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Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29
ottobre 2008, n. 25977 – Pres. Lo Savio – Rel. Salmè.
Fallimento - Azione di responsabilità esercitata dal curatore -
Natura contrattuale - Conseguenze - Novità delle operazioni intraprese dopo lo
scioglimento della società - Onere della prova - Spettanza - A carico
dell'attore. , Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori -
Legittimazione del curatore - Natura contrattuale dell'azione - Conseguenze -
Novità delle operazioni successive allo scioglimento della società - Onere
della prova - Spettanza - A carico del curatore - Effetti.
L'azione di responsabilità esercitata dal
curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 legge fall., ha natura
contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della
confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt.
2393 e 2394 cod. civ.; ne consegue che, mentre su chi la promuove grava
esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il
nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per
converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non
imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con
riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e
dell'adempimento degli obblighi loro imposti; pertanto, l'onere della prova
della novità delle operazioni intraprese dall'amministratore successivamente
al verificarsi dello scioglimento della società per perdita del capitale
sociale, compete all'attore e non all'amministratore convenuto. (fonte
CED – Corte di Cassazione)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24 gennaio 1990
il fallimento della Germani s.r.l. ha convenuto in giudizio davanti al
tribunale di Roma S. A., chiedendone la condanna ai sensi della L. Fall.,
art. 146, al pagamento di una somma idonea a ripristinare il patrimonio
sociale danneggiato dal comportamento dalla stessa tenuto quale
amministratrice della società fallita.
Il fallimento ha esposto che:
- negli esercizi 1984, 1985 e 1986 la
società aveva subito notevoli perdite, inizialmente fronteggiate con
l'utilizzo delle riserve;
- nell'esercizio 1985 era stata pressoché
esaurita la riserva di cui alla L. n. 72 del 1983, e l'assemblea, il
consiglio di
amministrazione e il collegio sindacale
avevano segnalato la necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art.
2446 c.c.;
- a metà del 1986 il capitale sociale era
stato completamente eroso da ulteriori perdite;
- nell'aprile 1997 la S. aveva presentato
domanda di concordato preventivo e che la società era stata poi dichiarata
fallita nel novembre dello stesso anno;
- l'attivo fallimentare era insufficiente
a far fronte al passivo. Il fallimento ha quindi sostenuto che la S. era
responsabile del disavanzo, essendo venuta meno ai suoi doveri inerenti alla
conservazione del patrimonio sociale e imposti dalla liquidazione, dato che,
in particolare, aveva violato, nel vano tentativo di cedere l'azienda,
l'obbligo di immediata convocazione dell'assemblea, ai fini di cui agli artt.
2446 e 2447 c.c., impostole dall'incidenza delle perdite sul capitale.
Con sentenza del 12 maggio 2000 il
tribunale ha accolto parzialmente la domanda condannando la S. al pagamento
della somma di L. 850.000.000, (oltre interessi), pari all'importo,
rivalutato alla data della decisione, di L. 507.164.882, corrispondente alla
diminuzione del patrimonio sociale accertata dal c.t.u. nel periodo dal 12
settembre 1986 (data dell'assemblea che aveva dato mandato alla S. di
convocare altra assemblea per deliberare la richiesta di ammissione al
concordato) fino al 14 aprile 1987 (data della richiesta di ammissione al
concordato).
La corte di appello di Roma, con sentenza
del 18 marzo 2003, ha integralmente confermato la decisione di primo grado
affermando, innanzi tutto, che correttamente il tribunale aveva posto a
fondamento della condanna i comportamenti dell'amministratrice dedotti con la
domanda (avere proseguito l'attività imprenditoriale non ostante il
verificarsi dei presupposti dello scioglimento della società e avere omesso
di adottare i provvedimenti diretti a ripristinare il capitale sociale eroso
dalle perdite) escludendo quelli dedotti nel corso del giudizio e in ordine
ai quali la convenuta non aveva accettato il contraddittorio (consistenti
nell'infedele rappresentazione dei dati contabili, con sottovalutazione dei
debiti e sopravvalutazione delle attività). Infatti il curatore che agisce
per far valere la responsabilità dell'amministratore ha l'onere di dedurre
specifici inadempimenti o inosservanze in relazione alle quali sorge l'onere
del convenuto di fornire la prova dell'adempimento, non potendo invece
limitarsi a una generica deduzione dell'illegittimità dell'intera condotta.
La deduzione da parte del fallimento in corso di causa di comportamenti
diversi da quelli indicati nell'atto introduttivo si era risolta in un
inammissibile mutamento dei fatti costitutivi e del petitura (in quanto
diretta a ottenere il risarcimento di effetti pregiudizievoli prodottisi in
un periodo di tempo più ampio).
La corte d'appello ha inoltre confermato
la dichiarazione di responsabilità, della convenuta per violazione degli
artt. 2447 e 2449 c.c.. Infatti, da un lato, manca del tutto la prova
dell'asserita convocazione dell'assemblea in data 18 novembre 1986, non
risultando prodotto come allegato alla consulenza tecnica di parte -
contrariamente a guanto sostenuto dall'appellante -il relativo verbale e,
dall'altro lato è priva di sostegno probatorio, altresì, la tesi secondo la
quale l'attività della società svolta dal 1986 avrebbe avuto natura
sostanzialmente liquidatoria. Tale tesi, fondata su un passaggio della
relazione del commissario giudiziale del concordato preventivo, secondo cui
nel 1986 "l'attività imprenditoriale - era limitata al completamento dei
lavori in atto e di durata ultrannuale", e su analogo rilievo del
c.t.u., doveva ritenersi "generica, contestata dal fallimento e comunque
insufficiente a giungere alla conclusione voluta dall'appellante", dato
che, per quanto anche in presenza di scioglimento automatico della società
non sia vietata all'amministratore l'esecuzione dei contratti in corso,
tuttavia l'attività imprenditoriale in tale fase può proseguire solo nella
misura in cui sia riconducibile alla funzione, tipica della liquidazione, di
conservazione del valore aziendale. L'amministratrice, invece, non aveva
fornito la prova che la cessazione dell'attività sarebbe stata
pregiudizievole (le gravose penali in cui la società sarebbe incorsa non
erano provate) o che comunque la scelta della prosecuzione fosse stata frutto
di una seria valutazione dei relativi risultati comparati con quelli della
scelta alternativa di cessare l'attività.
Quanto alla liquidazione del danno la
corte territoriale ha inoltre affermato che la diminuzione del valore del
patrimonio societario, in quanto "funzionalmente connessa" alla
prosecuzione dell'attività, era conseguenza immediata e diretta delle
predette violazioni dei doveri dell'amministratrice. Nè era condivisibile
l'affermazione secondo cui gli oneri relativi al periodo in questione
sarebbero rimasti comunque a carico della società - in quanto basata su mere
supposizioni circa le conseguenze di una tempestiva sollecitazione dei poteri
dell'assemblea. Ben poteva ipotizzarsi - ha osservato la Corte - che anche
una tempestiva investitura dell'assemblea non avrebbe mutato la sorte della
società, ma "anche in tal caso non potrebbe che affermarsi
l'addebitabilità all'amministratrice - per il negligente ritardo nel
provocare le decisioni dell'assemblea - degli effetti negativi dell'inutile
prosecuzione dell'attività". Avverso la sentenza ricorre la S. sulla
base di tre motivi, illustrati con memoria. Il curatore del fallimento
resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale affidato a un unico
motivo, al quale resiste la S. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che i ricorsi vanno riuniti
in guanto relativi alla medesima sentenza (art. 335 c.p.c.), deve essere
innanzi tutto esaminato, per esigenze logiche, il ricorso incidentale, con il
quale si deduce violazione degli artt. 2392 e 2394 c.c., nonché degli artt.
184 e 112 c.p.c., (testo anteriore alla novella del 1990);
omessa pronuncia sui capi di domanda
legittimamente emendati dopo la notifica della citazione e alla stregua di
circostanze emerse in epoca successiva; vizi di motivazione sul confronto fra
domanda originaria e il thema decidendum risultante dai fatti sopravvenuti o
emersi successivamente.
Il fallimento censura il rigetto
dell'appello incidentale, con il quale era stato dedotto che, per quanto
alcune inadempienze della sig.ra S. fossero state contestate solo nel corso
del giudizio, l'atto di citazione faceva riferimento a "tutte le
violazioni" e all'"intera condotta" della medesima, sicché
nessun mutamento del fatto costitutivo della domanda era configurabile in
relazione alle circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria".
Il ricorrente incidentale lamenta, in primo luogo, che, essendo nella specie
consentita la emendatio libelli (art. 184 c.p.c., nel testo anteriore alla
novella del 1990 applicabile ratione temporis), i Giudici di merito avevano
l'obbligo di pronunciare sulla domanda come emendata in corso di giudizio. In
subordine, sostiene che la sentenza impugnata ha dato una interpre-tazione immotivatamente
restrittiva della domanda. Deduce, in proposito, che il testo delle
conclusioni dell'atto di citazione in primo grado faceva riferimento al
pregiudizio conseguente alla "condotta di essa amministratrice"
senza alcuna limitazione di ordine temporale o di altra natura, che l'atto
esponeva una vasta gamma di titoli di responsabilità della convenuta - quali
l'"insufficienza patrimoniale cagionata dalla inosservanza di obblighi
relativi alla conservazione del patrimonio sociale" e il "danno
prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori,
per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ovvero
inerenti all'adempimento delle loro funzioni con la diligenza richiesta"
- che il medesimo atto menzionava anche gli artt. 2392 e 2394 c.c., con ciò
smentendo un'interpretazione limitativa degli addebiti come circoscritti alla
sola violazione degli obblighi di cui agli artt. 2446, 2447, e 2449 c.c.,
interpretazione oltretutto contraddetta dalla circostanza che erano descritte
le vicende della società a partire dal 1982. Se, poi era vero che il
fallimento aveva fatto valere anche circostanze di fatto non menzionate nella
citazione, era pur vero che si trattava di circostanze sopravvenute alla
notifica dell'atto introduttivo, atteso che sia le irregolarità contabili che
le violazioni fiscali commesse dalla S. erano emerse solo dopo tale momento e
che su tali circostanze la difesa della convenuta aveva avuto modo di
interloquire, onde era stato rispettato il principio del contraddittorio. Su
tali considerazioni, svolte nell'atto di appello incidentale, la corte
d'appello non ha preso posizione. Il motivo non è fondato.
La corte d'appello, con argomentazione
logica ed esauriente, ha qualificato come nuove le circostanze dedotte nel
corso del giudizio e ha anche affermato che le stesse comportavano un
mutamento della causa pretendi e del peti tura, pertanto una mutatio e non
un'emendatio libelli, sulla quale non c'è stata accet-tazione del
contraddittorio da parte della S.. Pertanto non sussiste alcuna violazione
dell'art. 184 c.p.c., vecchio testo.
Inoltre, l'interpretazione della domanda
originaria e dei successivi mutamenti degli elementi costitutivi, sulla quale
si fonda il giudizio d'inammissibilità, è sorretta da argomentazioni
esaurienti, giuridicamente e logicamente corrette, e logicamente della quale
la corte d'appello ha
2. Con il primo motivo del ricorso
principale sono denunciati la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli
artt. 2447 e 2697 c.c., nonché il vizio di motivazione. La ricorrente lamenta
che la corte di appello, incorrendo in una "madornale svista",
abbia escluso che fosse stato prodotto il verbale dell'assemblea del 18
novembre 1986, che invece risultava ritualmente depositato con il fascicolo
di parte.
Il motivo è inammissibile perché denuncia
un errore revocatorio, e non un vizio di legittimità ai sensi dell'art. 360
c.p.c.. Infatti, qualora il
Giudice fondi la propria decisione sull'affermazione dell'esistenza agli atti
di causa di un documento la cui acquisizione agli atti risulti, al contrario,
positivamente stabilita, la sentenza è viziata da un errore di fatto ai sensi
dell'art. 395 c.p.c., n. 4, sempre che la questione dell'esistenza del
documento non abbia costituito un punto controverso deciso dalla sentenza
stessa (Cass. 6082/1992, 6556/1997, 1112/1999, la prima delle quali resa a
sezioni unite).
3. Con il secondo motivo del ricorso
principale è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e
2394 c.c., e dei principi che disciplinano la responsabilità degli
amministratori;
dell'art. 2449 c.c.; dell'art. 2697 c.c.,
e dei principi che regolano l'onere probatorio; vizio di motivazione.
La ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata abbia affermato la sua responsabilità, per aver intrapreso nuove
operazioni successive al verificarsi dello scioglimento della società per
perdita del capitale, nonostante l'attore, sul quale incombeva il relativo
onere, non avesse provato la realizzazione di operazioni siffatte ed, anzi, esistesse
la prova del contrario, costituita dall'affermazione contenuta nella
relazione del commissario giudiziale del concordato preventivo, secondo cui
"l'attività imprenditoriale della società già nel corso del 1986 era
limitata al completamento dei lavori in atto e di durata ultrannuale",
confermata dal CTU, secondo il quale "l'attività imprenditoriale della
Germani s.r.l. si è ridotta nel 1986 al solo completamento dei lavori in
atto, lavori che avevano durata ultrannuale".
Il motivo è fondato.
L'affermazione della responsabilità della
S. si fonda sulla violazione (oltre che dell'art. 2447 c.c.) dell'art. 2449
c.c.. Come è stato osservato (Cass. n. 2772/1999) l'azione esercitata dai
commissari liquidatori di un'impresa in amministrazione straordinaria nei
confronti degli amministratori e dei sindaci D.L. n. 26 del 1979, ex art. 3,
comma 6, e L. Fall., art. 206, al pari di quella disciplinata, con riguardo
al curatore del fallimento, dalla L. Fall., art. 146,commi 2 e 3, ha natura
contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della
confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli art. 2393
e 2394 c.c.. Alla natura contrattuale dell'azione consegue che, mentre su chi
la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle
violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi,
incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la
non imputabililità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con
riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e
dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Ne deriva che, prima ancora di verificare
se sia corretta la motivazione dell'insufficienza delle prove documentali
raccolte a dimostrare la natura liquidatoria e non pregiudizievole per la
società delle operazioni compiute dalla S., deve rilevarsi che erroneamente
la corte territoriale ha ritenuto che gravasse sull'amministratrice l'onere
di provare la predetta natura delle operazioni mentre l'onere della prova
della "novità" delle operazioni medesime gravava sul fallimento,
con la conseguente applicazione della regola di giudizio nel caso di
accertata mancanza di tale prova.
La sentenza deve pertanto essere cassata
in relazione al motivo accolto.
Dall'accoglimento del secondo motivo, dal
quale deriva la necessità di un nuovo accertamento della responsabilità della
S., discende l'assorbimento del terzo motivo che, denunciando la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2393, 2394 e 2449 c.c., e dei principi che
regolano la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale e il
relativo onere probatorio; del principio che, ai fini della quantificazione
del danno, impone l'individuazione e la prova del nesso eziologico; vizio di
motivazione, la ricorrente lamenta che la corte di appello, nel determinare
l'entità del danno risarcibile non abbia considerato che il c.t.u. si era
limitato ad individuare le perdite subite dalla società nel periodo dal 12
settembre 1986 al 14 aprile 1987, "senza nemmeno discernere le perdite
da ricollegare normalmente ad una società in crisi da quelle da ricollegare
all'amministratore convenuto in giudizio per pretesi addebiti".
La corte d'appello di Roma, in sede di
rinvio, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il
ricorso incidentale, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso
principale, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza
impugnata e rinvia anche per le spese alla corte d'appello di Roma in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio della Sezione Prima Civile il 12 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre
2008
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