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Tribunale di Monza –
Pres. Di Sezione Dr. D’Aietti – 30 dicembre 2004.
Nuovo
processo societario – Notifica della comparsa di risposta all’attore a mezzo
fax o posta elettronica – Inesistenza.
(149-m)
Nonostante l’art. 17, co. 2° d.lgs. 5/2003 faccia riferimento al
fax e alla posta elettronica, si deve ritenere che la notifica degli atti tra
le parti nel corso del procedimento debba essere eseguita dall’ufficiale
giudiziario.
Lo scambio diretto di atti tra difensori può costituire una
valida forma di notifica solo ove sia attestato da una sottoscrizione per
ricevuta sull’originale (art. 17) dell’atto.
Si deve escludere che La notifica a mezzo fax possa essere
utilizzata, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario, per la notifica
diretta tra avvocati di parti diverse del processo.
La notifica a mezzo posta elettronica (e-mail) è attuabile solo
in presenza di valida sottoscrizione informatica con firma digitale tra
soggetti entrambi certificati, costituendo tale modalità l’equivalente
“digitale” della “sottoscrizione per ricevuta sull’originale”.
(149-t)
R.G.C. 9696/2004
ORDINANZA ex art. 8, 5° comma del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5
Il presidente della sezione dott. D'Aietti, a scioglimento della
riserva di cui sopra così provvede:
Nel procedimento civile promosso da S.B. ed A.P. (rito societario)
contro A.M. la parte attrice ha presentato istanza di fissazione di udienza
sotto il profilo che la parte convenuta avesse omesso di costituirsi nei
termini previsti e che "l'eventuale trasmissione di atti fuori delle
modalità previste dalla legge integra l'ipotesi di notifica inesistente con
tutte le consequenziali pronunzie e decadenze".
La parte convenuta Magnani ha svolto opposizione deducendo la
inammissibilità della istanza di fissazione di udienza, sotto il profilo che
la sua costituzione era avvenuta regolarmente ed aveva assegnato termine alla
parte attrice. Precisava che la propria comparsa di costituzione, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, era stata notificata alla
parte attrice mediante trasmissione a mezzo fax e posta elettronica in data
25 giugno 2004 allo studio legale dell'avvocato *** ed al numero telefonico
ed alla casella di posta elettronica da questo indicati nell'atto di
citazione. In seguito a tale costituzione la parte convenuta aveva, poi,
provveduto chiamare in causa terzi.
In via subordinata ha dedotto che, qualora si volesse comunque
considerare come "non notificata" regolarmente alla parte attrice
la comparsa di costituzione, la istanza di fissazione della udienza doveva
essere considerata tardiva (con conseguente estinzione) in quanto avrebbe
dovuto essere notificata alla parte convenuta entro 20 giorni dalla scadenza
del termine per la notifica della comparsa di costituzione.
L'atto di citazione è stato notificato al convenuto il 28 aprile
2004; il termine ultimo per la notifica della comparsa di costituzione
sarebbe scaduto il 27 giugno 2004; il termine ultimo (20 giorni dopo) scadeva
il 17 luglio. La notifica della istanza di fissazione di udienza è avvenuta
solo il 10 settembre 2004.
Il presidente ha fissato l'udienza innanzi a sé e le parti hanno
discusso le relative questioni. Il presidente si è riservato di pronunziare
ordinanza fuori udienza.
a scioglimento della riserva il giudice rileva:
Sulla irritualità della costituzione trasmessa direttamente a mezzo
fax da un difensore allo studio di altro difensore.
Il convenuto Magnani eccepisce l'inammissibilità dell'istanza delle
parti attrici di fissazione di udienza essendo rituale la notifica della
comparsa di costituzione da parte del convenuto e la successiva chiamata in
causa del terzo.
L'assunto della parte convenuta è infondato.
Il convenuto Magnani non ha "notificato" la propria
comparsa agli attori; non è tale l'invio "diretto" di uno difensore
di una parte dell'atto attraverso il mezzo del fax o della posta elettronica
al difensore della parte avversaria.
Questi i riferimenti normativi:
1.. l'art. 2 del D.lgs 17 gennaio 2003 n.5 (Contenuto dell'atto di
citazione) prevede che nell'atto venga data
b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta
elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
2.. l'art. 4 del D.lgs 17 gennaio 2003 n.5 (Comparsa di risposta)
comma 2: Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler
ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.
3.. l'art. 1 della medesima norma stabilisce al comma 4 che
"per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto
compatibili";
4.. l'art. 137 c.p.c. prescrive che, salvo che sia disposto
altrimenti, le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario;
5.. l'articolo 17 comma 2 dei D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5,
disciplinando i mezzi di trasmissione degli atti, stabilisce che le
trasmissioni degli atti via fax e per posta elettronica devono essere
effettuate nel rispetto anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e
la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Orbene dal coordinamento di tali norme si ricava, che le forme con
le quali deve avvenire la comunicazione legale tra le parti rimane pur sempre
quella della "notificazione" (oltre alla "comunicazione"
da parte della Cancelleria per gli avvisi alle parti). Il legislatore fa un
semplice riferimento al fax ed alla posta elettronica, come modalità
operative di tali atti, non dando alcuna indicazione circa il soggetto
legittimato all'utilizzo di tali mezzi di trasmissione.
Tale "forma legale" della notificazione non può, quindi,
prescindere dal fatto che deve essere, comunque, eseguita dall'organo
deputato a tali atti. Tale organo è esclusivamente l'Ufficiale giudiziario e
non è consentita (fuori delle regole tecniche previste) la trasmissione
diretta tra difensori. Lo "scambio diretto tra difensori"
costituisce valida forma di notifica (nel rito societario) solo se attestato
da una fisica "sottoscrizione per ricevuta sull'originale" (art.
17) mentre non appare consentito per le forme di trasmissione a mezzo fax o
posta elettronica, a meno che non siano rispettate le normative in tema della
"normativa concernente la sottoscrizione e trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi".
La normativa del 2003 in tema di rito societario ha innovato,
quindi, le modalità con le quali possono essere effettuate le
"notificazioni", consentendo che, accanto ai tradizionali mezzi di
trasmissione, se ne affiancassero altri due, più agili e moderni.
Per la trasmissione via telefax va, escluso che si possa ricorrere
al sistema di trasmissione diretta tra avvocati, previsto dalla L. 7 giugno
1993 n.183 (solo per comunicazioni tra avvocati della stessa parte) senza che
intervenga la mediazione dell'Ufficiale Giudiziario. Nell' attuale fase, in
mancanza di una specifica normativa, la trasmissione a mezzo telefax è
consentita a condizione che avvenga attraverso ufficiale giudiziario che
attesti le operazioni di trasmissione da lui personalmente eseguite al numero
di fax che la parte a cui va fatta la notificazione abbia ritualmente
indicato nei propri atti difensivi; sinora tale modalità poteva essere
considerata legittima solo se autorizzata dal giudice ai sensi dell'articolo
151 cod. proc. civ. (Forme di notificazione ordinate dal giudice.
Per la trasmissione via posta elettronica (e-mail) di un documento
informatico è richiesta, peraltro, una valida sottoscrizione informatica, a
mezzo di firma digitale; la firma digitale è attualmente disciplinata da una
normativa specifica; tale notificazione, solo se entrambi i difensori fossero
"certificati" (ma non è questo il caso!), sarebbe ammissibile in
quanto la reciproca attestazione informatica di trasmissione e ricezione
costituisce l'equivalente "digitale" della fisica
"sottoscrizione per ricevuta sull'originale". Solo in tal caso
sarebbe consentita la "trasmissioni diretta" tra difensori di parti
contrapposte.
Consegue che, come evidenzia la parte attrice, nel caso in esame vi
è l'inesistenza della notifica della comparsa di risposta: l'inesistenza
della notificazione si verifica infatti quando la notificazione manca del
tutto o quando viene eseguita irritualmente cioè quando viene effettuata in
un modo assolutamente non previsto dalla normativa di riferimento che delinea
il solo modello legale.
Mancando, quindi, la valida notifica della comparsa di costituzione,
ne consegue che la costituzione stessa in giudizio del convenuto è priva di
efficacia, prescrivendo l'art. 5 del D.Igs 5/03 il deposito nel fascicolo
presso la cancelleria dell'originale o della copia della comparsa di risposta
notificata all'attore.
E' pur vero che, essendosi instaurato il contraddittorio tra le
parti, la parte convenuta non può più considerarsi "contumace", ma
gli effetti della sua tardiva costituzione si riverberano sulle facoltà
processuali che le sono oramai precluse.
La dedotta estinzione del procedimento.
La parte convenuta ha dedotto, in via subordinata, che la fissazione
della udienza doveva essere considerata tardiva (con conseguente estinzione
del procedimento) in quanto avrebbe dovuto essere notificata alla parte
convenuta entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la notifica della
comparsa di costituzione.
La normativa di riferimento è la seguente:
art. 8. Istanza di fissazione di udienza.
1. L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di
udienza, entro venti giorni:
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto
cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine di costituzione
dello stesso;
(omissis)
4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei
venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti
o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di
cui all'art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui
all'art. 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche
d'ufficio.
Poiché il convenuto non si è costituito; il termine da prendere in
considerazione era quello in cui si sarebbe dovuta notificare la comparsa di
risposta; tale termine è di 60 gg dopo la notificazione della citazione. La
citazione è stata notificata il 28 aprile 2004. Il termine per la
costituzione scadeva il 27 giugno 2004.
Il termine entro cui andava proposta l'istanza di fissazione era il
17 luglio (20 giorni dopo : art. 8 comma 1, lettera a)). Il termine di
decadenza, però, non coincide con il termine indicato, ma bensì con il
decorso di ulteriori 20 giorni (art. 8 comma 4°); tale termine ulteriore (dal
momento che per il rito societario vale la normativa in tema di sospensione
dei termini feriali dal 1° agosto al 15 settembre) scadeva il 21 settembre
2004.
L'istanza è stata notificata (ex art. 140 cod. proc. civ. con
deposito ed invio di lettera A.R.) il giorno 13 settembre 2004, quindi nei
termini previsti.
Consegue che l'istanza di fissazione di udienza presentata dalla
parte attrice va considerata ammissibile.
Di conseguenza il giudizio prosegue con la nomina del giudice
relatore, che viene nominato nella persona della dottoressa *** la quale
provvederà , ex art. 12 D.lgv 5/2003, a emettere decreto di fissazione di
udienza, concordando previamente con il presidente della sezione la data
dell'udienza collegiale.
Si comunichi alle parti ed alla dottoressa ***.
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