblea di due blocchi
contrapposti di soci aventi diritto di voto, ciascuno detentore di una quota
del 50%.
La tesi del reclamante, poi, è destituita di fondamento già in linea
di fatto, laddove si rifletta in primo luogo sulla circostanza che alcuni dei
soci appartenenti al gruppo familiare di cui è espressione lo stesso
(ovverosia il gruppo facente capo al presidente A. A.), ed in particolare le
socie G. ed A. A. (per quanto nude proprietarie di azioni, prive del diritto
di voto) si sono espressamente opposte alle iniziative giudiziarie e sociali dell’amministratore
revocato, giungendo a spiegare intervento volontario in favore della società
reclamata.
Tanto basterebbe ad escludere il periculum già sotto il
profilo del pregiudizio derivante al ricorrente dalla protrazione degli
effetti della delibera in attesa della definizione del giudizio di merito.
Mette conto di precisare, ad abundantiam, che, sotto il
profilo dell’apprezzamento del danno che potrebbe derivare alla società della
sospensione cautelare della delibera – e non già, si badi bene, della
fondatezza degli addebiti mossi dall’assemblea all’amministratore, che non
costituisce l’oggetto del presente giudizio cautelare e nemmeno di quello di
merito, ed alla cui cognizione unica sede deputata è il giudizio di
responsabilità promosso dalla società - vi è la prova (come correttamente
osservato dal giudice di prime cure), apprezzabile in termini di probabilità
cautelare, della quantomeno non fruttuosa amministrazione da parte del
reclamante.
Essa si desume, in particolare, dalle dichiarazioni del presidente
del collegio sindacale - il quale, assunto a sommarie informazioni in primo
grado, ha riferito di aver assistito all’affidamento nell’estate del 2002 da
parte del presidente del c.d.a. all’amministratore poi revocato della
gestione dell’affare relativo alla cooperativa S. Antonio -, unitamente alle
incontrovertibili risultanze economiche negative della gestione del detto
affare (cfr. verbale di assemblea del 15.9.2004, missiva inviata alla società
dall’Avv. C. in data 14.9.2004, estratto conto relativo ai rapporti
finanziari tra la società resistente e la Cooperativa S. Antonio, nonché le
dichiarazioni rese dal ricorrente in primo grado, dal vicepresidente ed
amministratore delegato della società e le già dette dichiarazioni del
presidente del collegio sindacale), gestione oggetto peraltro di espresso
rimbrotto verbale nei confronti del reclamante da parte del presidente del
consiglio di amministrazione A. A. (cfr. dichiarazioni M.), capostipite del
gruppo sociale che secondo il primo sarebbe pregiudicato dalla protrazione
della sua revoca.
Tali elementi probatori vanno a sommarsi, ai fini della prognosi di
sussistenza del pericolo di danno alla società, alla (sia pure in sé)
marginale condotta del reclamante di utilizzo a fini privati dell’autovettura
jeep Grand Cheeroke di proprietà della società; nonché alla circostanza
dell’avvenuto fallimento ed all’ammissione al concordato preventivo di due
società di cui il reclamante risulta essere stato vicepresidente del
consiglio d’amministrazione ed amministratore unico (rispettivamente I.
s.r.l. ed E. s.p.a.); ed infine alla elevazione di numerosi protesti a suo
carico, legati allo svolgimento dell’attività di amministratore di detta
ultima società (cfr. visura prodotta dalla società reclamata in primo grado
sub doc. 20).
Alle luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere
rigettato per difetto del necessario e concorrente requisito del periculum
in mora.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del reclamo, ogni altra
domanda, istanza ed eccezione disattese, visti gli artt. 669 terdecies
c.p.c. e 23 e ss. d. l.gvo 5/2003, così decide:
rigetta il reclamo.
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