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Massimario, art. 18 l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29
ottobre 2008, n. 25978 – Pres. Lo savio – Rel. Salmè.
Revoca del fallimento per il difetto dei presupposti di diritto
sostanziale o per violazione di norme processuali - Danno "in re
ipsa" - Sussistenza - Liquidazione - Onere probatorio della parte -
Portata - Fattispecie - Responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. -
Condizioni. , Dichiarazione di fallimento - Revoca - Presupposti -
Inesistenza dei requisiti sostanziali o inosservanza di norme processuali -
Conseguenze - Danno da privazione della disponibilità dell'azienda -
Sussistenza - Natura e contenuto - Esistenza in "re ipsa" -
Configurabilità.
In tema di revoca della sentenza dichiarativa di
fallimento, a seguito di opposizione accolta per difetto dei presupposti di
diritto sostanziale ovvero, come nella specie, per violazione di norme
processuali, il fallito può chiedere, in entrambe le ipotesi, anche nello
stesso procedimento ed ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., che sia
pronunciata la responsabilità del creditore istante per i danni cagionati con
dolo o colpa grave; l'esistenza di tale pregiudizio si configura "in re
ipsa", come effetto della privazione della disponibilità dell'azienda,
in analogia a quanto affermato con riguardo al bene occupato "sine
titulo" da parte della P.A. (Principio affermato dalla S.C. che,
cassando con rinvio la sentenza d'appello, ne ha rilevato l'erroneità per non
aver accolto l'istanza dell'opponente fallito volta ad acquisire il fascicolo
fallimentare da cui sarebbero potute emergere le valutazioni dei beni
aziendali, con ciò assolvendo la parte all'onere di allegare gli elementi di
fatto, desumibili dagli atti di causa,necessari ad identificare in concreto
il danno, così permettendone al giudice la liquidazione, anche se
equitativa). (fonte CED – Corte di Cassazione)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 giugno 2002 il
tribunale di Padova ha respinto l'opposizione alla sentenza dichiarativa del
fallimento della s.r.l. R. (già * s.r.l.) con la quale la società ha dedotto
di non avere ricevuto notifica ne' del ricorso per dichiarazione di
fallimento, depositato dalla M. il 27 settembre 1999, ne' dell'avviso di
convocazione per l'udienza del 25 gennaio 2000 e, comunque, che non sussisteva
il credito vantato dalla M. e lo stato d'insolvenza.
Con sentenza del 12 novembre 2003 la
corte d'appello di Venezia ha dichiarato la nullità della sentenza
dichiarativa di fallimento, revocandolo, e ha rigettato le domande di
risarcimento dei danni proposte dalla R..
La corte territoriale ha rilevato che la
notifica dell'avviso di convocazione, tentata ai sensi dell'art. 145 c.p.c.,
l'11 novembre 1999 nella sede della società R. in Padova, Galleria Europa 4,
non era andata a buon fine in quanto la società stessa risultava
"sloggiata da circa tre anni" e che la successiva notifica ai sensi
dell'art. 140 c.p.c., all'amministratrice P. Stefania era irrilevante, sia
perché non sussisteva l'impossibilità di notifica alla società, sia perché la
rappresentanza della società non spettava all'amministratrice. Erroneamente
il tribunale aveva ritenuto sufficiente il tentativo di notifica, perché il 6
ottobre 1999 era stato annotato nel registro delle imprese lo spostamento
della sede in via Bernina 18 e, pertanto, sarebbe stato possibile effettuare
tempestivamente la notifica alla sede legale essendo fissata la convocazione
al 25 gennaio 2000. Nè poteva affermarsi che il cambiamento di sede
dimostrava che la società si era resa irreperibile dolosamente o, comunque,
in violazione degli obblighi di correttezza. Negligente era stato invece il
creditore procedente che dopo l'esito negativo della prima notifica avrebbe
dovuto effettuare una visura camerale più aggiornata.
Quanto alle domande di risarcimento dei
danni proposte dalla R. nei confronti del creditore istante per avere
proposto istanza di fallimento con la consapevolezza o la colpevole ignoranza
della sua infondatezza o inammissibilità, la corte territoriale ha affermato
che tale azione doveva inquadrarsi nella fattispecie prevista dal primo e dal
secondo comma dell'art. 96 c.p.c., per essere stata dedotta sia l'inesistenza
del credito vantato che la violazione delle norme processuali. Sotto il primo
profilo la domanda è stata rigettata sul rilievo che era irrilevante che
l'azione cambiaria, relativa al titolo dal quale risultava il credito fatto
valere con l'istanza di fallimento, fosse prescritta, non derivando da tale
circostanza anche l'estinzione del credito causale. Quanto invece al secondo
profilo la corte territoriale ha osservato che era assorbente rilevare che
non è stata fornita la prova del danno lamentato, non essendo all'uopo
sufficiente l'accertamento dell'insussistenza dello stato d'insolvenza, che
avrebbe dovuto essere provato mediante l'esibizione del fascicolo del
procedimento fallimentare richiesto dalla R., perché da tale prova non
sarebbe derivata anche la dimostrazione che l'azienda era "solida e
produttiva". Nè sarebbe stata ammissibile la richiesta di liquidazione
in via equitativa, in mancanza di deduzione dell'impossibilità di prova della
precisa entità. Tale impossibilità, peraltro doveva essere negata essendo
agevole la prova della perdita dell'azienda attraverso la prova della perdita
dei suoi componenti.
Avverso la sentenza della corte d'appello
di Venezia il fallimento della s.r.l. L. ha proposto ricorso per cassazione
affidato a un unico motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso
la R. s.r.l. che ha anche presentato ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e il ricorso
incidentale proposti nei confronti della stessa sentenza debbono essere
riuniti. Con il ricorso principale, deducendo la violazione e falsa
applicazione degli artt. 138, 139, 140 e 145 c.p.c., e vizio di motivazione,
il fallimento lamenta che la corte territoriale non abbia tenuto conto del
fatto che al momento del deposito della richiesta di dichiarazione di
fallimento la sede della società L. era ancora in Padova, Galleria Europa 4,
dove era stata tentata la notifica. Inoltre risultava dagli atti che
precedentemente all'avvio del procedimento per la dichiarazione di fallimento
la società creditrice M. s.p.a. in data 19 maggio 1999, aveva già inutilmente
tentato di notificare precetto cambiario in *. Peraltro la nuova sede legale
di via *, altro non era che il magazzino della società e in * era sempre
rimasta la sede amministrativa. L'errore di fondo della sentenza impugnata,
comunque, consisterebbe nell'avere ignorato che nelle procedure fallimentari
l'osservanza delle norme del processo civile ordinario deve essere coordinata
con la peculiarità del procedimento, ispirato a esigenze di celerità e
speditezza, in modo da evitare che la condotta dilatoria o fraudolenta del
debitore pregiudichi la conservazione del patrimonio e l'interesse pubblico
connesso con l'esecuzione concorsuale. Il motivo non è fondato.
È principio costantemente affermato che
nella fase che precede la dichiarazione di fallimento il diritto di difesa del
fallendo può essere garantito con modalità differenti da quelle ordinarie,
compatibilmente con la natura sommaria e camerale del procedimento e con le
esigenze di celerità e speditezza che sono alla base della peculiare
disciplina fallimentare.
Ferma, dunque, la necessità inderogabile,
in quanto imposta dal rispetto della garanzia del diritto di difesa di cui
all'art. 24 Cost., che il fallendo sia effettivamente informato
dell'iniziativa assunta nei suoi confronti, la legge non impone l'adozione di
forme particolari, ma una volta scelta la forma del procedimento
notificatorio l'obbligo corrispondente alla possibilità d'esercizio del
diritto di difesa, ai sensi della L. Fall., art. 15, è da considerare assolto
solo se tale procedimento risulti aver rispettato le forme prescritte (Cass.
n. 1614/2000).
Pertanto correttamente la corte d'appello
ha indagato se nella specie siano state rispettate le regole poste dall'art.
145 c.p.c., e, verificato che la notifica della convocazione non è stata
notificata alla società presso quella che all'epoca della notifica era la sua
sede legale (nè al rappresentante legale della stessa) ha dichiarato la
nullità della dichiarazione di fallimento.
Nè rileva che al momento del deposito
dell'istanza di fallimento la sede legale fosse quella presso la quale è
stata tentata la notifica, essendo rilevante soltanto la situazione esistente
all'epoca della notifica, essendo onere del notificante verificare attraverso
il registro delle società, lo stato attuale della società destinataria della
notifica stessa. Peraltro, come giustamente ha messo in evidenza la corte
territoriale, una volta constata l'impossibilità della notifica (in data 11
settembre 1999) il notificante avrebbe avuto tutto il tempo di verificare la
reale situazione giuridica della società in guanto la convocazione era stata
fissata per il 25 gennaio 2000, e, pertanto, in concreto non avevano rilievo
quelle esigenze di celerità e di speditezza alle quali si ispira la
disciplina fallimentare.
Tanto meno può attribuirsi rilievo a
circostanze, come quelle relative ai tentativi di notifica del precetto
cambiario, verificatesi in data anteriore allo stesso inizio della procedura
prefallimentare.
2. Con il ricorso incidentale la R.
deduce la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., e art. 96 c.p.c.,
lamentando che la corte territoriale abbia ritenuto necessaria la prova
dell'esistenza del danno lamentato, mentre in considerazione della natura
delle situazioni giuridiche lese (diritto di difesa da un lato e diritto alla
libertà economica e di proprietà dall'altro) il danno doveva ritenersi in re
ipsa.
Inoltre, per procedere alla liquidazione
equitativa era sufficiente che fosse stata dedotta l'impossibilità di provare
il danno nella sua precisa entità, potendo il Giudice d'ufficio non solo
precedere a valutazione equitativa ma anche verificare se era veramente
impossibile fornire tale prova che, peraltro, emergeva dagli atti, in quanto
la corte territoriale ha dato atto dell'inutile richiesta di acquisizione del
fascicolo fallimentare, dal quale soltanto potevano emergere gli elementi per
procedere alla liquidazione del danno. La corte territoriale, infine, si è
contraddetta allorché prima ha dichiarato che non sussisteva prova
dell'esistenza del danno e poi ha lamentato che non era stata fornita la
prova dell'impossibilità di procedere a una valutazione del danno stesso.
Ulteriore contraddizione la ricorrente incidentale ravvisa nell'avere, da una
parte, ritenuta necessaria la prova dell'entità dei danni e, al tempo stesso,
nell'avere del tutto omesso di motivare il mancato accoglimento della
richiesta di acquisizione del fascicolo della procedura fallimentare
necessaria per fornire tale prova. Il motivo è fondato.
Ammessa la possibilità per il fallito di
chiedere nello stesso procedimento fallimentare, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., il risarcimento dei danni cagionati con dolo o colpa grave non
soltanto se, in seguito ad opposizione, la sentenza dichiarativa di
fallimento sia stata revocata per mancanza dei presupposti di diritto
sostanziale, ma anche quando la sentenza stessa sia stata dichiarata nulla
per inosservanza di norme processuali (Cass. 6637/1999, 2216/2000), deve
ritenersi che l'esistenza del danno si configuri in re ipsa in conseguenza
della privazione della disponibilità dell'azienda, analogamente a quanto è
pacificamente affermato (Cass. n. 827/2006, 10498/2006, 378/2005, 13630/2001,
7692/2001) in relazione alla privazione della disponibilità del bene oggetto
di occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione. Inoltre,
è stato anche affermato che la liquidazione del danno da responsabilità
processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi pure
d'ufficio, postula che la parte istante abbia assolto l'onere di allegare gli
elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne
concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al Giudice la relativa
liquidazione, anche se equitativa (Cass., 4096/2007; 18169/2004, 3941/2002).
Ora la R., come emerge dalla sentenza impugnata, aveva chiesto di provare i
danni mediante acquisizione del fascicolo fallimentare dal quale avrebbero
potuto emergere le valutazioni dei beni aziendali e la situazione finanziaria
dell'impresa, ma tale istanza non risulta accolta ne' risultano le ragioni
del mancato accoglimento.
Infine, poiché il potere di liquidazione
dei danni in via equitativa è attribuito al Giudice proprio per supplire alla
impossibilità o estrema difficoltà di prova da parte del soggetto che ne
richiede il ristoro, appare contraddittorio subordinare l'esercizio di tale
potere all'adempimento di un onere di prova della stessa impossibilità o
difficoltà a carico della parte, dovendo ritenersi implicito
nell'attribuzione al Giudice del potere discrezionale di liquidazione anche di
quello di valutazione officiosa dei presupposti dell'esercizio del potere
stesso, sulla base degli atti acquisiti al processo.
La sentenza impugnata deve pertanto
essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte
d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo
giudizio.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il
ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Venezia, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre
2008
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